Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 2

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28 Dicembre 2004


Regolamento n. 2 del 23 dicembre 2004

 

Il Consiglio Regionale ha approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Visto l'art. 23 della Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 291/1 adottata nella seduta dell'1 dicembre 2004;

 

EMANA

 

Il seguente regolamento

 

"Regolamento di applicazione dell'art. 23 della Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 – Fondo di rotazione per l'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per le attività produttive".

 

 

ART. 1

Fondo di rotazione - Finalità

L'articolo 23 della Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 ha istituito un fondo di rotazione destinato a favorire gli investimenti nel settore produttivo allo scopo di supportare i processi di sviluppo territoriale della Regione.

Esso tende a promuovere la creazione di nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli già esistenti attraverso lo svolgimento di operazioni relative all'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per lo sviluppo di attività produttive ivi comprese le aree attrezzate industriali dismesse.

 

 

ART. 2

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del finanziamento: Enti di gestione dei Contratti d'Area, Enti di gestione dei Patti Territoriali, Consorzi di Sviluppo Industriale, Consorzi o Società Consortili di cui all'art. 4 co. 3 lett. d) della L.R. n. 16/1998, soggetti pubblici, Società di Trasformazione Urbana, Società a capitale misto con controllo pubblico che perseguono lo scopo di acquisire e valorizzare aree a destinazione industriale.

 

 

ART. 3

Misura del finanziamento e durata

È previsto un finanziamento fino al 100% della spesa occorrente per gli interventi di cui al successivo art.4, nella misura massima di lire 3 miliardi (pari ad € 1.549.370,70).

Nell'ipotesi di interventi su aree dismesse su cui sono presenti immobili e pertinenze, può essere concesso un ulteriore finanziamento per un importo fino a lire 2 miliardi (pari a € 1.032.913,80) per l'acquisizione delle predette strutture immobiliari e pertinenze.

Ai fini del presente regolamento, si intende per area dismessa un'area industriale sulla quale era presente una iniziativa produttiva che deve risultare definitivamente inattiva da almeno due anni.

Non sono ammesse a fruire del finanziamento le operazioni di valore complessivo inferiore a lire 1 miliardo (pari a € 516.456, 90).

Il finanziamento avrà la durata massima di 36 mesi.

Le risorse previste per le finalità di cui al presente regolamento, verranno prioritariamente ripartite equamente per le aree provinciali della regione. In caso di parziale inutilizzo delle risorse, queste verranno destinate all'area provinciale che ha presentato il maggior numero di progetti. I soggetti presentatori di progetti destinatari di risorse residuali, non sufficienti a realizzare l'intero intervento previsto, dovranno dichiarare di confermare ovvero rimodulare i progetti originariamente programmati.

 

 

ART. 4

Spese ammissibili

Le spese ammissibili del progetto sono:

  • le opere di ammodernamento tecnologico;

  • l'acquisizione di aree, ivi comprese le pertinenze ed accessori;

  • le opere di infrastrutturazione;

  • le spese per progettazione, direzione lavori ed eventuali studi di fattibilità, ciascuna nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo di cui ai precedenti due punti.

Le spese di progettazione non sono ammissibili per gli enti locali già autorizzati all'utilizzo del Fondo di rotazione per la progettazione presso la cassa Depositi e Prestiti.

Gli interventi da finanziarie dovranno risultare, al momento della presentazione della domanda, formalmente autorizzati dagli organi competenti interni del soggetto proponente e per le opere infrastrutturali, dovrà sussistere almeno il progetto preliminare di cui all'art. 16 della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi da finanziare dovranno risultare pienamente coerenti con le norme urbanistiche vigenti nell'area e non potranno mai prevedere progetti collegati a settori della distribuzione commerciale.

 

 

ART. 5

Modalità di presentazione delle domande

A pena di inammissibilità, la richiesta di finanziamento, completa di tutta la documentazione prescritta e di seguito indicata, dovrà essere indirizzata alla Regione Campania - Assessorato alle Attività Produttive, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli, ed inviata a mezzo servizio postale con raccomanda A.R..

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: "Fondo di rotazione per acquisizione e infrastrutturazione aree per attività produttive - Richiesta di ammissione al finanziamento".

La domanda con relativa documentazione dovrà pervenire al suddetto Settore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel BURC del presente regolamento.

Con Decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, saranno stabiliti i termini per la presentazione delle istanze per i successivi interventi.

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione consiliare competente e l'Assessore alle Attività Produttive, esprimeranno congiuntamente gli indirizzi relativi alla tipologia degli interventi ed alle aree geografiche sulle quali intervenire nell'anno successivo.

Nel caso in cui il parere non venga espresso nei tempi richiesti, varranno gli indirizzi definiti per il periodo precedente. Per il primo periodo di applicazione del presente regolamento, potranno essere finanziati unicamente i progetti relativi al recupero dei siti dismessi.

Per ciascun intervento non potrà prodursi, da parte dello stesso soggetto, più di una richiesta di finanziamento.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • scheda di sintesi del piano di sviluppo e sue finalità con cronogramma dettagliato delle fasi procedurali necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;

  • relazione tecnico illustrativa del progetto di cui all'art. 4 del presente regolamento, contenente la descrizione del programma di investimento con indicazione del preventivo di spesa analitico e dettagliato per categorie di spesa, del programma dei lavori, delle fasi procedurali e del termine previsto per la sua realizzazione;

  • dichiarazione attestante la congruità degli importi relativi all'acquisizione dell'area ed alle opere di infrastrutturazione resa congiuntamente dal proponente e dal tecnico progettista;

  • documentazione attestante l'iter amministrativo e la tempistica di completamento dello stesso;

  • indicazione della superficie complessiva dell'intervento, del numero totale dei lotti e della loro superficie, del numero dei lotti oggetto di opzione e della loro superficie;

  • elenco nominativo delle imprese che hanno presentato richiesta di assegnazione dei lotti e per le quali risulta stipulato il relativo atto di opzione;

  • descrizione della copertura finanziaria del programma;

  • dichiarazione di disponibilità incondizionata a sottoporsi a tutte le azioni di verifica e controllo che la Giunta regionale, attraverso il Settore regionale competente per materia, vorrà porre in essere per verificare la corretta esecuzione del Progetto;

  • dichiarazione di impegno a partecipare attivamente alle azioni di monitoraggio delle attività anche sulla base di apposite schede predisposte dal Settore Regionale competente per materia;

  • certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con annotazione antimafia, vigenza e fallimentare (per gli Enti di gestione, Consorzi e Società consortili);

Tutti i documenti e le dichiarazioni dovranno essere debitamente timbrati e firmati dall'organo competente o dal rappresentante legale nel caso di Enti di gestione, Consorzi e Società consortili.

 

 

ART. 6

Istruttoria delle istanze

Sono ritenute ammissibili le istanze prodotte in conformità a quanto indicato al precedente art. 5.

Le istanze ritenute ammissibili saranno oggetto di formazione di una graduatoria redatta sulla base del miglior rapporto tra la superficie complessiva dei lotti oggetto di opzione e la superficie complessiva di tutti i lotti, tra il numero di occupati previsti e l'investimento complessivo, la rispondenza alla vocazione territoriale di progetti d'impresa.

Saranno ammesse al finanziamento le istanze secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo.

Le istanze ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza del Fondo, potranno essere ripresentate per i successivi interventi previsti dal quarto comma del precedente art. 5.

 

 

ART. 7

Concessione ed erogazione del finanziamento

Con proprio atto deliberativo, la Giunta Regionale provvederà alla approvazione della graduatoria ed alla concessione dei finanziamenti.

All'erogazione del finanziamento si provvederà con decreto del Dirigente del Settore competente con le seguenti modalità:

  • una anticipazione nella misura del 20% del programma approvato;

  • il saldo ad avvio del programma di investimento che dovrà avvenire e dovrà essere altresì comunicato al Settore regionale competente entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla anticipazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, nel caso di revoca disposta per azioni o fatti addebitabili al beneficiario.

Per l'erogazione del saldo l'Ente proponente dovrà presentare tutta la documentazione attestante l'inizio dell'esecuzione del progetto.

 

 

ART. 8

Restituzione del finanziamento

La restituzione del finanziamento, maggiorato degli interessi legali calcolati separatamente, per l'anticipazione e per il saldo, al tasso vigente alla data delle rispettive erogazioni, dovrà avvenire in una unica soluzione entro 36 mesi dalla erogazione della anticipazione.

Nel caso in cui l'intervento sia realizzato nell'arco di un anno solare dalla data della comunicazione di avvio del programma di intervento, nessun interesse finanziario è dovuto.   

In caso di ritardata restituzione saranno applicati gli interessi di cui sopra calcolati al tasso vigente maggiorato di 1,5 punti.

Trascorso il termine di 30 giorni dalla prevista scadenza del rimborso, saranno attivate le garanzie prestate per il recupero dell'intero credito residuo o, in caso di enti pubblici, le procedure legali contemplate dalle vigenti norme.

Il soggetto proponente che benefici di una agevolazione finanziaria o di altra tipologia di contribuzione sulle stesse voci di spesa è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento erogato in un'unica soluzione oltre agli interessi maturati entro 15 giorni dall'incasso del contributo ottenuto.

 

 

ART. 9

Garanzie

In sede di erogazione del finanziamento, gli enti di diritto privato dovranno presentare idonea fidejussione bancaria o di compagnia assicuratrice di primaria importanza, dotata di specifica autorizzazione ministeriale, in favore dell'Amministrazione regionale, per l'intero ammontare del finanziamento approvato maggiorato degli interessi convenuti, che si estinguerà al momento della restituzione delle somme.

Agli enti di diritto pubblico saranno richieste garanzie secondo le modalità operate nei rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti.

 

 

ART. 10

Cumulabilità delle anticipazioni

Le anticipazioni del fondo sono cumulabili con altre forme di contributo o di finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione Europea.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Bassolino