Moratoria straordinaria dei finanziamenti agevolati
L’art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, al comma 2, dispone che:
“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, ..., possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- a) omissis;
- b) omissis;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.
In tale contesto, la Giunta regionale dispone una moratoria straordinaria finalizzata ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese regionali a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.
In particolare, per tutti i finanziamenti agevolati alle imprese a rimborso rateale concessi per conto della Regione Campania dalla società in house Sviluppo Campania, quale soggetto gestore di fondi di ingegneria finanziaria, si dispone che il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020.
A tale fine si specifica quanto segue:
- la comunicazione relativa alla richiesta di sospensione è corredata dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito invia temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid – 19;
- l’esposizionedebitoriadelleimpreserichiedentilasospensionenonè,alladatadientrata in vigore del DL 18/2020, classificata come deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e, con riferimento a ciascuna delle specifiche misure gestite, non sono state oggetto di provvedimenti di revoca, ovvero non sussistono i presupposti per procedere alla revoca del finanziamento.