Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 9 giugno 2025

 

"I giovani per la legalità. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)

1. Alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i bis) la promozione delle attività volte all'inserimento dei giovani con condizioni di svantaggio per favorire la loro crescita in un clima relazionale sereno, valorizzandone le potenzialità.";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro";

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c bis) azione per l'utilizzo dei beni confiscati, sostiene la realizzazione di progetti a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle istituzioni della formazione superiore, quali Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), nonché delle associazioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in collaborazione con gli enti pubblici e privati gestori dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Codice antimafia), con l'obiettivo di accrescere il senso di comunità nei giovani campani attraverso attività ludico-ricreative e sportive, garantendo la partecipazione dei soggetti più fragili. Sono promossi, in particolare, progetti estivi per lezioni didattiche all'aperto, attività legate all'agricoltura e altre iniziative compatibili con le finalità e gli obiettivi previsti dagli statuti delle singole associazioni e con l'uso dei beni confiscati, incentivando il decoro e la riqualificazione degli spazi verdi e dei luoghi comuni.".



 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.




Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca