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Regolamento Regionale 21 aprile 2020, n. 5.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 91 del 27 aprile 2020
"Modifica al Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura)"
La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017";
vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020";
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura";
vista la delibera della Giunta regionale n. 175 del 7 aprile 2020
Emana
il seguente Regolamento:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 8 del Regolamento regionale n. 11 del 2018
1. L'articolo 8 del Regolamento regionale n. 11 del 2018 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo):
a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
2. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96:
Allegato C della L.R. n. 11/96: articolo 47, comma 1, e Tabella B bis | Regolamento regionale n. 11/2018 | Art. 8 | |||||
Lettera | Disposizione/infrazione | Art. | Denominazione | Comma | Lettera | Comma | Lettera |
ll | Mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto: | 4 |
Prescrizioni e norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto |
1 | a) e b) | 1 | a) |
1) disposizioni relative all'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate | |||||||
2) divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza |
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 91 del 27 aprile 2020 PDF (Dimensione file: 80,11 Kb)