Regolamento Regionale 4 dicembre 2019, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 5 dicembre 2019

 

"Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a  favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari""

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari";

vista la delibera della Giunta regionale n. 517 del 22 ottobre 2019 (Approvazione Schema di Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari");

vista l'approvazione, con osservazione, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2019;

vista la delibera della Giunta regionale n. 613 del 4 dicembre 2019 (Presa d'atto dell'approvazione, con osservazioni, da parte del consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2019, del "Regolamento regionale  in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018 n. 54 "Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari", approvato  con delibera di giunta regionale n. 517 del 22/10/2019)

 

Emana

 

il seguente Regolamento:

 

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) definisce i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018.

2. Il contributo consiste in un sostegno per le famiglie colpite dalla criminalità che contribuisca ad alleviare le conseguenze ed i disagi che ne derivano per i giovani.


 

Art. 2

Misure per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo

1. La Giunta Regionale definisce annualmente, nei limiti delle risorse di bilancio, l'entità delle risorse finalizzate alle misure per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari da destinare alla Fondazione Politiche Integrate per la sicurezza (Pol.i.s), quale soggetto di riferimento per l'attuazione delle misure previste dalla legge regionale n. 54/2018.

2. Pol.i.s. provvede alla determinazione del numero e degli importi di contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo distinti per le categorie di studio di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 54/2018 e pubblica, con cadenza annuale, un avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi da parte dei soggetti beneficiari che indica gli importi massimi erogabili e differenziati per tipologia di studi.

3. Una percentuale dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo può essere riservato ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.


 

Art. 3

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo di cui all'articolo 2, gli studenti, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018, iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale, che:

a) abbiano conseguito nell'anno scolastico di riferimento la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato;

b) se studenti universitari, abbiano superato almeno un esame dell'anno accademico di riferimento;

c) se iscritti a corsi di formazione professionale e master, presentino la certificazione di frequenza.

2. Il requisito di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I requisiti di cui al presente regolamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.


 

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande per l'assegnazione del contributo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo, sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia di valido documento di identità, sono accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa all'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018;

b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

c) documentazione attestante per lo studente la qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima della criminalità;

d) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento, sede, indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;

e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

2. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti nell'avviso.


 

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è svolta dalla Fondazione Pol.i.s..

2. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse, la graduatoria dei beneficiari è elaborata tenendo conto dei valori ISEE, partendo dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con i valori ISEE più bassi.

3. Gli importi dei singoli contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo, possono essere proporzionalmente aumentati ove, per carenza di aspiranti o di idonei, risultino disponibilità ulteriori. In ogni caso, in presenza di eventi criminosi le cui conseguenze coinvolgano direttamente minori, le eventuali somme residue sono impiegate per attivare misure di sostegno e di accompagnamento a favore delle vittime e dei loro familiari.


 

Art. 6

Assegnazione dei contributi

1. I contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari sono assegnati entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.


 

Art. 7

Disposizioni finali

1. Ad esito dell'erogazione dei contributi, e comunque con cadenza annuale, Pol.i.s. presenta alla Giunta regionale una relazione sulla gestione dei contributi di cui al presente regolamento e può proporre la destinazione di eventuali residui ad ulteriori forme di sostegno alle vittime e alle loro famiglie da definire con delibera di Giunta regionale.


 

 Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                       De Luca