Riferimenti normativi
L’articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, ha disposto, per il bilancio dello Stato, la sperimentazione di un bilancio di genere, da redigere secondo la metodologia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali.
Il decreto legislativo del 12 settembre 2018, n.116, poi, correttivo al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha previsto all’articolo 8, comma 1, di rafforzare la funzione del bilancio di genere. In particolare, è stato posto l’accento sull’opportunità che il bilancio di genere sia utilizzato come base informativa per promuovere la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF). All´art. 6 ha previsto, altresì, la possibilità di definire un percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato.
Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone l’accento posto sulle tematiche di genere. L’empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti, infatti, quali obiettivi trasversali in tutte le componenti del PNRR, così come la riduzione dei divari generazionali e territoriali. La riforma PNRR M1C1-110, infatti, ha previsto che a partire dalla legge di bilancio 2024, fosse fornito al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile consistente nella classificazione delle spese del bilancio dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La riforma è stata introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 13/2023 (PNRR ter) Art. 51 bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) che prevede al punto 1 che: “A decorrere dall’anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all’articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese: a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;…”. Con questa disposizione di legge il bilancio di genere, con le relative analisi, diventa un documento obbligatorio fondamentale messo a disposizione dei policymaker già dal 2023 per la predisposizione del bilancio di previsione dello Stato a partire dal triennio 2024-2026.
La Regione Campania, in linea con gli orientamenti comunitari e nazionali, da anni sta ponendo attenzione sempre crescente su questo delicato tema. Tra le azioni individuate nel Piano delle Azioni Positive della Regione Campania, confluito poi nei diversi PIAO approvati, nell’ambito della macroarea “Promozione sensibilizzazione della cultura di genere” è presente una misura denominata “Promozione analisi di bilancio mirate all’allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere”.
- Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 introdotto con il D lgs 11 aprile 2006, n. 198, e modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 - Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, una base giuridica per la legittimazione delle “azioni positive” per la promozione delle pari opportunità che assume un carattere trasversale.
- Direttiva “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica il 23/05/2007 - Viene dato valore al bilancio di Genere, quale strumento conoscitivo, di informazione, di trasparenza.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) - Prevede una sperimentazione del Bilancio di Genere nazionale (Art.2, commi 481, 482, 483, 484) accompagnata da uno sviluppo delle statistiche di genere (Art.2, commi 485, 486, 487).
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Decreto Brunetta) - Inserisce il Bilancio di Genere tra gli strumenti da predisporre con la relazione sulla performance delle amministrazioni pubbliche e il conseguimento della pari opportunità quale misuratore del raggiungimento degli obiettivi di una PA.
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Prevede di nuovo la sperimentazione del Bilancio di Genere a livello nazionale all’art. 38 – septies (inserito D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e D.Lgs 12 settembre 2018, n.116). Tale indicazione viene attuata solo anni dopo grazie ad un DCPM del 2017 e alla Circolare della Ragioneria dello Stato del 2019 che danno effettivamente l’avvio alle pubblicazioni annuali del Bilancio.
- Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 - art. 108, comma 7 - Prevede che l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere sia dimostrata esclusivamente attraverso la dimostrazione dell’avvenuta certificazione della parità di genere - UNI PdR 125:2022 stabilita dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che garantisce la parità di genere e l’inclusione nei luoghi di lavoro.
- Legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 13/2023 (PNRR ter) - art. 51 bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) - La riforma PNRR M1C1- 110 ha previsto, infine, che, a decorrere dal 2023 - legge di bilancio per il triennio 2024-2026 – il MEF fornisse al Parlamento allegati conoscitivi sullo stato dello sviluppo sostenibile, consistenti nella classificazione e analisi delle spese del bilancio con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.