Regolamento Regionale 24 settembre 2018, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 68 del 18 settembre 2018

 

"Modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale);

vista la delibera della Giunta regionale n. 568 del 18 settembre 2018;

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 1 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2, le parole "D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57")" sono sostituite con le seguenti: "decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)".


 

Art. 2

Modifica all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 2 dopo le parole "boschi di neoformazione" sono aggiunte le seguenti parole: "compresi quelli insediatisi sui terreni incolti o abbandonati ai sensi della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali".


 

Art. 3

Modifica all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Qualora l'Ente delegato territorialmente competente non abbia nel proprio organico risorse con adeguata professionalità, o su espressa richiesta dello stesso, può avvalersi, per l'istruttoria dei procedimenti ed atti a contenuto tecnico e/o tecnico-amministrativo di cui alle procedure del presente Regolamento, della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa istanza al predetto Ufficio e concordandone le modalità.".


 

Art. 4

Modifica all'articolo 10 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 10 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera b) del comma 3 dopo le parole "educazione ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il supporto dell'Università e del mondo professionale".


 

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "valorizzare" e "il patrimonio" sono aggiunte le seguenti parole: "e manutenere";

b) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "g bis). alla prevenzione degli incendi boschivi.".


 

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Alberi monumentali e Boschi vetusti

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall' articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Per boschi vetusti si intendono le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, così come definiti dall'articolo 7, comma 1-bis della legge n. 10/2013 così come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 16 del D.lgs. n. 34/2018.

3. È istituito presso la Struttura Regionale Centrale e pubblicato sul S.U.A.F. l'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, facente parte dell'Elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia, come strumento conoscitivo basilare per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nonché delle formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. In applicazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) è vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali o di alberi facenti parte di boschi vetusti censiti nell'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del MIPAAF, il quale può avvalersi della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. I Comuni provvedono a comunicare alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari.".


 

Art. 7

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è modificato come di seguito:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) dai Carabinieri Forestale, per le specifiche competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia), e nell'ambito delle ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;";

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) dagli altri corpi di polizia limitatamente alle funzioni attribuite ed al territorio di competenza;".


 

Art. 8

Modifica all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "D.lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 6" sono sostituite con le seguenti: "D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3".


 

Art. 9

Modifiche all'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole ", la caduta di valanghe e degli incendi boschivi, nonché" sono sostituite con le parole: "e di caduta di valanghe nonché dei fenomeni degli incendi boschivi, il ripristino di aree danneggiate da incendi o altre calamità naturali e";

b) nel comma 2 le parole "dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 227/2001" sono sostituite con le seguenti: "degli articoli 2, comma 1, lettera d) e 12 del D.lgs. n. 34/2018";.


 

Art. 10

Modifica all'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole "del D.lgs. n. 227/2001" sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 10, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018".


 

Art. 11

Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole da "A tal fine" sino a "giovanili.".


 

Art. 12

Modifica all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le trasformazioni dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto;".


 

Art. 13

Modifica all'articolo 27 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 27 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 tra le parole "D.M. 17 ottobre 2007" e "la conversione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 19 dicembre 2017 (Approvazione misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania)".


 

Art. 14

Modifiche all'articolo 29 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 29 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è soppresso;

b) nel comma 3 dopo le parole "al comma 1" sono soppresse le parole "ed al comma 2".


 

Art. 15

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale.";

b) nel comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i cedui, semplici, matricinati e composti, dalle informazioni di cui al articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione, dalla relazione di taglio di cui al articolo 32.".

c) nel comma 7 dopo la parola "frazionamento" sono aggiunte le parole: "delle stesse quando costituiscono un unico corpo.".


 

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Procedura semplificata – comunicazione di taglio

1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi.

2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26.

3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale.

4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi:

a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);

2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e piedilista di martellata;

b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui semplici, matricinati e composti per superfici minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o);

2) per i cedui matricinati e composti per superfici maggiori o pari a 10 ettari, corredata dalla relazione di taglio di cui all'articolo 32;

3) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie;

4) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici pari o maggiori di 10 ettari, corredata dal progetto di taglio di cui all'articolo 33;

5) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

5. Il proprietario o altro soggetto avente titolo e legittimamente autorizzato presenta apposita comunicazione di taglio, corredata dalle informazioni di cui al comma 4, anche per i seguenti tagli boschivi:

a) lo sfollo o il diradamento di boschi cedui semplici, matricinati e composti di cui all'articolo 64;

b) lo sfollo o il diradamento di boschi a fustaia di cui all'articolo 70;

c) tagli di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate e tagli di cui agli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1. In quest'ultimo caso dovranno essere incluse le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), m), o) e contenere il piedilista di martellata.

6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della ditta utilizzatrice, sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio del taglio e comunque, per i cedui, semplici, matricinati e composti, entro il 31 dicembre dell'anno silvano in corso. Entro tale periodo:

a) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera a), il predetto Ente effettuerà controlli in loco a campione o in sede di istruttoria o in corso di utilizzazione;

b) per le utilizzazioni di cui al comma 4, lettera b), il predetto Ente deve effettuare controlli in loco in sede di istruttoria e, successivamente, in corso di utilizzazione anche avvalendosi delle Strutture Regionali Territoriali competenti.

7. Le comunicazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo, nonché quelle contenenti dati incompleti o falsi sono respinte entro il termine di cui al comma 6, fatto salvo il potere dell'Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione.

8. Decorso il termine di 30 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori.

9. Per i tagli di cui al comma 4 l'Ente delegato territorialmente competente può dettare prescrizioni integrative nel termine dei 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Qualora necessario alla tutela del bosco, possono essere dettate prescrizioni integrative anche durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre, può dettare, nel caso dei Soggetti pubblici, prescrizioni integrative al capitolato d'oneri.

10. I tagli di cui al comma 4 devono essere attuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento forestale.

11. La comunicazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio, con la possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato deve presentare una nuova comunicazione.

12. Il proprietario o altro soggetto legittimamente autorizzato, per l'attuazione dei tagli di ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, in conformità alle norme dettate dall'articolo 77, è tenuto a presentare all'Ente delegato territorialmente competente, apposita comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

13. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

14. È permesso il taglio per l'autoconsumo, ovvero per l'uso familiare, dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, che hanno raggiunto il turno minimo, per superfici fino a 0,2 ettari (2.000 metri quadrati), non frazionati, e per prelievi di masse legnose fino a 20 tonnellate per stagione silvana. In tal caso, non si applicano le disposizioni dell'articolo 54. In ogni caso, prima dell'utilizzazione, dovrà essere prodotta all'Ente delegato una comunicazione corredata di autodichiarazione e, per le superfici ricadenti nel perimetro delle Aree protette, della relativa autorizzazione all'Ente Gestore. La mancata comunicazione e l'assenza dell'autorizzazione dell'Ente gestore dell'Area protetta, comporterà l'applicazione dell'articolo 25, comma 9, della L.R. n. 11/96. Nel caso dei Boschi in situazioni speciali i tagli di cui al presente comma devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 26.

15. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al comma 14, è vietato l'artificioso frazionamento delle stesse quando costituiscono un unico corpo.

16. Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Ente delegato territorialmente competente ha cura di acquisire tramite il S.U.A.F. i pareri ed i nulla-osta degli altri Enti competenti, nonché disporre le consequenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti.".


 

Art. 17

Modifiche all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) ed all'articolo 31, comma 4, lettera b), punto 2).";

b) nel comma 2 nella lettera h) la parola "matricine" è sostituita dalla seguente: "matricine/soggetti";

c) nel comma 2 le lettere i) e j) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

"i). piedilista delle matricine, per i cedui matricinati e composti;

j). assortimenti legnosi derivanti dall'utilizzazione, relative modalità di esbosco e loro stima;";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel caso dell'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, per superfici pari o maggiori di 0,5 ettari e minori di 10 ettari, la relazione deve contenere anche il piedilista di martellata ed il raggruppamento delle piante martellate per classi diametriche e specie.";

e) nel comma 5 il periodo compreso tra le parole "Per i tagli" fino a "contenere anche" è sostituito dal seguente: "Per i tagli di avviamento a fustaia sono richiesti i dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), o), e la relazione stessa deve contenere anche:";

f) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso dei Soggetti pubblici, la relazione di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.".


 

Art. 18

Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2, punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) dati catastali del bosco e autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la proprietà/possesso del bosco;"

b) nel comma 2 dopo il punto 2.10, è aggiunto il seguente: "2.11. verbale di stima della massa legnosa.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel caso dei Soggetti pubblici, il progetto di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di cui all'articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all'articolo 45.".


 

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Stesura della relazione e del progetto di taglio.

Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

1. La redazione del progetto e della relazione di taglio di cui agli articoli 33 e 32 deve essere affidata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

2. I Soggetti pubblici e/o privati procedono ad affidare l'incarico di progettazione dell'utilizzazione boschiva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del P.G.F. e di quelle contenute nel presente Regolamento.

3. In attuazione del P.G.F. le comunicazioni di cui all'articolo 31 devono attestare che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano stesso e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco. Nel caso siano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi, sulla scorta del disposto dell'articolo 86, si applica la procedura di cui all'articolo 115.".


 

Art. 20

Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunica, tramite il S.U.A.F., alla Struttura Regionale Territoriale ed all'Ente delegato territorialmente competenti la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Solo per superfici inferiori a 2 ettari per i cedui e 0,5 per l'alto fusto ed i cedui in conversione all'alto fusto i lavori possono essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione. In tal caso, quest'ultimo deve farne dichiarazione contestualmente alla comunicazione.";

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3bis. Per l'esecuzione dei lavori di utilizzazioni boschive, per superfici utili complessive oggetto di taglio pari o superiori a 10 ettari, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Non sono applicate le disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti pubblici.

3ter. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive per superfici inferiori a 10 ettari, effettua, a campione, una visita sopralluogo onde accertare che l'utilizzazione sia stata eseguita secondo le norme tecniche di cui al Capo V e siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; è pertanto redatto apposito verbale che è poi trasmesso all'Ente delegato ed ai soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di cui all'articolo 16.".


 

Art. 21

Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1bis. L'Ente/Soggetto proprietario che intende tagliare un bosco di sua proprietà in presenza di un P.G.F. vigente deve presentare, all'Ente delegato territorialmente competente, la comunicazione di cui all'articolo 31.".


 

Art. 22

Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile) è effettuata mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Possono partecipare all'asta le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, di cui all'articolo 83 per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita.";

c) nel comma 3 la parola "progetto" è sostituita dalle seguenti: "progetto/relazione";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La vendita dei boschi in piedi effettuata dai Soggetti pubblici titolari di boschi gravati da diritto di uso civico, categoria A, deve riguardare le piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze dei "cives".;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:" 6bis. Il Soggetto pubblico deve accantonare, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..".


 

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 46

Direttore del cantiere forestale

1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore dei lavori nelle utilizzazioni boschive, di seguito indicato come "Direttore", individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume la responsabilità tecnica dell'intervento di utilizzazione boschiva.

2. La nomina del Direttore è effettuata dall'Ente/Soggetto proprietario del bosco prima della sua consegna alla ditta aggiudicataria. Nei casi di gestione associata e di affidamento ad aziende speciali o di servizio la nomina è effettuata dal soggetto cui è affidata la gestione dei boschi oggetto di taglio.

3. Il Direttore, in base alle norme del presente Regolamento, alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, svolge le seguenti attività:

a) presiede alla consegna dei lavori di cui all'articolo 47;

b) controlla la corretta esecuzione delle utilizzazioni boschive e la conformità al progetto/relazione di taglio, al P.G.F., ed alle eventuali prescrizioni dell'autorizzazione di taglio, formulando anche specifici ordini di servizio;

c) ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, provvede a modesti adeguamenti;

d) procede, di volta in volta, all'assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le norme del presente Regolamento e del capitolato;

e) ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con l'Ente Delegato territorialmente competente, all'assegno di piste di esbosco, di piazzali di carico e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni e ne verifica la corretta realizzazione;

f) redige, congiuntamente alla Struttura Regionale Territoriale competente, i verbali di sopralluogo periodici e finale di cui all'articolo 48, comma 2;

g) procede, su semplice segnalazione dell'Ente/Soggetto proprietario, all'immediata sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate secondo le modalità contrattuali;

h) verifica la regolare apposizione della cartellonistica e delle segnalazioni relative al cantiere forestale.

4. Il Direttore, in merito all'attività di cui al comma 3, trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario i verbali di riscontro periodici, al 30 per cento ed al 60 per cento dell'utilizzazione boschiva, nonché ad ultimazione dei lavori, al 100 per cento dell'utilizzazione boschiva, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Quest'ultimo ha valore di certificato di collaudo. Il Direttore, nel trasmettere il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, deve allegare la documentazione tecnica e contabile inerente l'utilizzazione boschiva.".


 

Art. 24

Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati, alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del RUP dell'Ente proprietario o autorizzazione del Soggetto proprietario, e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.";

b) nel comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);";

c) nel comma 3 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) in caso di Soggetti pubblici, dichiarazione di impegno rilasciata dal RUP all'accantonamento, da parte dell'Ente proprietario, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..".


 

Art. 25

Modifiche all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive – Valutazione delle piante di sottocavallo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Struttura Regionale Territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive si riserva di effettuare nel cantiere forestale sopralluoghi periodici e, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, effettua quello finale. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente redige, congiuntamente con il Direttore del cantiere forestale, i relativi verbali di sopralluogo e li trasmette all'Ente delegato competente, alla Ditta che ha eseguito i lavori ed all'Ente/Soggetto proprietario.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito dei sopralluoghi periodici e finale di cui al comma 2 la Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali di riscontro o sulla scorta di eventuali comunicazioni tempestivamente effettuate dal Direttore:

a) accerta lo stato di avanzamento dei lavori, con i sopralluoghi periodici, e lo stato finale, con il sopralluogo finale;

b) accerta gli eventuali danni occorsi, segnalati o meno, e le violazioni agli articoli del presente Regolamento;

c) verifica il rispetto delle prescrizioni del P.G.F., di quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio;

d) si pronuncia in merito ad eventuali riserve che la ditta aggiudicataria o l'Ente/Soggetto proprietario avanza in fase di riscontro periodico portandone a conoscenza l'Ente Delegato ed il proprietario stesso.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di discordanze tra le prescrizioni del P.G.F., tra quanto previsto dal progetto/relazione e dall'autorizzazione/comunicazione di taglio la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà immediata comunicazione all'Ente/Soggetto proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente.";

e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.";

f) il comma 9 è abrogato.


 

Art. 26

Modifiche all'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'Ente delegato territorialmente competente su richiesta dell'Ente/Soggetto proprietario e su relazione del Direttore del cantiere forestale ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.";

b) nel comma 3 le parole "all'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ente/Soggetto".


 

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Riscontro finale – Regolare esecuzione

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario.

2. Successivamente, entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. La Struttura Regionale Territoriale competente entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48, effettua, alla presenza del Direttore del cantiere forestale, della Ditta che ha eseguito i lavori e dell'Ente/Soggetto proprietario un sopralluogo finale. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Regolamento.

4. In sede di riscontro finale il Direttore del cantiere forestale deve:

a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto e nel presente Regolamento;

d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel Capitolato d'oneri e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente/Soggetto proprietario;

e) determinare, quando siano state concesse proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo spettante all'Ente/Soggetto proprietario in base alle presenti norme;

f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente/Soggetto proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro mensili, redatti dal Direttore del cantiere forestale;

g) accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni di cui all'articolo 80, comma 3, relativi alle vie di esbosco, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria di cui all'articolo 47, comma 3;

h) verificare che l'Ente proprietario abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F.;

i) accertare eventuali violazioni agli articoli del presente Regolamento.".


 

Art. 28

Modifica all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le operazioni di assegno sono eseguite dal Direttore del cantiere forestale, di concerto con un funzionario dell'Ente delegato territorialmente competente, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria ed alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario. Lo stradello da assegnare non deve comportare movimenti di terra di entità superiore ad 1 metro cubo per metro lineare, non deve avere una larghezza media superiore a 3 metri e deve essere oggetto di rinsaldamento e/o ripristino al termine dei lavori.".


 

Art. 29

Modifiche all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il taglio straordinario di piante ricadenti nelle aree definite "bosco" ai sensi della vigente normativa per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto ad autorizzazione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, presenta istanza all'Ente delegato territorialmente competente, corredata da una relazione redatta, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 34/2018, da un soggetto di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.".


 

Art. 30

Modifiche all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In presenza di un P.G.F. vigente:

a) gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale periodo detto Ente può effettuare eventuali controlli;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) ha validità di 12 mesi;

c) per il materiale legnoso ritraibile, va redatta, da parte di un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 34/2018, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività, apposita relazione di assegno per la relativa registrazione sul libro economico contenuto nel P.G.F., da trasmettere all'Ente delegato territorialmente competente al termine dei lavori;

d) quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la massa legnosa ricavata esula dal computo della ripresa prescritta dal P.G.F..";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In assenza di P.G.F., gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati, previa autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente, con le procedure di cui all'articolo 30.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. È facoltà dell'Ente/Soggetto proprietario rivolgersi all'Ente delegato territorialmente competente per l'utilizzazione delle piante di cui ai precedenti commi.".


 

Art. 31

Modifica all'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale non soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione ed eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati purché previsti dal Piano Forestale Territoriale sono: la prevenzione degli incendi boschivi; il taglio di piante morte in piedi, schiantate e/o sradicate, purché non cercinate, sempreché siano soddisfatte le esigenze bio-ecologiche; la ricostituzione di cedui degradati, il cui intervento sia tuttavia previsto in un P.G.F. vigente; le ripuliture, il decespugliamento, le spalcature.".


 

Art 32

Modifica all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli interventi colturali di sfollo e di diradamento a macchiatico negativo, per superfici boscate non rientranti nella condizione dell'obbligo di un P.G.F. vigente, possono essere effettuati in amministrazione diretta, da parte degli Enti delegati, secondo le modalità di cui agli articoli 30 e 31.".


 

Art. 33

Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1, nei punti 1) e 2) della lettera a) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";

b) nel comma 1, nel punto 3) della lettera a) le parole "6 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 centimetri";

c) nel comma 1, il punto 5) della lettera a) è sostituito dal seguente: "5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante sgorbiatura da eseguirsi a 1,30 metri da terra."

d) nel comma 1, nel punto 1) della lettera b) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";

e) nel comma 1, nei punti 2) e 3) della lettera c) le parole "18 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "17,5 centimetri";

f) nel comma 1, nel punto 3) della lettera c) le parole "6 centimetri" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 centimetri".


 

Art. 34

Modifica all'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole "L'autorità forestale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ente delegato territorialmente".


 

Art. 35

Modifiche all'articolo 62 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 62 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) faggio dal 15 agosto al 15 maggio;";

b) nel comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) altre specie dal 1° ottobre al 15 aprile;".


 

Art. 36

Modifiche all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per i cedui di castagno ricadenti nei comuni di: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Tramonti, il turno minimo è di anni 9.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È consentita la trasformazione del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduazione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dall'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III.".


 

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

Sfolli e diradamenti

"1. In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti, previa comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Negli sfolli e nei diradamenti dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere prelevati, prioritariamente, i polloni aduggiati, deperienti e sottoposti. In ogni caso, non può essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni presenti.".


 

Art. 38

Modifica all'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le matricine, idonee per condizioni fitosanitarie e di sviluppo, sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati. Le matricine devono essere distribuite, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.".


 

Art. 39

Modifiche all'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o frane, specie se incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime ed utilizzati a ceduo matricinato ed a ceduo a sterzo (disetaneo). Nel caso in cui siano presenti boschi di Alto fusto e/o in conversione all'alto fusto deve essere applicato il medesimo trattamento destinato ai boschi disetanei di cui agli articoli 70 e 71.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le dimensioni delle singole tagliate devono essere commisurate alla pendenza del versante.".


 

Art. 40

Sostituzione dell'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 71

Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato.

2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63.

3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al comma 2 di origine prevalentemente agamica che per le loro caratteristiche fisionomico-strutturali possono essere assimilati alle fustaie di origine gamica, derivanti da specifici tagli di avviamento o formatisi per evoluzione naturale.

4. È vietato convertire i soprassuoli di cui ai precedenti commi in cedui semplici, matricinati e composti fatto, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 70.

5. Il trattamento dei soprassuoli di cui ai precedenti commi prevede l'esecuzione di tagli di avviamento, consistenti in diradamenti sulle ceppaie, finalizzati alla progressiva riduzione del numero dei polloni e/o eventuali diradamenti selettivi dei soggetti affermati di origine agamica tali da consentire l'aumento al suolo dei soggetti da seme e preparare il bosco ai futuri tagli di rinnovazione. I soggetti di origine gamica saranno, generalmente, preservati dal taglio, fatto salvo i casi di manifesta senescenza, malattia, concorrenza o forma particolarmente contorta.

6. Il primo intervento di avviamento nei boschi di cui al comma 2 deve essere effettuato rilasciando almeno 2 polloni per ceppaia, oltre le matricine e/o gli altri soggetti, gamici ed agamici, in buono stato vegetativo. Laddove le condizioni lo consentano, può essere rilasciato un solo pollone per ceppaia.

7. Nei successivi tagli di avviamento non si può prelevare, di norma, più del 20 per cento della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie rare, sporadiche, endemiche e le particolarità botaniche.

8. È ammessa la conversione diretta ad alto fusto dei cedui secondo le modalità di cui al comma 5.

9. Per la conversione all'alto fusto dei cedui dovrà essere sempre specificato l'algoritmo colturale.

10. Nei soprassuoli transitori, i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) è stata superata un'età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;

b) è stata superata la provvigione minimale, riportata all'articolo 70 per le fustaie della stessa specie.

11. I tagli di rinnovazione devono essere effettuati in modo da ottenere strutture multiplane, diversificate e disetaneiformi le cui specie costituenti siano in grado, alla fine, di rinnovare il bosco per via naturale.

12. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e di deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentita l'anticipazione dei tagli di rinnovazione, in deroga ai criteri minimi sopra stabiliti.

13. Nel trattamento dei soprassuoli transitori si applica il metodo colturale.".


 

Art. 41

Sostituzione dell'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conduttore e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.".


 

Art. 42

Modifiche all'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono, inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi.".

b) nel comma 3 dopo la parola "autorità" sono aggiunte le seguenti: "di pubblica sicurezza.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente; "5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 chilometro, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, con la quale debbono essere definite tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo e di eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi ed al patrimonio boschivo.".


 

Art. 43

Modifiche all'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel titolo dell'articolo 77 tra le parole "boschi" e "danneggiati" sono aggiunte le seguenti: "ed i pascoli";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"5. Nei progetti di ricostituzione boschiva dovranno essere opportunamente segnalate le piante ancora vitali.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere prodotta, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente. Entro tale periodo detto Ente effettuerà i controlli in loco.

7. Nelle aree di cui al comma 1 sono vietate la raccolta degli asparagi, per un anno, e la raccolta dei prodotti del sottobosco nonché la coltura agraria.

8. Sui soprassuoli di cui all'articolo 10 comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

9. Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, l'Ente delegato territorialmente competente, con l'eccezione di quanto disposto per le aree naturali protette statali dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, rilascia specifica autorizzazione.

10. Nelle aree gravemente danneggiate o distrutte da incendi l'esercizio del pascolo è vietato:

a) per 10 anni, nel solo caso dei boschi, in osservanza delle prescrizioni dell'articolo 10 comma 1 della legge n. 353/2000;

b) per un anno, nel caso delle aree pascolive di cui all'articolo 126, comma 1.".


 

Art. 44

Modifiche all'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 3 le parole comprese tra "Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e "nonché di ogni" sono sostituite con le seguenti: "ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795,";

b) nel comma 7 tra le parole "vernice" e "di colore è aggiunta la parola: "indelebile";

c) nel comma 11 dopo le parole "abitano tali nidi" sono soppresse le parole: ", costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova".


 

Art. 45

Modifiche all'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità di iscrizione all'Albo, nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione e di rilascio delle certificazioni di iscrizione sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali.";

b) nel primo periodo del comma 3, le parole "dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10 del D.lgs. n. 34/2018";

c) il secondo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente: "Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dal predetto articolo 10 del D.lgs. n. 34/2018.";

d) nel comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c). possesso delle specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, da parte del titolare, ovvero di almeno di un addetto legato all'impresa in modo stabile, comprovate dall'aver effettuato il taglio, nel rispetto delle norme forestali vigenti, di almeno un lotto boschivo negli ultimi tre anni, su una superficie boscata di almeno 10 ettari, anche non accorpati, ovvero di aver conseguito uno specifico titolo o attestato di operatore forestale a seguito della partecipazione a percorsi di formazione professionale, con superamento di esame finale, attivati dalla Regione Campania o da altri soggetti pubblici o privati accreditati.";

e) nel comma 9 è soppresso il seguente periodo: "La verifica di false dichiarazioni attinenti anche ad uno solo dei requisiti previsti, comporta l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'impresa, come previste dalla normativa vigente.";

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9bis. Le disposizioni del presente articolo sono soggette all'adeguamento prescritto dall'articolo 10 comma 9 del D.lgs. n. 34/2018 a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con cui sono definiti criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali, per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale.".


 

Art. 46

Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 9 le parole "Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227" sono sostituite dalle seguenti: "D.lgs. n. 34/2018";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La redazione e l'attuazione dei P.G.F., ai sensi del dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. I P.G.F. approvati sono pubblicati sul S.U.A.F..".


 

Art. 47

Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla redazione dei P.G.F. provvedono i soggetti pubblici proprietari o altri Soggetti da loro incaricati, secondo le seguenti modalità e vincoli:

a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o uguali a 100 ettari il P.G.F. è obbligatorio;

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio e dovrà deve essere redatto in forma semplificata, così come indicato nell'articolo 113, in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, delle aree pascolabili, così come definite nell'articolo 100;

c) il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri;

d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici.";

b) il comma 6 è abrogato.


 

Art. 48

Modifiche all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F. redatti in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113, con vigenza decennale, elaborati secondo le seguenti modalità e vincoli:

a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari è obbligatoria la redazione del P.G.F.;

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione, per l'esercizio del pascolo, nelle aree pascolabili, così come definite nell'articolo 100;

c) il P.G.F. non è richiesto per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri;

d) ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I Soggetti privati, per la copertura delle spese di redazione del proprio P.G.F. possono accedere alle fonti di finanziamento pubbliche o private.".


 

Art. 49

Modifica all'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nella lettera g) del comma 5 le parole "D.Lgs. n. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "D.lgs. n. 34/2018".


 

Art. 50

Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) mediante cavallettamento totale, nelle particelle d'alto fusto coetanee e coetaneiformi nel complesso, che hanno raggiunto o sono prossime all'età del turno ed in cui verranno effettuati tagli di sementazione e/o sgombero nel decennio di vigenza del P.G.F.. Il cavallettamento totale è, inoltre ammesso, nei casi di studio ed indagine e per la realizzazione di specifici progetti. Tutte le piante cavallettate devono essere opportunamente contrassegnate;";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per le fustaie ed i soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto, per i quali si prevedono esclusivamente tagli di sfollo o diradamento nel periodo di vigenza del Piano, dovranno essere eseguite aree di saggio di 1.200 metri quadrati, nel numero di almeno una ogni 4 ettari, oppure rilievi tramite Transect, entrambi rappresentativi delle condizioni medie dei popolamenti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Le prove relascopiche saranno sia diametriche che adiametriche e distribuite in modo sistematico all'interno delle particelle forestali in cui sono previsti gli interventi selvicolturali. La numerosità dei punti di sondaggio deve essere complessivamente non inferiore ad un punto ogni 2 ettari (una prova diametrica ogni due adiametriche). I centri di numerazione devono essere contraddistinti con numero arabo progressivo e saranno riportati con vernice di colore azzurro.".


 

Art. 51

Modifica all'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui gli alberi modello da abbattere ricadano nel perimetro di un'Area Protetta, prima dell'abbattimento deve essere chiesta apposita autorizzazione al taglio all'Ente Gestore della predetta Area, salvo quanto diversamente disposto dal Piano e Regolamento di gestione dell'area, allegando il verbale di cui al precedente comma 4.".


 

Art. 52

Modifica all'articolo 95 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 95 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La determinazione della provvigione legnosa esistente, ovvero della provvigione reale, va desunta dai dati dei rilievi tassatori, con l'ausilio, prioritario, delle tavole stereometriche locali di cui all'articolo 94. Solo quando sono reperibili, in letteratura, tavole stereometriche locali che ben si adattano alla situazione dei complessi boscati in esame la provvigione reale potrà essere stimata con il loro ausilio.".


 

Art. 53

Modifiche all'articolo 101 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 101 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 2 le parole "e del Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2016, n. 51" sono sostituite dalle seguenti; "ed alla Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 795";

b) nel comma 11 sono soppresse le seguenti parole: "devono essere opportunamente contraddistinte e".


 

Art. 54

Modifica all'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra le parole "P.G.F." e "devono" sono aggiunte le seguenti: "dei Soggetti pubblici".


 

Art. 55

Modifica dell'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il P.G.F. dei Soggetti pubblici deve contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla legge 9 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), ed alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40 (Tutela della flora endemica e rara), nonché di asparagi, ciocchi d'erica, pietrame, strame, lettiere, erba, cespugliame, ecc., di cui al Capo III, Titolo IV.".


 

Art. 56

Modifiche all'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo le parole "dall'articolo 129" sono soppresse le seguenti: ", Capo II, Titolo IV";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il carico massimo di bestiame deve essere determinato, per singola specie animale e per ciascuna tipologia di soprassuolo ed essere conforme a quanto indicato nell'articolo 100.";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per le aree pascolabili di cui all'articolo 100, il carico massimo di bestiame è commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo.".


 

Art. 57

Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

"h bis) pascolo ed aree pascolabili, contenente le medesime informazioni indicate nell'articolo 100;

h ter) misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;

h quater) misure di salvaguardia della biodiversità nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 101;

h quinquies) modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico, nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 104;

h sexies) norme per la raccolta dei prodotti secondari, nel caso dei Soggetti pubblici, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 105;";

b) nel comma 1 nella lettera i) tra le parole "Regolamento del pascolo" e le parole "redatto secondo" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli Soggetti pubblici,";

c) nel comma 1 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i bis) registro di tassazione redatto secondo quanto previsto dall'articolo 107;".


 

Art. 58

Modifiche all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti, anche anagrafici, del R.U.P.;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, delle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché del numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato, ai sensi della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), con Deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2016, n. 195, modificato ed integrato con Deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 84. In caso di redazione della revisione del P.G.F., deve essere applicato, all'onorario, una riduzione del 20 per cento;";

b) nel comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) determinazione del R.U.P. di incarico ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F. e di approvazione dello schema di convenzione (ovvero disciplinare di incarico);".


 

Art. 59

Modifiche all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, nella quale siano riportati:

1) i riferimenti anagrafici del Soggetto proprietario o incaricato;

2) i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3) le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, sulle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché sul numero di alberi modello;

4) il cronoprogramma;

5) il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato con DGR n. 195/2016, modificato ed integrato con D.G.R. n. 84/2018; in caso di redazione della revisione del P.G.F., occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20 per cento;";

b) nel comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) nota di incarico, ovvero idoneo provvedimento del titolare, del rappresentante legale o del competente organo, ad un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'articolo 84, comma 10, per la redazione del P.G.F.;".


 

Art. 60

Modifiche all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 6 il periodo "In assenza di trasmissione della versione definitiva del P.G.F. nei successivi giorni 30, il procedimento istruttorio verrà archiviato." è sostituito dal seguente: "In assenza della trasmissione, nei successivi giorni 30, del P.G.F. nella versione definitiva, si procede alla conclusione del procedimento istruttorio.";

b) nel comma 7 nella lettera e) tra le parole "presa d'atto dell'approvazione" e "dello stesso da parte" son inserite le seguenti: "in minuta".


 

Art. 61

Modifica all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "c) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio.".


 

Art. 62

Modifica all'articolo 139 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 139 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3bis. I P.G.F., per le aree di cui al comma 1, devono prevedere specifiche misure atte alla salvaguardia delle tartufaie naturali e controllate.".


 

Art. 63

Modifica all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per gli interventi di cui ai capi successivi, soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica e/o ad assensi urbanistici, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all'Ente delegato territorialmente competente, che si esprimerà dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai fini paesaggistici.".


 

Art. 64

Sostituzione dell'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 153

Trasformazione dei boschi

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018.

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e che non sia stato preventivamente autorizzato per i casi e con le modalità richiamate dall'articolo 8, comma 2, D.lgs. n. 34/2018.

3. La trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta anche all'autorizzazione di cui all'articolo 162 del presente Regolamento. L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere idrogeologico.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere richiesta oltre che per i casi di cui al comma 1 anche per tutti gli interventi di taglio ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È, inoltre, richiesta l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche.

5. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali negli anni successivi all'impianto.

6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs. 34/2018 la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale deve essere compensata, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione, attraverso le opere e i servizi elencati all'art. 8 comma 4 del D.lgs. 34/2018.

7. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, devono presentare i progetti delle opere e dei servizi compensativi con relativa stima degli interventi e con individuazione delle aree dove dovranno essere effettuati. Detti interventi saranno effettuati a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.

8. Le aree di cui al comma 6 devono essere individuate, preferibilmente, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.

9. La trasformazione, ovvero la conversione, dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto è soggetta alle norme indicate nei precedenti commi e nel presente Titolo V, Capo III. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente a condizione che la trasformazione in castagneto da frutto non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili nonché con altre colture agrarie.

10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 è condizionato a quanto disposto nell'articolo 155.".


 

Art. 65

Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1 tra delle parole "o da coltivazioni agrarie" e le parole "in qualsiasi stadio di" sono aggiunte le seguenti parole: ", abbandonati da oltre 15 anni,";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 centimetri a petto d'uomo, se non diversamente disposto dal P.G.F. vigente, può essere richiesto all'Ente delegato territorialmente competente il taglio per il governo a ceduo. L'Ente delegato territorialmente competente deve valutare la forma di governo più opportuna, in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo e rilasciare la propria autorizzazione."

c) nel comma 6 sono soppresse le parole "comma 5 del".


 

Art. 66

Sostituzione dell'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 155

Rimboschimento compensativo – Opere e Servizi compensativi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.

3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all'interno del medesimo bacino idrografico, degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 153 considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e quella degli interventi compensativi.

4. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo o delle altre opere e dei servizi compensativi da parte del richiedente, l'autorizzazione dispone la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso o delle opere e dei servizi compensativi. La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed è svincolata dall'ente competente dopo l'accertamento tecnico della realizzazione delle opere e nel caso di rimboschimento non prima del compimento del quinto anno successivo all'impianto. La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. La validità della fideiussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo dell'ente competente.

5. Si deroga dall'obbligo di rimboschimento o dall'esecuzione delle opere e dei servizi compensativi nonché dal versamento del corrispettivo quando la trasformazione:

a) interessa superfici inferiori ai 500 metri quadrati;

b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o inerenti la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi o realizzate ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;

c) è conseguente alla realizzazione interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre 15 anni;

d) è finalizzata alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

e) è diretta alla realizzazione o all'adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

f) è diretta alla realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

6. Per i fini di cui al comma 1 e del comma 7 dell'articolo 153, il richiedente la trasformazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto che indichi:

a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

b) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo o alla realizzazione di opere e servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa;

c) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

d) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere o servizi compensativi, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all'impianto;

e) la stima economica dell'intervento di trasformazione.

7. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

8. Ai fini della determinazione dell'entità lavori previsti per la realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere e servizi compensativi nonché dei lavori di manutenzione degli stessi, si farà riferimento al Prezzario per le opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania e al vigente Prezzario Regionale dei lavori pubblici.".


 

Art. 67

Introduzione dell'articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 178 è introdotto il seguente:

"Art. 178 bis

Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.

2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera a), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) somma variabile da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00, per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 76; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 3, 7; 79 comma 11; 153 commi 3, 4, 5; 156 commi 1 e 3.

3. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera b), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) somma variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 516,00 per le violazioni di cui agli articoli 74 comma 7; 75 commi 7, 8, 9; 126 comma 4; 129 comma 1; 130 comma 1; 133 comma 1; 135 comma 1; 136; 138 commi 1, 2; 158; 159; 160 commi 1, 3.

4. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera c), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) somma variabile da un minimo di euro 20,00 ad un massimo di euro 200,00, per ogni ara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 134.

5. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera e), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato per le violazioni di cui agli articoli 63; 64 comma 1; 65 commi 1, 3, 4; 66 commi 2, 4; 69 commi 2, 4 e 5; 70 comma 4, 9; 72 comma 1, lettera a).

6. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera g), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) somma variabile, per ogni capo di bestiame, da un minimo di euro 6,00 ad un massimo di euro 62,00 per le violazioni di cui agli articoli 126 comma 3; 127 comma 1, lettere a), b), c), e), f); 128 comma 2; 130 comma 1.

7. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera h), dell'Allegato C della L.R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7, 8 dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, per la violazione di cui all'articolo 75 commi 1, 3, 4.

8. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e quelli della L.R. n. 11/96 le cui violazioni sono sanzionate dall'articolo 47 dell'Allegato C alla stessa legge:


tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale

Art. 47, comma 1, lettera:

Allegato C della L. R. n. 11/96


Art.

Denominazione Articolo

Comma

Lettera

Art.

Denominazione Articolo

Comma

Lettera



76

Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

 

 

a

7

Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

 

 


77

Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

 2, 3, 7, 8 e 9

 

a

8

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

 

 


78

Tutela fitopatologica

1, 3, 7

 

a

9

Tutela fitopatologica

1, 2, 4

 


79

Tutela della biodiversità

11

 

a

9

Tutela fitopatologica

3

 


153

Trasformazione dei boschi

3, 4, 5

 

a

1

Trasformazione e reimpianto dei boschi

1, 2

 


156

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1, 3

 

a

2

Modalità per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

1, 2

 


74

Coltivazione delle sugherete

7

 

b

19

Sugherete

1

 


75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

7, 8, 9

 

b

6

Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

4, 5, 6, 7, 8

 


126

Pascolo nei terreni pascolivi

4

 

b

46

Pascolo nei terreni pascolivi

1

d


129

Esercizio del pascolo

1

 

b

46

Pascolo nei terreni pascolivi

1

e


130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1

 

b

46

Pascolo nei terreni pascolivi

1

b


133

Raccolta dell'erba

1

 

b

16

Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame

1

 


135

Taglio del cespugliame

1

 

b

16

Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame

2

 


136

Estrazione del ciocco di erica

 

 

b

17

Estrazione del ciocco d'erica

 

 


138

Raccolta dei semi forestali

1, 2

 

b

18

Raccolta dei semi forestali

 

 


158

Lavorazione del terreno in zone acclivi

 

 

b

3

Lavorazione del terreno in zone acclivi

 

 


159

Sgrondo delle acque

 

 

b

4

Sgrondo delle acque

 

 


160

Estrazioni di pietrame

1, 3

 

b

5

Estrazione di pietrame

1, 2

 


59

Esbosco dei prodotti

 

 

c

12

Esbosco dei prodotti

 

 


60

Carbonizzazione

 

 

c

13

Carbonizzazione

 

 


61

Preparazione della carbonella

 

 

c

14

Preparazione della carbonella

 

 


134

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

 

 

c

15

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

 

 


63

Turno minimo

 

 

e

22

Turno minimo

 

 


64

Sfolli e diradamenti

1

 

e

23

Sfolli

1

 


65

Cedui matricinati

1, 3, 4

 

e

24

Riserva di matricine

1, 3, 4

 


66

Cedui composti

4

 

e

24

Riserva di matricine

3

 


66

Cedui composti

2

 

e

28

Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine

2

 


69

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

2, 4, 5

 

e

27

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1, 2, 3

 


70

Definizioni e trattamento

4

 

e

29

Stagione silvana

1, 2

 


70

Definizioni e trattamento

4

 

e

31

Taglio raso nelle fustaie di faggio

1

 


70

Definizioni e trattamento

9

 

e

41

Fustaie disetanee. Periodo di curazione - struttura ed entità della provvigione

1

 


72

Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

1

a

e

30

Fustaia coetanea di faggio

1

 


126

Pascolo nei terreni pascolivi

3

 

g

46

Pascolo nei terreni pascolivi

1

a


127

Pascolo nei boschi

1

a, b, c, e, f

g

45

Pascolo nei boschi

1

a, b, c, d, e, f


128

Norme comuni

2

 

g

46

Pascolo nei terreni pascolivi

1

c


130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1

 

g

45

Pascolo nei boschi

1

g


75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1, 3, 4

 

h

6

Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1, 2, 3

 


 

9. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale si applicano le tabelle A e B allegate all'Allegato C della L.R. n. 11/1996, che possono essere aggiornate con deliberazione di Giunta regionale ogni due anni ai sensi dell'articolo 25 commi 4, 5 e 6 della stessa legge.


 

Art. 68

Sostituzione dell'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 179

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L.R. n. 11/96, ed ai suoi allegati A, B, C e D.

2. Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017 continuano a seguire l'iter istruttorio e le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/96 ed agli allegati B, C e D.

3. Per i Piani di Gestione Forestale, approvati in Minuta prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni tecniche contenute nella L.R. n. 11/96, e negli allegati A, B e C, nonché nella Delibera di Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 195. I Piani di Gestione Forestale ancora in istruttoria, ancorché trasmessi alla Struttura Regionale competente in stesura provvisoria, ovvero in "bozza" di cui all'articolo 120, devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Restano validi, fino allo loro scadenza, i piani ed i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Le ditte già iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive di cui al all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 11/1996, sono iscritte d'ufficio all'Albo di cui all'articolo 83.

6. Fino all'attivazione ed alla piena funzionalità della piattaforma informatica dello Sportello Unico per le Attività Forestali – S.U.A.F. – le richieste, le comunicazioni e le istanze relative ai procedimenti normati dal presente Regolamento devono essere trasmesse secondo i canali tradizionali.".


 

Art. 69

Modifiche all'articolo 181 del Regolamento regionale n. 3 del 2017

1. L'articolo 181 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato:

a) nel comma 1, lettera a), dopo il punto 11.3 è aggiunto il seguente: "11.4 nel comma 1, tra le parole "decennale" e "redatti", è soppressa la parola "che,";

b) nel comma 1, lettera b), dopo il punto 2 è aggiunto il seguente: "3. Articolo 15: il comma 3 è abrogato.".


 

Art. 70

Invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca