Regolamento Regionale 29 marzo 2016, n.1.

 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 17 febbraio 2022, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente del Regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 1.


"Albo regionale delle Cooperative sociali"

 


La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 855 del 29 dicembre 2015 (Approvazione proposta di regolamento recante "Albo regionale delle cooperative sociali" in attuazione della legge regionale 10 aprile 2015, n. 7);

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 2016;


Emana

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti nell'Albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Le cooperative sociali, come definito dall'articolo 1 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.


 

 

Art. 2

(Sezioni dell'Albo)

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione A) nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/1991;

b) Sezione B) nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991;

c) Sezione C) nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991;

d) Sezione D) nella quale sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 7/2015.

2. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 1, lettere a) e b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.


 

 

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Hanno diritto ad iscriversi nell'Albo regionale le cooperative sociali o loro consorzi, iscritti nel registro delle imprese, con sede nel territorio regionale e gli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'Unione europea.

2. L'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative non comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale.

3. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni "A" o "B" dell'Albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.

4. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è comunque condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.

5. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella Sezione "A" dell'Albo devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all'articolo 4;

b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente.

6. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella Sezione "B" dell'Albo devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;

b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91.

7. I consorzi di cooperative che intendono iscriversi nella sezione "C" devono essere costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.


 

 

Art. 4

(Procedure per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il legale rappresentante della cooperativa sociale, presenta, alla Unità Operativa Dirigenziale competente, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicando la sezione nella quale richiede di essere iscritto.

2. L'istanza è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti o indichi:

a) gli estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b) il codice fiscale ed il numero di Partita Iva;

c) il numero di iscrizione al registro delle imprese;

d) la sede legale risultante dal Certificato CCIAA;

e) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;

f) l'elenco dei soci ordinari, soci volontari, soci sovventori e soci fruitori di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 7/2015;

g) l'elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio, e della tipologia di contratto;

h) l'attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti;

i) l'attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;

l) l'attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

m) l'attestazione di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) ovvero di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

n) l'elenco dei lavoratori soci e non soci distinto per tipologia di attività A o B come previsto nella Circolare Ministero del Lavoro dell'8 novembre 1996, n.153 (Disposizioni relative all'interpretazione dell'art. 1 della L. n. 381/91), esclusivamente nel caso di contemporanea richiesta di iscrizione di cooperativa di tipo B.

3. Per le sole istanze di iscrizione alla Sezione B, oltre le attestazioni di cui al comma 2, la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta:

a) il numero delle persone svantaggiate di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7/2015, inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa:

b) il possesso di documentazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione, relativa alle persone svantaggiate;

c) il possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate.

4. L'istanza di iscrizione nella Sezione "C", oltre che dalla attestazioni di cui al comma 2, è accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'elenco cooperative socie alla data di presentazione della domanda, con i relativi estremi di iscrizione alle sezioni A e B.

5. L'istanza di iscrizione, per ciascuna tipologia di Sezione, è corredata dalla presentazione della seguente documentazione:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428, 2429 del codice civile;

b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere.

6. Le istanze per l'iscrizione alla Sezione "D" sono corredate dalla attestazione del rappresentante legale di possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo se ed in quanto occorra con riferimento a peculiari attestazioni richieste.

7. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell'Unità Operativa Dirigenziale competente.

8. L'ufficio competente, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della istanza. (1)

9. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via gerarchica alla Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero per motivi di legittimità e di merito da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

10. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 del regolamento regionale 17 febbraio 2022, n. 1.


 

 

Art. 5

(Effetti dell'iscrizione)

1. L'iscrizione nell'Albo regionale è, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.7/2015, condizione:

a) per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.


 

 

Art. 6

(Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. Le cooperative iscritte nell'Albo regionale comunicano alla Unità Operativa Dirigenziale competente le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. Le cooperative iscritte trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.

5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, il dirigente competente, avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.


 

 

Art. 7

(Procedure per la revisione e la cancellazione)

1. Gli uffici regionali provvedono di ufficio alla revisione periodica delle cooperative iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono cancellate dall'Albo, con provvedimento espresso del dirigente competente, le cooperative che:

a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;

b) perdono i requisiti per l'iscrizione;

c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'articolo 6, comma 1;

d) non ottemperano agli adempimenti annuali.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.


 

 

Art. 8

(Modalità di tenuta dell'Albo)

1. L'Albo regionale è suddiviso nelle Sezioni indicate dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della cooperativa, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

3. All'atto dell'iscrizione alle cooperative è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.


 

 

Art. 9

(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

2. A cadenza trimestrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'estratto dell'Albo, contenente l'elenco delle cooperative iscritte e i riferimenti essenziali.

3. La cura della pubblicazione sul portale regionale è affidata alla responsabilità della Unità Operativa Dirigenziale competente.


 

 

Art. 10

(Verifica impatto regolamentare)

1. La Unità Operativa Dirigenziale competente effettua periodicamente la valutazione dell'impatto della presente regolamentazione, verificando:

a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;

b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;

c) le principali criticità emerse;

d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

2. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento. Gli esiti della verifica sono comunicati alla Direzione Generale e al Dipartimento competenti per materia.

3. La prima verifica di impatto è effettuata dopo 180 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento.


 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca