Regolamento Regionale 16 giugno 2015, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 17 giugno 2015


"Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)".


LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto;

vista la Legge 17 luglio 1890, n. 6972: "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

visto il Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

vista la Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328" in particolare come modificata ed integrata dalla Legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;

visto in particolare, l'articolo 16 bis "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e l'articolo 16 ter "Le aziende pubbliche di servizi alla persona" della citata Legge regionale 11 del 2007;

visto altresì, il comma 1 bis dell'articolo 60 "Abrogazioni", della citata Legge regionale 11 del 2007;

visto il Decreto Presidenziale 4 febbraio 2011, n. 23: "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

vista la Delibera della Giunta regionale 28 marzo 2015 n. 143;


EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al Regolamento 22 febbraio 2013, n. 2)

1. Al regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente: "4 bis In ogni caso nei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si applica il comma 6 dell'articolo 15";

c) al comma 5 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali".

Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro