Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 33 del 7 maggio 2018


"Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale);

vista la delibera della Giunta regionale n. 103 del 20 febbraio 2018;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 24-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis

Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

3. L'attivazione di un tirocinio disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante.

4. La tipologia di tirocinio oggetto del presente regolamento è rappresentata dai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), i cui destinatari sono:

a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e integrazioni;

b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;

c) i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;

d) le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;

e) le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);

f) le persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:

a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, previsti nei percorsi scolastici, universitari, dei centri di formazione abilitati ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione;

b) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

c) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale per i quali si rimanda alla delibera della Giunta regionale del 9 marzo 2015 n. 77 recante "Recepimento delle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero in conformità all'accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014";

d) i tirocini nei periodi di pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche.

6. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all' Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

7. Per l'attivazione dei tirocini in mobilità interregionale sono abilitati a promuovere i tirocini al di fuori del territorio regionale i soggetti di cui al successivo articolo 25. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o provincia Autonoma in cui ha sede, operativa e/o legale, il soggetto ospitante. Il computo di cui all'articolo 26 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.".


 

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, autorizzato da norma nazionale e/o accreditato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini extra curriculari, di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati.

2. Rientrano tra i soggetti promotori:

a) i Centri per l'impiego;

b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

d) le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

e) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;

f) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali;

g) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

h) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015 o autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14/2009;

i) l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

4. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Campania sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo. I tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti aventi sede operativa o legale in Campania sono disciplinati dal presente Regolamento.

5. Il soggetto promotore è tenuto a:

a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

c) nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;

d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.

e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.".


 

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis

Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.

2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.

3. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

b) licenziamenti collettivi;

c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

d) licenziamento per fine appalto;

e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

4. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

5. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

6. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

8. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.".


 

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 25-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-ter

Tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;

f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati, dei soggetti disabili e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 24-bis comma 4 lett. b), e) e f), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.".


 

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Limiti numerici e premialità

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto esclusi gli apprendisti. In considerazione di ciò è possibile accogliere:

a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sei e dieci, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

c) non più di tre tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra undici e quindici, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

d) non più di quattro tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sedici e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

e) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 20 per cento di cui al comma 1, lett. e), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50 per cento delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 3.

3. I soggetti ospitanti di cui al comma 2 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:

a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

d) quattro tirocini se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

4. I tirocini attivati ai sensi del comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

5. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

6. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'articolo 25-bis, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1. In tali casi la percentuale di cui al comma 1 lett. e) non può superare il 30 per cento.".


 

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 26-bis

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può eccedere:

a) dodici mesi per i tirocini di cui all'articolo 24-bis comma 4;

b) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie protette.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese e del tirocinio rivolto a studenti promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo per il quale la durata è compresa tra 14 giorni e 45 giorni.

3. Per tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre.

4. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale. È consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.

5. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti e per differenti profili professionali.

6. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.

8. È consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutor designato dal soggetto promotore;

b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.".


 

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 26-ter

Indennità di partecipazione

1. Con eccezione dei casi previsti nei successivi commi 5 e 6 del presente articolo, il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 500,00.

2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

3. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

4. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 del precedente articolo 26-bis non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari all'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo, l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta ad integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al medesimo primo comma.

6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.

7. Se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

8. La Regione può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per garantire l'inclusione.

9. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

10. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.".


 

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 26-quater del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 26-quater

Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo.

2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis.".


 

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Tutorato

1. Il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;

b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;

c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

d) provvedere alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;

e) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il tutor del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutor può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.

4. Ogni tutor del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:

a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;

c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;

d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

e) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

5. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

6. Insieme al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutor del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.".


 

Art. 10

(Modifica dell'articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. All'articolo 27-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore consegna la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI) debitamente firmato dallo stesso promotore e dal soggetto ospitante, al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione.".


 

Art. 11

(Modifica dell'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi e all'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema nazionale.".


 

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Misure di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.

4. Il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e nel Repertorio regionale così come previsto dalla Delibera della Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 223 recante "Approvazione degli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

6. Al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio svolta, secondo il format predefinito dalla Regione.

7. La struttura amministrativa regionale competente in materia attraverso la propria attività di coordinamento, promuove e realizza la piena uniformità interpretativa ed applicativa dello strumento del tirocinio da parte di tutti i soggetti coinvolti.

8. La Regione, attraverso il nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato. Nell'attività di monitoraggio particolare attenzione verrà posta nella rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto, quali ad esempio: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

9. La Regione Campania redige annualmente e trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferire, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27-bis.

10. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

11. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia presieduta dall'Assessore delegato in materia con la partecipazione delle Parti Sociali.

12. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.".


 

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 29-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 29-bis

Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro mille e un massimo di euro seimila.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.

4. Si reputano violazioni non sanabili quelle in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento rispettivamente ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dei tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo. Nei suddetti casi si darà luogo all'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e all'interdizione per dodici mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

5. Si reputano violazioni sanabili quelle in cui si verificano casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti e/o ai rispettivi tutor, o di violazioni della convenzione e/o del piano formativo, quando la durata residua consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Nei suddetti casi sarà notificato un invito alla regolarizzazione da parte degli organi competenti, il cui adempimento escluderà la comminazione di qualsiasi sanzione. In mancanza di adempimento sarà viceversa prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

6. Nel caso di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, la durata della nuova interdizione sarà di diciotto mesi. In tutti i casi di ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di ventiquattro mesi.

7. Nelle ipotesi di reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente l'interdizione si applica per la durata prevista per l'ultima delle violazioni commesse (diciotto o ventiquattro mesi), in aggiunta al periodo di interdizione già decorso relativamente alle violazioni precedenti.

8. Nei confronti del soggetto ospitante l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

9. La Regione Campania si impegna a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

10. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.".


 

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca