Regolamento Regionale 7 agosto 2017, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 62 del 7 agosto 2017

 

"Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania)".

 

La Giunta regionale

 ha deliberato

 Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

vista la delibera della Giunta regionale n. 347 del 14 giugno 2017;

vista la delibera della Giunta regionale n. 392 del 27 giugno 2017;

visto il parere favorevole condizionato con proposta di modifica espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 luglio 2017 (nota prot. 233);

visto il parere favorevole senza osservazioni espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 luglio 2017 (nota prot. 234);

vista la delibera della Giunta regionale n. 512 dell'1 agosto 2017;

 

Emana

il seguente Regolamento:

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 22, 26, 28, 33, 37 e 38)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3

(Valorizzazione del personale e valutazione dei risultati)

1. Ai fini della incentivazione e valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi

dei dirigenti e dei dipendenti degli uffici della Regione:

a. il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Regione;

b. la Giunta regionale:

1) adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

2) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentiti i dirigenti apicali delle strutture amministrative regionali, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

3) approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentiti i dirigenti apicali delle strutture amministrative regionali, un documento denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

4) garantisce la trasparenza e l'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative e individuali nell'amministrazione regionale e negli enti strumentali regionali.";

b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

"Art. 4

(Organismo Indipendente di Valutazione - OIV)

1. È istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

a) l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;

b) la proposta, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 3, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;

d) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti;

e) la validazione della Relazione sulla performance assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

f) il monitoraggio e la vigilanza della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri;

g) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

h) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

i) il monitoraggio della correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

j) l'esercizio delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con conseguente relazione alla Giunta;

k) la verifica della coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli del Piano della performance e la valutazione dell'adeguatezza dei relativi indicatori, di cui al combinato disposto degli articoli 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 8 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190.;

l) l'assolvimento di ogni altro obbligo o adempimento che disposizioni di legge pongano in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione;

m) il monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza degli Enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni e rinnovabili per un solo mandato.

3. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni del personale delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti pubblici. Non possono in ogni caso far parte dell'organismo indipendente di valutazione coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che hanno rivestito tali incarichi o cariche negli ultimi cinque anni.

4. Ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione spetta il compenso e il rimborso delle spese deliberato dalla Giunta regionale.

5. È istituita una struttura tecnica permanente con funzione di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV.

6. Fino all'adozione del primo piano annuale della performance si applica la disciplina previgente.";

c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(Comitato dei Garanti)

1. I provvedimenti aventi ad oggetto la responsabilità dirigenziale sono adottati sentito Comitato dei Garanti, di seguito denominato Comitato.

2. Il comitato, è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da:

a) un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente, designato dal suo Presidente;

b) un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;

c) un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, che mantiene contemporaneamente l'incarico dirigenziale conferitogli.

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

4. Il parere del Comitato è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

5. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato.";

d) all'articolo 22, al comma 1, aggiungere infine le parole: "Cura la realizzazione e la manutenzione della rete telematica regionale e la gestione dei sistemi informativi regionali.";

e) all'articolo 26, al comma 1, sopprimere le parole da "Cura i rapporti con la tesoreria centrale dello Stato" a "Gestisce il contenzioso tributario regionale in collaborazione con l'Avvocatura regionale";

f) dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

(Direzione generale Entrate e Politiche Tributarie)

1. La Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie programma e pianifica le politiche delle entrate in attuazione dell'autonomia tributaria. Cura i rapporti e le convenzioni con Enti e Aziende Statali per la disciplina, applicazione e gestione dei tributi propri regionali e per la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Cura la gestione della tassa automobilistica e degli altri tributi regionali. Gestisce i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Effettua il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alle entrate regionali e gestisce la riscossione coattiva delle stesse. Cura i rapporti con gli organi ispettivi e di vigilanza con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria. Gestisce il contenzioso tributario giurisdizionale ed in autotutela anche in raccordo con l'Avvocatura Regionale. Si occupa della gestione dei sistemi informativi tributari e di interscambio con banche dati di Enti e Aziende Statali. Cura gli adempimenti fiscali come soggetto passivo d'imposta."

g) all'articolo 28, al comma 1, sopprimere le parole: "Cura la realizzazione e la manutenzione della rete telematica regionale e la gestione dei sistemi informativi regionali.";

h) sostituire l'articolo 33 con il seguente:

"Art. 33

(Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione)

1. L'Ufficio ha funzioni attinenti al complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi - anche-relativi all'architettura e all'ingegneria - o lavori da parte dei diversi Uffici della Giunta regionale. L'Ufficio può gestire, altresì, le procedure ad evidenza pubblica per tutte le attività inerenti la progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici ricadenti nel territorio della Regione Campania.

2. L'Ufficio esercita le funzioni di cui al comma 1, in relazione agli ambiti di programmazione, progettazione, affidamento e verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.";

i) all'articolo 37, al comma 6, dopo le parole "della Regione" aggiungere le seguenti: ", tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione"

l) all'articolo 38, al comma 3, sopprimere le parole "dei direttori generali e".

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca