Regolamento Regionale 14 ottobre 2006, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 49 del 30 ottobre 2006

 

REGOLAMENTO 14 ottobre 2006, n. 4.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 settembre 2006

 

E M A N A

 

Il seguente regolamento

 

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 4, CONCERNENTE: INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE"

 

 

Articolo 1

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4, individua:

a) le eventuali emergenze fitosanitarie conclamate per il cui controllo è possibile usufruire degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 4/2002 e le aree del territorio regionale interessate;

b) la priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate individuate;

c) la cessazione dello status di emergenza fitosanitaria conclamata;

d) le percentuali di contributo a carico dell'amministrazione regionale erogabile ai beneficiari.

2. Le emergenze fitosanitarie conclamate di cui al comma 1 rimangono tali fino a che non si perviene alla loro completa eradicazione o al loro controllo duraturo ed efficace.

3. La priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate è definita in base all'urgenza fitosanitaria di ciascuna di esse ed allo specifico pregio delle colture interessate.

 

 

Articolo 2

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi previsti dalla legge regionale n. 4/02 presentano un progetto d'intervento territoriale per il controllo di emergenze fitosanitarie comprese tra quelle individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, della legge stessa.

2. Le aree del territorio colpito dall'emergenza fitosanitaria e quelle del territorio interessato alle azioni di intervento contemplate da ciascun progetto proposto sono specificamente riportate su carte in scala non inferiore a 1:50.000. L'amministrazione regionale può richiedere ad integrazione del progetto delimitazioni cartografiche di maggiore dettaglio in relazione all'ampiezza dell'area interessata all'intervento.

3. I soggetti che, ai sensi della legge regionale n. 4/02, presentano un progetto per il controllo di un'emergenza fitosanitaria conclamata producono contestualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso e la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota del costo dell'intervento a proprio carico.

4. In relazione al tipo di emergenza fitosanitaria da controllare e delle relative metodiche di contenimento prospettate, la durata dei progetti di intervento è annuale o poliennale.

5. I progetti di intervento territoriale devono pervenire all'ufficio competente in plico chiuso con all'esterno la seguente dicitura "Progetto d'intervento territoriale ai sensi della legge regionale n. 4/2002".

 

 

Articolo 3

1. I termini per la ricezione dei progetti di intervento territoriale riguardanti il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate scadono alle ore 12,00 del sessantesimo giorno calcolato a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della deliberazione di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito delle risorse economiche disponibili può essere finanziato un solo progetto di intervento per ciascun ambito territoriale facente parte delle diverse aree del territorio regionale che sono state dichiarate interessate all'emergenza stessa.

3. Trascorsi i termini di cui al comma 1, se per una determinata emergenza o per uno degli ambiti territoriali ad essa interessati non sono stati finanziati progetti di intervento, l'ufficio competente può disporre la loro riapertura, tenendo conto della disponibilità finanziaria residua.

 

 

Articolo 4

1. L'assessore competente può avvalersi del comitato di cui al comma 2 per:

a) l'individuazione delle emergenze fitosanitarie conclamate e di quelle che non sono più tali;

b) la determinazione della priorità tra le emergenze di cui alla lettera a) presenti contestualmente sul territorio regionale;

c) la valutazione dei risultati finali conseguiti dalle azioni di controllo fitosanitario poste in essere ai sensi dei progetti approvati.

2. Il comitato regionale consultivo per le emergenze fitosanitarie, nominato dall'assessore competente che lo presiede, è composto da:

a) il dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura –SIRCA-, in qualità di dirigente del servizio Fitosanitario regionale o un suo delegato;

b) il dirigente del settore Foreste, Caccia e Pesca o un suo delegato;

c) il dirigente del servizio Fitopatologia, Agricoltura ecosostenibile, Aziende sperimentali regionali o un suo delegato;

d) il presidente del Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura o un suo delegato;

e) un funzionario del settore SIRCA anche con funzioni di segretario.


 

 

Articolo 5

1. L'ufficio competente accerta la validità tecnica dei progetti d'intervento territoriale presentati in funzione del conseguimento dell'obiettivo di un controllo duraturo ed efficace dell'emergenza fitosanitaria conclamata e della rispondenza ad eventuali disposizioni del servizio fitosanitario regionale.

2. Per la redazione della graduatoria tra i progetti d'intervento presentati, ritenuti validi in base al comma 1, ai fini del loro finanziamento, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:

a) priorità delle emergenze fitosanitarie per il cui controllo è stato presentato il progetto;

b) grado di ecosostenibiltà del sistema di controllo previsto valutato sulla base del numero di trattamenti chimici, delle classi tossicologiche dei prodotti fitosanitari da utilizzare e delle frasi di rischio ad essi associate;

c) economicità dei costi che si prevede di sostenere, calcolata sull'unità di superficie della coltura o delle colture oggetto dell'intervento.

3. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni centoventi.

 

 

Articolo 6

1. La liquidazione del contributo a carico dell'amministrazione regionale è su base annuale ed avviene secondo le seguenti modalità:

a) il quaranta per cento all'atto dell'approvazione del progetto d'intervento territoriale presentato nel caso di progetti poliennali, per gli anni successivi al primo, previa richiesta scritta da parte del soggetto beneficiario inoltrata all'ufficio competente in cui è indicata la data di inizio degli interventi previsti nell'annualità;

b) il quaranta per cento nel corso dell'attuazione delle azioni di controllo previste, a fronte di richiesta scritta inoltrata dal soggetto beneficiario, corredata da una dettagliata relazione tecnica concernente gli interventi in corso di esecuzione e dalla documentazione contabile, debitamente quietanzata, necessaria a comprovare l'avvenuta realizzazione di lavori per un importo pari almeno al cinquanta per cento dell'acconto già erogato;

c) il rimanente venti per cento alla fine degli interventi posti in essere nell'annualità, sulla base del rendiconto finanziario finale, corredato della documentazione contabile, debitamente quietanzata, relativa a tutti i beni e servizi acquistati, e di una dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati.

2. Nel caso di progetti poliennali la liquidazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:

a) allo stanziamento di competenza del capitolo pertinente determinato dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario;

b) all'approvazione del rendiconto finanziario delle spese sostenute nell'annualità precedente ed alla rispondenza di quanto attuato con il progetto approvato.

3. Per il pagamento di ogni anticipazione e di ogni acconto è necessario che il beneficiario, se soggetto giuridico privato, costituisca una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (a), di importo pari alla cifra da corrispondere maggiorata del dieci per cento.

4. L'ufficio competente, approvati i singoli progetti di intervento, può disporre in qualunque momento eventuali ispezioni, da effettuarsi per il tramite del servizio fitosanitario regionale, al fine di verificare l'andamento dei lavori previsti dai progetti approvati.

5. Se in seguito alle ispezioni di cui al comma 4 si riscontrano discordanze rispetto al progetto approvato non autorizzate dall'ufficio competente o, in caso di parziale utilizzazione di somme già erogate dall'amministrazione, è disposta la revoca ed il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

 

(a) L'elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle fideiussioni è contenuto in decreti del Ministero delle Attività produttive, pubblicati annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Articolo 7

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento n. 1 del 24 febbraio 2005.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

                                                                                          Bassolino