Regolamento Regionale 18 dicembre 2006, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 1 del 2 gennaio 2018

 

REGOLAMENTO 18 dicembre 2006, n. 5.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 15 novembre 2006.

 

E M A N A

 

Il seguente regolamento

 

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 12 - NORME IN MATERIA DI MUSEI E DI RACCOLTE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE - "

 

 

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12, di seguito denominata legge, ai fini di cui agli articoli 4 e 5 disciplina le modalità di riconoscimento dei musei e delle raccolte di ente locale e di interesse locale, nonché la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle strutture e dei servizi museali.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è disciplinata la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi pubblici della cultura, che non appartengono allo Stato o dei quali lo Stato ha trasferito la disponibilità.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è definita la disciplina del sostegno regionale alle attività ed alle strutture di valorizzazione dei beni culturali anche di proprietà privata, il cui titolare non svolge una connessa attività commerciale.

 

 

Articolo 2

Definizioni

1. Sono definiti musei le strutture permanenti senza scopo di lucro, organizzate da enti pubblici o da soggetti che hanno forme associative di natura non commerciale, per la conservazione e la valorizzazione delle raccolte possedute e si caratterizzano quali istituzioni culturali che, indipendentemente dalla proprietà, svolgono funzioni tra loro integrate quali la conservazione, l'esposizione degli oggetti e delle collezioni di beni culturali e la loro promozione, nonché le attività di studio e di ricerca e l'attivazione di progetti culturali e di didattica museale. Essi si caratterizzano per la pluralità dei filoni di selezione e di esposizione, anche all'interno della stessa tipologia come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Sono definite raccolte gli insiemi sistematici, con carattere permanente di oggetti costituenti beni culturali, anche rari e preziosi o di particolare interesse storico ed artistico, organizzati da enti pubblici o da soggetti giuridici che hanno forme associative di natura non commerciale che, indipendentemente dalla proprietà, svolgono principalmente funzioni di conservazione e di esposizione.

3. Sono definite collezioni gli insiemi sistematici di oggetti della stessa tipologia di beni culturali, organizzati da enti pubblici o da soggetti giuridici che hanno forme associative di natura non commerciale che, indipendentemente dalla proprietà, svolgono principalmente funzioni di conservazione e di esposizione.

4. Nelle successive disposizioni del presente regolamento con il termine collezioni si intende individuare congiuntamente le raccolte e le collezioni come definite ai commi 2 e 3.

 

 

Articolo 3

Titolarità

1. Ai fini delle politiche di intervento i musei e le raccolte sono ricompresi in una delle categorie di seguito individuate:

a) musei e raccolte di enti locali, che comprendono quelli appartenenti alla regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle associazioni dei comuni;

b) musei e raccolte di interesse locale, che comprendono quelli appartenenti alle fondazioni e alle associazioni che hanno preminente finalità culturale, agli enti ecclesiastici, agli istituti scolastici presenti sul territorio della regione.


 

 

Articolo 4

Autorizzazione di nuova istituzione

1. Alla autorizzazione di nuova istituzione di musei e di raccolte provvede con decreto il dirigente del settore Musei e Biblioteche.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono trasmessi al competente settore:

a) istanza del legale rappresentante dell'ente locale o dei soggetti di natura non commerciale con allegato l'atto istitutivo della struttura museale e, in caso di titolare di museo o raccolta di interesse locale, anche l'atto istitutivo dell'ente e lo statuto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;

b) planimetria in scala 1/100 dei locali di esposizione, di almeno cinquanta metri quadrati complessivi, disponibili per almeno un quadriennio e senza soluzione di continuità e che garantiscono la sicurezza del patrimonio, del personale e del pubblico nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e dei locali;

c) elenco da cui si evince la disponibilità di raccolte da destinare al pubblico, in almeno una delle seguenti tipologie di beni:

1. artistico;

2. storico;

3. demoetnoantropologico;

4. paleontologico;

5. zoologico;

6. scientifico;

7. mineralogico;

8. naturalistico, comprendendo in questa categoria anche i beni ed i reperti afferenti le aree degli ecomusei e dei giardini botanici;

9. archeologico;

d) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di almeno un responsabile cui affidare la funzione di direttore o conservatore, che possiede il titolo di studio del diploma di laurea in discipline attinenti alla tipologia del museo e di un numero di addetti adeguato al patrimonio e alla struttura;

e) nota sulle modalità di apertura al pubblico durante l'anno per almeno dieci ore e per almeno due giorni ogni settimana per i musei e per le raccolte, periodo che, in caso di musei stagionali o temporanei, deve essere garantito solo durante tale stagionalità;

f) registri di ingresso e di inventario del patrimonio disponibile;

g) regolamento di gestione del museo secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge;

h) dichiarazione da cui si evince la disponibilità di risorse finanziarie per far fronte alle spese di gestione ordinaria, compresa quella riguardante il personale del museo.

3. Le funzioni di accertamento e controllo sono esercitate dagli uffici del settore regionale Musei e Biblioteche ai quali compete vigilare sulla regolare sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

 

 

Articolo 5

Riconoscimento di interesse regionale

1. I legali rappresentanti dei musei e delle raccolte la cui istituzione è già stata autorizzata possono richiedere alla Giunta regionale, entro e non oltre il trenta settembre di ogni anno, il riconoscimento di istituzione di interesse regionale, con inoltro di istanza al settore Musei e Biblioteche.

2. L'istanza è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 della legge.

3. In particolare è necessario dimostrare la proprietà o disponibilità, per almeno un decennio e senza soluzione di continuità, dei locali di esposizione i cui spazi devono essere adeguati allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del patrimonio ed alla fruizione da parte del pubblico e del personale.

4. I soggetti titolari di musei e di raccolte, al fine di ottenere la dichiarazione di interesse regionale, documentano con certificazioni sostitutive da allegare all'istanza di riconoscimento:

a) apertura al pubblico dei musei durante l'anno per almeno venticinque ore e per cinque giorni ogni settimana, compreso il sabato o la domenica;

b) apertura al pubblico dei musei stagionali o temporanei per almeno sedici ore e per quattro giorni ogni settimana, compreso il sabato e la domenica, con la previsione di aperture oltre l'orario per i gruppi scolastici.

L'apertura su richiesta dei musei e delle raccolte è considerata aggiuntiva al previsto orario settimanale;

c) gratuità dei servizi per la consultazione e l'uso didattico del patrimonio posseduto;

d) idoneità della struttura alla conservazione, custodia e sicurezza dei beni e delle persone;

e) dichiarazione delle risorse finanziarie per far fronte alle spese di gestione ordinaria, compresa quella riguardante il personale del museo;

f) registri di ingresso e di inventario del patrimonio disponibile;

g) disponibilità di figure professionali, nella persona di un responsabile cui affidare la funzione di direttore o conservatore e di un numero di addetti adeguato al patrimonio e alla struttura, con la possibilità di utilizzo in comune di tali figure professionali come previsto all'articolo 6, comma 7.

5. In deroga a quanto disposto al comma 1 i musei già esistenti alla data di promulgazione della legge, che sono già stati beneficiari dei contributi regionali, adeguano le proprie strutture a quanto previsto per conseguire il riconoscimento dell'interesse regionale entro il 30 settembre 2008.

6. I titolari dei musei che non provvedono a tale adeguamento, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione regionale prevista per le strutture di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge.

7. Il riconoscimento dell'interesse regionale è presupposto indispensabile per poter accedere ai benefici della legge, fatta salva la disposizione transitoria di cui all'articolo 18, comma 4 della legge.

8. Tutti i musei, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, adottano il regolamento di gestione del museo, adeguandolo a quanto previsto all'articolo 8 della legge, pena l'esclusione dai contributi regionali.

9. Le disposizioni di adeguamento dei requisiti e degli standard minimi di gestione e di funzionamento dei musei e delle raccolte dichiarati di interesse regionale e dei relativi servizi al pubblico sono aggiornate ed approvate con delibere di Giunta regionale sulla scorta delle modifiche normative che possono in seguito intervenire ovvero sulla scorta dei dati aggiornati sulle strutture museali, raccolti a seguito di appositi monitoraggi, attivati dalla Regione direttamente attraverso le strutture del settore Musei e Biblioteche, oppure con l'affidamento di incarico ad enti di ricerca o ad università della Campania.

10. Le funzioni di accertamento e controllo sono esercitate dagli uffici del settore Musei e Biblioteche ai quali compete vigilare sulla regolare sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, pena la revoca del riconoscimento di interesse regionale.

 

 

Articolo 6

Sistemi museali

1. Il sistema museale rappresenta il modello organizzativo atto a potenziare gli elementi relazionali, quali la collaborazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti che operano nel settore, solitamente ma non necessariamente, in stretta contiguità territoriale.

2. Gli enti locali titolari di musei, di cui almeno uno riconosciuto di interesse regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge, possono associarsi per la costituzione di sistemi museali territoriali o tematici.

A tali sistemi possono aderire anche persone giuridiche pubbliche o private, titolari di musei o di raccolte dichiarati di interesse regionale.

3. Per la costituzione di un sistema museale è necessaria l'adesione di non meno di due enti locali titolari di musei. Può costituire un sistema museale l'ente locale titolare di almeno tre musei.

4. Attraverso forme convenzionali od associative senza scopo di lucro gli enti locali e gli altri soggetti aderenti possono costituire un sistema museale, definendo le modalità di disciplina del servizio in comune.

5. La rappresentanza del sistema museale è conferita ad un ente locale titolare di un museo di interesse regionale.

6. All'ente locale cui è conferita la rappresentanza sono delegate le funzioni di coordinamento della programmazione e della realizzazione degli interventi e dei progetti comuni, nonché della presentazione delle istanze di contributi alla Regione e della relativa rendicontazione per la liquidazione degli stessi.

7. I sistemi museali sono istituiti in aree culturalmente omogenee e costituiscono lo strumento attraverso il quale i soggetti associati attuano, anche con l'utilizzazione di persona le tecnico in comune, la cooperazione e l'integrazione museale, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, nonché lo sviluppo dei servizi al pubblico.

8. All'atto della costituzione di ogni singolo sistema il rappresentante legale dell'ente locale, cui è attribuita la rappresentanza, trasmette al settore Musei e Biblioteche tutti gli atti connessi, compresi i verbali di nomina degli organismi direttivi del sistema.

9. I singoli musei e le raccolte, se associati, possono utilizzare in comune i responsabili dei musei nella funzione di direttore ed altro personale tecnico, se tali figure professionali non sono nella disponibilità di tutti i musei del sistema.

 

 

Articolo 7

Riserva di fondi

1. Nell'ambito delle assegnazioni dei contributi regionali, definite con i piani annuali, ai progetti presentati dai sistemi museali è riservato almeno il venti per cento della dotazione dei competenti capitoli di spesa, prevedendo un contributo la cui entità è fissata in sede di avviso per la presentazione delle istanze di contributo e comunque non superiore al settanta per cento della spesa prevista.

2. Nell'ambito delle assegnazioni dei contributi regionali definite con i piani annuali è inoltre riservato alle iniziative proposte direttamente ovvero sostenute dalla Regione, almeno il venti per cento della dotazione dei competenti capitoli di spesa.

3. In caso di parziale utilizzo dei fondi di cui ai commi 1 e 2, per limitatezza di istanze o parziale attribuzione delle risorse disponibili, le somme residue integrano i fondi per i progetti dei singoli musei.

 

 

Articolo 8

Interventi ammissibili al contributo

1. Sono ammissibili al contributo i progetti per i seguenti interventi:

a) interventi per adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede di musei di ente locale;

b) acquisizioni di beni culturali anche attraverso l'esercizio della prelazione, allo scopo di evitare la dispersione di beni e di incrementare le raccolte dei musei di ente locale e di interesse locale che hanno avuto il riconoscimento regionale;

c) interventi di catalogazione, da realizzare nel rispetto degli standard catalografici dell'istituto centrale per il catalogo della documentazione;

d) interventi di manutenzione e restauro di beni in dotazione ai musei;

e) attrezzature laboratorio di restauro;

f) impianti di sicurezza e antintrusione, condizionamento, climatizzazione, deumidificazione, compresi i loro completamenti e adeguamenti;

g) progetti di studi e ricerche, convegni, partecipazione a manifestazioni e mostre anche in collaborazione con altre regioni, università e musei e strutture specialistiche in Italia ed all'estero;

h) allestimenti e strumentazioni;

i) edizione di cataloghi e di altre pubblicazioni anche multimediali riguardanti il patrimonio culturale dei musei e della connessa storia locale;

l) progetti di attività didattica ed attivazione di servizi culturali;

m) realizzazione di mostre e di rassegne di materiale storico;

n) sostegno allo sviluppo dei sistemi museali e dei loro progetti;

o) organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale in carico ai musei esistenti.

2. Agli enti locali, una volta acquisito il riconoscimento di interesse regionale, è concesso un contributo per l'avvenuta istituzione di nuovi musei. La relativa quantificazione è determinata nel piano annuale in ragione dell'importanza della nuova istituzione culturale e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa.

3. Nell'ambito della programmazione annuale di settore con le risorse finanziarie disponibili sui competenti capitoli di spesa sono finanziate anche le iniziative per la valorizzazione e promozione dei musei campani, sia dirette della Regione, sia proposte da terzi e approvate dal settore competente.

4. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per le finalità per le quali è stato concesso.

 

 

Articolo 9

Modalità di presentazione delle istanze

1. Al fine della predisposizione del piano annuale, i soggetti titolari dei musei dichiarati di interesse regionale e, limitatamente ad un triennio dalla data di promulgazione della legge, di quelli già esistenti ma privi del riconoscimento di interesse regionale, organizzati in forma singola od associata, possono inoltrare istanza di contributo, a mezzo posta o mediante consegna a mano, alla Giunta Regionale della Campania - Settore Musei e Biblioteche, nei termini previsti dalla legge, pena l'inammissibilità dell'istanza.

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetti sottoscritti dal responsabile del museo o da esterni con adeguata competenza, comprovata da dettagliato curriculum professionale;

b) per le spese relative agli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede di musei di ente locale, progetto esecutivo dell'opera da realizzare e copia della deliberazione di approvazione del progetto con l'indicazione della quota finanziaria di compartecipazione dell'ente e dell'intervenuta intesa con il responsabile del museo;

c) elenco dettagliato delle iniziative e degli interventi, del costo complessivo del progetto con l'indicazione analitica delle spese previste e delle risorse finanziarie dichiarate disponibili a tale scopo;

d) atto istitutivo del museo o della raccolta;

e) planimetria dei locali, sede del museo o della raccolta, con la indicazione degli ambienti adibiti all'esposizione. Alla planimetria dei locali deve essere acclusa una relazione tecnica dalla quale si evince l'idoneità degli stessi ad ospitare il museo o la raccolta e il rispetto delle norme di sicurezza;

f) titolo di proprietà ovvero di possesso dei locali con l'indicazione del periodo della loro disponibilità d'uso che non può essere inferiore ad anni dieci dalla data di erogazione dei contributi;

g) nominativo del responsabile del museo o della raccolta;

h) dichiarazione di impegno relativa al pubblico uso del museo o della raccolta e del suo patrimonio;

i) regolamento di gestione del museo o della raccolta;

l) dichiarazione relativa al numero dei visitatori dell'anno precedente, ricavabile dai biglietti d'ingresso o dal registro delle presenze;

m) dichiarazione di impegno di destinazione con la quale si obbliga, nel caso di chiusura definitiva della struttura espositiva, a trasferire le attrezzature ed i beni acquistati con il contributo regionale al museo di ente locale più vicino della stessa tipologia, con le modalità che sono disposte con decreto del dirigente del settore Musei e Biblioteche;

n) dichiarazione del termine previsto per il completamento dei singoli progetti.

3. I titolari dei musei che hanno già prodotto in precedenza la documentazione di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) sono esonerati dalla loro presentazione.

4. Alle istanze presentate per musei e le raccolte di enti ecclesiastici oltre alla predetta documentazione, deve essere allegato il nulla osta del delegato regionale ai Beni Culturali della conferenza episcopale italiana.

 

 

Articolo 10

Criteri di valutazione delle istanze di contributo

1. Ai fini della formulazione del piano annuale di settore e dell'assegnazione di contributi, le domande pervenute sono sottoposte ad istruttoria a cura  del settore Musei e Biblioteche che, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno finanziario, redige una graduatoria sulla base dei parametri di valutazione di seguito specificati, il cui peso in termini di punteggio è determinato, in coerenza con gli obiettivi individuati per l'annualità, nell'avviso di presentazione delle istanze pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione:

a) grado di coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;

b) grado di coerenza delle iniziative proposte rispetto alla specifica funzione della struttura;

c) progetti che comportano innovazione nei servizi al pubblico;

d) orario di apertura al pubblico;

e) valore e consistenza dei beni culturali costituenti il patrimonio disponibile;

f) personale disponibile;

g) entità della compartecipazione economica (sia singola che con l'adesione di altri partners);

h) numero dei visitatori nell'anno prece dente alla istanza di contributo.

2. Per gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili sedi di musei di enti locali sono prioritariamente valutati i seguenti ulteriori parametri di valutazione:

a) carattere di priorità o di urgenza dell'intervento proposto per la qualità dell'attività da svolgere;

b) carattere di priorità o di urgenza dell'intervento proposto per la tutela dei beni conservati;

c) congruità dei tempi di realizzazione dei progetti.

3. La Regione è sollevata da responsabilità connesse agli interventi da realizzare con i contributi di cui al comma 2, né alcuna obbligazione può essere posta a carico dell'ente regione per ritardi, inadempimenti o comunque gravami derivanti da procedure di sostegno regionale.

4. Le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta per interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), nel rispetto del previsto termine della consegna del rendiconto di cui all'articolo 12, comma 1, possono essere utilizzate, con la predisposizione di una variante e del relativo progetto esecutivo che in copia è rimesso per conoscenza al settore Musei e Biblioteche.

5. In caso di intervento non conforme a quanto richiesto od in ogni altro caso di inosservanza a quanto prescritto in sede regionale, il dirigente del settore Musei e Biblioteche accerta l'inadempienza e con proprio decreto determina la revoca del contributo.

6. Per le acquisizioni di beni culturali la Regione si riserva la facoltà di destinare risorse finanziarie in ragione del pregio dell'opera da acquisire.

 

 

Articolo 11

Modalità di assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati a ciascun istante con decreto del dirigente del settore sulla base delle domande ritenute ammissibili e secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti e nella misura previste nell'avviso per il piano annuale.

 

 

Articolo 12

Modalità di rendicontazione

1. Gli enti locali, beneficiari dei contributi per gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione, entro il termine di novanta giorni dalla data dichiarata del completamento dell'intervento sugli immobili sede di musei trasmettono la seguente documentazione:

a) atto amministrativo, sottoscritto dal sindaco e dal dirigente del competente ufficio dell'ente locale interessato, che, oltre a contenere un dettagliato elenco delle fatture e dei mandati di pagamento, certifica lo stato finale e la regolare esecuzione dell'investimento previsto;

b) dettagliata relazione con la descrizione dell'intervento realizzato;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente locale di destinazione, per almeno un ventennio, dell'immobile in modo conforme alle finalità per cui è stato richiesto il contributo;

d) dichiarazione attestante di non aver prodotto la stessa documentazione contabile a giustifica di altri contributi;

e) indicazione del codice fiscale e del conto corrente postale o bancario, con le coordinate ABI e CAB intestato all'ente titolare della istituzione culturale.

2. I beneficiari dei contributi per le restanti tipologie trasmettono, entro il termine del trenta giugno del secondo anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione del contributo, la seguente documentazione:

a) atto amministrativo, per gli enti locali, o autocertificazione del rappresentante legale, per le istituzioni di interesse locale, in cui si afferma l'avvenuta realizzazione degli interventi programmati e si evidenzia di aver effettuato il riscontro contabile delle spese realizzate in modo conforme a quanto previsto in sede di assegnazione;

b) elenco delle attrezzature e dei beni acquistati ed il numero di inventario attribuito a ciascuno di essi;

c) copie conformi delle fatture commerciali relative agli acquisti effettuati con le relative quietanze di pagamento;

d) dichiarazione attestante di non aver prodotto la stessa documentazione contabile a giustifica di altri contributi;

e) dichiarazione sostitutiva dei soggetti beneficiari diversi dagli enti locali con la quale si attesta di non svolgere attività commerciali e di non essere soggetti alla trattenuta del quattro per cento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n.600, articolo 28;

f) indicazione del codice fiscale e del conto corrente postale o bancario, con le coordinate ABI e CAB intestato all'ente titolare della istituzione culturale.

3. L'inadempienza a quanto stabilito ai commi 1 e 2, relativamente ai termini di scadenza per la presentazione delle rendicontazioni, comporta la revoca del contributo e la esclusione dal piano dell'anno successivo.

4. La revoca, di cui al comma 3, è comunicata alla parte interessata.

 

 

Articolo 13

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Agli uffici del settore Musei e Biblioteche sono riservate le funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolare esecuzione degli interventi oggetto di contributo. Se il soggetto beneficiario rifiuta di consentire in maniera utile l'esercizio di tali funzioni di controllo, ne consegue la revoca del contributo.

 

 

Articolo 14

Convenzioni

1. Nell'ambito delle rispettive funzioni la Regione e gli enti locali singolarmente o in concorso tra di loro possono stipulare convenzioni, anche in applicazione del decreto legislativo n. 42/04, articolo 112, con gli altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei, l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio e la costituzione di sistemi museali, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione.

2. Le convenzioni indicano gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

18 dicembre 2006

Bassolino