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Regolamento Regionale 19 marzo 2025, n. 1.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 24 marzo 2024
"Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana ai sensi dell'articolo 8 comma 1, della Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione delle creatività urbana, street art, writing e muralismo)"
La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo);
vista la delibera della Giunta regionale n. 484 del 24 settembre 2024;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2025
Emana
il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione riconosce, sostiene e valorizza la creatività urbana, al fine di favorire la conoscenza del fenomeno, il sostegno alla localizzazione e produzione di interventi creativi, anche attraverso formule di partecipazione e socializzazione delle singole comunità locali, la valorizzazione del patrimonio creativo urbano esistente e futuro, nonché di riaffermare l'impegno contro il vandalismo, le volgarità, le oscenità ed ogni forma di criminalità e i suoi segni esposti e censurare scritte, disegni ed altri contenuti visivi, nei modi e nella sostanza, a ciò connessi.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è promosso il dialogo con i singoli enti comunali campani, nonché la collaborazione con enti o istituti culturali, associazioni, ricercatori ed esperti del settore.
3. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2023, n. 3, recante "Disposizioni per la conoscenza e il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo", (di seguito anche "Legge regionale"), disciplina:
a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali per la conoscenza del fenomeno, il sostegno alla localizzazione e produzione di interventi creativi urbani e la valorizzazione del patrimonio creativo urbano esistente e futuro;
b) le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale annuale "Creatività urbana" istituito dall'articolo 7 della Legge regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:
a) interventi di creatività urbana: il complesso di segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive e performative della street art, del writing e del muralismo, tra quelli realizzati su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani;
b) elenco comunale: l'elenco predisposto dai comuni del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale, nel quale sono indicate le superfici pubbliche o private, quali muri, facciate edilizie e altri supporti, da destinare alla creatività urbana, anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari delle superfici, trasmesso dai comuni medesimi alla Regione e aggiornato periodicamente;
c) albo regionale: l'albo contenente gli elenchi di cui alla lettera b), eventualmente integrati da un elenco delle superfici di proprietà regionale da destinare agli interventi di creatività urbana, pubblicato in un'apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Campania.
Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi regionali e soggetti beneficiari)
1. La Regione, per la conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale, concede ai Comuni, comprese per la città di Napoli le sue municipalità, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati alla realizzazione delle azioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Direzione regionale competente in materia di governo del territorio, di seguito Direzione competente, adotta uno o più avvisi pubblici, nel rispetto dei criteri e delle modalità di concessione definiti dal presente Regolamento.
3. I soggetti indicati al comma 1 possono partecipare, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite negli avvisi.
4. Resta fermo il rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti comunali di disciplina della creatività urbana adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge regionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione Trasparente", per quanto attiene a criteri e modalità per la concessione di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".
6. Il contributo regionale non può essere comunque superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale di ulteriori contributi pubblici o privati eventualmente ricevuti per la realizzazione dell'intervento di creatività urbana.
7. Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati alla realizzazione dei processi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale, come disciplinati negli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
Art. 4
(Criteri e modalità di concessione dei contributi regionali per la conoscenza)
1. La realizzazione di processi di conoscenza prevede la programmazione di azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi di creatività urbana presenti sugli ambiti territoriali campani e/o azioni di divulgazione.
2. Ai fini del presente Regolamento, con riferimento agli interventi di creatività urbana, s'intende:
a) per ricognizione, la ricerca e selezione su campo, anche attraverso il coinvolgimento diretto di artisti, rappresentanti di enti o istituti culturali, associazioni, ricercatori ed esperti operanti nel settore della valorizzazione culturale e della rigenerazione urbana;
b) per schedatura, la descrizione e la classificazione, anche attraverso la documentazione delle caratteristiche iconografiche e concettuali, nonché la categorizzazione in base al tema, allo stile artistico, alla tecnica utilizzata e al contesto socio-culturale in cui sono collocati;
c) per catalogazione, il censimento e la documentazione, anche attraverso l'utilizzo di database digitali, archivi fotografici, mappe interattive e altre risorse informatiche, al fine di favorire la comprensione delle dinamiche socio-culturali e dell'evoluzione delle forme espressive nell'ambiente urbano contemporaneo e, al contempo, contribuire alla conservazione e valorizzazione del patrimonio creativo urbano;
d) per attività divulgative, la diffusione finalizzata alla conoscenza del fenomeno, anche attraverso talk, convegni, seminari, conferenze e pubblicazione degli atti.
3. Le azioni di ricognizione e schedatura sono ammissibili a contributo in quanto finalizzate alla catalogazione degli interventi di creatività urbana esistenti sul territorio regionale, che costituiscono il patrimonio creativo urbano della Regione. Le attività divulgative, quale apporto alla conoscenza del fenomeno, sono ammissibili a contributo se correlate alle azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione realizzate.
4. Possono accedere ai contributi finalizzati alle attività di conoscenza i soggetti individuati negli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, presentando un programma che abbia ad oggetto le azioni di cui al comma 2 in relazione ad interventi di creatività urbana esistenti che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani.
Art. 5
(Criteri e modalità di concessione dei contributi regionali per il sostegno)
1. La realizzazione di processi di sostegno prevede la programmazione di azioni di localizzazione delle superfici disponibili per i nuovi interventi, con i relativi procedimenti autorizzativi, e azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti.
2. Per sostenere la creatività urbana, i Comuni appartenenti alla Regione Campania individuano, selezionano e localizzano le superfici da destinare agli interventi di creatività urbana, quali muri, facciate edilizie o altri supporti e, se trattasi di proprietà private, informano i soggetti proprietari per acquisire le eventuali disponibilità, secondo le modalità indicate dall'articolo 9 del presente Regolamento.
3. Nell'ambito della dotazione annuale disponibile per le azioni di sostegno alla creatività urbana, in risposta all'avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, la Regione può concedere ad enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati alle azioni di individuazione, selezione e localizzazione delle superfici disponibili, a supporto delle attività di competenza dei Comuni.
4. Le azioni di progettazione, partecipazione e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti sono ammissibili a contributo in quanto finalizzate alla produzione di interventi creativi urbani. Per azioni di partecipazione e socializzazione attiva s'intende qualsiasi forma di attività socioculturale e ricreativa che coinvolga la comunità residente o diversamente interessata nelle fasi di ideazione e/o realizzazione dell'intervento, al fine di stimolarne la consapevolezza e la soddisfazione nei confronti dell'opera stessa. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in risposta agli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, possono richiedere finanziamenti per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi, anche in compartecipazione finanziaria o economico-strumentale con enti pubblici, organizzazioni no profit e aziende profit in qualità di sponsor o mecenati.
5. Gli interventi candidati per le azioni di progettazione, partecipazione e produzione devono essere eseguiti come opere inamovibili dalla superficie individuata per la realizzazione dell'intervento e, se realizzati in compartecipazione finanziaria o economico-strumentale con enti pubblici, organizzazioni no profit e aziende profit in qualità di sponsor o mecenati, non devono riprodurne loghi e marchi a fini pubblicitari, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. Gli interventi sono coordinati e presentati da un curatore artistico.
6. La proprietà dell'intervento eseguito viene acquisita dal proprietario della superficie su cui esso è realizzato, che ha il dovere di custodire e manutenere l'opera, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. L'opera, unitamente alla superficie su cui è realizzata, non può essere rimossa prima di dieci anni dalla realizzazione.
Art. 6
(Criteri e modalità di concessione dei contributi regionali per la valorizzazione)
1. La realizzazione dei processi di valorizzazione prevede la programmazione di azioni di promozione, quali presentazioni mediante mezzi di comunicazione, presso eventi, fiere, canali e circuiti di comunicazione, nonché azioni di incentivo alla fruizione, quali creazione di mappe, di app, di guide, di tour.
2. Possono accedere ai contributi finalizzati alle attività di valorizzazione i soggetti individuati negli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, presentando un programma che abbia ad oggetto azioni di promozione e incentivo alla fruizione di opere e interventi di creatività urbana esistenti al momento della presentazione dell'istanza di ammissione a contributo, che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono inserite in percorsi di consapevolezza artistico-culturale per cittadini, turisti, avventori e appassionati, in relazione al patrimonio creativo urbano, con conseguente maggiore attrattività del territorio e implementazione dei consumi presso gli esercenti operanti nei luoghi oggetto degli interventi.
Art. 7
(Modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo)
1. Le domande per l'ammissione a contributo sono presentate secondo le specifiche disposizioni e i termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 3 comma 2.
2. La valutazione delle domande, che può esser effettuata anche tramite strumenti telematici, si articola nelle seguenti fasi:
a) istruttoria formale, volta a verificare l'ammissibilità, la regolarità e la completezza della domanda e dei documenti allegati;
b) valutazione qualitativa, volta a valutare gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a) secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico.
3. La valutazione qualitativa è realizzata da un'apposita commissione istituita con decreto del direttore della Direzione competente, adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, secondo le modalità previste dall'avviso pubblico di cui all'articolo 3 comma 2. La commissione di valutazione è formata da tre componenti più un segretario. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente.
4. La commissione procede alla valutazione dei progetti relativi alle domande ritenute formalmente ammissibili, attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di 100 (cento) punti, secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico. L'avviso pubblico stabilisce, altresì, i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri di valutazione, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 1 della Legge regionale.
5. Sono ammissibili a contributo le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 (sessanta/cento) ed alle eventuali ulteriori soglie previste nell'avviso pubblico con riferimento a singoli criteri di valutazione.
6. L'assegnazione dei contributi è disposta con determinazione della Direzione competente, sulla base della graduatoria formata dalla commissione all'esito della valutazione di cui al comma 5, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione del portale istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente", per quanto attiene agli atti di concessione per "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".
Art. 8
(Attuazione degli interventi, controlli e decadenza o revoca del contributo)
1. I soggetti i cui progetti sono stati ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 5, di seguito "Beneficiari", realizzano gli interventi di conoscenza, sostegno e valorizzazione in conformità a quanto previsto nell'avviso pubblico e nel progetto ammesso a contributo.
2. I Beneficiari assumono ogni responsabilità in merito alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi i contributi, ivi comprese eventuali responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.
3. Gli interventi si concludono con la realizzazione di un evento di presentazione pubblica dell'opera realizzata.
4. I Beneficiari devono inserire la dicitura "Opera realizzata con il contributo della Regione Campania ai sensi della L.R. 23 aprile 2023, n. 3, Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, street art, writing e muralismo" in tutti gli atti di informazione e i materiali di comunicazione concernenti gli interventi, compresi i manifesti, la cartellonistica, le presentazioni, le conferenze e le inaugurazioni. Le modalità di informazione e comunicazione sono previamente concordate con la Direzione competente.
5. La Direzione competente può disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo, per accertarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'avviso, dal provvedimento di concessione e dalle disposizioni vigenti, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni trasmesse dai Beneficiari.
6. In caso di accertata violazione degli obblighi previsti o della mendacità di dichiarazioni rese, fatte salve le conseguenze penali e amministrative previste per legge, è disposta la decadenza o revoca del contributo assegnato.
Art. 9
(Elenco delle superfici da destinare alla creatività urbana)
1. Ciascun Comune redige e aggiorna annualmente, anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari delle superfici, l'elenco delle superfici disponibili all'interno del territorio comunale e lo trasmette alla Regione ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione dedicata sul portale web regionale.
2. Non possono essere inseriti negli elenchi comunali di cui al comma 1 muri e facciate edilizie appartenenti agli edifici inseriti nel Censimento delle architetture italiane del Ministero della Cultura a partire dall'anno 1945 e negli elenchi regionali delle architetture moderne e contemporanee. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Gli spazi di cui al comma 1 sono individuati nel rispetto delle indicazioni riportate nelle Linee Guida regionali e previa adozione di regolamenti comunali di disciplina della creatività urbana, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale.
4. L'inclusione delle superfici disponibili negli elenchi comunali di cui ai commi precedenti costituisce un requisito necessario per l'erogazione di finanziamenti per azioni di progettazione, partecipazione e produzione di interventi di creatività urbana ivi localizzati.
5. Un'apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Campania è riservata all'albo regionale di cui all'articolo 2, lettera c), del presente Regolamento.
Art. 10
(Premio "Creatività urbana")
1. Il premio "Creatività urbana", di seguito denominato "Premio", è attribuito annualmente dalla Regione, in attuazione dell'articolo 7 della Legge regionale, al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato dalle Università e dalle istituzioni AFAM riconosciute, di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dei Ministeri competenti, nonché alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.
2. Possono essere candidati al premio di cui al comma 1:
a) per il miglior progetto di ricerca: gli studi che si propongono di ampliare le conoscenze rispetto ad una specifica domanda scientifica relativa alle culture visive e performative della street art, del writing e del muralismo, comprendendone i differenti aspetti, i processi, le pratiche e le manifestazioni creative che si verificano negli ambienti urbani. Il Premio è attribuito alle Università e istituzioni AFAM riconosciute, di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che ne propongono la candidatura, secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 11;
b) per la migliore opera o progetto artistico: gli interventi di creatività urbana di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), realizzati nell'ambito del territorio regionale da singoli autori o in forma associata, la cui identità sia identificata o identificabile. Il Premio è attribuito all'autore dell'opera o al promotore del progetto artistico, secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 11.
3. L'assegnazione del premio si conclude con la realizzazione di un evento di presentazione pubblica del progetto di ricerca e dell'opera o progetto artistico premiati, organizzato dalla Direzione competente in collaborazione con le Università e istituzioni AFAM che hanno proposto la candidatura del progetto di ricerca o con l'autore dell'opera o il promotore del progetto artistico e il Comune in cui è localizzata la superficie oggetto di intervento, coinvolgendo anche le comunità residenti nel territorio.
4. Non può essere candidato al Premio di cui al comma 2, lett. a), un progetto già ammesso a finanziamento sugli assi "Conoscenza" e "Valorizzazione".
5. Non possono essere candidati al Premio di cui al comma 2, lett. b), gli interventi realizzati da soggetti nei cui confronti sussistano situazioni ostative alla concessione di benefici pubblici o alla capacità di contrarre con l'amministrazione pubblica, secondo le disposizioni statali e regionali vigenti, o già ammessi a finanziamento sull'asse "Sostegno". Resta ferma la possibilità di candidare un intervento complesso di cui faccia parte anche il progetto o l'opera realizzata con i contributi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; in tale ipotesi, non può essere candidato un intervento complesso già ammesso a finanziamento sugli assi "Conoscenza" e "Valorizzazione".
Art. 11
(Modalità di candidatura, selezione e assegnazione del Premio regionale "Creatività urbana")
1. Ai fini della assegnazione dei premi di cui all'articolo 10, la Direzione regionale competente in materia adotta uno o più avvisi pubblici. L'avviso pubblico individua le ipotesi di inammissibilità della domanda e di soccorso istruttorio, nel rispetto dei principi applicabili in materia, nonché i documenti da allegare alle candidature.
2. Le candidature sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 10 secondo le specifiche disposizioni e i termini stabiliti dall'avviso.
3. La valutazione delle domande, che può esser effettuata anche tramite strumenti telematici, si articola nelle seguenti fasi:
a) istruttoria formale, volta a verificare l'ammissibilità, la regolarità e la completezza della domanda e dei documenti allegati;
b) valutazione qualitativa, volta a valutare i progetti di ricerca e le opere o progetti artistici ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a) secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico.
4. La valutazione qualitativa è realizzata da un'apposita commissione istituita con decreto del direttore della Direzione competente, adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, secondo le modalità previste dall'avviso pubblico. La commissione di valutazione è formata da tre componenti, di cui almeno uno di comprovata competenza ed esperienza nel settore dell'arte contemporanea, più un segretario. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente.
5. La commissione procede alla valutazione dei progetti di ricerca e delle opere o progetti artistici relativi alle domande ritenute formalmente ammissibili, attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di cento punti, secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico. L'avviso pubblico stabilisce, altresì, i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei criteri di valutazione, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 1 della Legge regionale.
6. I premi sono conferiti, per l'anno di riferimento, al progetto di ricerca e alle opere o progetti artistici di creatività urbana classificati primi sulla base della graduatoria formata dalla commissione all'esito della valutazione di cui al comma 5. L'assegnazione è disposta con determinazione della Direzione competente, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione del portale istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente", per quanto attiene agli atti di concessione per "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".
7. I progetti di ricerca e le opere o progetti artistici premiati ai sensi del comma 6 sono oggetto, da parte della Regione e delle proprie società controllate, partecipate ed enti strumentali, di attività di comunicazione e diffusione istituzionale, per fini non commerciali, a carattere didattico, di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle opere stesse e del territorio, senza alcuna concorrenza all'eventuale utilizzazione economica da parte degli autori, previa autorizzazione dell'autore del progetto o dell'opera.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 17 del 24 marzo 2025 PDF (Dimensione file: 111,74 Kb)

