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Regole in materia di sospensione del pagamento nel caso di consegna del veicolo ai concessionari.
Riferimento normativo: articolo 5 comma 44 D.L. 30 dicembre 1982 convertito con Legge 28 febbraio 1953 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regole cui è soggetto il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento.
Per poter ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica pagata in corso di validità.
Non è possibile quindi mettere in sospensione il veicolo nella stessa data dell'immatricolazione. Il pagamento della prima annualità è comunque dovuto. Eventuali sospensioni iniziate nella stessa data di immatricolazione o in data antecedente sono quindi da considerarsi inefficaci.
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto "minivoltura", non essendo invece la semplice "procura a vendere" idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all'impresa.
L'interruzione (sospensione) decorre dal periodo immediatamente successivo a quello di scadenza della tassa automobilistica pagata.
Il veicolo sottoposto al regime di interruzione non può circolare, fatti salvi i casi di circolazione con targa di prova.
Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra, anch'essa autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene con regolare cessione. Si fa presente che il rivenditore che cede il veicolo è tenuto a comunicare la chiusura della sospensione ed il rivenditore acquirente a richiederne la riapertura.
I veicoli immatricolati a cura dei rivenditori autorizzati e detenuti dai medesimi per la successiva vendita (cosiddetti "chilometri zero") sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica, che dovrà essere corrisposta per 12 mesi, in base al principio inderogabile per cui l'obbligazione tributaria sorge all'atto dell'immatricolazione. Tali veicoli, permanendo invenduti, potranno beneficiare del regime di sospensione soltanto dalla prima scadenza successiva.
Se i requisiti richiesti dalla legge (bollo in corso di validità, trasferimento del veicolo con minivoltura, etc.) non sono rispettati, le singole richieste sono considerate nulle. pagamento è quindi dovuto e non è possibile variare la scadenza del singolo veicolo in relazione al mese di immatricolazione.
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