Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 bis del 3 dicembre 2007


REGOLAMENTO N. 8 DEL 28 NOVEMBRE 2007


 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte

del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007


E M A N A


Il seguente regolamento



"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ A BREVE"


Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Oggetto dell'agevolazione

Art. 4 Agevolazione concedibile

Art. 5 Procedura per la concessione degli aiuti

Art. 6 Cessazione e revoca

Art. 7 Verifica, controlli e monitoraggio

Art. 8 Pubblicità


 


Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato Incentivi per il consolidamento delle passività a breve, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico-territoriali diretto a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese ed a facilitare l'accesso al credito bancario.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato attuati secondo la regola del de minimis.

3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.

4. Al fine di identificare le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare le risorse finanziarie disponibili ed il profilo temporale degli interventi, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, articolo 8 e successive modifiche.

5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.



 

Art. 2

Destinatari

1. I soggetti destinatari degli aiuti sono le imprese aventi prevalente attività produttiva nel territorio della regione Campania, che, iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, esistenti alla data di pubblicazione del bando.

2. Sono applicate al presente regolamento le limitazioni e condizioni previste dalla disciplina comunitaria specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti.



 

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili i finanziamenti concessi da banche ad imprese di cui all'articolo 2, comma 1, per operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve a titolo oneroso, intese come debiti entro l'esercizio. Sono, altresì, agevolabili i piani di rientro inerenti debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono agevolabili condizionatamente ad aumento dei mezzi propri dell'impresa richiedente per un importo pari almeno al dieci per cento dell'importo del finanziamento concesso.

3. Il finanziamento concesso dalle banche può essere garantito mediante l'accesso a fondi di garanzia operanti sul territorio della regione Campania ovvero a fondi nazionali di garanzia a favore delle piccole e medie imprese previsti dalla normativa vigente.



 

Art. 4

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, pari al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato ed aggiornato dal decreto legislativo n. 123/98, articolo 2, comma 2, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima consentita secondo la regola de minimis.

3. Nel caso di finanziamenti garantiti mediante accesso a fondi di garanzia, a copertura del costo di accesso è riconosciuto a titolo de minimis, una tantum, un contributo a fondo perduto che non può superare l'uno per cento dell'importo del finanziamento posto a base di calcolo dell'agevolazione di cui al comma 1.

4. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.

5. Ai fini del calcolo dei contributi è sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità descritte nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3. Il contributo è calcolato applicando al debito residuo il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato in corrispondenza di ciascuna scadenza del suddetto piano con modalità 360/360.



 

Art. 5

Procedura per la concessione degli aiuti

1. Per l'accesso alle agevolazioni le richieste di ammissione sono redatte ed inoltrate complete della documentazione elencata nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

3. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi, è comunicato al richiedente.

4. Gli aiuti sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 5.



 

Art 6

Cessazione e revoca

1. Il contributo cessa nei casi di:

a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;

c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

d) fallimento concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

2. La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Nel caso della lettera a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata. I contributi indebitamente percepiti successivamente alla data di cessazione sono recuperati secondo le modalità di cui al comma 4.

3. Il contributo è revocato quando:

a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e di fruizione dell'agevolazione;

b) i contributi sono concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.

La totalità dei contributi erogati è recuperata secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Il recupero dei contributi è effettuato dal gestore secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123/98, articolo 9, ovvero in quanto diversamente applicabili secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione incrementato di cinque punti. Alla restituzione del contributo maggiorato è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.



 

Art. 7

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino ai cinque anni successivi,ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 8, la regione Campania, anche attraverso soggetto convenzionato, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici e di effettuare la valutazione qualitativa dell'attuazione del regime.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo.



 

Art. 8

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino