Regolamento Regionale 21 febbraio 2020, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 24 febbraio 2020



"Ulteriori modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)"



La Giunta regionale

 

ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale);

vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020";

vista la delibera della Giunta regionale n. 58 del 4 febbraio 2020

 

Emana

il seguente Regolamento:


Art. 1

Modifica all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 dopo la parola "(P.G.F.)" la punteggiatura "." è sostituita con la seguente: ";".


 

Art. 2

Modifica all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "ed ai" sono sostituite dalle seguenti: "e si coordina con i".


 

Art. 3

Modifica all'articolo 8 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 8 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "o suo delegato, l'UNCEM Campania" sono sostituite dalle seguenti: "e foreste o suo delegato, l'UNCEM, l'UPI, la Città Metropolitana di Napoli".


 

Art. 4

Modifica all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 le parole "per conoscenza," sono abrogate.


 

Art. 5

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art.16 - Vigilanza e accertamento":

b) la lettera a) del comma 1 sostituita dalla seguente: "a) da tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente;".


 

Art. 6

Modifica all'articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera d) del comma 1 le parole "un sistema di" sono sostituite dalla seguente: "della".


 

Art. 7

Modifiche all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole "Sono, inoltre, considerate bosco le radure e gli spazi vuoti naturali, purché la loro superficie sia inferiore a 2.500 mq ed i vivai forestali all'interno dei boschi" sono sostituite dalle seguenti: "Sono, inoltre, considerati bosco le radure e gli spazi vuoti naturali che interrompono la continuità del bosco, non riconosciuti come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati, purché la loro superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati, ed i vivai forestali all'interno dei boschi.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4.bis. Per le loro funzioni ecologiche gli spazi vuoti naturali preservati all'interno del bosco, non riconosciuti come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati, di estensione maggiore di 2.000 metri quadrati ed inferiore o pari a 5.000 metri quadrati, sono assimilati alle radure.";

c) nel comma 5 tra le parole "provinciali" e "per il restante" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città Metropolitana di Napoli".



Art. 8

Modifica all'articolo 21 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 21 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "(Capi V e VI)" e "(Capi II e III)" sono abrogate.



Art. 9

Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "del territorio regionale" sono abrogate.



Art. 10

Modifiche all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è modificato come di seguito:

a) nel comma 1 le parole "boschi e nelle foreste I tagli" sono sostituite dalle seguenti: "boschi. I tagli";

b) nel comma 3 tra le parole "comma 2" e "rientrano" sono aggiunte le seguenti: ", lettere a) e b),".


 

Art. 11

Modifiche all'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera d) del comma 1 dopo le parole "e ss.mm.ii." è aggiunta la seguente punteggiatura: ";".

b) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"d.bis. I boschi, sia naturali che artificiali, siti lungo le coste e sulle sponde dei fiumi che svolgono particolari funzioni di protezione dell'entroterra nonché quelli che hanno una particolare valenza storica e paesaggistica e quelli che sono costituiti da emergenze e relitti vegetazionali o che rappresentano delle particolarità botaniche;

d.ter. I boschi di protezione diretta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).".



Art. 12

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 7 le parole "della superficie" sono abrogate;

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8.bis. Nel caso dei Soggetti pubblici, alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati il capitolato d'oneri, di cui all'articolo 44, ed il verbale di individuazione, assegno e stima, di cui all'articolo 45.

8.ter. Sia i Soggetti pubblici che privati, devono assicurare il rispetto del disposto del comma 1.bis dell'articolo 45.

8.quater. Il proprietario o altro soggetto avente titolo e legittimamente autorizzato presenta apposita istanza di autorizzazione anche per i tagli di sfollo o diradamento di boschi a fustaia di cui all'articolo 70 e di quelli relativi al comma 1 dell'articolo 53 e del comma 2 dell'articolo 54.

8.quinquies. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 e del comma 5.bis dell'articolo 33.".


 

Art. 13

Modifiche all'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 6 tra le parole "lettera a)" e ", il predetto Ente" sono aggiunte le seguenti: "e dei commi 5, 12 e 14";

b) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "b) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera b), il predetto Ente deve effettuare controlli in loco in sede di istruttoria al termine dei quali comunica gli esiti degli stessi alla Struttura Regionale Territoriale competente ed al Soggetto proprietario ai fini dell'adempimento di cui agli articoli 42, 43, 46 e 47.";

c) nel comma 14 tra le parole "non frazionati," e "per prelievi di" sono aggiunte le seguenti: "quando appartengono ad aree boscate costituenti un unico corpo,";

d) nel comma 14 le parole "della relativa autorizzazione all'Ente Gestore" sono sostituite dalle seguenti: "del nulla osta del relativo Ente Gestore.";

e) nel comma 14 le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del nulla osta";

f) dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

"16.bis. Nel caso dei Soggetti pubblici, con esclusione dei casi di cui al comma 2 dell'articolo 53, alla comunicazione di taglio devono essere allegati il capitolato d'oneri, di cui all'articolo 44, ed il verbale di individuazione, assegno e stima, di cui all'articolo 45.

16.ter. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 e del comma 5.bis dell'articolo 33.

16. quater. In presenza di un Piano di Gestione Forestale vigente la comunicazione di taglio devono rispettare pedissequamente le annualità indicate nel piano dei tagli ed il loro ordine cronologico.".



Art. 14

Modifica all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10.bis. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F..".



Art. 15

Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il punto 2.10 del comma 2 è sostituito dal seguente: "2.10. se richiesto, provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., per i boschi ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5.bis. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F..".



Art. 16

Modifiche all'articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "ancorché redatto in forma semplificata," sono abrogate;

b) nel comma 2 le parole "anche in assenza in" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza di".



Art. 17

Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 dopo le parole "alla comunicazione." sono aggiunte le seguenti: "Per superfici superiori i lavori devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali di cui al successivo articolo 83.";

b) nel comma 3.ter. tra le parole "una visita" e "sopralluogo" è aggiunta la seguente: "di".



Art. 18

Modifiche all'articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'istanza di cui al comma 2 viene rivolta all'Ente delegato territorialmente competente ed inviata, per conoscenza, alla Struttura Regionale territorialmente competente.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F., attestato da apposito verbale/comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 120, ed in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni. Tale prelievo annuale non può superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio antecedente, calcolato a partire dalla data di presentazione dell'istanza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, lettera b).";

c) nel comma 6 le parole "il progetto o la relazione di taglio deve" sono sostituite dalle seguenti: "la comunicazione/autorizzazione e il progetto/relazione di taglio devono".



Art. 19

Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1.bis dopo le parole "di cui all'articolo 31." sono aggiunte le seguenti: "L'Ente delegato provvede ad inviare, per conoscenza, detta istanza alla Struttura Regionale territorialmente competente.".



Art. 20

Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. I partecipanti all'asta pubblica di cui al precedente comma 1 devono versare un deposito a garanzia dell'offerta di importo pari al dieci per cento del prezzo di stima posto a base d'asta.";

b) nel comma 3 le parole "i, procede al riesame" sono sostituite dalle seguenti: ", procede al riesame dei dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o";

c) nel comma 5 tra le parole "Forestale vigente" e "o al progetto/relazione" sono aggiunte le seguenti: ", alle informazioni della comunicazione/autorizzazione di taglio".



Art. 21

Modifiche all'articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "la redazione della relazione o del progetto di taglio di cui di cui ai precedenti articoli n. 32, 33 e 34" sono sostituite dalle seguenti: "la comunicazione/istanza di autorizzazione o la redazione della relazione/progetto di taglio";

b) nel comma 1 la parola "presunta" è sostituita dalle seguenti: "oggetto di taglio";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. Per l'esatta individuazione delle superfici oggetto di utilizzazione boschiva, di proprietà sia pubblica che privata:

a) in assenza di Piano di Gestione Forestale, deve essere apposta la segnaletica di confine del lotto boschivo con le medesime modalità indicate nel Titolo III;

b) in presenza di Piano di Gestione Forestale vigente, deve essere ripresa, qualora non visibile, la segnaletica di confine delle particelle forestali costituenti il lotto boschivo, con le medesime modalità indicate nel Titolo III.".


 

Art. 22

Modifiche all'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 3 tra le parole "e la conformità" e "al progetto/relazione di taglio" sono aggiunte le seguenti: "ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o";

b) nella lettera e) del comma 3 tra le parole "non previsto" e "dal progetto/relazione di taglio" sono aggiunte le seguenti: "dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o".


 

Art. 23

Introduzione dell'articolo 46.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 46 è introdotto il seguente:

"Art. 46.bis – Individuazione del cantiere forestale

1. Fatti salvi i casi di taglio per autoconsumo, per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese/soggetti che eseguono i lavori forestali devono apporre, su tutte le strade/piste/stradelli, in posizione facilmente visibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 cm per 30 cm, riportante l'indicazione della proprietà o del committente, del Comune e della località del cantiere forestale, della particella forestale, in caso di presenza di P.G.F., degli estremi castali, del tipo di intervento, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto che effettua l'intervento.

2. Il cantiere forestale è individuato da tutte le aree in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative operazioni di esbosco.".


 

Art. 24

Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "lotto boschivo" e "avviene entro" sono inserite le seguenti: ", attestato da apposito verbale,";

b) nel comma 2 le parole "alla redazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "alla comunicazione/autorizzazione di taglio o alla redazione del progetto/relazione";

c) nel comma 3 tra le parole "alla verifica" e "degli adempimenti" sono aggiunte le seguenti: ", da parte del Direttore,";

d) nella lettera a) del comma 3 dopo le parole "(DUVRI)" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)";

e) nella lettera b) del comma 3 le parole "ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "periodicamente";

f) nella lettera c) del comma 3 dopo le parole "dell'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ". Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario stesso;";

g) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3.bis. Nel caso dei soggetti pubblici, il RUP deve inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente la documentazione relativa agli atti di gara, il contratto sottoscritto tra le parti ed il verbale di consegna di cui al comma 1.

3.ter. L'aggiudicatario deve comunicare il giorno di inizio dei lavori in bosco al Soggetto proprietario, pubblico o privato che sia, all'Ente delegato, ai Carabinieri Forestale ed alla

Struttura Regionale Territoriale competente;

3.quater. Per il mancato adempimento di quanto prescritto dai commi 3.bis e 3.ter è disposta l'immediata sospensione dell'utilizzazione boschiva.".



Art. 25

Modifica all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "al progetto e/o relazione" sono sostituite dalle seguenti: "ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione".


 

Art. 26

Modifica all'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 dopo le parole "del presente Regolamento." sono aggiunte le seguenti: "Dette violazioni sono comunicate ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16.".


 

Art. 27

Modifica all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4.bis. Per la valutazione dei danni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le tabelle A e B dell'allegato C della L.R. n. 11/96.".



Art. 28

Modifiche all'articolo 52 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 52 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole "dalle relazioni o dai progetti di taglio autorizzati o approvati dai Soggetti proprietari o gestori." sono sostituite dalle seguenti: "dai dati desumibili dalle comunicazioni/autorizzazioni o dalle relazioni/progetti di taglio autorizzati o approvati.";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4.bis. Nei boschi d'alto fusto coetanei e coetaneiformi devono essere rispettati i turni ed il prelievo è effettuato in funzione dell'età, del sistema dei tagli, della struttura e della consistenza del soprassuolo.

4.ter. Nei boschi d'alto fusto disetanei o di tipo disetaneo, deve essere rispettato il periodo di curazione e per il prelievo si deve tenere conto della struttura e della consistenza del soprassuolo.

4.quater. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, deve effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente e quella che, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale - stato normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari.".


 

Art. 29

Modifica all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Rientrano nei tagli straordinari, da autorizzarsi secondo le modalità dei commi precedenti, anche i tagli di piante effettuati per studi e indagini secondo le modalità di rilievo tassatorio e di inventariazione della foresta indicate dai successivi articoli 93 e 94. Per superfici di proprietà pubblica o collettiva ed in ogni caso in presenza di un P.G.F. vigente, deve essere chiesto il parere vincolante della Struttura Regionale Centrale.".



Art. 30

Modifiche all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "negativo" e "per le superfici" sono aggiunte le seguenti: "di sfollo e diradamento".



Art. 31

Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il punto 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: "5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante sgorbiatura e numerazione progressiva indelebile in tinta rossa da apporre a 1,30 metri da terra. Successivamente, in sede di utilizzazione boschiva, devono essere riportati sulla superficie di taglio l'impronta del martello del direttore del cantiere forestale, ove tale figura è prevista, ed il medesimo numero apposto in tinta rossa indelebile.";

b) il punto 1) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: "1) le matricine di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T), di cui all'articolo 63, da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 17,5 centimetri, devono essere rilevate ed individuate a 1,30 metri da terra con una crocetta in tinta verde indelebile riportandone il diametro e la specie di appartenenza in un apposito piedilista;";

c) il punto 1) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente: "1) le piante da abbattere di diametro a petto d'uomo superiore a 7,5 centimetri e inferiore o pari a 17,5 centimetri debbono essere contrassegnate al ceppo, su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Di essi si rileva il diametro a petto d'uomo, che viene riportato in apposito piedilista unitamente alla specie;";

d) il punto 3) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente: "3) per le piante morte in piedi ed i monconi si adotta lo stesso procedimento di cui al precedente comma 1.";

e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Il numero progressivo di cui al comma 1 deve essere apposto con vernice in tinta rossa indelebile. In alternativa, detto numero progressivo può essere apposto con tinta nera indelebile su targhetta di colore rosso di altro materiale purché, inamovibile, durevole e non modificabile.".



Art. 32

Introduzione dell'articolo 61.bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 61 è introdotto il seguente:

"Art. 61.bis - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati

1. Nei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco nonché in quelli distrutti o deteriorati gli interventi di taglio finalizzati al ripristino della coltura e della copertura boschiva devono intendersi a tutti gli effetti come tagli colturali.

2. Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata.

3. Nelle fustaie si procede con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.

4. Per i boschi di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 12 dell'articolo 31 ed il divieto di pascolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 127.".



Art. 33

Modifica all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È consentita la trasformazione, ovvero la conversione, del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduazione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi e agli articoli 62, 142 e 153.".



Art. 34

Modifica all'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "idonee per condizioni fitosanitarie e di sviluppo, sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati. Le matricine" sono sostituite dalle seguenti: "da rilasciare, idonee per condizioni fitosanitarie e di sviluppo, sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati ed il loro diametro, a metri 1,30, non dovrà essere inferiore ai diametri medi dei polloni del turno. Le matricine da rilasciare".



Art. 35

Modifica all'articolo 67 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 67 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. In conformità al disposto dell'articolo 7, comma 5, lettera a), del D.lgs n. 34/2018, il taglio raso del ceduo senza rilascio di matricine è consentito solo per interventi urgenti ai fini di difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio, di difesa idrogeologica o per altri motivi di preminente e riconosciuto interesse pubblico a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco.".



Art. 36

Modifica all'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "Nel caso in cui siano presenti boschi di Alto fusto e/o in conversione all'alto fusto deve essere applicato il medesimo trattamento destinato ai boschi disetanei di cui agli articoli 70 e 71." sono soppresse.


 

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 70 – Trattamento delle fustaie

1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.

2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica.

3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all'articolo 154.

4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, di pini mediterranei e negli impianti costituiti su terreni agricoli per l'arboricoltura da legno ed a scopo produttivo.

5. Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno.

6. Norme generali per il taglio colturale dei boschi di alto fusto:

a. nelle fustaie si può procedere ai vari tagli colturali mediante:

1) tagli intercalari (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di ripulitura, di sfollo e di diradamento;

2) tagli di rinnovazione (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di preparazione e tagli successivi (di sementazione, secondari e di sgombro);

3) tagli di curazione per i boschi disetanei, irregolari e per le fustaie transitorie;

4) tagli fitosanitari;

b. in qualsiasi periodo dell'anno sono consentiti le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti;

c. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di ripulitura e di sfollo (nei novelleti, nelle spessine e nelle stangaie) e di diradamento (nelle perticaie e nelle fustaie giovani e adulte) sono diretti ad eliminare i soggetti deperienti, adugiati, danneggiati, malformati, soprannumerari e in forte concorrenza tra loro, non interessanti, di regola, il piano dominante. Questi interventi, tesi a regolarizzare il soprassuolo devono essere stabiliti caso per caso e contenuti, in generale, entro il 20-30 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento. Le chiome delle piante supersiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. Solo eccezionalmente i predetti interventi possono riguardare i soggetti del piano dominante;

d. per gli interventi di diradamento devono essere indicati sia il grado che la tipologia;

e. nelle fustaie coetanee e coetaneiformi:

1) il taglio di preparazione non è richiesto qualora il bosco sia stato regolarmente sottoposto a tagli intercalari;

2) i tagli successivi possono essere "uniformi" oppure eseguiti, qualora si persegue l'obiettivo della disetaneizzazione del complesso boscato, a "strisce" o a "buche" (gruppi);

3) il taglio di sementazione deve essere effettuato alla fine del turno minimo e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo, dall'esecuzione di eventuali tagli di preparazione e dalla durata del periodo di rinnovazione;

4) il taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo si esegue in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare e devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna;

f. la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente, ha un'altezza non inferiore a 1,50-2,00 metri e copre non meno dell'80 per cento della superficie da sgomberare;

g. la ripresa deve essere determinata con criteri prudenziali.

7. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di faggio si interviene come di seguito:

a. tagli intercalari:

1) i tagli di sfollo o di diradamento che si rendono necessari per la eccessiva densità del bosco, o che si eseguano ai fini incrementali, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino, a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi;

2) le piante cadenti al taglio devono essere scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento. I tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni;

3) il tipo e l'intensità del taglio di sfollo o diradamento, espresso in mc/Ha, è precisato nel P.G.F. e, qualora non richiesto, nella comunicazione/autorizzazione o relazione/progetto di taglio. Per i tagli di diradamento l'intensità del prelievo deve, in ogni caso, garantire i livelli di provvigione minimale;

4) salvo diversa disposizione del P.G.F., nelle fustaie di età inferiore a 30 anni il prelievo, nel decennio di vigenza del Piano, deve essere contenuto entro 15 metri cubi per ettaro; tra 30 e 45 anni di età, entro 20-30 metri cubi per ettaro; tra 45 e 60 anni di età, entro il 30-60 metri cubi per ettaro;

b. tagli di rinnovazione:

1) per i tagli successivi devono essere rispettati il turno ed il periodo di rinnovazione indicati nell'articolo 72, salvo diverse prescrizioni del P.G.F.;

2) la serie dei tagli di rinnovazione deve essere la seguente:

2.1). taglio di preparazione:

2.1.1) può essere eseguito, se necessario, 10-15 anni prima dell'età del turno. Esso ha luogo prima del taglio di sementazione, tra i 70 e gli 80 anni di età;

2.1.2) è consentito quando non sono stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti;

2.1.3) il prelievo si deve aggirare, salvo diversa disposizione del P.G.F., intorno a 80-100 mc/Ha.

2.2). taglio di sementazione:

2.2.1) nel caso di soprassuolo in condizioni ottimali con una provvigione media unitaria compresa tra i 350 e i 500 metri cubi, può essere asportato fino ad un terzo della massa legnosa in piedi;

2.2.2) per i boschi già diradati con il taglio di sementazione è asportato il 15-20 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento;

2.3). primo e secondo taglio secondario:

2.3.1) dopo 5/6 anni dal taglio di sementazione, può essere effettuato un primo taglio secondario e nei successivi 6/10 anni può essere effettuato, qualora necessario, un altro taglio secondario asportando, ogni volta, il 25-30 per cento della massa legnosa assicurando, tuttavia, che quella rimanente sia almeno di 150 mc/Ha;

2.3.2) i soggetti da eliminare sono costituiti soprattutto dalle piante più ramose appartenenti al piano dominante esercitanti una forte azione aduggiante sul novellame insediatosi a seguito del taglio di sementazione. La loro eliminazione, inoltre, appare necessaria anche al fine di evitare maggiori danni al novellame qualora venga posticipato il loro abbattimento nella fase di sgombero definitivo del vecchio ciclo In ogni caso occorre innanzitutto aver cura che le piante non utilizzate siano equamente distante tra loro al fine di non creare zone troppo aperte tali da far penetrare un'eccessiva quantità di luce;

2.4). taglio di sgombro:

2.4.1) deve essere effettuato dopo che la rinnovazione si sia pienamente affermata;

2.4.2) con esso viene utilizzata la residua parte del soprassuolo appartenente al vecchio ciclo, salvo quanto disposto nel comma 6, lettera "e", punto 4).

8. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi di cerro, di altre specie quercine e di altre latifoglie si interviene come di seguito:

a. tagli intercalari:

1) i tagli di sfollo e diradamento devono essere eseguiti con le modalità indicate nel precedente comma 7, lettera "a", punto 1), 2), 3) e 4). Per il cerro ed il farnetto, fino a 20 – 25 anni di età, e per le altre specie quercine, fino a 30 - 35 anni di età, i diradamenti dovrebbero essere precoci e frequenti;

2) per le specie quercine, con soprassuolo di anni 50, si devono lasciare circa 600-700 fusti ad ettaro;

3) i tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni;

b. tagli di rinnovazione:

1) per i tagli successivi devono essere rispettati il turno ed il periodo di rinnovazione indicati nell'articolo 72, salvo diverse prescrizioni del P.G.F.;

2) la serie dei tagli di rinnovazione è la seguente:

2.1). taglio di preparazione:

2.1.1) deve essere realizzato, se necessario, 10-15 anni prima della fine del turno quando il soprassuolo è estremamente colmo ed al suolo vi è abbondante copertura morta ancora indecomposta;

2.1.2) per le specie quercine, il prelievo viene effettuato a carico del piano dominato, per portare la provvigione intorno ai 280 mc/Ha;

2.2). taglio di sementazione:

2.2.1) deve essere effettuato a fine turno;

2.2.2) per le specie quercine, se la densità è colma e non si prevede alcun taglio secondario si deve prelevare almeno un terzo della massa esistente. Contemporaneamente al taglio deve essere effettuata la ripulitura del suolo e, ove possibile, una leggera erpicatura o rastrellatura del medesimo per favorire la rinnovazione naturale;

2.2.3) per le latifoglie non quercine, quando il bosco è a densità colma non si prevede alcun taglio secondario e si preleva dal 30 al 50 per cento della provvigione, scegliendo le piante da abbattere prevalentemente tra quelle appartenenti al piano dominato e sub-dominante;

2.3). taglio secondario:

2.3.1) può essere effettuato in caso di elevata fertilità della stazione e ottima provvigione del complesso osservando la medesima modalità e intensità del taglio di sementazione dal quale dovrà essere distanziato di almeno 10 anni;

2.4). taglio di sgombro:

2.4.1) può effettuarsi al pieno insediamento della rinnovazione. Esso, in genere, segue di 10-20 anni il taglio di sementazione. Tuttavia nelle stazioni molto fertili può essere anticipato;

2.4.2) segue di almeno 10 anni il taglio secondario, qualora previsto;

2.4.3) con esso cadono al taglio tutte le residue piante del vecchio ciclo, salvo quanto disposto nel comma 6, lettera "e", punto 4).

9. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, che hanno raggiunto l'età del turno minimo, trattate con tagli successivi, devono essere preferiti, prioritariamente, i tagli eseguiti a piccole buche o strisce al fine di ottenere strutture di tipo coetaneo nelle buche o strisce e diversificate e di tipo disetaneo nel complesso.

10. Nelle fustaie coetanee, di qualunque specie, sono ammessi gli interventi di taglio, eseguiti su singola pianta o per gruppi, per la trasformazione delle stesse in fustaie disetanee. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli a scelta, da attuarsi a distanza tra loro di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione compositiva e verticale della struttura nonché la rinnovazione naturale. Il tasso di utilizzazione deve essere contenuto entro il 30 per cento della provvigione presente.

11. Norme generali per il trattamento delle fustaie disetanee, "irregolari", e transitorie:

a. si interviene con criteri colturali (metodo colturale), ovvero con tagli a scelta (tagli saltuari o di curazione) eseguiti per pedali o per piccoli gruppi;

b. i tagli a scelta, di sfollo e diradamento, devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, ad aumentare

la stabilità dei popolamenti e favorire la rinnovazione naturale;

c. con tali interventi si deve tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, a ridurre la densità, ove questa risulti eccessiva, per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali e per favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati;

d. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di sfollo e diradamento devono tendere ad eliminare i soggetti deperienti, sottoposti, malformati, soprannumerari nonché eccessivamente adugianti;

e. salvo diversa e motivata disposizione del P.G.F., ove previsto, deve essere assicurato un periodo di curazione di 10 anni ed il tasso di utilizzazione non deve superare il 25 per cento della provvigione;

f. in ogni caso, dopo l'intervento di taglio devono essere garantiti i livelli minimi di provvigione minimale;

g. durante il periodo di curazione sono ammessi solo i tagli di cui agli articoli 53 e 54.

12. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di seguito riportata:

 

Caratteristiche del popolamento

 

Provvigione minimale (mc/Ha)

Popolamenti di pini mediterranei (pino domestico, mediterraneo e d'aleppo)

100-150

Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero, laricio, d'aleppo

150

Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio

250

Popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana

 

200-250

13. Nei rimboschimenti puri di conifere o a prevalenza di conifere si interviene come di seguito:

a. deve essere favorita la naturalizzazione dei rimboschimenti mediante interventi colturali tesi a sostenere l'evoluzione dei soprassuoli originati dal rimboschimento verso formazioni a struttura e composizione più complessa, attraverso la diffusione spontanea e l'affermazione delle specie forestali tipiche dell'area;

b. nei rimboschimenti posti nelle stazioni pedologicamente più favorevoli e a maggiore quota, la gestione deve facilitare la diffusione di specie autoctone al fine di ricostituire boschi a prevalenza di latifoglie. In tali aree le conifere devono essere gestite con il taglio a scelta per favorire la naturalizzazione e l'aumento della complessità strutturale;

c. nei rimboschimenti posti in condizioni ecologiche sfavorevoli o interessate dal passaggio ripetuto di incendi, si deve operare con il taglio a scelta a piccoli gruppi, tale da favorire strutture disetanee a gruppi;

d. nei rimboschimenti di età fino 50-60 anni gli interventi finalizzati alla naturalizzazione consistono in diradamenti, tendenti a garantire inizialmente il miglioramento della stabilità individuale. L'intensità dovrà essere moderata, in modo da non provocare bruschi cambiamenti. In ogni caso, devono essere accentuate le eventuali difformità presenti e favorire le specie autoctone;

e. nei rimboschimenti di età superiore a 50-60 anni, se le condizioni generali di stabilità lo consentono, si procede ad una riduzione graduale della copertura, favorendo, laddove presente, la rinnovazione naturale;

f. la naturalizzazione del soprassuolo arboreo deve essere fatta in maniera graduale, attraverso successivi diradamenti selettivi con intensità di prelievo mai superiore ad un terzo della massa presente, salvo diversa disposizione del P.G.F.. In ogni caso, il grado ed il tipo dei tagli di diradamento sono determinati in base alle caratteristiche del soprassuolo e della stazione e possono essere ripetuti sulla stessa superficie con un intervallo non inferiore a 10 anni;

g. gli interventi di diradamento devono salvaguardare le conifere autoctone le quali contribuiscono alla diversificazione compositiva e strutturale del soprassuolo.

14. In ogni caso, si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'articolo 79.

15. In situazioni particolari gli interventi di diradamento selettivo possono essere orientati a valorizzare anche singole piante adottando le tecniche della selvicoltura d'albero.

16. È sempre vietata la conversione dei boschi di alto fusto, delle fustaie transitorie e dei cedui in avviamento all'alto fusto in cedui semplici, matricinati e composti salvo se non diversamente stabilito nel P.G.F. e solo per comprovate esigenze di natura geo-pedologica, idrogeologica e/o legate alla sicurezza dei versanti.

17. È consentita la trasformazione dell'alto fusto di castagno destinato alla produzione di legno, in castagneto da frutto mediante innesto alto sulle branche sempre che tale attività sia stata pianificata in un P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 142 e 153.

18. I tagli fitosanitari devono essere trattati alla stregua del disposto degli articoli 53 e 78.".



Art. 38

Modifica all'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 la parola "15" è sostituita dalla seguente: "16".



Art. 39

Modifica all'articolo 72 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 72 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo la lettera a del comma 1 è aggiunta la seguente: "a.bis 80 anni, per i castagneti ad alto fusto destinati alla produzione legnosa;".



Art. 40

Sostituzione dell'articolo 73 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 73 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 73 - Boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

1. Per i boschi d'alto fusto o in conversione all'alto fusto posti in situazioni speciali si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 69.

2. I boschi di cui al comma 1 e quelli con soprassuolo irregolare devono essere considerati e trattati alla stregua di boschi disetanei.

3. I boschi d'alto fusto prospicienti le dune litoranee, le pertinenze idrauliche golenali, posti lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne e quelli radicati in zone a forte pendio, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, devono essere trattati a taglio saltuario/taglio a scelta.".



Art. 41

Modifica all'articolo 74 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 74 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7.bis. Per l'attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile deve essere prodotta dal soggetto interessato apposita comunicazione di inizio attività da inviare all'Ente delegato territorialmente competente.

7.ter. Nelle sugherete abbandonate con sottobosco invaso da cespugliame e arbusti della macchia mediterranea, al fine di facilitare il loro recupero, sono liberamente consentite le operazioni di decespugliamento e dicioccamento degli arbusti, purché praticate nell'anno di estrazione del sughero o in quello precedente. Le predette operazioni possono essere praticate solamente intorno alle piante di sughera e nella misura necessaria a consentirne l'estrazione del sughero.

7.quater. Per facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito, previa comunicazione da inviare all'Ente delegato territorialmente competente, il ripristino temporaneo delle strutture viarie degradate preesistenti.

7.quinquies. Nelle sugherete di età inferiore ai 9 anni le operazioni di diradamento, di spollonatura e di estrazione del sughero da eseguirsi per ragioni fisiologiche e per casi particolari (passaggio di incendio, ricostituzione boschiva, ripristino della produttività delle piante) devono essere autorizzate dall'Ente Delegato competente per territorio. Detta autorizzazione non è richiesta se le succitate operazioni sono svolte in ottemperanza a un Piano di Gestione Forestale ed in tal caso il soggetto interessato deve produrre una mera comunicazione.".


 

Art. 42

Modifiche all'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.";

b) nel comma 14 le parole "nonché i proprietari frontisti" sono soppresse;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.".



Art. 43

Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "e/o privata" sono sostituite dalle seguenti: ", collettiva e privata e devono essere redatti secondo le norme di cui al presente Titolo.";

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10.bis. I Piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 16 della L.R. 11/96, sia dei Soggetti pubblici che privati, redatti da oltre 10 anni alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono più vigenti e possono essere sottoposti a revisione secondo le modalità di cui al comma 8 ed ai successivi articoli 86 e 87.".



Art. 44

Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella rubrica dell'articolo 86 tra le parole "pubblica" e "- Generalità" sono aggiunte le seguenti: "e collettiva";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Comuni e gli Enti pubblici (di seguito denominati Soggetti pubblici) e i soggetti gestori di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) devono utilizzare e governare i beni silvo-pastorali di loro proprietà o di proprietà collettiva in conformità di appositi P.G.F., con vigenza decennale.";

c) nel comma 2 le parole "soggetti pubblici proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "Soggetti pubblici proprietari o gestori di proprietà collettiva";

d) nel comma 3 le parole "Soggetti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Soggetti pubblici e dei soggetti gestori di beni collettivi".


 

Art. 45

Modifica all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 tra le parole "privati" e "all'uopo" sono aggiunte le seguenti: "o pubblici".



Art. 46

Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 7 tra le parole "vigenza del Piano" e "dovranno essere" sono aggiunte le seguenti:

", nonché per i boschi di protezione";

b) nel comma 8 la parola "ed" compresa tra "fustaie" e "i soprassuoli transitori" è sostituita dalla seguente: ", per";

c) nel comma 8 tra le parole "all'alto fusto," e "per i quali si prevedono" sono aggiunte le seguenti: "e per i rimboschimenti di conifere, di latifoglie e misti".



Art. 47

Modifiche all'articolo 96 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 96 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "a) per i cedui in conversione a fustaia, ovvero fustaie transitorie, secondo le disposizioni degli articoli 70 e 71;";

b) nella lettera b) del comma 5 le parole "c, nonché per le fustaie transitorie" sono soppresse.



Art. 48

Modifiche all'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n) sono sostituite dalle seguenti:

"f. rimboschimento e imboschimento ex novo con specie autoctone, nonché cure colturali a

quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio degli stessi;

g. ricostituzioni boschive di aree degradate e di quelle danneggiate o distrutte dagli incendi e naturalizzazione di complessi forestali con specie autoctone;

h. valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio;

i. valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali (percorsi pedonali tabellati, aree di sosta e di ristoro, rifugi per escursioni, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, percorsi natura, percorsi per trekking e mountain bike, impianti sciistici, viabilità, sentieristica, ecc.);

j. tutela della fauna selvatica (recupero o costruzione ex novo di abbeveratoi, punti di alimentazione, ricoveri, ecc.);

k. tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali o controllate;

l. tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;

m. tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, ecc.);

n. tutela, miglioramento e valorizzazione dei vivai forestali presenti nel demanio forestale regionale;";

b) dopo la lettera n) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

"n.bis. prevenzione degli incendi boschivi di cui ai commi 10, 11, 12, 12.bis e 13 dell'articolo 75, nonché di riduzione della biomassa (spalcature, pascolo, decespugliamento, ecc.) e uso di tecnologia innovativa (videosorveglianza, ecc.);

n.ter. attività sperimentali, di studio ed indagine.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Il piano dei miglioramenti deve indicare gli interventi da realizzare nel decennio di validità del P.G.F. rientranti nel perimetro dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione o che sono direttamente e funzionalmente connessi a questi, se posti immediatamente al di fuori di detto perimetro. Per ogni intervento devono essere descritte le modalità di esecuzione e le opere da realizzare.".



Art. 49

Modifiche all'articolo 100 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 100 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "tutte le altre aree (per es. boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.) ammesse all'esercizio del pascolo, ovvero tutte le aree interessate" sono sostituite dalle seguenti: "i boschi ammessi all'esercizio del pascolo, ovvero interessati";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Gli arbusteti e la macchia mediterranea, se pascolati, sono considerati aree pascolabili.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il pascolo nelle aree pascolabili è regolamentato dagli articoli 126 e 127.";

d) nel comma 5 la parola "terreni" è soppressa.



Art. 50

Modifiche all'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "sia di proprietà pubblica che privata" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà pubblica o collettiva";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In assenza di P.G.F. vigente il Regolamento del pascolo è approvato dai Soggetti proprietari pubblici o gestori di proprietà collettiva, in attesa del suo inserimento nel Piano di cui diventa parte integrante e sostanziale.";

c) nel comma 5 le parole ", esso dovrà" sono sostituite dalle seguenti: "e del presente Regolamento deve";

d) nel comma 6 tra le parole "soggetti proprietari" e "non provvedano" sono aggiunte le seguenti: "pubblici o gestori di proprietà collettiva".



Art. 51

Modifica all'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 1 le parole "dell'Ente Parco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ente gestore dell'Area Protetta".



Art. 52

Modifica all'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 6 la parola "PAF" è sostituita con la seguente: "PGF".



Art. 53

Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole "descrizione particellare" sono sostituite dalle seguenti: "descrizioni e contenuti delle Classi economiche, in particolare:";

b) nella lettera h.ter) del comma 1 dopo la parola "idrogeologica" sono aggiunte le seguenti: "redatte secondo quanto previsto dall'articolo 102";

c) nella lettera h.quater) del comma 1 le parole "nel caso dei Soggetti pubblici, redatto" sono sostituite dalla seguente: "redatte";

d) nella lettera h.quinquies) del comma 1 la parola "redatto" è sostituita dalla seguente: "redatte".



Art. 54

Modifiche all'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "37 e 46" sono sostituite dalle seguenti: "53 e 54";

b) nel comma 4 le parole "77 e 78, Sezione IV, Capo V, Titolo II" sono sostituite dalle seguenti: "61.bis, 77 e 78".



Art. 55

Modifiche all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "proprietario," e "o incaricato" sono aggiunte le seguenti: ", gestore di proprietà collettive";

b) nella lettera a) del comma 1 tra le parole "il R.U.P." e ", al quale" sono inserite le seguenti: "o il soggetto incaricato";

c) nella lettera b) del comma 1 le parole "visure catastali della proprietà oggetto di pianificazione e" sono soppresse.



Art. 56

Modifica all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera c) del comma 1 le parole "visure catastali della proprietà oggetto di pianificazione e" sono soppresse.



Art. 57

Modifiche all'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 tra le parole "il V.I.L." e "si stabilisce" sono aggiunte le seguenti: "e con la comunicazione di inizio lavori";

b) nel comma 2 le parole "indicata nel V.I.L. ed in assenza di richieste di proroga nei successivi 180 giorni, il procedimento istruttorio verrà archiviato." sono sostituite dalle seguenti: "stabilita ed in assenza di richieste di proroga nei successivi 90 giorni, si procederà, d'ufficio, alla conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento istruttorio.";

c) nel comma 3 le parole "dandone comunicazione, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., informando che la mancata trasmissione della bozza del P.G.F., con i relativi allegati, nei successi giorni 30, comporterà l'archiviazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicandolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed informando che la mancata trasmissione della bozza del P.G.F., con i relativi allegati, nei successi giorni 30 comporta la conclusione, con esito sfavorevole,";

d) nel comma 4 le parole "di archiviazione" sono sostituite dalle seguenti: "della conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento";

e) nel comma 5 le parole "l'Inizio dei Lavori sarà" sono sostituite dalle seguenti: ", per superfici inferiori a 100 ettari, l'inizio dei lavori può essere".



Art. 58

Modifica all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 le parole "di archiviazione" sono sostituite dalle seguenti: "della conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento".



Art. 59

Modifiche all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "e destinate alle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89)" sono soppresse;

b) nel comma 1 dopo le parole "della L.R. n. 11/96." Sono aggiunte le seguenti: "Rientrano in tale classificazione anche le superfici di cui ai successivi commi.";

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2.bis. Sono da considerarsi prati o pascoli permanenti le superfici di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018.

2.ter. Sono da considerarsi prati o pascoli arborati le superfici di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018.";

d) nella lettera b) del comma 3 le parole "di cui all'articolo 106, Capo I, Titolo III. Per tali aree, il pascolo nei terreni sottoposto a vincolo idrogeologico può esercitarsi nel periodo dal 16 maggio al 30 settembre" sono soppresse;

e) nella lettera c) del comma 3 tra le parole "negli altri" e "saldi pascolivi" è aggiunta la seguente: "terreni".



Art. 60

Modifiche all'articolo 127 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 127 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera e) del comma 1 tra le parole "disetanee" e "e nei cedui" sono aggiunte le seguenti: "ed irregolari";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1.bis. Sono da considerarsi boschi da pascolo le superfici di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 34/2018.".



Art. 61

Modifica all'articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui agli articoli 100, 126 e 127, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all'esercizio del pascolo, (in particolare boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.), di proprietà pubblica o collettiva, deve essere esercitato in conformità ad un Regolamento del pascolo, in concordanza con il disposto degli articoli 10, 18 e 31 della L.R. n. 11/96 e del presente Regolamento.".



Art. 62

Modifica alla rubrica del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Titolo V dopo la parola "IDROGEOLOGICO" sono aggiunte le seguenti: "E NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE".



Art. 63

Modifiche all'articolo 141 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 141 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo le parole "integrazioni e modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché le norme per la tutela delle aree forestali e agrarie non soggette al vincolo idrogeologico";

b) nel comma 4 dopo le parole "22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", e per le trasformazioni di cui al comma 6 dell'articolo 63, al comma 17 dell'articolo 70, al comma 2 dell'articolo 142 e agli articoli 153, 156 e 162".



Art. 64

Modifica all'articolo 142 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 142 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale" sono sostituite dalle seguenti: "attività diverse dalla gestione forestale così come definita dal comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. 34/2018".



Art. 65

Modifiche all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 la parola "II" è sostituita dalla seguente: "I" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le dichiarazioni previste dal presente titolo sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'Ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti entro la data di inizio lavori.".



Art. 66

Modifica all'articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 la parola "cubi" è sostituita dalla seguente: "cubi)".



Art. 67

Modifica alla rubrica del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica del Capo III del Titolo V le parole "SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO" sono soppresse.



Art. 68

Modifiche all'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole "all'articolo 162" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 156 e 162";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9.bis. L'autorizzazione per la trasformazione dei boschi di cui al comma 9 deve essere richiesta all'Ente delegato territorialmente competente entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validità per la stagione silvana in corso.".



Art. 69

Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole "per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi, prima utilizzati a pascolo o da" sono sostituite dalle seguenti: "da processi artificiali o naturali, (quali disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni prima utilizzati a pascolo o a";

b) nel primo periodo del comma 5 le parole "Per i soprassuoli di neoformazione, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), per il recupero agronomico a fini produttivi, l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente è rilasciata a condizione che" sono sostituite dalle seguenti: "Per il recupero agronomico ai fini produttivi dei soprassuoli di neoformazione, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente è rilasciata a condizione che sui terreni oggetto di trasformazione";

c) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "a. il ripristino dell'attività agricola e agro-pastorale non comporti l'alterazione permanente dello stato dei luoghi, con nuove costruzioni edilizie ed altre opere civili, ad esclusione del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumento di volumetrie e di superfici;".


 

Art. 70

Modifiche all'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera c) del comma 5 le parole "interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale" sono sostituite dalle seguenti: "di interventi volti al recupero, ai fini produttivi, dell'esercizio delle attività agricole e agro-pastorali";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5.bis La deroga di cui al precedente comma 5 è concessa a condizione che le attività agricole e agro-pastorali non cessino prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine cessa anche la deroga ed il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco. In tal caso il richiedente/titolare dell'autorizzazione è tenuto alle compensazioni previste dal presente articolo e dai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del D.lgs 34/2018.";

c) nella lettera b) del comma 6 dopo le parole "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "o autorizzazione del soggetto proprietario".



Art. 71

Modifica alla rubrica della Sezione IV del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nella rubrica della Sezione IV del Capo III del Titolo V prima delle parole "Opere e movimenti di terreno" sono aggiunte le seguenti: "Mutamento di destinazione d'uso - ".



Art. 72

Modifiche all'articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "sottoposti" e "a vincolo" sono aggiunte le seguenti: ", o meno,";

b) nel comma 2 tra le parole "sottoposti" e "a vincolo" sono aggiunte le seguenti: ", o meno,";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La trasformazione ed il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R. D. n. 3267/1923, è soggetto ad autorizzazione così come specificato nell'articolo 156.".



Art. 73

Modifiche dell'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato

a) dopo il punto 4 della lettera d) del comma 1 è aggiunto il seguente: "4.bis. gli interventi non comportino l'allargamento del piano viario;";

b) dopo la lettera s) del comma 1 è aggiunta la seguente: "s.bis. la realizzazione di rimboschimenti e la piantagione di piante forestali o agricole nei terreni non boscati e non saldi effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno superiori a 0,5 metri di profondità;".



Art. 74

Modifiche dell'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 1 tra le parole "rinsaldamento" e "delle scarpate" è aggiunta la seguente: "puntuale";

b) nella lettera b) del comma 1 le parole ". Non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le eventuali modeste variazioni della larghezza della stessa (< 20 per cento della larghezza esistente), conseguenti ai lavori di manutenzione, purché non vengano riprofilate le scarpate o eliminate le preesistenti opere di regimazione delle acque" sono abrogate;

c) dopo la lettera p) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

"p.bis. l'espianto di piante isolate o formazioni forestali, non ricomprese all'articolo 124, comma 1, in terreni non boscati e ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, realizzato per motivi fitosanitari, per interventi di miglioramento fondiario e di conduzione aziendale sempre che non modificano l'assetto morfologico dei terreni o comportino l'eliminazione e riduzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria esistenti;

p.ter. nei terreni non boscati e non saldi, sono consentiti l'espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno non superiori a 0,5 metri di profondità;";

d) nella lettera q) del comma 1 dopo le parole "ad un metro" sono aggiunte le seguenti: ", lunette e semilunette in pietra, ciglioni inerbiti e gradonate".



Art. 75

Modifica all'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera s) è abrogata.



Art. 76

Modifica all'articolo 168 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 168 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 la parola "dagli" è sostituita con la seguente: "agli".



Art. 77

Sostituzione dell'articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 178 bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.

2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, e dalla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76;

b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14.bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3;

c. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 77 comma 10 lettere a) e b); 126 comma 3 lettera c); 127 comma 1 lettera c);

d. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 63 commi 1, 2, 3, 4 e 5; 71 comma 4; 72;

e. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione o per ogni pianta, per le violazioni di cui all'articolo 78 comma 7;

f. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 36 comma 1; 40 commi 5 e 6; 41 comma 1; 116 comma 1;

g. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui all'articolo 59;

h. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 60 e 61;

i. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare, per le violazioni di cui all'articolo 81;

j. somma variabile da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00, per le violazioni di cui agli articoli 30 comma 7; 31 comma 14 e 15; 39; 44; 46; 47; 48; 50; 86 commi 1, 2 lettere a), b) e d); 87 comma 1 lettere a), b) e d);

k. somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00, per le violazioni di cui agli articoli 79 comma 11; 125 comma 1; 128 comma 2; 132 commi 1, 2 e 3; 134; 135; 136; 137; 138;

l. somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 126 commi 3 lettere a) e b) e 4; 127 comma 1 lettere a), b), d), e), f); 128 comma 1; 129 comma 1;

m. somma variabile da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui all'articolo 130 comma 1;

n. somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, per le violazioni di cui all'articolo 125 commi 2, 3, 4 e 5;

o. somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 26; 31 comma 2; 57; 62; 64 comma 1; 65 comma 1, 3 e 4; 66 commi 2, 3 e 4; 68; 69; 70 commi 4, 12 e 16; 73; 74 commi 3, 6 e 7.

3. Si applicano le sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, per le violazioni di cui all'articolo 75 commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento;

4. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli 30 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 31 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 74 comma 7.bis del presente regolamento;

5. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli articoli 143; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153 commi 3, 4 e 5; 154; 155; 156 commi 1 e 3; 158; 159; 160 commi 1 e 3; 161; 162 del presente regolamento;

6. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di all'articolo 58 del presente regolamento;

7. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 61.bis; 77 commi 4, 5 e 6 del presente regolamento;

8. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni

amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96:

 

 

Allegato C della L.R. n. 11/96: articolo 47 comma 1, e Tabella B bis

Regolamento regionale n. 3/2017

Art. 178 bis

lettera

disposizione/infrazione

art.

denominazione

comma

lettera

comma

lettera

a

mancato rispetto del turno minimo, nei cedui

63

Turno minimo

1, 2, 3, 4, 5

 

2

d

b

mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

72

Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

 

 

c

mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti

71

Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

4

 

d

mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:

 

 

1)

divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio

126

Pascolo nei terreni pascolivi

3

c

2

c

77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

10

b

2)

divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto

127

Pascolo nei boschi

1

c

77



Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

10

a

3)

divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana

2, 3

 

2

b

4)

divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria

7

 

5)

divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

8

 

6)

obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici

9

 

e

mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

 

 

1)

divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti

75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1, 2, 3

 

3

 

2)

divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio

4

 

3)

mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella

60

Carbonizzazione

 

 

2

h

61

Preparazione della carbonella

 

 

4)

divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio

76

Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

 

 

2

a

5)

obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate

75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

15

 

2

b

6)

obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza

14.bis

 

f

divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto

7, 8, 9

 

2

a

g

mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:

 

 

1)

obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici

78

Tutela fitopatologica

1

 

2

b

2)

obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di allontanamento e di distruzione del materiale di risulta

2, 3

 

2

b

3)

obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000

7

 

2

e

h

mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa

79

Tutela della biodiversità

11

 

2

k

i

mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:

 

 

1)

obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino

143

Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

 

 




5

 

146

Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

 

 

2)

obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

148

Regimazione delle acque

 

 

149

Indagini geologiche

 

 

150

Scavi e riporti di terreno

 

 

151

Materiali di risulta

 

 

152

Realizzazione delle opere

 

 

161

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

 

 

3)

obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi

158

Lavorazione del terreno in zone acclivi

 

 

4)

obblighi inerenti allo sgrondo delle acque

159

Sgrondo delle acque

 

 

5)

disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno

160

Estrazioni di pietrame

1, 3

 

6)

disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni

162

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

 

 

7)

disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi

153

Trasformazione dei boschi

3, 4, 5

 

8)

disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione

154

Boschi di neoformazione

 

 

9)

disposizioni sul rimboschimento compensativo

155

Rimboschimento compensativo - Opere e Servizi compensativi

 

 

10)

disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

156

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1, 3

 

j

mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi

125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1

 

2

k

k

mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi:

 

 

1)

obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m.

126

Pascolo nei terreni pascolivi

3

a, b

2

l

2)

obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli

4

 

l

mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi

127

Pascolo nei boschi

1

a, b, d, e, f

m

mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo

128

Norme comuni

1

 

n

mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo

129

Esercizio del pascolo

1

 

o

mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode

130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1

 

2

m

p

mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali

128

Norme comuni

2

 


2

k

q

mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali

132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1, 2

 

134

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

 

 

135

Taglio del cespugliame

 

 

136

Estrazione del ciocco di erica

 

 

137

Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

 

 

138

Raccolta dei semi forestali

 

 

r

mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre

132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

3

 

s

mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati

61.bis

Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti e deteriorati

 

 

7

 

77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

4, 5, 6

 

t

mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni

57

Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

 

 

2

o

62

Epoca del taglio

 

 

68

Modalità dei tagli

 

 

u

mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno


64

Sfolli e diradamenti

1

 

v

mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:

 

 

1)

obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno

65

Cedui matricinati

1

 

2

o

2)

obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno

3

 

3)

obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare

3

 

4)

obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie

4

 

w

mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:

 

 

1)

obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno

66

Cedui composti

2

 

2

o

2)

obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata

3

 

3)

obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare

4

 

x

mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:

 

 

1)

obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione

74

Coltivazione delle sugherete

3

 

2

o

2)

divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura

6

 

3)

obligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli

6

 

4)

norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)

7

 

5)

obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente statu quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero

7.bis

 

4

 

y

mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate

58

Allestimento e sgombero delle tagliate

 

 

6

 

z

mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'oneri, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere

44

Capitolato d'oneri

 

 

2

j

46

Direttore del cantiere forestale

 

 

47

Consegna del lotto boschivo

 

 

48

Modalità di esecuzione dell'utilizzazione -Controlli nelle utilizzazioni boschive - Valutazione delle piante di sottocavallo


 

 

50

Riscontro finale - Regolare esecuzione

 

 

aa

mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti

59

Esbosco dei prodotti

 

 

2

g

bb

mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:

 

 

1)

divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie

70

Trattamento delle fustaie

4

 




2




 

o


2)

divieto di esecuzione dei tagli colturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale

12

 

3)

divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti

16

 

cc

mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

26

Boschi in situazione speciale

 

 

69

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

 

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

2

 

dd

mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

26

Boschi in situazione speciale

 

 

73

Boschi di alto fusto in situazioni speciali e/o con soprassuolo irregolare

 

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

2

 

ee

mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo

30

Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio

7

 

2

j

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

14, 15

 

ff

mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio

30

Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

4

 

31

Procedura semplificata - comunicazione di taglio

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

gg

mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:

 

 

1)

obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale

39

Pianificazione della gestione forestale

 

 

2

j

86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità

1

 

2

a, b

87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità

1

a, b

2)

divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale

86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica - Generalità

2

d

87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità

1

d

f

3)

divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari

36

Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

1

 

41

Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

1

 

4)

norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa

40

Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

5, 6

 

116

Norme transitorie

1

 

hh

mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento


81

Viabilità forestale - Procedure

 

 

2

i

ii

violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi

125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

2, 3, 4, 5

 

2

n

9. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale si applicano le tabelle A e B allegate all'Allegato C della L.R. n. 11/1996.".


 

Art. 78

Modifiche all'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis. Le autorizzazioni di cui all'articolo 6 dell'allegato B della L.R. n. 11/96, relative alle istanze di taglio di cui agli articoli 2 e 4 del medesimo allegato, concesse prima del 31 dicembre 2017 perdono efficacia in data 31 dicembre 2020.";

b) nel comma 4 dopo le parole "presente Regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quanto disposto dal comma 10.bis dell'articolo 84".



Art. 79

Invarianza finanziaria

1. Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                          De Luca