Regolamento Regionale 27 maggio 2020, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 117 del 28 maggio 2020


"Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


Visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";

vista la legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo" ed in particolare l'articolo 1;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

vista la delibera della Giunta regionale n. 100 del 25 febbraio 2020


Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione)

1. La Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione predispone l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti universitari al fine di assicurarne il diritto allo studio. Svolge il controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di innovazione. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di innovazione. Coordina e predispone i programmi regionali in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.";

b) all'articolo 29, è aggiunta la seguente lettera: "g bis) Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale.";

c) dopo l'articolo 33 quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 33 quinquies

(Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale)

1. L'Ufficio speciale, in qualità di responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, garantisce il supporto e/o l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione regionale in coerenza con quanto definito all'art. 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Pianifica lo sviluppo digitale dell'ente e del territorio regionale, ne supporta e/o attua le azioni per l'implementazione e garantisce la governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione delle infrastrutture digitali, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica. Definisce e attua le politiche regionali sullo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio. Al fine di facilitare il processo di transizione al digitale e garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione e crescita nazionali, assicura il coordinamento delle strutture amministrative regionali, cura i rapporti con le competenti pubbliche amministrazioni nei processi di attuazione dell'agenda digitale italiana, assicura il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e degli stakeholders di riferimento. Coordina e promuove le politiche di e-government e delle comunità intelligenti, in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali. Promuove ed attua una visione complessiva del patrimonio pubblico informativo basata su un processo di integrazione e condivisione delle informazioni.".

2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, mediante soppressione, con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 12/2011, di strutture dirigenziali equivalenti.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                        De Luca