Regolamento Regionale 18 dicembre 2006, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 1 del 2 gennaio 2007

 

REGOLAMENTO 18 dicembre 2006, n. 6.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 15 novembre 2006

 

E M A N A

 

Il seguente regolamento

 

"REGOLAMENTO CONCERNENTE I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E MINORI".

 

 

TITOLO I

Principi generali e finalità

 

 

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento, in integrazione con il sistema territoriale dei servizi sociali e alla persona, statuisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzati, di seguito denominati servizi, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

2. L'allegato A al presente regolamento individua le diverse tipologie di servizi autorizzati al funzionamento in ragione del possesso dei requisiti comuni alle diverse tipologie, di cui agli articoli 7 e seguenti, e dei requisiti comuni alle specifiche tipologie, stabiliti dagli articoli 10 e seguenti.

 

 

Articolo 2

Servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione

1. Sono soggetti ad obbligo di autorizzazione al funzionamento, ai sensi del presente regolamento, i servizi operanti sul territorio regionale, sia pubblici che privati, che offrono assistenza, tutela, accoglienza ed ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale:

a) ad anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;

b) a persone adulte diversamente abili, per interventi socio-assistenziali ed educativi finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno delle famiglie;

c) ai minori e alle persone indicate agli articoli 10 e seguenti, nonché all'allegato A, in difficoltà personale, socio-familiare o che comunque vivono situazioni pregiudizievoli per la loro crescita e realizzazione.

2. Gli enti pubblici non possono stipulare convenzioni né intrattenere rapporti con i servizi residenziali e semi residenziali privi di autorizzazione al funzionamento.

 

 

Articolo 3

Esclusioni

1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai servizi residenziali e semi residenziali:

a) finalizzati a favorire l'esercizio del di ritto all'istruzione e alla formazione;

b) finalizzati alla restrizione della libertà personale anche provvisoria;

c) relativi alle attività oratoriali di cui alla legge 1 agosto 2003, n. 206.

2. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti a persone:

a) affette da Aids che necessitano di assistenza continua prive dell'opportuno supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile;

b) con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continuativa prive dell'opportuno supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile.


 

 

Articolo 4

Servizi sperimentali

1. La regione Campania favorisce l'arricchimento dell'offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali innovativi.

2. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento per tali servizi è rilasciata dal comune territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal settore Assistenza sociale della regione Campania.

3. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali è presentata, ai sensi dell'articolo 19, al comune territorialmente competente e reca in allegato il progetto sperimentale che il soggetto gestore intende realizzare. Il progetto esplicita le finalità dello stesso, la rispondenza di questo a specifici bisogni territoriali, il progetto educativo e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato ed il piano di verifiche.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione di servizi sperimentali, il comune territorialmente competente richiede al settore Assistenza sociale della regione Campania il parere prescritto dal comma 2. La richiesta è corredata dal progetto sperimentale e dalla relazione, redatta di concerto con l'ufficio di piano competente, relativa all'analisi dei bisogni territoriali cui fa riferimento il progetto sperimentale e alla coerenza delle caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del servizio con gli obiettivi socio-educativi e assistenziali da conseguire.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il settore Assistenza sociale della regione Campania rende il prescritto parere e lo trasmette al comune territorialmente competente.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione del parere obbligatorio e vincolante il comune territorialmente competente emette il provvedimento di autorizzazione provvisoria o di diniego.

7. L'autorizzazione provvisoria, di cui al comma 2, è rilasciata per un periodo congruo a valutare l'efficacia e la validità del progetto sperimentale e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

8. Entro il termine di validità dell'autorizzazione di cui al comma 6 il comune, di concerto con l'ufficio di piano competente e con il settore Assistenza sociale della regione Campania, sentito il soggetto gestore, valuta l'andamento della sperimentazione.

9. Se l'esito della sperimentazione risulta positivo, il comune provvede al rilascio di autorizzazione definitiva. In caso contrario emette provvedimento di revoca.

10. La Giunta regionale, accertata la validità dei servizi sperimentali attuati sul territorio, propone con cadenza annuale l'aggiornamento della catalogazione dei servizi di cui all'allegato A, statuendone i requisiti di autorizzazione al funzionamento.

 

 

Articolo 5

Servizi temporanei

1. Gli enti locali che attuano un progetto educativo assistenziale temporaneo, attraverso la previsione di soggiorni estivi o invernali finalizzati ad integrare il ruolo della famiglia, si avvalgono, di norma, delle normali strutture turistiche.

2. Alle persone che usufruiscono di tale intervento è garantita adeguata assistenza socio-educativa, attraverso:

a) un numero di figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno una figura educativa ogni dieci minori presenti;

b) un numero di operatori in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno un operatore ogni dieci persone anziane presenti;

c) un numero di operatori in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno un operatore ogni cinque persone diversamente abili presenti;

d) altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.


 

 

Articolo 6

Anagrafe regionale dei servizi

1. È istituita presso il settore Assistenza sociale della regione Campania l'anagrafe regionale dei servizi catalogati nell'allegato A, divisa nelle sezioni: Persone Anziane, Persone diversamente abili, Minori e Donne.

2. È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di trasmettere all'anagrafe regionale:

a) i provvedimenti autorizzativi, provvisori e definitivi, entro sette giorni dalla loro adozione;

b) i provvedimenti di revoca, entro tre giorni dalla loro adozione;

c) i provvedimenti che autorizzano le variazioni degli elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, entro sette giorni dalla loro adozione;

d) i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, entro sette giorni dalla loro emissione;

e) ogni altro provvedimento che determina le condizioni di funzionamento dei servizi.


 

 

TITOLO II

Requisiti comuni

 

 

Articolo 7

Requisiti strutturali ed ambientali comuni

1. Ai fini della autorizzazione al funzionamento i servizi sono:

a) ubicati in contesti urbani ed in zone adeguatamente servite dai mezzi del trasporto pubblico e in luoghi che non ostacolano o condizionano la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio;

b) forniti di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento;

c) accessibili fino al luogo dell'edificio ai normali mezzi di trasporto di persone e cose (autovetture, ambulanze, ecc) e dotati di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati all'uso privato degli ospiti;

d) ubicati, esclusivamente, in edifici con i requisiti previsti dalla vigente normativa sismica, comprovati da collaudo statico, rilasciato da professionista abilitato; nel caso in cui l'edificio è sito in un comune non classificato sismico, lo stesso deve possedere almeno i requisiti previsti per la zona sismica S=6.

2. I servizi classificati con il presente atto che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni sono esonerati dalla analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti e, ai fini dell'adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

 

 

Articolo 8

Requisiti organizzativi e funzionali comuni

1. Ai fini della autorizzazione al funzionamento i servizi sono organizzati in modo da:

a) garantire la partecipazione degli ospiti all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;

b) assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento. Il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla procura della repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa. Nella tipologia di servizio per minori denominata Casa Famiglia, di cui all'allegato A, il coordinamento è realizzato dalla coppia che svolge funzioni di accoglienza ed educative;

c) assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti;

d) assicurare una distribuzione degli spazi interni in modo da garantire agli utenti autonomia individuale, fruibilità senza limitazioni e nel rispetto della riservatezza personale e dei criteri di sicurezza.

2. Ai fini della autorizzazione al funzionamento, i soggetti gestori dei servizi in relazione alle specifiche tipologie di cui all'allegato A assicurano:

a) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi;

b) la presenza nel servizio, secondo i termini e i tempi stabiliti, del personale previsto per ciascuna tipologia;

c) al fine di garantire i diritti di informazione, controllo e partecipazione degli utenti, l'adozione della carta dei servizi, recante:

1. i criteri e le modalità d'accesso al servizio;

2. le modalità di funzionamento del servizio e di apertura della struttura;

3. le regole di comportamento dei fruitori;

4. le prestazioni e i servizi forniti agli utenti;

5. i diritti degli ospiti e le relative forme di tutela e garanzia;

6. il progetto educativo o assistenziale generale, le finalità, gli obiettivi e le scelte metodologiche;

7. l'organigramma del personale;

8. i criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi;

9. le tariffe praticate;

10. le coperture assicurative;

11. i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;

12. le forme di integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio su cui insiste la struttura stessa e del territorio di provenienza dell'utente, che garantiscono la realizzazione dei piani individuali integrati.

d) la predisposizione, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, di un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i piani individuali di intervento.

3. La carta dei servizi è fornita in copia agli ospiti ed eventualmente alle loro famiglie ed è esposta al pubblico in maniera visibile.

4. I piani individuali di assistenza ed educativi, allo scopo di garantire le finalità generali dei servizi di cui al presente regolamento, prevedono l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale, e sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti. I piani individuali garantiscono altresì l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine in cui è attualmente inserito, nonché il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative. I piani individuali di assistenza ed educativi, in particolare, indicano: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche.

 

 

Articolo 9

Risorse umane

1. Il personale impegnato nei servizi autorizzati deve essere in possesso, in funzione delle attività svolte, di qualifiche professionali ricomprese in atti che definiscono il sistema delle professioni sociali della regione Campania.               

2. Nel presente regolamento si intende per figura educativa il personale in possesso di una delle qualifiche professionali di cui al comma 1, ed il cui profilo prevede funzioni educative nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori.

3. Nel presente regolamento si intende per operatore il personale in possesso di una delle qualifiche professionali di cui al comma 1, ed il cui profilo prevede funzioni di assistenza diretta e di cura nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani e disabili.

4. Salvo quanto previsto per la tipologia di servizio denominata "Casa Famiglia", di cui all'allegato A, il professionista con funzioni di coordinamento dei servizi, deve possedere uno dei seguenti titoli di laurea almeno triennali: psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, scienze del servizio sociale e teologia.

5. I legali rappresentanti dei soggetti gestori di servizi autorizzati al funzionamento, promuovono e garantiscono la partecipazione del personale e dei volontari ad esperienze periodiche di formazione e aggiornamento.

 

 

Articolo 10

Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti ai minori

1 I servizi semiresidenziali rivolti ai minori devono:

a) essere dotati di un servizio igienico ogni dieci ospiti accolti;

b) se si prevede la somministrazione di prodotti alimentari preparati in loco, essere dotati di cucina.

2. I servizi residenziali rivolti ai minori devono:

a) essere ubicati in civili abitazioni;

b) essere dotati di cucina e di locale per soggiorno/pranzo;

c) essere dotati di camere da letto singole e doppie per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale, salvo quanto previsto al comma 4;

d) essere dotati di due servizi igienici;

e) essere dotati di linea telefonica abilitata e postazione personal computer completa con collegamento internet a disposizione degli utenti.

3. Le camere da letto destinate ai minori accolti nei servizi residenziali debbono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:

a) quattordici metri quadrati di superficie minima per camera da letto doppia;

b) otto metri quadrati di superficie minima per camera da letto singola.

4. Nella tipologia di servizio denominato comunità di Accoglienza per Gestanti, Madri e Bambini, di cui all'allegato A, è destinata una camera da letto doppia, così come esplicitato al comma 3, a ciascun nucleo madre-bambino/i, nei limiti di due bambini.

5 All'interno di uno stesso edificio possono trovare collocazione, al massimo:

a) un servizio residenziale ed un servizio semiresidenziale;

b) più servizi residenziali.

6. Nel caso in cui al comma 5, lettera b, nello stabile o nel complesso immobiliare ove sono allocati i servizi residenziali, gli spazi complessivamente ad essi destinati non devono superare il trenta per cento della superficie dello stabile o del complesso immobiliare.

Gli stessi servizi devono risultare pienamente autonomi e indipendenti.

 

 

Articolo 11

Piani individuali d'intervento nei servizi rivolti ai minori

1. I piani individuali d'intervento nei servizi rivolti ai minori, allo scopo di garantire le finalità generali degli stessi servizi di cui al presente regolamento, prevedono l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui il minore può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale, e devono pertanto essere elaborati di concerto con i servizi sociali competenti che ne sono titolari.

2. L'equipe che opera nei servizi residenziali rivolti ai minori mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori e, ove possibile, al rientro degli stessi nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

3. I servizi sociali competenti garantiscono la realizzazione ed il pieno raggiungimento degli obiettivi dei piani individuali d'intervento rivolti ai minori, comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

4. I servizi sociali competenti, nell'ambito delle proprie risorse e al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della famiglia, sostengono i nuclei familiari a rischio e mettono in atto azioni volte a realizzare programmi di affido o di adozione. I servizi sociali competenti sostengono altresì l'attività dei servizi rivolti ai minori, organizzando azioni di coordinamento e di aggiornamento degli operatori sociali, nonché favorendo l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui il minore può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale.

 

 

Articolo 12

Accoglienza di minori di età fino a tre anni

1. I minori di età fino a tre anni possono essere accolti soltanto nelle tipologie di servizio denominate "casa famiglia" e, unitamente alla madre, nella "comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini", di cui all'allegato A, salvo diversa disposizione del tribunale per i minorenni adottata nel superiore interesse del minore.

2. I servizi sociali competenti, in caso di emergenza e di impossibilità a collocare il minore altrove, possono disporre la collocazione di un minore di età fino a tre anni nella tipologia di servizio denominata "comunità educativa di tipo familiare", se questa è stata autorizzata ad accogliere minori di età non superiore ai dieci anni.

3. Nei casi di cui al comma 2, la permanenza del minore nel servizio di cui allo stesso comma, di norma non deve superare i quindici giorni e non può protrarsi oltre i trenta giorni.

 

 

Articolo 13

Minori diversamente abili o sottoposti a misure penali

1. I servizi residenziali rivolti ai minori possono ospitare minori sottoposti alle misure di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 448, ovvero minori diversamente abili, nei limiti del quaranta per cento della ricettività ordinaria massima.

2. Il tribunale per i minorenni, in considerazione del superiore interesse del minore diversamente abile, può disporne l'accoglienza presso uno dei servizi per i minori catalogati con il presente regolamento, oltre la recettività massima autorizzata, nel limite massimo di un posto.

 

 

Articolo 14

Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti a persone anziane e diversamente abili

1. I servizi semiresidenziali rivolti agli anziani e ai diversamente abili devono prevedere:

a) congrui spazi destinati alle attività;

b) una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;

c) autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell'attività;

d) spazio amministrativo;

e) linea telefonica abilitata e postazione personal computer completa con collegamento internet a disposizione degli utenti;

f) un locale destinato a servizi igienici comuni ogni dieci utenti, differenziato per uomini e donne, e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano differenziato per uomini e donne;

g) un servizio igienico per il personale.

I locali che ospitano i servizi devono essere pienamente accessibili e visitabili nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I servizi residenziali rivolti agli anziani e ai diversamente abili sono dotati di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto destinate agli anziani e ai diversamente abili non deve essere inferiore:

a) per la camera singola, a dodici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;

b) per la camera doppia, a diciotto metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

L'altezza non deve essere inferiore a 2,70 m.. In caso di servizi già esistenti al la data di entrata in vigore del presente regolamento, la superficie minima delle camere con due letti può essere abbattuta del dieci per cento. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

3. All'interno di uno stesso immobile o complesso immobiliare di norma non possono trovare collocazione più di un servizio residenziale e di un servizio a ciclo diurno.

In deroga a ciò i comuni possono autorizzare il funzionamento di più servizi residenziali ubicati nello stesso stabile o complesso immobiliare, purché:

a) solo uno sia caratterizzato da ricettività superiore a sette posti letto;

b) nello stabile o complesso immobiliare ove sono allocati più servizi residenziali, gli spazi complessivamente ad essi destinati non superano il trenta per cento della superficie dello stabile o complesso immobiliare.

4. Al fine di garantire continuità nelle condizioni di vita dell'ospite è comunque possibile prevedere all'interno di una casa albergo, così come definita e caratterizzata dall'allegato A, l'ospitalità di anziani non autosufficienti per un numero di posti letto non superiore a venti. Si rinvia, per gli specifici requisiti dei servizi destinati ai soggetti non autosufficienti, alle norme disciplinanti i servizi residenziali socio-sanitari.

 

 

Articolo 15

Finalità, prestazioni e criteri di accesso ai servizi per persone anziane e diversamente abili

1. I servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane e diversamente abili, attraverso il sostegno e le prestazioni erogate e l'integrazione con le risorse formali e informali del territorio, promuovono il raggiungimento e il mantenimento dei massimi livelli possibili di autonomia degli ospiti.

I servizi erogano prestazioni di aiuto alla persona, prestazioni di natura alberghiera coerenti con il carattere residenziale o semiresidenziale, prestazioni sociali e tutelari, prestazioni che favoriscono la socializzazione, l'animazione e l'autonomia delle persone.

2. Nei servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane possono accedere le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) anziani ultrasessantacinquenni per i servizi residenziali e ultracinquantacinquenni per i servizi semiresidenziali;

b) anziani autonomi e semi-autonomi, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

3. Nei servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone diversamente abili possono accedere le persone in possesso dei seguenti requisiti: diversamente abili adulti (di età compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni) autonomi e semi-autonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

4. L'autonomia va intesa come capacità organizzativa di attuare processi decisionali in ordine a degli scopi. Ai fini del presente atto per soggetti autonomi e semiautonomi si intendono i soggetti in grado di autodeterminarsi e di espletare anche parzialmente e con aiuto le attività di base e le attività strumentali della vita quotidiana. Le attività di base consistono ad esempio in: fare il bagno, vestirsi, fare uso della toilette, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi. Le attività strumentali sono attività più complesse e consistono ad esempio in: uso del telefono, fare la spesa, preparazione del cibo, cura della casa, fare il bucato, uso dei mezzi di trasporto, prendere i farmaci, gestire le finanze domestiche.

5. L'accesso ai servizi avviene previo formale consenso dei soggetti interessati.

 

 

Articolo 16

Modalità di accesso e programmazione degli interventi per le persone anziane e diversamente abili

1. I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale.

2. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale, composta almeno dalle seguenti figure professionali: psicologo e assistente sociale.

3. L'equipe di cui al comma 2, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali.

La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza.

4. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe di cui al comma 2, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

 

 

Articolo 17

Il piano individuale di assistenza per persone anziane diversamente abili

1. Il piano individuale di assistenza deve essere predisposto considerando i bisogni, le aspettative e le capacità organizzative e di autodeterminazione, oltre che di fattori ambientali, contestuali, personali e familiari della persona.

Esso deve indicare:

a) il grado di autonomia, le capacità organizzative e di attuazione di processi decisionali;

b) il carico assistenziale che la condizione di autonomia o semiautonomia delineata comporta; esso può oscillare lungo un continuum che va da livelli non intensivi (semplice bisogno di socializzazione, bisogno di assistenza alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare saltuaria), a livelli più intensivi (bisogno di aiuto alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare da garantire per tutto l'arco della giornata);

c) gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche (articolo 5 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308);

d) gli interventi e le prestazioni garantite dal servizio per il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale;

e) gli altri interventi e servizi territoriali con cui il servizio si integra nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi relativi al singolo ospite.

2. La documentazione relativa all'ospite deve essere almeno annualmente aggiornata e conservata presso la struttura che adotta un registro degli ospiti.

 

 

TITOLO III

Autorizzazione, vigilanza e controllo

 

 

Articolo 18

Procedura per l'autorizzazione al funzionamento

1. Il rilascio e la revoca del provvedimento che autorizza il funzionamento dei servizi individuati con il presente regolamento sono di competenza del comune in cui essi sono ubicati.

2. Il comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento e, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, adotta provvedimento di autorizzazione o di diniego.

3. Nell'atto di autorizzazione del servizio, il comune deve indicare almeno:

a) la denominazione;

b) la tipologia, tra quelle di cui al presente regolamento;

c) i destinatari, compresa la fascia d'età per i servizi rivolti ai minori;

d) l'ubicazione;

e) la capacità ricettiva massima;

f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi;

g) relativamente ai servizi per anziani e diversamente abili, l'eventuale presenza di posti letto per soggetti non autosufficienti e il relativo numero;

h) la natura pubblica o privata del soggetto titolare.

4. Il comune se, nei termini prima indicati, accerta la non conformità del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto titolare, che entro quindici giorni può presentare elementi o documenti integrativi.

5. Il comune, valutati gli elementi ed i documenti integrativi ed effettuati tutti gli atti di verifica e controllo ritenuti necessari, adotta, entro i successivi quindici giorni, l'atto di autorizzazione o di diniego.

6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto titolare, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al comune che ha emesso l'autorizzazione al funzionamento.

7. Ogni variazione stabile, che si protrae oltre i sessanta giorni e coerente con la normativa vigente e con il presente regolamento, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, deve essere preventivamente autorizzata dal comune.

8. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento. La sospensione dell'attività, se si protrae per più di sei mesi continuativi, comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

9. È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare l'ufficio di piano territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare l'Anagrafe regionale dei servizi secondo quanto riportato all' articolo 6.

10. Limitatamente ai servizi rivolti ai minori, è fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare la procura della repubblica per i minorenni territorialmente competente sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

 

 

Articolo 19

Domanda di autorizzazione al funzionamento: modalità e termini

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, indirizzata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore, se diverso dal primo;

b) certificati del casellario giudiziale o dichiarazione resa ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del soggetto titolare e del soggetto gestore;

c) per soggetti aventi forma di impresa, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a sei mesi nella provincia in cui la ditta ha sede legale e dicitura antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 10 e successive modificazioni o dichiarazione con valore equivalente, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o con sede in altri Stati dell'Unione europea;

d) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;

e) la carta dei servizi adottata dalla struttura;

f) indicazione dell'ubicazione dell'immobile ove si realizza il servizio e titolo di godimento dello stesso;

g) copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;

h) indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;

i) documentazione attestante le condizioni di abitabilità/agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

l) polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;

m) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

n) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

o) piano finanziario per la gestione del servizio.


 

 

Articolo 20

Attività di vigilanza e controllo

1. Il comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nei servizi di cui al presente regolamento operanti nel territorio di competenza, verifica il rispetto dei diritti degli ospiti, la realizzazione delle attività previste dalla carta dei servizi, nonché dei piani individuali, e accerta la sussistenza e permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento. Per l'esercizio di tale funzione il comune può avvalersi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali, ovvero dell'ufficio di piano competente, se allo stesso è stata espressamente attribuita tale funzione dagli organismi dell'Ambito territoriale. Si avvale, limitatamente agli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. Il comune, constatate irregolarità in merito a quanto previsto dal comma 1, entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al legale rappresentante del soggetto titolare di rimuovere le irregolarità rilevate. Il provvedimento di ingiunzione deve indicare le necessarie prescrizioni e il termine di adeguamento, rapportato alle irregolarità riscontrate.

3. Il comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e ai termini ingiunti, sospende il provvedimento di autorizzazione fino alla rimozione delle irregolarità rilevate. In caso di irregolarità gravi o reiterate, il comune revoca l'autorizzazione al funzionamento. Il comune individua contestualmente i servizi ove collocare gli utenti ivi ospitati nonché le soluzioni alternative, con costi a carico del soggetto titolare del servizio.

4. In caso di necessità di trasferimento del servizio in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, il soggetto titolare richiede autorizzazione al funzionamento al comune in cui trasferisce la sede. Quest'ultimo, se verifica l'urgenza del trasferimento al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, rilascia entro trenta giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento verificando unicamente il possesso dei requisiti strutturali. Il comune rilascia l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi degli articoli 18 e 19 a seguito della verifica del possesso anche dei requisiti funzionali e organizzativi.

5. Il settore Assistenza sociale della regione Campania effettua controlli sui servizi, anche a campione, per verificare il rispetto dei diritti degli ospiti, la realizzazione delle attività previste nella carta dei servizi adottata, la rispondenza dei servizi funzionanti ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti nel presente regolamento. In caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi al comune in cui sono ubicati i servizi, al legale rappresentante dei servizi e all'ufficio di piano. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate con atti del dirigente del settore Assistenza sociale della regione Campania.

6. La regione Campania, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse destinate a premiare le buone prassi messe in atto dai comuni e dagli ambiti territoriali nell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali, tiene conto del rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 6 e 20 .

 

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

 

Articolo 21

Servizi privi di autorizzazione

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti titolari dei servizi già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio regionale 25 marzo 2005, n. 3 e non ancora in possesso dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento ivi prescritta, sono tenuti a inoltrare istanza al comune, sul cui territorio insiste il servizio, al fine di ottenere autorizzazione provvisoria al funzionamento.

2. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti minimi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza al comune sul cui territorio insiste il servizio. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione provvisoria si intende non accordata.

 

 

Articolo 22

Servizi provvisoriamente autorizzati

1. I soggetti titolari dei servizi autorizzati provvisoriamente al funzionamento ai sensi dell'articolo 21, ovvero autorizzati provvisoriamente al funzionamento ai sensi della delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio regionale 25 marzo 2005, n. 3 o ai sensi di normative precedenti al presente regolamento, si adeguano, a pena di revoca della autorizzazione, ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, prescritti dal presente regolamento, nei termini perentori non prorogabili di seguito riportati:

a) due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento a tutti i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, e ogni altro requisito stabilito con il presente regolamento che non rientra in quanto indicato alla lettera b);

b) quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento ai requisiti richiesti per il personale impiegato.

2. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 1, lettera a), il soggetto titolare richiede al comune territorialmente competente ove il servizio è ubicato, a pena di revoca della autorizzazione provvisoria, il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa dimostrazione dell'avvenuto adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali prescritti dal presente regolamento.

3. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 1, lettera b), i soggetti titolari inoltrano al comune territorialmente competente, a pena di revoca della autorizzazione provvisoria, istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi dell'articolo 19, dimostrando l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti per il personale addetto. Il comune, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, adotta ai sensi dell'articolo 18, provvedimento di autorizzazione al funzionamento o di diniego.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria di cui al comma 2, ovvero di cui all'articolo 21, comma 2, il comune, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, emette provvedimento di autorizzazione provvisoria o di rinnovo di autorizzazione provvisoria ovvero di diniego.

5. Nell'atto di autorizzazione provvisoria ovvero di rinnovo di autorizzazione provvisoria del servizio, il comune deve indicare, in particolare:

a) la denominazione;

b) la tipologia, tra quelle di cui al presente regolamento;

c) i destinatari, compresa la fascia d'età per i servizi rivolti ai minori;

d) l'ubicazione;

e) la capacità ricettiva massima;

f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi;

g) relativamente ai servizi per anziani e diversamente abili, l'eventuale presenza di posti letto per soggetti non autosufficienti e il relativo numero;

h) la natura pubblica o privata del soggetto titolare;

i) l'indicazione che trattasi di autorizzazione provvisoria ovvero di rinnovo di autorizzazione provvisoria.

6. Il comune se, nel termine indicato al comma 4, accerta la non conformità del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto titolare che entro quindici giorni può presentare elementi e documenti integrativi. Il comune, valutati gli elementi e documenti integrativi ed effettuati tutti gli atti di verifica e controllo ritenuti necessari, emette entro i successivi quindici giorni atto di autorizzazione provvisoria o di diniego.

7. Ogni variazione di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento è espressamente e preventivamente autorizzata dal comune.

8. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria al funzionamento. La sospensione dell'attività, se si protrae per più di sei mesi continuativi, comporta la revoca dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento.

9. È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare l'ufficio di piano territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare l'anagrafe regionale dei servizi secondo quanto riportato all' articolo 6.

10. Limitatamente ai servizi rivolti ai minori, è fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare la procura della repubblica per i minorenni territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

11. Nelle more dell'adeguamento, nei termini prescritti, ai requisiti previsti nel presente atto, i servizi per anziani già operanti e provvisoriamente autorizzati ai sensi del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale 14 Maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio 25 marzo 2005, n. 3 con capacità ricettiva superiore ai sessantaquattro posti letto e con camere con un numero di posti letto superiore a due, non possono in nessun caso aumentare ulteriormente la capacità ricettiva e il numero di posti letto per camera, e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a sedici posti letto.

Detti servizi, fermo restando il divieto di incrementare l'attuale ricettività e il numero dei posti letto per ciascuna camera, si adeguano ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali indicati nel presente regolamento entro i termini indicati al comma 1.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1, 2, 3, il servizio si intende non autorizzato.

 

 

Articolo 23

Servizi definitivamente autorizzati ai sensi di norme precedenti

1. I servizi già in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dai comuni ai sensi del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del Consiglio del 25 marzo 2005, n. 3, sono tenuti ad adeguarsi entro i termini di cui all'articolo 22, comma 1, alle norme previste nel presente regolamento e a darne comunicazione ai comuni territorialmente competenti.

2. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui all' articolo 22, comma 1, lettera b) i soggetti titolari, di cui al comma 1, inoltrano al comune territorialmente competente, a pena di revoca della autorizzazione, istanza di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi degli articoli 18 e 19, dimostrando l'avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, prescritti dal presente regolamento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il servizio si intende non autorizzato.

 

 

Articolo 24

Servizi di nuova istituzione

1. Tutti i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone di cui al titolo I, articolo 2, istituiti successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché gli enti locali interessati, sono tenuti ad osservare le procedure e i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

 

 

Articolo 25

Centri socio-educativi semiresidenziali

1. I servizi denominati "centri socio-educativi semiresidenziali", di seguito "centri", già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, e ospitano minori dai tre ai diciotto anni. Essi garantiscono, in rapporto alle esigenze individuali dei minori ospiti e attraverso piani individuali educativi, attività e prestazioni di supporto alla frequenza scolastica, socio-culturali sportive e ricreative, di informazione e orientamento, nonché la somministrazione di pasti, la fornitura eventuale di sussidi didattici e di corredo per le attività sportive e del tempo libero. I centri, inoltre, garantiscono ogni altra prestazione ed attività idonea a garantire il perseguimento degli obiettivi educativi stabiliti per gli ospiti in accordo con il comune. I centri determinano i periodi e gli orari di funzionamento in funzione delle esigenze degli ospiti e in relazione al calendario scolastico, secondo gli accordi con il comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i centri organizzano le proprie attività educative, di animazione e socializzazione in gruppi di minori non superiori a dieci, garantendo la presenza di una unità di personale educativo per ciascun gruppo. I centri inoltre sono soggetti agli obblighi previsti dalle norme che regolano le convenzioni in atto con il comune.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'autorizzazione al funzionamento solo di nuovi centri in possesso dei requisiti di cui all'allegato A.

 

 

Articolo 26

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, il regolamento 25 marzo 2005, n. 3, limitatamente ai numeri 54, 55 e 82 dell'allegato A, nonché revocate le deliberazioni del consiglio regionale n. 92/1 del 25 giugno 1992 e n. 130/20 del 25 giugno 1996.

 

 

Articolo 27

Norme finali

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi regolamentati dal presente atto in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta regionale sentito l'ufficio di piano di zona sociale territorialmente competente.

2. Il regolamento regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2003, n. 2843 emanato dal Presidente della Giunta regionale a seguito della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, è convalidato.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

18 dicembre 2006

Bassolino