Regolamento Regionale 24 settembre 2013 n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 52 del 30 settembre 2013

 

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 130 del 27 maggio 2013;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento regionale:

 Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono individuati, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

 

Art. 2

Definizioni

1. Per l'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06 e salvo ogni successiva integrazione, modificazione o sostituzione, si intende per:

a) acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);

b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);

c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);

d) acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;

e) acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie;

f) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 (articolo 74);

g) titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, se i titolari di più stabilimenti decidono di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;

h) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo (articolo 74).

 

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, la classificazione di scarichi domestici assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una Dichiarazione Inizio Attività all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L' autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.

L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizza in un rigetto dell' istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell'attività o del legale rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali" e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06;

d) sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006. Per queste tipologie di scarico, il titolare dell'attività o il legale rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06;

e) se un'attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali, e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06.

 

Art. 4

Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenziali alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a) e b) dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, salvo il caso in cui vengono convogliati in corpo idrico superficiale. In questa ultima ipotesi è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al soggetto proprietario e/o gestore del corpo idrico presso il quale si intende convogliare le acque oggetto del presente articolo.

 

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore al momento della pubblicazione e comporta l'abrogazione del Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 11 (Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche).

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro