Cittadini | Imprese | Versione grafica
Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Imposta regionale sulle attività produttive

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata introdotta nell'ordinamento tributario italiano dal decreto legislativo n. 446/1997.

A seguito dell'approvazione della legge finanziaria 2008 ha assunto la natura di tributo proprio della Regione ed in generale colpisce il valore della produzione netta generato dai soggetti passivi di imposta sui singoli territori regionali.

A norma del citato decreto legislativo sono soggetti passivi di imposta:

  • Società per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;
  • Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.);
  • Enti non commerciali residenti;
  • Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;
  • Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice;
  • Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi;
  • Produttori agricoli (solo se non esonerati) semprechè esercitino in maniera abituale una attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Non rientrano pertanto da considerare soggetti passivi coloro che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero attività di natura occasionale.

Base imponibile

L'imposta regionale sulle attività produttive si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata sul territorio della regione ed è pertanto dovuta alla regione nel cui territorio tale valore della produzione è realizzato.

La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:

  • un'impresa commerciale;
  • un produttore agricolo;
  • un ente non commerciale o un ente pubblico;
  • una banca o un'assicurazione;

 Come si paga

Il versamento dell'IRAP deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in banca, alla posta o presso gli sportelli dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. I codici tributo da utilizzare sono:

3800 - saldo;3812 - acconto prima rata; 3813 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali (pagamenti rateali).Il codice regione della Campania è 05.

Per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche i versamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità:

per gli Enti e gli Enti rientrati nel sistema di tesoreria Unica mediante modello F24 EP con codice 380E, Per informazioni sul modello F24 EP si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate;per gli istituti scolastici con modello F24 con codice tributo 3858 (come da risuoluzione n. 51/2008 dell'Agenzia delle Entrate);per le amministrazioni pubbliche, sui conti correnti postali istituiti con decreto interministeriale 24 marzo 1998. Il conto corrente della Campania è il n. 662809 Il codice fiscale delle Regione Campania è 80011990639.

La Regione Campania ha affidato, con convenzione, all'Agenzia delle Entrate le attività di gestione dell'IRAP,  pertanto si comunica che gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale, per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte, nonché l’assistenza a quei contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.

L’Agenzia inoltre assicura,  la distribuzione di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione, nonchè le attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.