Regolamento Regionale 18 maggio 2020, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 108 del 18 maggio 2020


"Modifiche al Regolamento 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche);

vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) ed in particolare i commi 63, 64 e 65 dell'articolo 1;

vista la legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);

vista la delibera della Giunta regionale n. 96 del 25 febbraio 2020;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana


il seguente Regolamento:


Art. 1

(Modifiche al Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. Il Regolamento n. 12/2012 è così modificato:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole "scavo di pozzi,", sono aggiunte le seguenti: "per l'autorizzazione alla ricerca e alla concessione delle Piccole Utilizzazioni Locali di calore geotermico (PUL),";

2) la lettera d) del comma 3 è soppressa;

b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunta la seguente: "gbis) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi e ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2 MW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.";

c) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3, le parole "uso per scambio termico per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore" sono sostituite dalle seguenti: "uso per lo sfruttamento della risorsa geotermica attraverso scambio di calore, costituente un progetto geotermico sostenibile, finalizzato al recupero energetico";

d) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente: "1bis. L'autorità competente per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico è la Regione Campania.";

e) dopo il comma 5 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

"5bis. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta del permesso di ricerca per l'utilizzo delle piccole utilizzazioni locali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis), è preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio dello stesso permesso di ricerca, corredate della documentazione di cui all'Allegato B1.

5ter. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali è rilasciato, per la durata massima di un anno ed è prorogabile una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

5quater. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione della risorsa geotermica in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, del R. D. 1775 del 1933.

5quinques. Le domande, di autorizzazione al trasferimento del Permesso di Ricerca di piccole utilizzazioni locali, devono contenere gli elementi di cui all'Allegato B2.";

f) dopo il comma 5 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Il procedimento per il rilascio di concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, corredata della documentazione di cui all'Allegato C1

5ter. La concessione delle PUL è rilasciata, per un periodo massimo di dieci anni nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni, alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e la cantierabilità dell'iniziativa. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione della risorsa geotermica in relazione ai criteri fissati dall'articolo 9, del R. D. 1775 del 1933.";

g) dopo il comma 3 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente: "3bis. Per le piccole utilizzazioni locali, gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale."; 

h) dopo il comma 9 dell'articolo 24, è aggiunto il seguente: "9bis. Le domande per il rinnovo della concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, corredate della documentazione di cui all'allegato E sono presentate almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.";

i) dopo il comma 1 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente: "1bis. Le domande, per il cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo delle Piccole Utilizzazioni Locali, devono contenere gli elementi di cui all'allegato F.";

l) all'articolo 36 comma 1, le parole "per scambio termico in impianti a pompa di calore" sono sostituite dalle seguenti: "per sfruttamento della risorsa geotermica";

m) dopo il comma 7 dell'articolo 38, è aggiunto il seguente: "7bis. Per quanto attiene alle piccole utilizzazioni locali, si rimanda a quanto indicato dall'articolo 1 comma 65 della Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 27.";

n) all'Allegato "A", "Corrispondenza tra gli usi definiti all'articolo 3 comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella sezione della tabella riferita agli "Usi delle acque definiti all'art. 3, comma 1, le parole indicate nella lettera m) "uso per scambio termico", sono sostituite dalle seguenti parole: "uso per lo sfruttamento della risorsa geotermica, attraverso scambio di calore costituito da un progetto geotermico sostenibile, finalizzato al recupero energetico";

2) nella riga m) della tabella alla Durata massima delle concessioni, il numero "30", è sostituito dal seguente numero "10";

o) dopo l'Allegato B sono inseriti i seguenti:

1) Allegato B1 "Documentazione tecnica per le domande di autorizzazione alla ricerca di piccole utilizzazioni locali";

2) Allegato B2 "Documentazione tecnica per le domande di autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca per le piccole utilizzazioni locali";

p) dopo l'Allegato C è inserito l'Allegato C1 "Documentazione tecnica per le domande di concessione per le piccole utilizzazioni locali";

q) dopo l'Allegato D, sono inseriti i seguenti:

1) Allegato E "Documentazione tecnica per le domande di rinnovo della concessione per le piccole utilizzazioni locali";

2) Allegato F "Documentazione tecnica per le domande di cambio di titolarità per le piccole utilizzazioni locali".



Art. 2

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), è adottata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti relativi alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico oggetto del presente regolamento.

2. Le disposizioni del Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche) così come modificato e integrato dal presente regolamento si applicano alle piccole utilizzazioni locali già in regime di prosecuzione per gli effetti del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano).

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, i titolari delle concessioni di cui al comma 2 possono presentare apposita domanda per l'istruttoria e per il rilascio della relativa concessione in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, e concludono gli eventuali lavori di adeguamento degli impianti entro un anno decorrente dal termine di cui al comma 1.



Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                           De Luca