Regolamento Regionale 27 luglio 2020, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 154 del 27 luglio 2020

 

"Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania);

vista la delibera della Giunta regionale n. 290 del 15 giugno 2020 (Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n. 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.);

vista l'approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020;

vista la delibera della Giunta regionale n. 380 del 23 luglio 2020 (Presa d'atto dell'approvazione, con proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 del Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)")


Emana


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al titolo del Regolamento)

1. Il titolo del regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 è cosi modificato: "Regolamento per l'espletamento delle attività di denuncia dei lavori e di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania".



Art. 2

(Modifiche all'articolo 1)

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e in materia edilizia), in attuazione della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), disciplina:

a) i procedimenti tecnico-amministrativi, di Denuncia dei lavori, di competenza degli Uffici del Genio civile della Regione Campania finalizzati al rilascio dell'"Autorizzazione sismica", dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", dell'attestazione di "Deposito sismico" nonché alla "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità";

b) le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto delle Denunce dei lavori di cui alla lettera a);

c) lo schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

2. Ai sensi della legge regionale n. 9/1983, per "Ufficio competente" si intendono gli Uffici regionali del Genio Civile e i Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983.

3. Le istanze, le denunce dei lavori di cui al presente regolamento e le eventuali comunicazioni, vanno presentate all'Ufficio competente.".



Art. 3

(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma "1 bis. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo.";

b) il comma 2 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo;

2) la lettera b) è soppressa;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d bis) i comproprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto dei lavori, previo assenso e/o delega di tutti i restanti proprietari e/o delibera condominiale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare Denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e/o di spesa.";

d) al comma 5, le parole da "al fine di ottenere" fino a "deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "anche al fine di ottenere un provvedimento di "Autorizzazione sismica", di' "Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", nonché l'attestazione di "Deposito sismico",";

e) al comma 6, dopo le parole "l'indicazione dei nominativi," sono aggiunte le seguenti: "dell'indirizzo di p.e.c. valido, ove obbligatorio per legge," e dopo le parole "in corso d'opera" sono inserite le seguenti: ", se previsto,";

f) al comma 7:

1) alla linea, le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Uffici";

2) alla lettera b) dopo le parole "l'intervento da realizzare" sono aggiunte le seguenti:", conforme alla normativa vigente, nei contenuti e negli elaborati, fermo restando ulteriori ed eventuali prescrizioni stabilite da provvedimenti del Dirigente dell'Ufficio preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile".

g) al comma 8:

1) alla lettera b), le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalla seguente: "degli Uffici";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) asseverazioni del progettista strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore relative alla categoria di cui all'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001 nonché alle attività di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/1983;"

h) al comma 9, le parole "settore provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Ufficio".



Art. 4

(Introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater)

1. Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2 bis (Autorizzazione sismica)

1. L'"Autorizzazione sismica" è obbligatoria per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.

2. Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio.

3. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se l'Ufficio non ha emesso il provvedimento di "Autorizzazione sismica" il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 bis della L.R. 9/83.

4. L'Ufficio competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la presenza della documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrandole a mezzo delle liste di controllo di cui al successivo articolo 16.

5. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane interrotto fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

6. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "Autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la Denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

Art. 2 ter ("Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori")

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo. 

2. I lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, sono soggetti al procedimento finalizzato al rilascio dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

3. La valutazione in merito alle nuove costruzioni di cui al presente articolo, relativa alla tipologia e alla complessità strutturale, è supportata anche dal Progettista strutturale, dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore mediante apposita asseverazione da allegare alla Denuncia dei lavori.

4. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, avvalendosi della specifica asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983 e verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati e della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018 nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

5. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, da concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione del procedimento.

6. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di presentazione del progetto, al committente o suo delegato.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" e relativi allegati da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

Art. 2 quater (Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la "Denuncia dei lavori" da inoltrare all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 con le medesime modalità previste all'articolo 2 del presente regolamento. Il competente Ufficio, contestualmente, restituisce all'atto stesso della presentazione un esemplare della Denuncia dei lavori munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della Denuncia da parte dello stesso Ufficio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro della Denuncia dei lavori con relativi allegati munita di protocollo, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

2. Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori".

3. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.".



Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Deposito sismico)

1. Il "Deposito sismico", ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9/1983 da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1983.

2. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati, della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018, nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l'attestazione di "Deposito sismico".

3. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione degli effetti dell'attestazione di "Deposito sismico".

4. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico", al committente o suo delegato.

5. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto rilascio dell'attestazione di Deposito sismico" e relativi allegati, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

6. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.



Art. 6

(Introduzione dell'articolo 3 bis)

1. Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 bis (Varianti non sostanziali)

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.

2. Le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili.

3. Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nel certificato di regolare esecuzione.".



Art. 7

(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole il "settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "Il competente Ufficio" e le parole da "ha emesso" fino a "deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "ha rilasciato l'attestazione di "Deposito sismico" e l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.";

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle attestazioni di "Deposito sismico" e delle attestazioni di presentazione del progetto equivalente al provvedimento di "Autorizzazione sismica con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ovvero per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità", emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

3. L'Ufficio competente, entro dieci giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", al collaudatore in corso d'opera e al Comune, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Dirigente competente, ove necessario, entro il termine di 60 giorni dalla data di estrazione, richiede le opportune integrazioni al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" da produrre entro quindici giorni, nelle more, il procedimento resta interrotto. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera e al Comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza.";

d) al comma 7, le parole da "Il dirigente del settore provinciale del Genio civile" fino a "provvedimento finale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Dirigente del competente Ufficio, nel termine di quindici giorni, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, conferma il rilascio dell'attestazione";

e) al comma 8, le parole da "entro tre giorni" a "precedentemente emesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori, precedentemente rilasciate";

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante, soggette ad attestazione di "Deposito sismico" o ad Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", sono sottoposte agli stessi procedimenti di controllo di cui al presente articolo, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 3 bis.".



Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 è abrogato.



Art. 9

(Modifiche all'articolo 6)

1. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "il settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio";

b) al comma 2, le parole "da tecnici del settore provinciale del" sono sostituite da "esclusivamente da tecnici dell''Ufficio del";

c) al comma 3:

1) alla lettera a) le parole da "ovvero di deposito sismico, comprensivo di tutta" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero copia del progetto munito di attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" con tutta"; 

2) alla lettera c) dopo le parole "deposito sismico" sono inserite le seguenti "o di presentazione del progetto per gli interventi poco rilevanti per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";

d) al comma 4, le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalle parole: "degli Uffici";

e) al comma 5, le parole "il dirigente del settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, o del Comune delegato ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9/1983, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettera c),".



Art. 10

(Modifiche all'articolo 7)

1. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole "dai settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli Uffici";

b) al comma 1, dopo le parole "emessi nel mese precedente" sono inserite le seguenti: "ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.";

c) al comma 3, le parole "Il settore provinciale" sono sostituite da "L'Ufficio" e le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Uffici";

d) al comma 4, le parole "al settore provinciale" sono sostituite da "all'Ufficio".


 

Art. 11

(Modifiche all'articolo 8)

1. All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b)";

b) ai commi 2 e 3, le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio".



Art. 12

(Modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole "ovvero con il deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o con l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure con la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti i relativi allegati";

b) al comma 3, le parole "ovvero di "deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti gli allegati.";

c) al comma 4, le parole da "al settore provinciale" fino a "quindici giorni dalla presentazione." sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio competente per territorio. Con la presentazione della relazione a Struttura Ultimata, il competente Ufficio, contestualmente, rilascia l'attestazione di avvenuta presentazione che equivale al provvedimento dell'attestazione di "avvenuto Deposito" e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati.".

d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

e) al comma 8, le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio" e alla lettera c) le parole "la autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "la Denuncia dei lavori";

f) alla lettera a) del comma 10, le parole "autorizzazione sismica ovvero deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "Denuncia dei lavori";

g) al comma 13, le parole da "i provvedimenti di autorizzazione sismica ovvero di deposito sismico" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento di "Autorizzazione sismica" o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità,";

h) dopo il comma 13, è inserito il seguente: "13 bis. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori, oltre alla relazione a strutture ultimate, redige il certificato di regolare esecuzione.".


 

Art. 13

(Modifiche all'articolo 10)

1. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "il collaudatore," sono inserite le seguenti: "se previsto";

b) al comma 2, le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", compila e sottoscrive l'apposito modello di asseverazione di cui al comma 4 dell' articolo 4, da allegare alla predetta denuncia dei lavori.";

c) al comma 4, dopo le parole "che riassume le attività svolte," sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla comunicazione della fine lavori da parte del Direttore dei Lavori;";

d) al comma 6 le parole da "entro centoventi giorni" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio competente il quale provvede a protocollare e restituire due copie dello stesso con l'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, di norma, entro il termine di quindici giorni. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del DPR n. 380/2001 ed il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001.";

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8, le parole "Il settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio competente svolge attività di controllo con metodo a campione e con le stesse modalità previste per la progettazione, di cui       all'articolo 4, finalizzata a verificare:"

g) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In caso di esito negativo del controllo, il Dirigente dell'Ufficio competente, emette il provvedimento di annullamento dell'attestazione di avvenuto Deposito con relativa comunicazione al committente ed al Comune.";

h) il comma 10 è abrogato;

i) al comma 11, le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio";

l) dopo il comma 13, è inserito il seguente comma: "13 bis. Nei casi in cui non è prevista la nomina del collaudatore in corso d'opera, il collaudo è sostituito dal "certificato di regolare esecuzione", redatto dal direttore dei lavori e soggetto allo stesso procedimento di cui al presente articolo.";

m) dopo il comma 13 bis, è inserito il seguente comma: "13 ter. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, anche se riguardanti la medesima denuncia dei lavori.".


 

Art. 14

(Modifiche all'articolo 11)

1. All'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo la parola modificato sono aggiunte le seguenti: "(declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso)";

2) alla lettera c), le parole da "procedere" a "struttura" sono sostituite dalle seguenti: "aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in duplice esemplare al Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983 nonché dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2009, 1° capoverso";

c) al comma 5, le parole "lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e c),", la parola "inagibile" è sostituita dalle parole "priva di agibilità e la parola "ritenere" è sostituita con "ritenersi";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Se le costruzioni sono state realizzate (ovvero sottoposte a lavori di rilevanza strutturale) in periodi in cui le norme tecniche vigenti prescrivevano l'obbligo del collaudo, la mancanza degli atti di collaudo relativi a ciascun lavoro strutturale non può essere sostituita dalla valutazione della sicurezza.

5 ter. La valutazione della sicurezza non è sostitutiva, in alcun caso, della Denuncia dei lavori in sanatoria, né di altri provvedimenti/attestazioni e denunce dei lavori.".



Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Certificato di idoneità statica e sismica)

1. Il certificato di idoneità statica di cui al D.M.LL.PP. del 15/05/1985 così come modificato ai sensi del D.M.LL.PP. del 20/09/1985, in attuazione dell'articolo 35 della legge 47/1985 e delle successive leggi n. 74/1994 e n.326/2003 ed ai sensi e per gli effetti dall'articolo 1 del D.M. 20/09/1985, deve essere redatto per le opere di volume complessivo superiore a 450 metri cubi e trasmesso, in duplice copia nonché in allegato alla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria, unicamente al Comune interessato.".



Art. 16

(Modifiche all'articolo 13)

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con proprio decreto il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile predispone:

a) i modelli dell'istanza di Denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 2;

b) le liste di controllo dei provvedimenti;

c) tutto quant'altro necessario ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento.";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2 bis. Con proprio decreto, il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile definisce i tempi per l'effettuazione delle attività relative alla legge regionale n. 9/1983 e al presente regolamento.".


 

Art. 17

(Introduzione degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater)

1. Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"Art. 13 bis (Conferenza di servizi)

1. La partecipazione alle conferenze di servizi degli Uffici competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per l'acquisizione dei provvedimenti sismici, può essere richiesta solo se il progetto è esecutivo e definisce compiutamente e in ogni particolare i lavori strutturali, come prescritto ai sensi della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento. Non è prevista l'espressione di pareri per le finalità di cui al titolo I della legge regionale n. 9/1983 relativi a progetti di livello definitivo.

2. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, concordano con il Dirigente dell'Ufficio competente il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano i provvedimenti sismici comunque denominati di competenza dello stesso Ufficio.";

Art. 13 ter (Sanzioni amministrative)

1. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, non pagate in misura ridotta, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, trasmette la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 13/1983 al Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.

2. Al predetto Dirigente spettano tutti i compiti attribuiti dalla legge regionale n. 13/1983 in capo al Presidente della Giunta Regionale.

3. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge è determinata dal Dirigente nella seguente misura:

a) 50% del massimo della sanzione prevista, in caso di prima violazione;

b) 75% del massimo della sanzione prevista, in caso di seconda violazione;

c) 100% del massimo della sanzione prevista, in caso di terza o ulteriore violazione.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono inseriti nello schedario di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 13/1983 anche i trasgressori che hanno pagato sanzioni in misura ridotta.

5. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, i Comuni destinatari dei trasferimenti di cui all'art.4-bis della stessa legge, applicano i criteri di cui al comma 3 fino all'eventuale ridefinizione degli stessi, a mezzo di regolamento comunale.

Art. 13 quater (Contributi per le denunce di lavori)

1. I contributi dovuti per le denunce dei lavori di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983, sono finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di cui alla stessa legge e sono definiti con delibera di Giunta regionale.

2. I contributi incassati dalla Regione sono utilizzati, in via prioritaria, per garantire:

a) lo svolgimento delle attività, anche in outsourcing, finalizzate al rilascio dei provvedimenti sismici;

b) l'aggiornamento professionale dei dipendenti addetti alle attività di cui alla legge regionale n. 9/1983;

c) l'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali allo svolgimento delle predette attività e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

3. Nel rispetto dei predetti criteri, la Giunta Regionale delibera annualmente la programmazione delle risorse disponibili.".



Art. 18

(Modifiche all'articolo 14)

1. All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole "al settore provinciale del Genio civile competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all' Ufficio competente" le parole da "finalizzata" a "deposito sismico" sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio competente";

b) ai commi 2 e 3, le parole da "al settore provinciale" fino a "deposito sismico" sono sostituite  dalle seguenti: "all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983, la Denuncia dei lavori;".



Art. 19

(Modifiche all'articolo 15)

1. Al comma 7 dell'articolo 15 le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Uffici".



Art. 20

(Modifiche all'articolo 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 le parole "qualificazione professionale necessari per poter effettuare il collaudo statico di fabbricati aventi le caratteristiche di quello per il quale va compilato il fascicolo" sono sostituite dalle seguenti: "iscrizione ad Ordini e Collegi Professionali".



Art. 21

(Modifiche all'articolo 18)

1. All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9/1983 sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione e delle direttive emanate dalla Giunta regionale e dal Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio Civile.";

b) al comma 2, dopo le parole "l'indicazione del costruttore" sono inserite le seguenti: "del direttore dei lavori e del collaudatore", le parole" Il settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti "Il competente Ufficio" e il periodo da "con il quale subordina" a "nominativo del costruttore" è sostituito dal seguente: "o un'attestazione provvisoria con il quale subordina il rilascio di quello definitivo alla comunicazione del nominativo del direttore dei lavori, del collaudatore e del costruttore,";

c) al comma 3, la parola "committente" è sostituita con la parola "responsabile" e le parole ", anche se ricadenti in zona sismica 3" e "privata" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole "dei settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Uffici".

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.


 

Art. 22

(Abrogazione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 è abrogato.



Art. 23

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

2. Le denunce già inoltrate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, proseguono l'iter previgente, fatta salva la possibilità da parte del committente di richiedere l'archiviazione della stessa e la riproposizione di una nuova istanza, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento regionale n. 4/2010 come modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 

                                                                                                                          De Luca