Regolamento Regionale 31 maggio 2022, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 31 maggio 2022

 

"Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della Legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania)"

 

La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania);

vista la delibera della Giunta regionale n. 107 dell'8 marzo 2022;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'Albo regionale dei Circoli nautici istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania) e di verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai medesimi per la relativa iscrizione.



Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi dei Circoli nautici, delle società, delle associazioni e dei gruppi sportivi dilettantistici comunque denominati che sono iscritti all'Albo regionale dei Circoli nautici secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.



Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono iscriversi all'Albo regionale dei Circoli nautici, alternativamente:

a) i soggetti iscritti al Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, nonché iscritti all'Anagrafe ONLUS presso la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate;

b) i membri dell'Associazione Circoli nautici della Campania, avente personalità giuridica in base all'articolo 3 della Legge regionale 16 del 2021, che ne ha approvato lo Statuto.

2. La Regione Campania verifica i requisiti di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo mediante la consultazione della "sezione pubblica" del Registro pubblicato sul sito istituzionale del CONI, che ne cura la gestione, e dell'Anagrafe ONLUS pubblicata sull'apposita piattaforma telematica del sito istituzionale dell'Agenzia dell'Entrate.

3. Il requisito di cui alla lettera b), del comma 1 del presente articolo è soddisfatto allegando, all'istanza presentata a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, l'attestazione di adesione rilasciata dal legale rappresentante dell'Associazione Circoli nautici della Campania.



Art. 4

(Procedura per l'iscrizione all'Albo)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, il legale rappresentante del Circolo nautico avente i requisiti di cui al precedente articolo presenta alla struttura competente incardinata presso la Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. L'istanza, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi:

a) codice fiscale dell'associazione o della società;

b) sede legale;

c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;

d) elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio e della tipologia di contratto;

e) attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentate;

f) attestazione che il Circolo nautico non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;

g) attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.

3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 del presente regolamento aggiungono all'istanza:

a) Il numero e la data del provvedimento di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;

b) Il numero e la data del provvedimento di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'istanza di iscrizione deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

c) copia del Libro Soci.

5. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica o digitale, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione Campania.

6. La Regione Campania, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURC e sul Portale Telematico.

7. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.



Art. 5

(Modalità di tenuta dell'Albo)

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali dei Circoli nautici, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

2. All'atto di iscrizione, al Circolo nautico è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.



Art. 6

(Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. I Circoli nautici iscritti nell'Albo Regionale comunicano alla struttura competente incardinata presso la Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche sociali o associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. I Circoli nautici iscritti nell'Albo regionale trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato e delle eventuali note integrative;

b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e il mantenimento all'Albo dall'articolo 3 del presente regolamento;

c) rapporto annuale dell'attività svolta.

3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni comunicate ai sensi del comma 1, nonché della documentazione trasmessa in base al comma 2, è di novanta giorni decorrenti dalla ricezione dei medesimi, entro il quale, nel caso in cui comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo previsti dall'articolo 3 del presente regolamento, è adottato il provvedimento di cancellazione di cui al successivo articolo.



Art. 7

(Cancellazioni dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo regionale avviene con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Politiche sociali e socio-sanitarie o di suo delegato:

a) nel caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 6;

b) nel caso della perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'Albo regionale dall'articolo 3 del presente regolamento;

c) in caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza degli stessi requisiti.

2. La cancellazione può essere disposta anche su iniziativa del Circolo nautico interessato.



Art. 8

(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.



Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca