Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 bis del 3 dicembre 2007

 

REGOLAMENTO N. 7 DEL 28 NOVEMBRE 2007


 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007


E M A N A


Il seguente regolamento


"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO"


Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Oggetto dell'agevolazione

Art. 4 Agevolazione concedibile

Art. 5 Procedura per la concessione degli aiuti

Art. 6 Revoca

Art. 7 Assistenza tecnica

Art. 8 Verifica, controlli e monitoraggio

Art. 9 Pubblicità


 


Art. 1

Ambito di applicazione

1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali, rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese, tipologia di progetti e beni agevolabili.

3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.

4. Al fine di identificare le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare le risorse finanziarie disponibili ed il profilo temporale degli interventi, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, articolo 8 e successive modifiche.

5. Il soggetto competente provvede ad espletare la procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.



 

Art. 2

Destinatari

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che realizzano i progetti definiti all'articolo 1, comma 1.

2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese in difficoltà finanziaria come da Comunicazione della Commissione Europea n. 1999/C 288/02.



 

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono oggetto di agevolazione le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di funzionamento e spese di gestione comunque strumentali e necessari all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 e destinati ad aziende già esistenti sul territorio regionale o che vengono impiantate sul medesimo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel periodo indicato dal disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Possono essere esclusi dall'agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

4. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente, anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.



 

Art. 4

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è commisurata alle spese di cui all'articolo 3 ed è concessa nelle forme, anche combinate tra loro, di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, sulla base e con le modalità stabilite nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. La misura dell'agevolazione è fissata, in percentuale della spesa ammissibile, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, nel rispetto dell'intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. L'incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione alle spese ammissibili.

4. Il beneficiario assicura la partecipazione al finanziamento dell'investimento nella misura e con le modalità previste dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.



 

Art. 5

Procedura per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi con procedura valutativa, a graduatoria o a sportello, ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 5.

2. Nel caso di procedura valutativa a graduatoria, la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, delle istanze presentate.

3. Nel caso di procedura a sportello, l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate.

4. In entrambi i casi di cui al comma 1, l'istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale.

5. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93 tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare gli investimenti previsti attraverso linee finanziarie a medio e lungo termine, attraverso interventi di partecipazione temporanea al capitale o di prestito partecipativo ovvero tramite interventi equipollenti.



 

Art. 6

Revoca

1. La regione Campania provvede alla revocato tale o parziale delle agevolazioni concesse:

a) se i beni oggetto dell'agevolazione non sono entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione in caso di violazione delle norme sulla cumulabilità di cui all'articolo 4;

b) se i beni oggetto dell'agevolazione sono stati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate sul territorio regionale, anche attraverso cessioni di rami d'azienda, entro i limiti di durata dei vincoli di destinazione previsti dalla normativa comunitaria;

c) se non sussistono le condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

d) se gli investimenti realizzati non risultano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;

e) se vi è falsità nelle dichiarazioni prodotte e nella documentazione presentata;

f) se l'agevolazione è utilizzata oltre i limiti e le misure consentiti;

g) in tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto, nonché dal disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. In caso di revoca, disposta ai sensi del comma 1, si applica, oltre al recupero dell'agevolazione, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente maggiorato di cinque punti percentuali.



 

Art. 7

Assistenza tecnica

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, i riscontri necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme possono essere affidati, in tutto o in parte, a società ed enti della regione Campania ovvero a banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionati sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure previste dalla vigente normativa.



 

Art. 8

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino ai cinque anni successivi, ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 8, la regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato di cui all'articolo 7, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione degli investimenti.



 

Art. 9

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino