Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 bis del 3 dicembre 2007

 

REGOLAMENTO N. 6 DEL 28 NOVEMBRE 2007

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007


E M A N A


Il seguente regolamento

 

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE"

 

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Oggetto dell'agevolazione

Art. 4 Determinazione della spesa agevolabile

Art. 5 Agevolazione concedibile

Art. 6 Cumulabilità

Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione

Art. 8 Decadenza dell'agevolazione

Art. 9 Revoca

Art. 10 Recupero dell'aiuto

Art. 11 Verifica, controlli e monitoraggio

Art. 12 Convenzione con l'agenzia delle entrate

Art. 13 Pubblicità.


 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il regime di aiuto denominato Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali, diretto a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese e tipologia di progetti.

3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.

4. Al fine di identificare le priorità strategiche di applicazione e le forme di aiuto adeguate ed individuare le risorse finanziarie disponibili ed il profilo temporale degli interventi, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, appositi indirizzi in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, articolo 8, e successive modifiche.

5. Il soggetto competente provvede all'attuazione della procedura nell'ambito degli indirizzi adottati.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

 

Art. 2

Destinatari

1. Soggetti destinatari degli aiuti sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che incrementano il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

 

 

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, pieno o parziale, in incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione, effettuate dai soggetti di cui all' articolo 2, nelle unità locali ubicate sul territorio regionale.

2. Si considerano incremento occupazionale anche le conversioni in corso di agevolazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

3. Sono, altresì, agevolabili, nell'ambito di apposita previsione coerente con la regola de minimis, le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, pieno o parziale, anche nella forma di apprendistato, benché non in incremento del numero dei lavoratori come determinati al comma 1.

4. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3 e l'occupazione creata deve essere mantenuta per un periodo di almeno tre anni. L'agevolazione spetta se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.

5. Sono escluse dall'agevolazione di cui al comma 4, tutte le altre assunzioni con forme e modalità diverse rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3.

 

 

Art. 4

Determinazione della spesa agevolabile

1. L'ammontare della spesa rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione è calcolato in percentuale delle retribuzioni connesse ai posti di lavoro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, per il periodo di tempo specificato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, e non superiore a due anni dalla data di assunzione.

2. Alla determinazione specifica delle voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento alla tipologia di assunzione, anche nel caso di contratti a tempo parziale, si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.

3. L'incremento della base occupazionale riferito al territorio regionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

 

Art. 5

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è commisurata alla spesa di cui all'articolo 4 ed è concessa attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. La misura dell'agevolazione è fissata, con l'apposito disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, in percentuale della spesa ammissibile, nel rispetto del limite massimo consentito dalla normativa comunitaria vigente. Tale atto può prevedere una specifica misura dell'agevolazione per l'assunzione di lavoratori diversamente abili e lavoratori svantaggiati, nel rispetto del predetto limite massimo.

3. L'agevolazione spetta per intero in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche risultanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato. In caso di assunzioni a tempo determinato, l'agevolazione è ridotta della metà.

4. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

I soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

5. Per l'accesso all'agevolazione il soggetto beneficiario presenta un'istanza redatta sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione.

6. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

7. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi, è comunicato al richiedente.

8. La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'assunzione del lavoratore ed al suo mantenimento nel periodo di cui all'articolo

3, comma 4 e al rispetto delle seguenti condizioni:

a) osservanza dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti;

b) osservanza delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché sulla salvaguardia delle categorie protette previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.


 

 

Art. 6

Cumulabilità

1. L'incentivo non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o ad altra finalità, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento, in relazione alle stesse spese ammissibili. 2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

 

Art. 7

Utilizzo dell'agevolazione

1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, è utilizzabile nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3.

L'agevolazione è altresì utilizzabile esclusivamente ai sensi del decreto legislativo 123/98, articolo 7, commi 3 e 4.

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese e di utilizzo del credito d'imposta fruito sono specificate nella convenzione di cui all'articolo 12, compatibilmente con le disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate.

 

 

Art. 8

Decadenza dell'agevolazione

1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, decade nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei lavoratori per il periodo di cui all'articolo 3, comma 4;

b) riduzioni del livello occupazionale complessivo raggiunto a seguito delle assunzioni che hanno dato origine all'agevolazione ed in misura proporzionale alle riduzioni medesime;

c) riduzione della base occupazionale a seguito di trasferimento di lavoratori ad unità locali ubicate fuori dal territorio regionale.

2. La decadenza comporta il divieto di fruizione illegittima dell'agevolazione ed il recupero di quella già illegittimamente utilizzata.

 

 

Art. 9

Revoca

1. La regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse:

se è accertata l'inosservanza dei contratti collettivi nazionali per i dipendenti dell'impresa beneficiaria;

a) se sono definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché sulla salvaguardia delle categorie protette, e se sono emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

b) se i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

c) se è accertato che gli elementi che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza risultano infondati;

d) se vi è falsità nelle dichiarazioni prodotte e nella documentazione presentata;

e) negli altri casi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

2. L'agevolazione è parzialmente revocata nell'ipotesi di utilizzazione del credito d'imposta oltre i limiti e le misure consentiti dal presente regolamento e dal disciplinare dello strumento di agevolazione, di cui all'articolo 1, comma 3.

 

 

Art. 10

Recupero dell'aiuto

1. Nelle ipotesi di decadenza e revoca anche parziale, si procede al recupero dell'aiuto fruito, contestualmente all'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

 

 

Art. 11

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino ai cinque anni successivi, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articolo 8, la regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato, dispone, in qualsiasi momento, le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio su i soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il rispetto e il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici e di effettuare la quantificazione dell'impatto occupazionale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

 

 

Art. 12

Convenzione con l'agenzia delle entrate

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione di cui all'articolo 5, la regione Campania stipula apposita convenzione con l'agenzia delle entrate che disciplina, tra i due enti, le modalità e le procedure di accesso, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo.

 

 

Art. 13

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione del credito d'imposta regionale sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino