Regolamento Regionale 20 giugno 2022, n. 4.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 del 21 giugno 2022


"Adeguamento alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e ulteriori modifiche al regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3"


La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale);

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 279 del 7 giugno 2022


Emana


il seguente Regolamento:


Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 2 le parole "neo formazione" sono sostituite dalla seguente: "neoformazione";

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i.bis) attività produttiva ed economica;".



Art. 2

Modifica all'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "pubblicata sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo articolo 9" sono soppresse.



Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. La pianificazione forestale, come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), individua le modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale.";

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "c) comprensoriale: i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale – P.F.I.T.;";

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente: "c.bis) locale, aziendale o di più aziende riunite anche ai soli fini pianificatori: i Piani di Gestione Forestale - P.G.F.- e loro strumenti equivalenti.".



Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 5 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "ovvero Piano Forestale Regionale, in conformità" sono sostituite dalle seguenti: "incluso tra i documenti generali di programmazione forestale regionale, in conformità";

b) nella lettera b) del comma 1 le parole "per il piani territoriali di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "per i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale di cui agli articoli 7 e 83.septies".


 

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – Piani Forestali di Indirizzo Territoriale

1. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, di seguito denominato P.F.I.T., di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, qualora redatti, sono predisposti nell'ambito di comprensori territoriali, anche interprovinciali, omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, sociali, economico-produttive o amministrative, individuati dal Piano Forestale Generale. Ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati.

2. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale sono redatti in conformità al Piano Forestale Generale e favoriscono il coordinamento dei Piani di Gestione Forestale e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018, e agli articoli 84 e 84.bis del presente Regolamento.

3. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, qualora predisposti, sono elaborati e redatti dai Soggetti individuati con decreto della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono approvati, previa istruttoria della Struttura Regionale Centrale competente in ambito di politiche forestali, con decreto della stessa, e sono pubblicati sul sito internet della Regione Campania dedicato alle Foreste e dello Sportello Unico delle Attività Forestali di cui all'articolo 9.

4. Il P.F.I.T. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ma, in ogni caso, non oltre dieci anni dal termine della sua vigenza.

5. La Regione favorisce e promuove la redazione anche in forma associata dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.

6. Il Piano di Forestazione di cui all'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 11/1996 è equiparato al Piano Forestale di Indirizzo Territoriale.

7. Il P.F.I.T. descrive anche il programma prioritario degli interventi di cui all'articolo 3 della L.R. n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento i quali sono attuati, mediante l'elaborazione di progetti esecutivi annuali, già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 11/1996, elaborati e approvati dagli Enti Delegati, con il ricorso prioritario agli addetti idraulico-forestali.".



Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "è costituito lo Sportello Unico" sono sostituite dalle seguenti: "sono costituiti gli Sportelli Unici";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Gli Sportelli Unici delle Attività Forestali sono collegati tra loro mediante una piattaforma informatica che consente lo scambio di dati, di informazioni e l'estrazione di report nonché la trasmissione delle richieste, delle comunicazioni e delle istanze relative ai procedimenti normati dal presente Regolamento tra gli stessi Sportelli e tra questi e gli altri soggetti pubblici e privati. Nelle more della costituzione della predetta piattaforma informatica si applicano le disposizioni dell'articolo 179, comma 6.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La documentazione relativa alle istanze dei tagli boschivi la cui procedura è di esclusiva competenza degli Enti delegati territorialmente competenti deve essere inviata, dagli stessi, per conoscenza, alla Struttura Regionale Territoriale competente in materia di politiche forestali - di seguito indicata come Struttura Regionale Territoriale competente - al fine di consentirle di svolgere le attività di controllo di cui ai successivi articoli.";

d) nel comma 7 le parole ", o su espressa richiesta dello stesso, può avvalersi, per l'istruttoria dei procedimenti ed atti a contenuto tecnico e/o tecnico-amministrativo di cui alle procedure del presente Regolamento, della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa istanza al predetto Ufficio e concordandone le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istruttoria dei procedimenti e atti a contenuto tecnico di cui alle procedure del presente Regolamento può avvalersi della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa richiesta allo stesso e previa ratifica di specifici accordi".


 

Art. 7

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera g.bis) del comma 1 dopo la parola "boschivi" sono aggiunte le seguenti: "e alla ricostituzione dei soprassuoli forestali incendiati.";

b) il comma 2 le parole "e di forme" sono sostituite dalle seguenti: "e reti di imprese o di altre forme".


 

Art. 8

Modifiche all'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per boschi vetusti si intendono le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.lgs. n. 34/2018.";

b) nel comma 3 le parole "e dei boschi vetusti d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "d'Italia e della Rete nazionale dei boschi vetusti".


 

Art. 9

Modifica all'articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera g) del comma 1 tra la parola "individuare" e le parole "i requisiti" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24,".


 

Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 6 è abrogato;

b) nel comma 8 dopo le parole "all'articolo 25, comma 11" sono aggiunte le seguenti: ", della L.R. n. 11/1996".



Art. 11

Modifiche all'articolo 20 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 20 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/1996, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non, non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie:

a) gli orti botanici, ovvero le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

b) le formazioni arbustive ed arboree, associate o meno, insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, con larghezza media inferiore a 20 metri ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo inferiore al 20 per cento. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione, indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

c) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

d) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), del D.lgs. n. 34/2018, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

f) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1.bis. Fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Struttura Regionale compente in materia agricola e forestale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti dal Decreto Interministeriale 12 agosto 2021, n. 365201 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali), e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

1.ter. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.bis continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.";

c) nel comma 2 le parole "alla lettera c) del comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera b)".



Art. 12

Modifica all'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "forestale pubblico" e le parole "e privato, alla" è aggiunta la seguente: ", collettivo".


 

Art. 13

Modifica all'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 dopo le parole "(Nuove disposizioni per le zone montane)." sono aggiunte le seguenti: "La Regione favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo di reti d'impresa e filiere forestali locali volte alla valorizzazione del legno di provenienza regionale e dei prodotti in legno da esso derivati.".


 

Art. 14

Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1.bis La Regione Campania, in conformità al Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n. 4472 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), per il tramite delle Strutture Regionali Centrali competenti in materia di politiche forestali e di formazione professionale, con successici Atti, definisce i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), del D.lgs. n. 34/2018.

1.ter Le attività di campo relative alla formazione professionale sono autorizzate secondo le disposizioni degli articoli 31, comma 12, e 54, comma 2.bis, lettera a).".


 

Art. 15

Modifiche all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "degli impianti artificiali" e le parole "e il taglio per incolumità" sono aggiunte le seguenti: ", i tagli di rinnovazione, il taglio di piante effettuato per l'esecuzione di alberi modello, tagli per la realizzazione di prove sperimentali e attività formative, per studi e indagini";

b) nel comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il taglio di piante di cui all'articolo 54, commi 1 e 2;".



Art. 16

Modifiche all'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Generale, dai Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e dai Piani di Gestione Forestale;";

b) dopo la lettera d.ter) del comma 1 è aggiunta la seguente: "d.quater) Terreni rimboschiti ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.";

c) nel comma 2 tra le parole "di cui al comma 1, lettera a)," e le parole "gli atti di pianificazione" sono aggiunte le seguenti: "b), d.bis), d.ter), d.quater),";

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "d) l'indicazione di ogni altra prescrizione e cautela connessa alla tutela idrogeologica, comprese quelle inerenti all'apertura, alla manutenzione e al ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché alla riserva di fasce di protezione;";

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4.bis La riconsegna dei terreni rimboschiti ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è di esclusiva competenza dell'Ente delegato territorialmente competente a cui va inoltrata la relativa richiesta.".



Art. 17

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 1 il numero "2" è sostituito dal seguente: "3";

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) per i cedui, semplici, matricinati e composti, dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m), o). In tali casi, per superfici maggiori di 3 ettari, è richiesto il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), punto 3);";

c) nella lettera b) del comma 2 le parole "al articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, ci si avvale dello Sportello Unico per le Attività Forestali - S.U.A.F.- di cui all'articolo 9, istituito presso l'Ente delegato territorialmente competente.";

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis) Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nell'autorizzazione di taglio.";

f) nel comma 8 le parole "tramite il S.U.A.F." sono soppresse;

g) nel comma 8.quater le parole "al comma 1 dell'articolo 53 e del comma 2 dell'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 54, comma 2";

h) il comma 8.quinquies è abrogato.


 

Art. 18

Modifiche all'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 dopo la parola "forestale" sono aggiunte le seguenti: "e silvo-pastorale";

b) nel punto 1) della lettera a) del comma 4 il numero "2" è sostituito dal seguente: "3";

c) nel punto 1) della lettera a) del comma 4 dopo le lettere "m), o)" sono aggiunte le seguenti parole: ". In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio non è richiesto";

d) nel punto 1) della lettera b) del comma 4 le lettere "k), m), o)" sono sostituite dalle seguenti parole: "i), k), m), o). In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), punto 3), è richiesto solo per superfici maggiori di 3 ettari,";

e) nel punto 3) della lettera b) del comma 4 tra la lettera "d)," e la lettera "f)" è aggiunta la seguente: "e),";

f) nella lettera b) del comma 5 dopo le parole "all'articolo 70" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 8.quater;";

g) nel comma 6 le parole "dell'anno silvano" sono sostituite dalle seguenti: "della stagione silvana";

h) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "a) per le utilizzazioni di cui ai commi 4, lettera a), 5, lettere b) e c), e 12 il predetto Ente deve effettuare controlli in loco a campione in sede di istruttoria e in corso di utilizzazione;";

i) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis) Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nella comunicazione di taglio.";

j) nel comma 11 tra le parole "di rilascio" e le parole ", con la possibilità" sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

k) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il proprietario o altro soggetto legittimamente autorizzato, per l'attuazione dei tagli straordinari per l'esecuzione di alberi modello, per la realizzazione di prove sperimentali e attività formative, per studi e indagini nonché di ricostituzione boschiva di cui all'articolo 54, comma 2.bis, deve presentare all'Ente delegato territorialmente competente, apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso dei tagli per la ricostituzione boschiva il predetto Ente nel corso dell'istruttoria deve effettuare puntuali controlli in loco e al termine della stessa ne comunica gli esiti alla Struttura Regionale competente e al Soggetto proprietario, gestore o altro soggetto legittimamente autorizzato.";

l) nel comma 14 dopo le parole "dell'articolo 26." sono aggiunte le seguenti: "Decorso il termine di 15 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori. Le comunicazioni di taglio di cui al presente comma possono essere presentate durante tutta la stagione silvana in corso. Per questi tagli il predetto Ente deve effettuare controlli in loco a campione in sede di istruttoria e in corso di utilizzazione.";

m) nel comma 16 le parole "tramite il S.U.A.F." sono soppresse.



Art. 19

Modifiche all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera i) del comma 2 dopo le parole "e composti" sono aggiunte le seguenti: "per superfici maggiori di 3 ettari";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di un tracciato di uso e allestimento temporaneo occorre farne esplicita menzione nella relazione di taglio.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per i boschi ricadenti anche parzialmente nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 è richiesta l'esibizione del provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).".


 

Art. 20

Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel punto 2.5) del comma 2 le parole "delle piste di esbosco esistenti e di quelle" sono sostituite dalle seguenti: "dei tracciati di uso e allestimento temporaneo";

b) il punto 2.6) del comma 2 è abrogato;

c) il punto 2.7) del comma 2 è abrogato;

d) nel punto 2.10) del comma 2 tra le parole "boschi ricadenti" e le parole "nel perimetro dei siti" sono aggiunte le seguenti: ", anche parzialmente,".


 

Art. 21

Modifica all'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 la parola "e/o" è sostituita dalla seguente: "e".



Art. 22

Modifiche all'articolo 35 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 35 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole ", tramite il S.U.A.F., delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 verrà predisposta" sono sostituite dalle seguenti: "al S.U.A.F. delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 è predisposta dalla Struttura Regionale Centrale";

b) nel comma 2 la parola "approverà" è sostituita dalla seguente: "approva".


 

Art. 23

Modifica all'articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "P.G.F., ai sensi degli articoli n. 84 e 87" sono sostituite dalle seguenti:

"P.G.F. redatto in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113.".


 

Art. 24

Modifiche all'articolo 37 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 37 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "nel rispetto dell'articolo 29," sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4.bis Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F. possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, commi 5 e 6.".


 

Art. 25

Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole ", tramite il S.U.A.F.," sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I tagli per autoconsumo di cui all'articolo 31, comma 14, possono essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Per superfici inferiori a 10 ettari, anche non accorpate, i lavori di taglio boschivo, sia nei cedui che nell'alto fusto, possono essere eseguiti da imprese iscritte solo alla C.C.I.A.A. Per superfici pari o superiori ai 10 ettari, anche non accorpate, i lavori devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 83.";

d) nel comma 3 tra la parola "competente" e le parole "ogni variazione" sono aggiunte le seguenti: "e alla Struttura Regionale Territoriale";

e) nel comma 3.bis le parole "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "taglio boschivo";

f) nel comma 3.bis tra le parole "agli articoli" e il numero "45" è aggiunto il seguente numero: "40,";

g) dopo il comma 3.ter è aggiunto il seguente: "3.quarter. L'Ente delegato su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della comunicazione di taglio rilascia il provvedimento di proroga di cui all'articolo 30, comma 5, e articolo 31, comma 11.".


 

Art. 26

Modifica alla rubrica del Capo IV del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Capo IV del Titolo II dopo la parola "PUBBLICA" sono aggiunte le seguenti: "O COLLETTIVA".


 

Art. 27

Modifiche all'articolo 39 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 39 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettiva,";

b) nel comma 4 tra il numero "80" e il numero "81" è aggiunto il seguente: ", 80.bis".


 

Art. 28

Modifiche all'articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 tra le parole "di sua proprietà" e le parole "in assenza del" sono aggiunte le seguenti: "o di proprietà collettiva";

b) nel comma 5 dopo le parole "31, comma 4, lettera b)." sono aggiunte le seguenti: "Nelle particelle forestali così utilizzate non devono essere programmati ulteriori interventi di taglio o, in caso di parziale utilizzazione, deve essere ridotto il prelievo programmato nel decennio di vigenza del P.G.F.";

c) nel comma 6 le parole "comunicazione/autorizzazione" sono sostituite dalla seguente: "comunicazione".


 

Art. 29

Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1.bis le parole "L'Ente/Soggetto proprietario che intende tagliare un bosco di sua proprietà" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà o di proprietà collettiva".



Art. 30

Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "è effettuata" e le parole "mediante asta" è aggiunta la seguente: "esclusivamente";

b) il comma 1.bis è sostituito dal seguente: "1.bis.L'offerta di cui al comma 1 è corredata da una "garanzia provvisoria" sotto forma di cauzione, nel rispetto della normativa statale vigente. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia il Soggetto pubblico, in base agli accordi sottoscritti, può incamerare, a titolo di anticipo, la garanzia provvisoria versata dall'aggiudicatario sotto forma di cauzione definitiva.";

c) dopo il comma 1.bis è aggiunto il seguente: "1.ter. Il Soggetto pubblico nel comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede, contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1.bis. Detto svincolo, in ogni caso, deve avvenire non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.";

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Soggetto pubblico, dopo il primo esperimento di asta pubblica con esito negativo, a mezzo del tecnico progettista o di altro tecnico all'uopo incaricato, procede al riesame dei dati desumibili dalle comunicazione/autorizzazione di taglio o del progetto/relazione di taglio. In tal caso, il Soggetto pubblico può procedere alla vendita facendo ricorso alla procedura negoziata senza bando, con riduzione dell'importo di stima a base d'asta di cui al comma 1, eventualmente rivalutato, ricorrendone i presupposti, con l'interpello di imprese iscritte all'Albo Regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 83.";

e) nel comma 4 le parole "i Comuni e gli altri Enti Pubblici proprietari di boschi" sono sostituite dalle seguenti: "i Soggetti pubblici proprietari di boschi o gestori di proprietà collettive";

f) nel comma 6 le parole "titolari di boschi gravati da diritto di uso civico, categoria A" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di enti gestori di proprietà collettive gravate da diritti di uso civico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del               R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751)";

g) nel comma 6.bis tra le parole "incendi boschivi" e le parole "nonché per" sono aggiunte le seguenti: ", per la prevenzione dei dissesti idrogeologici".


 

Art. 31

Modifiche all'articolo 43 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 43 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo le parole "senza indugio" sono aggiunte le seguenti: "per motivi di pubblica e privata incolumità nonché per il mantenimento in efficienza di edifici, manufatti e impianti mediante le procedure di cui agli articoli 53 e 54";

b) nel comma 2 le parole "L'Ente proprietario," sono sostituite dalle seguenti: "Il Soggetto proprietario o gestore,".



Art. 32

Modifiche all'articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 il numero "18" è sostituito dal seguente: "17,5";

b) nella lettera a) del comma 1.bis le parole "medesime modalità indicate nel Titolo III" sono sostituite dalle seguenti: "modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera d), punto 3)";

c) nella lettera b) del comma 1.bis le parole "medesime modalità indicate nel Titolo III" sono sostituite dalle seguenti: "modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera d), punto 3)".


 

Art. 33

Introduzione del nuovo Capo IV.BIS del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Tra gli articoli 45 e 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è aggiunto il seguente Capo: "CAPO IV.BIS – PROCEDURE COMUNI".


 

Art. 34

Modifiche all'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore tecnico dei tagli boschivi, di seguito indicato come "Direttore", individuato tra i soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell'intervento del taglio boschivo.";

b) nel comma 2 le parole "dall'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "dal Soggetto pubblico o privato, proprietario o gestore";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis Nel caso dei Soggetti privati la nomina del Direttore è obbligatoria per superfici di taglio boschivo complessive, accorpate o meno, pari o maggiori di 10 ettari. Per i Soggetti pubblici detta nomina è sempre obbligatoria.";

d) nella lettera a) del comma 3 le parole "dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "del lotto boschivo oggetto di taglio secondo le modalità";

e) nella lettera b) del comma 3 le parole "delle utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "dei tagli boschivi";

f) nella lettera b) del comma 3 le parole "specifici ordini di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "specifiche prescrizioni operative";

g) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "c) ove non previsto dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessario, prescrive modesti adeguamenti;";

h) nella lettera e) del comma 3 le parole "comunicazione/autorizzazione di taglio" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione/autorizzazione";

i) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "f) trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato, alla ditta aggiudicataria del lotto e al Soggetto proprietario o gestore i verbali periodici redatti al 30, al 60 e al 100 per cento dell'esecuzione del taglio boschivo;";

j) nella lettera g) del comma 3 le parole "dell'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "del Soggetto proprietario o gestore";

k) nella lettera h) del comma 3 le parole "al cantiere forestale" sono sostituite dalle seguenti: "alle aree in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative operazioni di esbosco";

l) dopo la lettera h) del comma 3 è aggiunta la seguente: "h.bis) effettua con la Struttura Regionale Territoriale competente, i sopralluoghi periodici di cui all'articolo 48, comma 2.";

m) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Direttore, nel trasmettere il verbale finale relativo al cento per cento del taglio boschivo deve allegare la documentazione tecnica e contabile inerente il taglio stesso.";

n) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4.bis Non compete al Direttore del cantiere forestale la verifica della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tali obblighi sono in capo all'aggiudicatario del lotto boschivo.

4.ter La figura del Direttore del cantiere forestale non coincide con la figura del direttore dei lavori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).".


 

Art. 35

Modifiche all'articolo 46.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 46.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "i lavori forestali" sono sostituite dalle seguenti: "tagli boschivi";

b) nel comma 2 tra le parole "è individuato" e le parole "da tutte le aree" sono aggiunte le seguenti: "e costituito".


 

Art. 36

Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati. Detta consegna, attestata con la redazione di apposito verbale, avviene alla presenza del Direttore e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto. Detta disposizione per i Soggetti privati si applica solo alle superfici di taglio pari o superiori a 10 ettari.";

b) nel comma 3 tra le parole "derivanti dal contratto e" e le parole "dal relativo Capitolato d'oneri" sono aggiunte le seguenti: ", per i Soggetti pubblici,";

c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "a) presenza dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri professionali al tecnico incaricato dell'estensione della comunicazione/autorizzazione e della relazione/progetto di taglio;";

d) nella lettera c) del comma 3 tra le parole "saranno svincolati" e le parole "solo dopo" sono aggiunte le seguenti: "e restituiti";

e) nella lettera c) del comma 3 le parole "Comune o Ente proprietario stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Soggetto pubblico, proprietario o gestore";

f) nella lettera e) del comma 3 le parole "investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F." sono sostituite dalle seguenti: "investimento, dell'importo di cui all'articolo 42, comma 6.bis.";

g) il comma 3.bis è sostituito dal seguente: "3.bis. I Soggetti pubblici e privati devono inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, per l'esecuzione dell'attività di competenza, il verbale di assegno e stima, il progetto/relazione di taglio, il contratto sottoscritto tra le parti ed il verbale di consegna di cui al comma 1. Nel caso dei Soggetti pubblici devono essere inviati anche la documentazione relativa agli atti di gara ed il capitolato.";

h) nel comma 3.ter tra le parole "Soggetto proprietario" e le parole ", pubblico o privato" sono aggiunte le seguenti: "o gestore".



Art. 37

Modifiche all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui all'articolo 46, comma 3, lettera f), si riserva di effettuare nell'area di taglio boschivo dei sopralluoghi periodici al 30, al 60 e al 100 per cento del taglio boschivo. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente verifica l'attività svolta dal Direttore, redige appositi verbali e li trasmette all'Ente delegato competente, al Direttore stesso, alla Ditta che ha eseguito i lavori e al Soggetto proprietario o gestore.";

b) nel comma 3 le parole "di riscontro o sulla scorta di eventuali comunicazioni tempestivamente effettuate dal Direttore" sono sostituite dalle seguenti: "del Direttore o sulla scorta di sue eventuali tempestive comunicazioni";

c) nella lettera d) del comma 3 le parole "l'Ente/Soggetto proprietario avanza in fase di riscontro periodico portandone a conoscenza l'Ente Delegato ed il proprietario stesso" sono sostituite dalle seguenti: "il Soggetto proprietario o gestore avanza in fase di riscontro periodico portandone a conoscenza l'Ente Delegato ed il Soggetto stesso";

d) nel comma 4 le parole ", tra quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà immediata comunicazione all'Ente/Soggetto proprietario ed" sono sostituite dalle seguenti: "e quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà immediata comunicazione al Soggetto proprietario o gestore e";

e) nella lettera a) del comma 7 le parole "piante previste dal progetto" sono sostituite dalle seguenti: "piante, nel caso dei cedui, e dei metri cubi, nel caso dell'alto fusto, previsti dal progetto/relazione";

f) nella lettera b) del comma 7 tra le parole "per le piante" e la parola "eccedenti" sono aggiunte le seguenti: "o i metri cubi".


 

Art. 38

Modifiche all'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Allorquando l'aggiudicatario, per cause oggettive, ritiene di non poter portare a termine il taglio del lotto boschivo entro i termini contrattuali, sulla scorta del parere positivo del Direttore, può fare istanza di proroga al Soggetto proprietario o gestore.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Soggetto proprietario o gestore ha la facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento del taglio del lotto boschivo e comunque non oltre la tempistica di cui all'articolo 30, comma 5, e all'articolo 31, comma 11. Il Soggetto proprietario o gestore deve informare L'Ente delegato territorialmente competente e la Struttura Regionale Territoriale della concessione delle predette proroghe.";

c) nel comma 3 le parole "all'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite con le seguenti: "al Soggetto proprietario o gestore".


 

Art. 39

Modifiche all'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Direttore deve comunicare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato e al Soggetto proprietario o gestore l'ultimazione del taglio boschivo entro 30 giorni dal termine dello stesso.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Successivamente il Direttore provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i Soggetti pubblici tale invio avviene entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, e per i Soggetti privati entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Direttore deve inviare il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori anche ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16.";

d) nel comma 4 le parole "Direttore del cantiere forestale" sono sostituite dalla seguente: "Direttore";

e) nella lettera d) del comma 4 le parole "all'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "al Soggetto proprietario o gestore";

f) nella lettera e) del comma 4 le parole "all'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "al Soggetto proprietario o gestore";

g) nella lettera f) del comma 4 le parole "all'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "al Soggetto proprietario o gestore";

h) nella lettera g) del comma 4 le parole "di cui all'articolo 80, comma 3, relativi alle vie di esbosco" sono sostituite dalle seguenti: "ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettera c";

i) la lettera h) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "h). verificare, in caso di Soggetto pubblico, che l'Ente proprietario o gestore abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, dell'importo di cui all'articolo 42, comma 6.bis. In mancanza di detto accantonamento non può essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori;".



Art. 40

Modifiche all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella rubrica del titolo dell'articolo 51 le parole "degli stradelli temporanei" sono sostituite dalle seguenti: "dei tracciati di uso e allestimento temporaneo";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I tracciati di uso e allestimento temporaneo di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettera c), così come definiti e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563734 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale), e i movimenti di terra non superiori al metro cubo per metro lineare, ove non previsto dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessari, sono assegnati dal Direttore del cantiere forestale, ove previsto, ed autorizzati dall'Ente Delegato territorialmente competente previa acquisizione del nulla osta del soggetto proprietario.";

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 3 le parole "delle vie di esbosco di cui al comma precedente, oltre all'assenza di altri danni dovuti a movimenti di terreno abusivamente realizzati dalla ditta aggiudicataria" sono sostituite dalle seguenti: "dei tracciati di uso e allestimento temporaneo assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale";

e) nel comma 4 la parola "strabelli" è sostituita dalle seguenti: "tracciati di uso ed allestimento temporaneo".



Art. 41

Modifica alla rubrica del Capo V del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Capo V del Titolo II tra la parola "NORME" e la parola "COMUNI" è aggiunta la seguente: "TECNICHE".


 

Art. 42

Modifiche all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "ad autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a comunicazione";

b) nel comma 2 le parole "ad autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a comunicazione";

c) nel comma 3 la parola "istanza" è sostituita dalle seguenti: "la comunicazione di cui al comma 1";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i tagli di cui al comma 1, decorso il termine di 7 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione il richiedente può dare inizio ai lavori da concludersi entro 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 30 giorni.".



Art. 43

Modifiche all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 1 tra le parole "in piedi," e la parola "mantenimento" sono aggiunte le seguenti: "pericolanti o schiantate,";

b) nella lettera a) del comma 1 le parole "può effettuare eventuali controlli" sono sostituite dalle seguenti: "esegue puntuali controlli in loco";

c) nel comma 2 dopo le parole "di cui all'articolo 30." sono aggiunte le seguenti: "In tal caso l'Ente delegato esegue puntuali controlli in loco.";

d) il comma 2.bis è sostituito dal seguente: "2.bis Rientrano nei tagli straordinari, per i quali si applicano le modalità di cui all'articolo 31, comma 12:

a) i tagli di piante effettuati per l'esecuzione di alberi modello, secondo le modalità di rilievo tassatorio e di inventariazione della foresta di cui agli articoli 93 e 94, tagli boschivi per prove sperimentali, attività formative nonché per studi e indagini. In presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente per le superfici di proprietà pubblica o collettiva deve essere chiesto il parere vincolante della Struttura Regionale Centrale;

b) i tagli da eseguirsi per la ricostituzione dei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco, distrutti o deteriorati da calamità naturali, da avversità atmosferiche, da fitopatie e parassiti di cui agli articoli 61.bis, 77, e 78, comma 7. Per questa tipologia di intervento deve essere elaborato uno specifico progetto di intervento e di ricostituzione boschiva munito di tutti i prescritti pareri e nulla osta.";

e) nel comma 5 le parole "dell'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "del Soggetto proprietario o gestore".



Art. 44

Modifiche all'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "Piano Forestale Territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano Forestale di Indirizzo Territoriale";

b) nel comma 3 le parole "dell'Ente proprietario dei prelievi legnosi, come" sono sostituite dalle seguenti: "del Soggetto pubblico dei prelievi legnosi. Questi vanno".


 

Art. 45

Modifica all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "potrà essere venduto ai cittadini residenti a prezzo di uso civico o a ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore delle utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "può essere venduto ai cittadini a prezzo di uso civico o a ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore delle utilizzazioni boschive o all'Albo delle Imprese Forestali".



Art. 46

Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole "previo ordine di servizio del direttore del cantiere forestale, che procederà" sono sostituite dalla eseguenti: "previa disposizione del Direttore che procede";

b) il punto 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: "5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante rilevo del diametro a 1,30 metri da terra e apposizione, alla medesima altezza, di numerazione progressiva in tinta rossa indelebile. Successivamente, in sede di utilizzazione boschiva, il Soggetto esecutore del taglio deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile. Per le piante cadenti al taglio deve essere redatto apposito piedilista di cavallettamento.";

c) il punto 1) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: "1) per i Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive, le matricine di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T), di cui all'articolo 63, da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 17,5 centimetri, devono essere rilevate ed individuate a 1,30 metri da terra con apposizione, alla medesima altezza, di numerazione progressiva in tinta verde indelebile riportandone il diametro e la specie di appartenenza in un apposito piedilista di cavallettamento. Successivamente, in sede di utilizzazione boschiva, il Soggetto esecutore del taglio deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile;";

d) nel punto 2) della lettera b) del comma 1 prima delle parole "le rimanenti piante" sono aggiunte le seguenti: "per i Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive,";

e) nel punto 3) della lettera b) del comma 1 tra le parole "1,30 metri" e ", il numero" sono aggiunte le: "da terra";

f) nel punto 3) della lettera b) del comma 1 dopo le parole "apposito piedilista" sono aggiunte le: "di cavallettamento";

g) dopo il punto 3) della lettera c) del comma 1 è aggiunto il seguente: "3.bis) le ceppaie con più di due polloni devono essere martellate con l'impronta del martello forestale e numerate progressivamente al ceppo su apposita specchiatura con numero in tinta rossa indelebile. Su queste, i polloni da riservarsi dal taglio sono individuati con un anello in tinta verde, apposto a 1,30 metri da terra, mentre quelli cadenti al taglio con crocetta in tinta rossa indelebile. Per i polloni cadenti al taglio sono riportati, in un apposito piedilista, la specie, i diametri, misurati alla medesima altezza, e una specifica lettera accanto al numero della ceppaia di appartenenza.";

h) nel punto 1) della lettera d) del comma 1 tra le parole "le piante" e la parola "delimitanti" sono aggiunte le seguenti: ", da riservare dal taglio,";

i) nel punto 1) della lettera d) del comma 1 tra le parole "essere contrassegnate" e le parole "con un doppio" sono aggiunte le seguenti: ", a distanza regolare,";

j) nel punto 2) della lettera d) del comma 1 le parole "direttore del cantiere forestale" sono sostituite dalla seguente: "Direttore";

k) nel punto 3) della lettera d) del comma 1 dopo le parole "stesso lotto." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di tagli da eseguirsi in esecuzione di P.G.F., i confini così individuati devono coincidere con i limiti delle particelle forestali individuate dal piano stesso.".



Art. 47

Modifica all'articolo 58 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 58 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 8 le parole "non utilizzabili commercialmente" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 2 centimetri di diametro".



Art. 48

Modifica all'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 dopo le parole "terra ("catuozzo")" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa, con carbonaie prefabbricate di piccola taglia composte da elementi trasportabili con trattrice forestale".



Art. 49

Modifiche all'articolo 61.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 61.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "o deteriorati" e le parole "gli interventi di" sono aggiunte le seguenti: "da calamità naturali o avversità atmosferiche";

b) nel comma 2 le parole "nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno".



Art. 50

Modifiche all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 1 tra la parola "eucalipto" e le parole ", anni 10" è aggiunta la seguente: "e pioppo";

b) nella lettera g) del comma 1 tra la parola "carpino" e le parole "e orniello" è aggiunta la seguente: ", acero".



Art. 51

Modifica all'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Il taglio di sfollo nei cedui è consentito nei mesi estivi fatto salvo le diverse disposizioni per le aree ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette.".



Art. 52

Modifiche all'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel punto 1) della lettera a) del comma 6 le parole "sfollo e di diradamento" sono sostituite dalle seguenti: "follo, di diradamento e preparazione";

b) nel punto 2) della lettera a) del comma 6 le parole "di preparazione e" sono soppresse;

c) nel punto 2) della lettera e) del comma 6 la parola "persegue" è sostituita dalla seguente: "persegua";

d) nel punto 4) della lettera a) del comma 7 le parole "entro il" sono sostituite dalla seguente: "entro";

e) dopo il punto 4) della lettera a) del comma 7 è aggiunto il seguente: "4.bis) i tagli di preparazione possono essere eseguiti, se necessario, 10/15 anni prima dell'età del turno. Essi hanno luogo prima del taglio di sementazione, tra i 70 e gli 80 anni di età. Sono consentiti quando non sono stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti e il prelievo si deve aggirare, salvo diversa disposizione del P.G.F., intorno a 80-100 metri cubi per ettaro.";

f) il sottopunto 2.1) del punto 2) della lettera b) del comma 7 è abrogato;

g) nella lettera g) del comma 13 tra le parole "conifere autoctone" e le parole "le quali" sono aggiunte le seguenti: "e naturalizzate";

h) nel comma 18 tra le parole "articoli 53" e le parole "e 78." è aggiunta la seguente: ", 54".


 

Art. 53

Modifica all'articolo 78 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 78 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 7 tra le parole "e l'asportazione" e le parole "delle piante sradicate" sono inserite le seguenti: "dei tronconi e".



Art. 54

Modifiche all'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco" sono sostituite dalle seguenti: "delle piante presenti. Le seguenti specie, quando presenti in bosco al disotto di tale soglia";

b) nel comma 1 dopo le parole "endemismi ed i relitti vegetazionali." sono aggiunte le seguenti: "Tuttavia, a carico delle stesse possono prevedersi interventi selvicolturali calibrati sulla base delle caratteristiche auto-ecologiche e mirati a favorirne la conservazione, la rinnovazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza.";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Allorquando le specie di cui al comma 1 superano la soglia del 10 per cento del numero delle piante presenti sulla superficie boscata considerata e assumono carattere invasivo è permesso il loro controllo mediante tagli sia durante le utilizzazioni boschive che con specifici interventi all'uopo previsti.";

d) nel comma 6 le parole ", tali da costituire una superficie, accorpata, pari al 3 per cento della superficie forestale interessata dal piano di taglio" sono soppresse;

e) nel comma 7 le parole "colore rosso indelebile" sono sostituite dalle seguenti: "colore rosso";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nelle fustaie, in sede di progettazione dell'intervento di taglio o in sede di redazione del P.G.F., al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innesco di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto.";

g) nel comma 10 le parole "devono essere rilasciati gli alberi" sono sostituite dalle seguenti: "se presenti, devono essere rilasciati alberi";

h) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11.bis Tra le azioni di tutela della biodiversità rientrano anche azioni e interventi selvicolturali volti:

a) a garantire la presenza di habitat forestali specifici, aree ad elevato valore naturalistico, una elevata diversità biologica e le migliori condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

b) a favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità naturale attraverso: la gestione attiva e sostenibile della foresta; la gestione della fauna selvatica; l'eliminazione e il controllo delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive, compreso l'abbattimento, depezzamento e asportazione del materiale legnoso abbattuto; il taglio selettivo e il decespugliamento per il ripristino ed il mantenimento di aree di radura all'interno dei boschi; il ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche;

c) alla utilizzazione ed esbosco mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche e alla migliore gestione dei residui delle lavorazioni;

d) a migliorare la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, compresa la creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di soprassuoli forestali oggetto di utilizzazione e l'eliminazione delle specie alloctone e invasive;

e) a mantenere la continuità della copertura dei soprassuoli in luogo alle utilizzazioni di taglio;

f) ad aumentare la resilienza e favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici;

g) a promuovere, potenziare e valorizzare l'erogazione di servizi ecosistemici e la gestione attiva e sostenibile delle foreste;

h) alla conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive in situ ed ex situ;

i) a salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse forestale;

j) alla tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio;

k) a favorire e valorizzare i servizi ecosistemici.".


 

Art. 55

Modifica alla rubrica del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017 dopo la parola "FORESTALE" sono aggiunte le seguenti: "E SILVO-PASTORALE - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI".



Art. 56

Introduzione della nuova Sezione I del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Tra il Capo VI e l'articolo 80 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è aggiunta la seguente  Sezione: "Sezione I – Viabilità forestale e silvo-pastorale".



Art. 57

Sostituzione dell'articolo 80 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 80 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente:

"Art. 80 - Definizioni e scopi

1. Per la viabilità forestale e silvo-pastorale è adottata la definizione di cui dell'articolo 3, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 34/2018.

2. Si intendono per interventi:

a) di manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento, riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero le opere che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali, maggiore del 15 per cento dei valori esistenti, e strutturali;

b) di manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purché non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali;

c) sistematici, gli interventi sulla viabilità esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria e sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso.

3. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono elementi funzionali atti ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le funzioni previste dal presente Regolamento in riferimento al R. D. n. 3267/1923.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 34/2018 e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 80.bis, comma 1, non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.

5. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse, sono vietate al transito ordinario, e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse devono essere coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.".


 

Art. 58

Introduzione dell'articolo 80.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 80 è introdotto il seguente:

"Art. 80.bis - Classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è distinta in tre macrocategorie:

a) viabilità principale;

b) viabilità secondaria;

c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. Per la definizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali della viabilità forestale e silvopastorale di cui al comma precedente sono adottate le disposizioni di cui all'articolo 3 del      D. Interm. n. 563734 /2021 e la relativa Tabella A in esso allegata;

3. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole temporanee sono:

a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.

4. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione delle presenti norme.".



Art. 59

Sostituzione dell'articolo 81 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 81 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente:

"Art. 81 - Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente deve rispettare gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Interm. n. 563734/2021.

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei procedimenti autorizzativi necessari, definisce, con successivo atto, la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse tipologie di cui all'articolo 80.bis, comma 1, con un livello di onerosità tecnica decrescente a partire dalla viabilità principale.

3. La viabilità di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettere a) e b), deve essere dotata di tutte quelle opere accessorie atte a garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi ed è oggetto di pianificazione nei P.F.I.T. e P.G.F. Essa può costituire oggetto di programmazione dell'ordinaria e straordinaria manutenzione da parte degli Enti delegati.

4. I tracciati e gli allestimenti ad uso temporaneo di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo non possono essere oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati 5. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, devono essere attuati in conformità al D. Interm. n. 563734/2021 e sono soggetti anche all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, nonché al titolo autorizzativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica. A tal fine si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), punti A.19, A20, B.35.

6. Gli interventi di cui al comma 3 relativi alla viabilità forestale e silvo-pastorale, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni sono soggetti anche all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del R. D. n. 3267/1923, con la procedura di cui al Titolo V.

7. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

8. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n.184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

9. Per gli indirizzi procedurali e di progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorali si rimanda alle disposizioni di cui all'allegato "Indirizzi procedurali" al D.Interm. n. 563734/2021.".


 

Art. 60

Introduzione dell'articolo 81.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 81 è introdotto il seguente:

"Art. 81.bis - Banca dati

1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria gli Enti delegati territorialmente competenti possono provvedere all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della viabilità forestale e silvopastorale principale e secondaria da aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui all'articolo 80.bis lo sviluppo, inteso come valore numerico in metri, e lo stato di percorribilità e delle eventuali necessità di manutenzione.

2. La banca dati di cui al comma 1, qualora predisposta, è condivisa con la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.".



Art. 61

Introduzione della nuova Sezione II del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Tra gli articoli 81.bis e 82 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è aggiunta la seguente Sezione: "Sezione II - Sistemazioni idraulico-forestali".



Art. 62

Sostituzione dell'articolo 82 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 82 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente:

"Art. 82 – Opere di sistemazione idraulico-forestali

1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica prevedendo l'uso di materiale vegetale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.

2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma 1.".



Art. 63

Sostituzione dell'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente:

"Art. 83 - Disposizioni

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, comma 7, della L.R. n. 11/1996 e in attuazione dei Decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020, rispettivamente, n. 4470 (Albi regionali delle imprese forestali) e n. 4472 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) e per i fini di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018 è istituito l'Albo regionale delle imprese forestali della Regione Campania, di seguito denominato Albo, e sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'Albo delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del D.lgs n. 34/2018.

2. L'Albo è distinto nelle seguenti due sezioni:

a) Sezione A: imprese forestali con sede legale in Regione Campania;

b) Sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Regione Campania.".



Art. 64

Introduzione degli articoli 83.bis, 83.ter, 83 quater, 83.quinquies, 83.sexies del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 83 sono introdotti i seguenti:

"Art. 83.bis - Imprese forestali

1. Ai fini delle presenti disposizioni viene adottata la definizione di impresa forestale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), del D.lgs. n. 34/2018.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti sezioni:

a) Categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;

b) Categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile;

c) Categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018;

d) Categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018;

e) Categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

Art. 83.ter - Iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono iscriversi le imprese, in forma singola o associata, i consorzi o altre forme associative forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 34/2018.

2. All'Albo possono iscriversi anche:

a) le imprese, i consorzi e le cooperative forestali aventi sede legale in altre Regioni e Province Autonome d'Italia, iscritte o meno ai relativi albi, in possesso di requisiti minimi di cui al D.M. 4470/2020;

b) le imprese con sede legale o in altri Stati membri dell'Unione Europea in possesso di requisiti minimi omologabili a quelli di cui al D.M. 4470/2020 attestati dalle rispettive autorità competenti nello Stato in cui risiedono.

3. Le imprese iscritte all'Albo, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto D.lgs n. 34/2018, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

4. Le imprese di cui al comma 1 possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societàa partecipazione pubblica).

5. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria:

a) per concorrere alle procedure previste per legge per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dai boschi e dai lotti boschivi posti in vendita dai Soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di proprietà private o collettive, nell'ambito del territorio regionale;

b) per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico;

c) per poter effettuare i tagli boschivi di Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive, per qualunque superficie di taglio;

d) per poter effettuare i tagli boschivi di proprietà di Soggetti privati per superfici pari o superiori ai 10 ettari, anche non accorpate;

e) eseguire interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica.

6. L'iscrizione all'Albo non è prevista:

a) per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), qualora eseguano interventi in amministrazione diretta;

b) per le persone fisiche o giuridiche che non immettono legname sul mercato come i cittadini beneficiari di diritto di uso civico, per l'autoconsumo nonché per gli assegnatari di modeste quantità di piante schiantate, sradicate o seccate a causa di calamità naturali.

7. All'Albo possono iscriversi le imprese, consorzi o altre forme associative che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 4470/2020.

8. La competenza professionale in campo forestale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 4470/2020 è dimostrata con il possesso della qualifica professionale di operatore forestale in attuazione del D.M. 4472/2020.

9. Nelle more dell'acquisizione della qualifica professionale di operatore forestale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 4470/2020 e al D.M. n. 4472/2020:

a) le imprese forestali già iscritte nell'Albo, in mancanza di motivi ostativi, possono iscriversi all'Albo anche per l'anno successivo a quello di iscrizione;

b) per le nuove imprese che intendo iscriversi all'Albo, ex novo o iscriversi nuovamente dopo un'eventuale cancellazione, il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo pieno e indeterminato, deve essere in possesso di un'esperienza professionale, dimostrabile, acquisita con il taglio, nel precedente triennio, di almeno dieci ettari di superficie boscata utile.

c) le imprese di cui alla lettera b) devono dimostrare l'acquisizione della qualifica professionale di operatore forestale entro due anni dalla data di iscrizione o reiscrizione.

10. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 178/2014, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12, del D.lgs n. 34/2018, è necessario che l'impresa, consorzio o altra forma associativa fornisca almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C.;

b) dati anagrafici del legale rappresentante;

c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:

  • minore di 100 metri cubi per anno;

  • da 101 a 500 metri cubi per anno;

  • da 501 a 1.000 metri cubi per anno;

  • da 1.000 a 2.000 metri cubi per anno;

  • maggiore di 2.000 metri cubi per anno.

Art. 83.quater – Sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo

1. La sospensione dall'Albo di un'impresa avviene:

a) su istanza dell'impresa;

b) se non sia stata confermata l'iscrizione entro i termini e con le modalità descritte nel Decreto di cui al comma 4 dell'articolo 83.sexies;

c) sia stata verificata la perdita temporanea di una o più condizioni richieste per l'iscrizione;

d) in caso di mancato rinnovo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 47, comma 3, lettera b).

2. L'impresa sospesa può chiedere di essere reintegrata nell'Albo solo allorquando dimostri di aver regolarizzato la propria posizione ai fini della suddetta reintegrazione.

3. La cancellazione dall'Albo di un'impresa, oltre che su istanza della stessa, ha una durata minima di un anno e avviene se si verifica uno dei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività;

b) perdita definitiva di una o più condizioni richieste per l'iscrizione;

c) falsa dichiarazione;

d) mancata regolarizzazione per oltre un anno delle condizioni che hanno indotto la sospensione dall'Albo.

Art. 83.quinquies - Conferma di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo deve essere confermata annualmente, entro i termini, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di permanenza dei requisiti, con le modalità descritte nel Decreto di cui all'articolo 83.sexies, comma 4.

2. Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti sono presentate alla Struttura Regionale Centrale dal primo novembre al 31 novembre di ogni anno, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono verificate con le modalità descritte nel Decreto di cui all'articolo 83.sexies, comma 4.

Art. 83.sexies - Gestione dell'Albo

1. L'Albo è funzionalmente tenuto presso dalla Struttura Regionale Centrale la quale in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti provvede:

a) alla sua formazione e al mantenimento;

b) al suo aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della presentazione di nuove istanze, delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte e delle sospensioni e cancellazioni;

c) a pubblicarlo sul portale informatico istituzionale della Regione Campania;

d) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;

e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Entro il primo marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12, del D.lgs n. 34/2018, la Struttura regionale centrale, per le sole imprese iscritte all'Albo, comunica all'Autorità competente per i Regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 4470/2020 relative a tali imprese, al fine di garantirne l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 178.

3. La Struttura Regionale Centrale, in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti, effettua delle verifiche annuali sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite dalle imprese iscritte su un campione di almeno il 5 % delle stesse.

4. Le modalità, i termini e le procedure relative all'iscrizione, alla sospensione, all'aggiornamento e alla cancellazione dall'Albo regionale delle imprese forestali sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale, d'intesa con le Strutture Regionali Territoriali competenti.".



Art. 65

Introduzione del Titolo II.BIS del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Dopo l'articolo 83.sexies del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente Titolo:

"TITOLO II.BIS - PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE – P.F.I.T.

Art. 83.septies – Disposizioni e finalità

1. Il P.F.I.T., qualora predisposto, è redatto in conformità:

a) alle finalità e disposizioni degli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale);

b) agli strumenti di pianificazione regionali e, in particolare, al Piano Forestale Generale e al D.E.P.F.;

c) in sede di prima redazione, ai Piani di Gestione Forestale vigenti nel territorio oggetto di pianificazione;

d) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 6, 7, 8 e 10, del D. Interm. n. 563765/2021.

2. I P.F.I.T descrivono anche il programma prioritario degli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento per il periodo di vigenza ed è finalizzato alla conservazione e valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale, alla prevenzione dei rischi, al recupero dei boschi degradati ed alla gestione dei boschi di neoformazione.

3. I P.F.I.T. devono ripartire le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio oggetto del piano in aree omogenee per destinazione d'uso con specifico riferimento alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco. Sono, inoltre, individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. La redazione e l'attuazione dei P.F.I.T., ai sensi del dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 34/2018, deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. I P.F.I.T. approvati sono pubblicati sulla pagina internet della Regione Campania dedicata alle Foreste e sullo Sportello Unico delle Attività Forestali.".


 

Art. 66

Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Piani di Gestione Forestale – P.G.F. -, di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018, redatti sia scala aziendale che di più aziende riunite tra loro anche ai soli fini pianificatori, rappresentano strumenti fondamentali atti a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvopastorali e sono stilati in coordinamento con i Piani Forestali d'Indirizzo Territoriali, ove esistenti. I Piani di Gestione Forestale hanno una durata di dieci anni.";

b) dopo il comma 3 è introdotto il seguente: "3.bis I P.G.F. recepiscono e integrano in modo coordinato e attuano in termini tecnico-forestali, indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale sovraordinati vigenti.";

c) nel comma 4 dopo le parole "valorizzazione di detti beni." sono aggiunte le seguenti: "I P.G.F. sono redatti anche sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale.";

d) nel comma 10 le parole "del dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 6";

e) nel comma 10 le parole "sul S.U.A.F.." sono sostitute dalle seguenti: "sulla pagina internet della Regione Campania nel sito dedicato alle Foreste e sul S.U.A.F.";

f) il comma 10.bis è abrogato.



Art. 67

Introduzione dell'articolo 84.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Dopo l'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente:

"Art. 84.bis – Strumenti equivalenti

1 I preesistenti strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali denominati Piani di Assestamento Forestale, Piani economici, Piani di utilizzazione, Piani di taglio pluriennale, Piani di coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di gestione, sono considerati strumenti equivalenti, pertanto è adottata la comune dizione di Piano di Gestione Forestale.

2 I documenti di pianificazione della gestione del patrimonio silvo-pastorale delle proprietà pubbliche, collettive e private redatti in forma semplificata, in conformità agli articoli 86, comma 2, lettera b), 87 e 113 sono strumenti equivalenti ai P.G.F.

3 I Piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 16 della L.R. n. 11/1996, sia dei Soggetti pubblici che privati, redatti da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono più vigenti e devono essere sottoposti a revisione secondo le modalità di cui agli articoli 84, comma 8, 86 e 87.

4 La revisione dei Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata deve essere eseguita secondo le modalità di agli articoli 84, 86, 87 e 113.".



Art. 68

Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 tra le parole "il P.G.F. è" e la parola "obbligatorio" è aggiunta la seguente: "sempre";

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari il P.G.F. è obbligatorio solo in caso di programmazione di tagli boschivi, di utilizzazioni dei prodotti forestali non legnosi, di interventi di miglioramento fondiario e di utilizzazione per l'esercizio del pascolo delle aree pascolabili di cui all'articolo 100. In tale circostanza il P.G.F. deve essere redatto in forma semplificata in conformità dell'articolo 113;";

c) nella lettera c) del comma 2 le parole "il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi" sono sostituite dalle seguenti: "nella condizione di cui alla lettera b), il P.G.F. non è richiesto nel caso vengano effettuati solo interventi volti";

d) nel comma 3 tra le parole "accertamenti di campo" e le parole "per la verifica della" sono aggiunte le seguenti: ", a campione o puntuali,".



Art. 69

Modifiche all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 1 tra le parole "100 ettari è" e la parola "obbligatoria" è aggiunta la seguente: "sempre";

b) nella lettera b) del comma 1 le parole "in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, nelle aree pascolabili, così come definite nell'articolo 100" sono sostituite dalle seguenti: "solo in caso di programmazione di tagli boschivi e di interventi di miglioramento fondiario nonché di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, nelle aree pascolabili di cui all'articolo 100";

c) nella lettera c) del comma 1 le parole "il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi" sono sostituite dalle seguenti: "nella condizione di cui alla lettera b), il P.G.F. non è richiesto nel caso vengano effettuati solo interventi volti";

d) nel comma 3 tra le parole "accertamenti di campo" e "per la verifica della" sono aggiunte le seguenti: ", a campione o puntuali,".



Art. 70

Modifica all'articolo 89 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 89 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo la lettera f) del comma 4 sono aggiunte le seguenti:

"f.bis) misure di tutela paesaggistica;

f.tris) misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;".



Art. 71

Modifica all'articolo 90 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 90 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 11 tra le parole "caratteristiche similari" e le parole "per tipologia di" sono aggiunte le seguenti: "per forma di governo, composizione specifica,".


 


Art. 72

Modifiche all'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "da costituire, dipendono" sono sostituite dalle seguenti: "da costituire dipendono";

b) nel comma 4 le parole "da oltre 15 anni," sono soppresse;

c) nel comma 5 le parole "Classe economica, devono" sono sostituite dalle seguenti: "Classe economica devono".



Art. 73

Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 9 tra le parole "di campionamento" e le parole "deve essere" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai commi 7 e 8";

b) nel comma 9 la parola "deve" è sostituita dalla seguente: "può";

c) nel comma 10 le parole "saggio, devono" sono sostituite dalle seguenti: "saggio devono";

d) nel comma 11 le parole "La numerosità dei punti di sondaggio deve essere complessivamente non inferiore ad un punto ogni 2 ettari (una prova diametrica ogni due adiametriche)." sono soppresse;

e) nel comma 11 dopo le parole "colore azzurro." sono aggiunte le seguenti: "Il numero dei punti di campionamento è correlato alle condizioni di uniformità del soprassuolo boscato.";

f) nel comma 14 le parole "5 cm" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 cm, classe diametrica 10";

g) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14.bis Per la caratterizzazione quali-quantitativa e morfologico-strutturale dei soprassuoli, per la stima dei principali dati dendrometrici e per la loro spazializzazione è consentito l'uso del telerilevamento mediante la tecnologia "Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging" - LIDAR.";

h) nel punto 2) della lettera j) del comma 16 la lettera "a" è sostituita dalla seguente parola: "la".



Art. 74

Modifiche all'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. L'abbattimento degli alberi modello avviene secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 2.bis.";

b) nel comma 4 la parola "preventivamente" è soppressa;

c) nel comma 5 le parole "chiesta apposita autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "chiesto il nulla osta".



Art. 75

Modifiche all'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 1 la parola "ecc." è sostituita dalle seguenti: "fuoco prescritto, ecc.";

b) nella lettera e) del comma 1 la parola "pre-esistenti" è sostituita dalla seguente: "preesistenti";

c) nella lettera h) del comma 1 dopo la parola "paesaggio" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle azioni di tutela della biodiversità di cui all'articolo 79, comma 11.bis";

d) nella lettera i) del comma 1 tra la parola "valorizzazione" e le parole "turistica dei" sono aggiunte le seguenti: "socioculturale, ricreativa e";

e) nella lettera n.ter) la parola "indagine." è sostituita dalla seguente: "indagine;";

f) dopo la lettera n.ter) del comma 1 è aggiunta la seguente: "n.quater) interventi di fuoco prescritto di cui alla L. R. n. 20/2016 ai fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione dei diversi ecosistemi.";

g) nel comma 3 le parole "del successivo articolo 114 e saranno esonerate dalla richiesta dei pareri e/o nulla osta degli Enti di cui all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 114".



Art. 76

Introduzione degli articoli 101.bis, 101.ter del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Tra gli articoli 101 e 102 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 sono introdotti i seguenti:

"Art. 101.bis - Misure di tutela paesaggistica

1. I P.G.F. devono riportare eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D.lgs n. 42/2004, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Art. 101.ter - Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, devono essere dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel periodo di validità del P.G.F., in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti, per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.".



Art. 77

Modifiche dell'articolo 102 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 102 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato

a) nel comma 1 le parole "accentuati e zone di forra" sono sostituite dalle seguenti: "accentuati, zone di forra e versanti con pendenze molte elevate";

b) nel comma 2 le parole "di frana ed" sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Per le aree a rischio idrogeologico le schede descrittive delle particelle forestali cadenti al taglio devono riportare specifiche disposizioni per la mitigazione dei rischi.".



Art. 78

Modifica dell'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "e prodotti" e le parole "del sottobosco" è aggiunta la seguente: "secondari".



Art. 79

Modifiche all'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "Soggetti pubblici" e le parole "deve contenere" sono aggiunte le seguenti: ", proprietari o gestori delle proprietà collettive,";

b) nel comma 4 le parole "Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "Soggetto pubblico, proprietario o gestore della proprietà collettiva".



Art. 80

Modifiche all'articolo 107 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 107 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "e) stato della viabilità e accessibilità, classificata secondo i parametri riportati nell'allegato 1 al D.Interm. n. 563765/2021, in: ben servita; scarsamente servita; non servita;";

b) dopo la lettera f) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"f.bis) caratteristiche del soprassuolo: tipo forestale, classificato con riferimento alle categorie previste dalle Regioni e riconducibili a quelle dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; composizione dendrologica; tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;

f.ter) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente:

1) protettiva diretta come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r), del D.lgs n. 34/2018, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

2) naturalistica e per la conservazione della biodiversità;

3) produttiva;

4) sociale e culturale ossia finalità di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo;

5) altre funzioni;";

c) la lettera k) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "k) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza, cronologiche o diametriche, in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo;";

d) nella lettera l) del comma 2 dopo la parola "utilizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e anno dell'ultimo intervento selvicolturale";

e) nella lettera n) del comma 2 le parole "previsti nel decennio e relative modalità di esecuzione, azioni di tutela della biodiversità, ecc.." sono sostituite dalle seguenti: "e selvicolturali previsti nel decennio e relative modalità di esecuzione, azioni di tutela della biodiversità, azioni di mitigazione dei rischi naturali e idrogeologici, ecc.".



Art. 81

Modifiche all'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente: "c.bis) parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 34/2018 e per i beni silvo-pastorali tutelati ai seni dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004;";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis In assenza di P.F.I.T. o qualora il P.G.F. non sia coerente con il P.F.I.T. approvato con il parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 34/2018, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35 dell'allegato B al D.P.R. n. 31/2017.".



Art. 82

Modifiche all'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 1 le parole "di servizio, le vie di accesso e la sentieristica" sono sostituite dalle seguenti: "forestale e silvo-pastorale esistente di cui all'articolo 80.bis";

b) nella lettera f) del comma 1 tra le parole "interventi" e le parole ", in scala 1:10.000," è inserita la seguente: "selvicolturali";

c) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) Carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza: di Aree Naturali Protette con la rispettiva zonizzazione e relativi habitat di interesse comunitario ove individuati; di aree della Rete Natura 2000; di aree percorse dal fuoco; del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923 e il vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del medesimo Regio Decreto; del vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004; del vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; le aree a rischio idraulico, idrogeologico/da frane o di tuteladelle acque;";

d) nella lettera h) del comma 1 le parole "da frane" sono sostituite dalla seguente: "idrogeologico";

e) dopo la lettera h) del comma 1 sono aggiunte la seguenti:

"h.bis) Carta catastale delle proprietà in scala 1:10.000;

h.ter) Carta degli usi civici in scala 1:10.000. Tale carta deve ricomprendere le aree di cui all'articolo 11, comma1, lettera a), della legge 6 giugno 1927, n. 1766, e qualora vi sia coincidenza con la carta catastale delle proprietà è omessa;";

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis. Per la produzione delle cartografie di cui al punto 1 o altre specifiche carte tematiche è consentito l'uso del telerilevamento mediante della tecnologia "Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging" - LIDAR.";

g) nella lettera h) del comma 4 prima delle parole "i pascoli" sono aggiunte le seguenti: "le radure,".



Art. 83

Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 1 dopo le parole "catastali corrispondenti" sono aggiunte le seguenti: ". Le particelle forestali devono essere raggruppate in specifiche in Classi economiche/Comprese";

b) nella lettera d) del comma 1 le parole "di frana," sono sostituite dalla seguente: "idrogeologico";

c) nella lettera h) del comma 1 dopo le parole "articolo 99" sono aggiunte le seguenti: ". Per i Soggetti privati tale piano è facoltativo";

d) nella lettera h.bis) del comma 1 dopo le parole "articolo 100" sono aggiunte le seguenti: ". Tale tematica è obbligatoria solo allorquando i beni silvo-pastorali sono destinati all'esercizio del pascolo";

e) dopo la lettera h.sexies) è aggiunta la seguente: "h.septies) misure di tutela paesaggistica contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D.lgs n. 42/2004 e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;";

f) nella lettera i.bis) del comma 1 tra la parola "redatto" e la parola "secondo" sono aggiunte le seguenti: "per le sole particelle forestali con funzione di produzione";

g) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "j) cartografia, redatta in conformità dell'articolo 112, che si compone di:

1) carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000;

2) carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di programmazione dei miglioramenti fondiari;

3) carta dei vincoli, in scala 1:10.000;

4) carta del rischio idrogeologico,in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di presenza di tale rischio;

5) carta del rischio idraulico, in scala 1:10.000, da produrre solo in caso di presenza di tale rischio;

6) carta catastale delle proprietà, in scala 1:10.000;

7) carta degli usi civici in scala 1:10.000 per i Soggetti pubblici;";

h) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis La cartografia di cui al comma 1 deve essere prodotta sia su supporto cartaceo che informatico, in formato digitale .shp, o .dxf. Le particelle forestali devono essere rappresentate da poligoni chiusi e la viabilità da linee continue.".



Art. 84

Modifiche all'articolo 114 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 114 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I P.G.F., ancorché redatti in forma semplificata, nel corso del periodo della loro vigenza, possono essere sottoposti a modifica e aggiornamento se le superfici oggetto di pianificazione subiscono modifiche sostanziali nelle loro caratteristiche fondamentali a causa di: cambi nella forma di governo e nel trattamento assestamentale, calamità naturali o catastrofi, ampliamento o riduzione della superficie pianificata, tramite acquisizioni, espropri, recupero colturale di aree abbandonate, ampliamento o riduzioni delle superfici boscate o pascolive, ecc., variazioni significative del piano dei tagli, come scambi di annualità tra diverse classi economiche, sostituzioni, eliminazioni o aggiunta di particelle forestali, ecc..";

b) nel comma 3 la parola "modica" è sostituita dalla seguente: "modifica".


 

Art. 85

Modifiche all'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In presenza di situazioni imprevedibili o esigenze non preventivabili che non costituiscono modifiche sostanziali del P.G.F. ma che comportano difficoltà applicative dello stesso, in sede di autorizzazione dei tagli boschivi, gli Enti Delegati richiedono, nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di taglio, al competente Settore Regionale Centrale o Territoriale il rispettivo parere vincolante in merito alle modifiche proposte.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis Le situazioni di cui al comma 1, non rientranti nella casistica di cui all'articolo 114, afferiscono a: utilizzazioni boschive, miglioramenti fondiari, lo scambio di annualità di taglio di singole particelle forestali inserite nel piano dei tagli di una medesima Classe economica, modesti incrementi o diminuzioni dell'intensità dei diradamenti, variazioni nel numero di polloni o matricine da rilasciare, variazioni e adeguamenti nella serie dei tagli di rinnovazione delle fustaie, ecc..";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le modifiche di cui ai precedenti commi 1 e 1.bis sono preventivamente comunicate, per le valutazioni del caso e per il rilascio del vincolante parere di competenza:

a) alla Struttura Regionale Centrale, nel caso di modifiche relative ai P.G.F. dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettive;

b) alla Struttura Regionale Territoriale competente, nel caso di modifiche relative ai P.G.F. dei Soggetti privati.".



Art. 86

Modifica all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il punto 5) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente: "5) il costo complessivo e il preventivo di spesa, redatto ai sensi del vigente Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale, da presentarsi solo in caso di finanziamento pubblico. In caso di redazione della revisione del P.G.F. si applica una riduzione del 20 per cento dell'importo dell'onorario;".



Art. 87

Modifica all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il punto 5) della lettera d) del comma 1 è sostituito dal seguente: "5) il costo complessivo e il preventivo di spesa, redatto ai sensi del vigente Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale, da presentarsi solo in caso di finanziamento pubblico. In caso di redazione della revisione del P.G.F. si applica una riduzione del 20 per cento dell'importo dell'onorario;".


 

Art. 88

Modifiche all'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo le parole "inizio dei lavori – V.I.L.." sono aggiunte le seguenti: "Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, per superfici inferiori a 100 ettari, l'inizio dei lavori può essere attestato da apposita comunicazione della Struttura Regionale competente, la quale indica il termine di consegna dell'elaborato del Piano.";

b) nel comma 2 tra le parole "di inizio lavori" e le parole "si stabilisce la" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1";

c) il comma 5 è abrogato.



Art. 89

Modifiche all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "stesura – bozza - entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui al comma 5 del precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "stesura, "bozza", in formato .pdf, entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui all'articolo 120";

b) nella lettera b) del comma 7 le parole "un supporto informatico contente" sono soppresse;

c) dopo la lettera b) del comma 7 è aggiunta la seguente: "b.bis) i tematismi cartografici in formato .shp o .dxf;";

d) nella lettera e) del comma 7 le parole "del P.G.F. e di presa d'atto dell'approvazione in minuta dello stesso da parte della Struttura Regionale competente." sono sostituite dalle seguenti: "e approvazione del P.G.F.";

e) nel comma 10 le parole "all'approvazione, provvede a trasmettere" sono sostituite dalle seguenti: "all'approvazione trasmette";

f) nel comma 12 le parole "proprietario e incaricato" sono sostituite dalle seguenti: proprietario, gestore di proprietà collettive o incaricato".


 

Art. 90

Modifica all'articolo 122 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 122 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "o privato, proprietario" e le parole "o incaricato, in caso" sono aggiunte le seguenti: "gestore di proprietà collettive".



Art. 91

Modifica all'articolo 123 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 123 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole "forma definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "prima stesura, "bozza",".



Art. 92

Modifica alla rubrica del Titolo IV del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Titolo IV le parole "SECONDARI E DEI BOSCHI DASEME" sono sostituite dalle seguenti: "SECONDARI, DEI BOSCHI DA SEME E VETUSTI".



Art. 93

Modifiche all'articolo 124 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 124 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel punto 1) della lettera a) del comma 1 il numero "40" è sostituito dal seguente: "50";

b) nella lettera c) del comma 1 le parole "individuate per tipologia e localizzazione dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente delegato territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno funzioni di frangivento, che sono radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne o che contengono le piante di cui alle lettere a) e b).".



Art. 94

Modifiche all'articolo 125 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 125 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "al comma 1 del precedente articolo 124 è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti:

"all'articolo 124, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti a comunicazione all'Ente";

b) nel comma 2 le parole "al comma 1 lett. c del precedente articolo 124, individuate dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 124, comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio previa comunicazione all'Ente";

c) nel comma 4 le parole "al comma 1 lett. a e b del precedente articolo 124," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 124, comma 1, lettere a) e b),".



Art. 95

Modifica all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole ", consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e degli arbusti, suddivisione dei comparti ecc.," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 131".



Art. 96

Modifiche all'articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 tra le parole "tipologia di soprassuolo," e le parole "ed il periodo" sono aggiunte le seguenti: "la durata della fida pascolo";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis La concessione della fida pascolo deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.".



Art. 97

Modifiche all'articolo 130 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 130 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 la parola "soggetta" è sostituita dalla seguente: "soggetto";

b) nel comma 3 le parole "in materia di caccia" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di politica forestale".



Art. 98

Modifiche all'articolo 131 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 131 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole ", drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione." sono sostituite dalle seguenti: "e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, eliminazione dei cespugli e degli arbusti e concimazione.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Per la manutenzione e il miglioramento dei pascoli sono consentiti gli interventi di fuoco prescritto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20/2016 secondo le modalità ivi indicate.".



Art. 99

Modifiche all'articolo 135 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 135 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "il Rubus spp." e le parole "e della Smilax aspera" sono aggiunte le seguenti: ", dell'Hedera helix";

b) nel comma 1 tra le parole "di un bosco," e le parole "di norma" sono aggiunte le seguenti: "nonché lo Pteridium aquilinum nelle are pascolive,";

c) nel comma 2 la parola "necessarie" è sostituita dalla seguente: "necessaria".



Art. 100

Introduzione del Capo V del Titolo IV del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Dopo l'articolo 140 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente Capo:

"CAPO V – BOSCHI VETUSTI

Art. 140.bis – Identificazione, caratteristiche e gestione e tutela

1. Per i boschi vetusti viene adottata la definizione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.lgs. n. 34/2018.

2. I boschi vetusti sono caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della specifica formazione forestale, costituiscono serbatoi di biodiversità e nello stesso tempo aree centrali nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed elementi identitari di valore culturale e paesaggistico.

3. I "boschi vetusti monumentali" di cui all'articolo 7, comma 1.bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), possono essere riconosciuti quali "boschi vetusti" a seguito di esito positivo della procedura di riconoscimento.

4. Per l'identificazione, la definizione delle caratteristiche, la gestione e la tutela dei boschi vetusti vengono adottare le disposizioni del Decreto Interministeriale del 18 novembre 2021, n. 604983 (Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti).

5. La gestione dei boschi vetusti avviene a mezzo di un Piano di monitoraggio o, in alternativa, a mezzo di un Piano di Gestione Forestale.

6. L'esercizio del pascolo nei boschi vetusti è vietato, salvo casi particolari espressamente individuati dagli strumenti di pianificazione vigenti. Il pascolo brado occasionale, dovuto ad eventuali rotture di recinzioni o cause similari non direttamente addebitabili ai proprietari degli armenti, non può essere considerato ostativo ai fini dell'attuazione delle presenti norme, purché oggetto di pronto ripristino.

7. Non è considerato ostativo alla permanenza nella Rete nazionale dei boschi vetusti di cui all'articolo 7, comma 13.bis, del D.lgs n. 34/2018 un evento naturale che agisca sullo stadio maturo o senescente di un'area già dichiarata tale, di cui sarà seguita l'evoluzione nel tempo. In tal caso, è valutata, a cura della Struttura Regionale Centrale, per motivi di interesse pubblico, l'opportunità di modificare il piano di monitoraggio, o la proposta di escludere l'area dalla Rete nazionale dei boschi vetusti.

8. Le formazioni vegetali che presentano le caratteristiche di vetustà di cui ai punti 2 e 4 delle linee guida allegate al D. Interm. n. 604983/2021 ma non raggiungano le superfici ivi indicate, possono essere individuate, dalla Struttura Regionale Territoriale competente, come "isole di senescenza" destinate ad accrescere la biodiversità dei sistemi forestali. A tal fine, la Struttura Regionale Territoriale competente deve indicare le più idonee misure gestionali che favoriscano il raggiungimento dei requisiti mancanti valutando anche le indicazioni provenienti dai portatori di interessi.

9. Le misure gestionali di cui al comma 8 che favoriscono il raggiungimento dei requisiti mancanti affinché un bosco sia riconosciuto come vetusto devono essere fornite mediante la redazione di un Piano di Gestione Forestale.

10. La Regione Campania tramite le Strutture Regionali Centrale e Territoriali competenti in ambito di politiche forestali può individuare e sottoporre a speciale regime di tutela aree che pur non essendo in possesso di tutte le caratteristiche necessarie per essere riconosciute come boschi vetusti possono diventare tali.

Art. 140.ter – Procedura per il riconoscimento

1. Le procedure per il riconoscimento dello status di "Bosco Vetusto" e la relativa segnalazione ai fini dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi e per gli effetti del D. Interm. n. 604983/2021, sono di competenza della Regione Campania e sono definite dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con proprio decreto.

2. È facoltà della Regione Campania integrare la Rete nazionale dei boschi vetusti di cui al comma 1.".



Art. 101

Modifica della rubrica del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017 le parole "IDROGEOLOGICO E" sono sostituite dalla seguente: "IDROGEOLOGICO:".



Art. 102

Modifica all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) nel comma 3 dopo le parole "il livello di rischio" sono aggiunte le seguenti:          ". La relazione geologica può essere sostituita da una relazione geologica semplificata, nei casi di cui all'articolo 149, comma 6, e omessa per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie di opere liberamente consentite o soggette a dichiarazione, salvo diversi riscontri da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza".



Art. 103

Modifica all'articolo 144 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 144 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "Territoriali, fatta salva l'acquisizione di altre autorizzazioni e pareri, non sono assoggettate alle procedure di cui al precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di Indirizzo Territoriale, fatta salva l'acquisizione di altre autorizzazioni e pareri e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 83.septies, non sono assoggettate alle procedure di cui al presente".



Art. 104

Modifiche all'articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 le parole "(movimentazione di terra e roccia non superiore a 3 metri cubi)" sono soppresse;

b) nel comma 7 le parole ", di cui al successivo articolo 165," sono soppresse;

c) nel comma 7 dopo le parole "che d'istruttoria dell'istanza." sono aggiunte le seguenti: "La relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.".



Art. 105

Modifica della rubrica del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017 dopo la parola "AGRARIE" sono aggiunte le seguenti: "SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO".



Art. 106

Modifiche all'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Per le materie di esclusiva competenza dello Stato, per le trasformazioni dei boschi è adottata la definizione di bosco di cui agli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs. n. 34/2018.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 34/2018, è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti, non possono essere trasformati e non può esserne mutata la relativa destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.";

d) nel comma 9.bis tra le parole "per la stagione silvana" e le parole "in corso" sono aggiunte le seguenti: "o per l'anno silvano".



Art. 107

Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole ", abbandonati da oltre 15 anni, in qualsiasi stadio di sviluppo ed" sono sostituite dalle seguenti: "in qualsiasi stadio di sviluppo con larghezza media superiore a 20 metri e";

b) nel comma 3 le parole "idrogeologica, è valutata" sono sostituite dalle seguenti: "idrogeologica e le prescrizioni dell'eventuale P.G.F. vigente, è soggetta ad autorizzazione ed è valutata";

c) nel comma 4 la parola "soprassuoli" è sostituita dalla seguente: "boschi";

d) nel comma 5 la parola "soprassuoli" è sostituita dalla seguente: "boschi".



Art. 108

Introduzione dell'articolo 154.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Dopo l'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente:

"Art. 154.bis - Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco

1. Ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio sono recepite le disposizioni del Decreto Interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali).

2. Il riconoscimento dello stato di abbandono si applica alle preesistenti superfici agro-pastorali escluse, al momento dell'abbandono, dalla definizione di bosco di cui all'articolo 20, comma 1.bis, lettera a), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 34/2018. Sono escluse da detto riconoscimento le superfici già gravate da diritto di uso civico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. L'accertamento dello stato di abbandono delle superfici di cui al comma 2, può essere eseguito purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

4. Le superfici in stato di abbandono colturale di cui al comma 2 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 del D.Interm. 12 agosto 2021, purché di estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento e autorizzazione da parte dell'Ente Delegato competente.

5. L'Ente Delegato competente provvede all'accertamento e al riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D. Interm. 12 agosto 2021.

6. Lo stato di abbandono, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali, non può essere riconosciuto per le seguenti aree:

a) superfici con neoformazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione già oggetto di cure o interventi colturali realizzati con contributi pubblici;

b) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r), del D. lgs n. 34/2018;

d) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del D. lgs n. 42/2004, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D. Interm. 12 agosto 2021;

e) nei terreni rimboschiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del R. D. n. 3267/1923;

f) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini degli articoli 153 e 155.".


 

Art. 109

Modifiche all'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 5 le parole "o realizzate" sono sostituite dalle seguenti: "o è realizzata";

b) le lettere c) e d) del comma 5 sono sostituite dalle seguenti:

"c) è richiesta da un imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale;

d) è finalizzata al ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;";

c) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "f) è finalizzata al recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;";

d) dopo la lettera f) del comma 5 sono aggiunte le seguenti:

"f.bis) è inerente ad aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio. L'estensione di tali aree deve essere indicata dal Piano antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.lgs n. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

f.ter) è inerente ad aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

f.quater) è volta alla conversione di boschi di castagno da legno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola.";

e) nel comma 5.bis le parole "al precedente comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5, lettere c) e f.quater),";

f) dopo il comma 5.bis sono aggiunti i seguenti:

"5.ter Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 20 e all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

5.quater Esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco per le materie di competenza dello Stato le formazioni, le superfici e i manufatti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), del D.lgs n. 34/2018 e al precedente articolo 154.bis. Pertanto, tali attività non comportano obbligo di compensazione forestale. L'esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dall'Ente delegato territorialmente competente e cessa al cessare delle medesime attività.";

g) nella lettera e) del comma 6 dopo le parole "di trasformazione" sono aggiunte le seguenti: "o delle opere e dei servizi compensativi".



Art. 110

Modifica della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017 le parole "soggetti a vincolo idrogeologico" sono soppresse.


 

Art. 111

Modifiche all'articolo 156 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 156 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 le parole "La realizzazione di imboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta ad autorizzazione, a meno che non ricorrano le condizioni del precedente comma 2." sono soppresse.


 

Art. 112

Modifica all'articolo 157 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 157 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "Inoltre, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, il competente Ente delegato può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione." sono soppresse.



Art. 113

Modifica all'articolo 158 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 158 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"a) la profondità di lavorazione:

1) fino a 50 cm è liberamente consentita ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera p.ter);

2) tra 50 e 80 cm è soggetta dichiarazione ai seni dell'articolo 164, comma 1, lettera s.bis);

3) oltre 80 cm è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 166, comma 1, lettera d);".



Art. 114

Modifica all'articolo 161 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 161 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 82.".


 

Art. 115

Modifiche all'articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole ", o meno," sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole ", o meno," sono soppresse.



Art. 116

Modifica all'articolo 163 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 163 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 dopo le parole "all'articolo 143, comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", e secondo le indicazioni contenute nelle norme tecniche di cui al Capo II".


 

Art. 117

Modifiche all'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella rubrica dell'articolo 164 le parole "Elenco delle opere" sono sostituite dalla seguente: "Opere"

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) la manutenzione straordinaria della viabilità anche forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 81.bis comprendente gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalità dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purché non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali;";

c) la lettera d) del comma 1 è abrogata;

d) la lettera s.bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "s.bis) nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali o agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno superiori a 50 cm di profondità con il limite di 80 cm di profondità per interventi in zone acclivi;".



Art. 118

Modifiche all'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) la manutenzione ordinaria della viabilità anche forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 80.bis comprendente le opere di mantenimento, riparazione e parziale rinnovamento necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero gli interventi che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali, maggiore del 15 per cento dei valori esistenti, e strutturali;";

b) la lettera c) del comma 1) è abrogata;";

c) nella lettera p) del comma 1 dopo le parole "di piante" sono aggiunte le seguenti: "o mediante lavorazioni localizzate anche in terreni saldi";

d) la lettera p.ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "p.ter) nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura, l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno non superiori a 50 centimetri di profondità;";

e) nella lettera u) del comma 1 prima delle parole "le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:" sono aggiunte le seguenti: "messa in posa di pali per pergolati e strutture protettive per le colture agricole,".


 

Art. 119

Modifiche all'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella rubrica dell'articolo 166 le parole ", lavori e movimenti di terreno soggetti" sono sostituite dalla seguente: "soggette";

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi sistematici sulla viabilità, anche forestale e silvo-pastorale, esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria e sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso;";

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "d) le lavorazioni in zone acclivi con profondità superiore a 80 centimetri compreso l'espianto di precedenti colture agrarie specializzate;";

d) la lettera f) del comma 1 è abrogata;

e) la lettera h) del comma 1 è abrogata;

f) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "i) nuova viabilità anche forestale e silvopastorale, piazzali e ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;";

g) la lettera j) del comma 1 è abrogata;

h) nella lettera u) del comma 1 tra le parole "di terreno" e le parole "che comportino" sono aggiunte le seguenti: "che non rientrino nella normale lavorazione agricola e";

i) la lettera aa) del comma 1 è abrogata.



Art. 120

Modifiche all'articolo 175 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 175 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. La gestione dei suoli demaniali armentizi e l'esercizio del pascolo su di essi devono essere esercitati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8.bis. Gli importi di cui al comma 5 sono rivalutati secondo gli indici ISTAT con cadenza quinquennale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e approvati con Deliberazione della Giunta Regionale.".


 

Art. 121

Spostamento dell'articolo 178.bis dal Titolo VII al Titolo VIII del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 178.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è spostato dal Titolo VII al Titolo VIII.


 

Art. 122

Modifiche all'articolo 178.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 178.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera i) del comma 2 dopo le parole "articolo 81" sono aggiunte le seguenti: "commi 5 e 6";

b) nella lettera hh) della tabella di cui al comma 8, nella colonna indicata come Regolamento regionale n. 3/2017 - Denominazione, le parole "viabilità forestale – procedure" sono sostituite dalle seguenti: "Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvopastorale";

c) nella lettera hh) della tabella di cui al comma 8, nella colonna indicata come Regolamento regionale n. 3/2017 - Comma, sono aggiunti i seguenti numeri: "5 e 6".


 

Art. 123

Modifica all'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2.bis le parole "all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 2 e 6";

b) nel comma 2.bis le parole "articoli 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 1 e 4";

c) nel comma 4 le parole "dal comma 10.bis dell'articolo 84" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 84.bis, comma 3".


 

Art. 124

Invarianza finanziaria

1. Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Art. 125

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca