Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 bis del 3 dicembre 2007


REGOLAMENTO N. 4 DEL 28 NOVEMBRE 2007


 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007


E M A N A


Il seguente regolamento


"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE"


Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Soggetti ammissibili

Art. 3 Piano di interventi ammissibile

Art. 4 Settori di intervento

Art. 5 Spese ammissibili

Art. 6 Apporto del soggetto destinatario

Art. 7 Agevolazioni concedibili

Art. 8 Intensità di aiuto

Art. 9 Modalità di accesso

Art. 10 Istruttoria, valutazione e negoziazione

Art. 11 Assistenza tecnica

Art. 12 Approvazione del piano di interventi

Art. 13 Contenuto del contratto

Art. 14 Erogazioni

Art. 15 Chiusura degli investimenti

Art. 16 Verifica, controlli e monitoraggio

Art. 17 Revoca

Art. 18 Regole di cumulo

Art. 19 Pubblicità


 


Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del contratto di programma regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali finalizzato ad attuare politiche di sviluppo locale mediante interventi complessi.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

3. L'amministrazione regionale adotta, per l'attivazione dello strumento di cui al comma 1, apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione.

4. Al fine di identificare le priorità strategiche e le forme di aiuto adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, apposito atto di indirizzo con l'approvazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8, di seguito denominato PASER.

5. Il soggetto competente, per l'attuazione della procedura, provvede alla pubblicazione di appositi bandi ed acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno successivo.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.



Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Possono accedere agli incentivi le medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere attraverso la procedura negoziale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione, sul territorio regionale, di un articolato progetto volto a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.

2. Nel caso di consorzi o società consortili, il destinatario finale delle agevolazioni è la singola impresa, in riferimento al programma di investimenti ad essa imputabile, ed il soggetto consortile, limitatamente al programma di investimenti di cui è direttamente ed esclusivamente titolare.

3. I soggetti proponenti e i destinatari finali delle agevolazioni sono iscritti al registro delle imprese, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposti a procedure concorsuali o di amministrazione controllata e sono in regime di contabilità ordinaria.



 

Art. 3

Piano di interventi ammissibile

1. Oggetto del contratto di programma regionale è un piano complesso di interventi localizzati sul territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti.

2. Il piano di interventi, finalizzato a generare positive ricadute, è corredato di:

a) programmi di investimenti attuati mediante l'acquisizione, da parte di un nuovo investitore, di immobilizzazioni direttamente connesse ad uno stabilimento chiuso o destinato alla chiusura;

b) programmi di investimento in infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della migliore attivazione del piano complesso di interventi;

c) programmi di investimento per l'attivazione e la gestione di servizi comuni;

d) programmi organici di attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, incremento occupazionale, internazionalizzazione, da sviluppare nell'ambito delle unità produttive oggetto degli interventi;

e) programmi per il salvataggio ed il rilancio di imprese in difficoltà che prevedono aiuti una tantum e per un periodo limitato alla definizione di un piano di ristrutturazione.

3. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale è attuato nel rispetto dei termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.

4. L'ammissibilità è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 385/93 tenuto presso la Banca d'Italia a finanziare i singoli investimenti previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti, in misura complessiva non inferiore al venticinque per cento del valore dell'investimento.



Art. 4

Settori di intervento

1. I piani di intervento di cui all'articolo 3 sono ammissibili nell'ambito dei settori agricoltura, industria ed artigianato, turismo, commercio in forma associata, logistica integrata e dei servizi connessi a tali settori, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.

2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.



Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono agevolabili le spese di investimento in beni materiali ed immateriali, sostenute anche tramite locazione finanziaria, le spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, le spese correnti, comunque strumentali e necessarie all'attuazione del piano di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle tipologie, limitazioni, condizioni e modalità previste dalla normativa comunitaria vigente specifica in relazione al tipo di intervento, e dettagliate nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Le spese relative all'acquisto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, di immobili che risultano di proprietà di uno o più soci dell'impresa aderente al contratto di programma e destinataria delle agevolazioni, o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione all'impresa medesima da parte dei restanti soci. Le predette spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili se, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o sono entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto.

3. Ai fini del presente regolamento non sono in alcun caso considerate ammissibili:

a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale o di un immobile esistente;

b) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) le spese relative a commesse interne di lavorazione;

d) le spese i cui titoli, anche se quietanzati successivamente, sono stati emessi in data antecedente alla presentazione della domanda di accesso, ad eccezione delle spese sostenute per la progettazione.

4. Sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso, ma

comunque successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul bollettino ufficiale della regione Campania, a condizione che si tratti di spese riferibili esclusivamente alla fase di progettazione e strettamente propedeutiche alla presentazione della domanda di accesso e dei relativi allegati, nonché di quelle preliminari sostenute in ottemperanza del disciplinare e strettamente necessarie al fine di dimostrare la piena disponibilità del suolo e degli eventuali immobili oggetto del programma di investimenti da parte del destinatario finale delle agevolazioni.

5. Per la descrizione dettagliata delle voci di spesa, delle condizioni e procedure necessarie a garantirne l'ammissibilità nel rispetto della normativa comunitaria vigente, si rinvia al disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

6. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.



 

Art. 6

Apporto del soggetto destinatario

1. I soggetti destinatari sostengono il programma di investimenti con apporto di capitale proprio in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.



Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni, calcolate sulle spese ammissibili di cui all'articolo 5, sono concedibili nella forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/98 art. 7, anche combinate tra loro, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, finanziamento agevolato, in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio.

2. La determinazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito dell'attività di valutazione e di negoziazione di cui agli articoli seguenti, in conformità di quanto disposto dal presente regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, nel rispetto del decreto legislativo n.123/98 e della normativa comunitaria vigente.



Art. 8

Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese.

2. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nella domanda e riportato nei decreti di concessione.

L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.


 


Art. 9

Modalità di accesso

1. La concessione delle agevolazioni avviene mediante procedura negoziale, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articolo 6, attivata a seguito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4.

2. L'amministrazione regionale provvede alla pubblicazione di appositi bandi per acquisire le manifestazioni di interesse nell'ambito degli interventi definiti su base territoriale o settoriale.

A tal fine il soggetto proponente presenta alla regione Campania domanda di accesso al contratto di programma regionale corredata di:

a) dettagliato piano progettuale;

b) documentazione comprovante la disponibilità di uno o più istituti di credito o società di investimenti o società finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, a cofinanziare i singoli investimenti, con allegata l'apposita relazione istruttoria per la concessione di linee finanziarie a medio e lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti;

c) documentazione e progetti di investimento delle singole imprese in caso di aggregazione consortile.

3. Le delibere, ovvero gli atti formali di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera b), sono presentate dal soggetto proponente, pena la decadenza dai benefici, entro novanta giorni dalla notifica della concessione delle agevolazioni, e comunque entro la data di stipula del contratto di programma regionale, di cui sono parte integrante e sostanziale.

4. Alla data di presentazione della domanda di accesso i soggetti richiedenti dimostrano:

a) la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove è realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli, anche nella forma di contratto preliminare, comprovanti proprietà o altro diritto reale di godimento, ovvero da titolo di concessione o equipollente;

b) la conformità urbanistica rispetto alle attività oggetto del piano complesso di interventi.


 


Art. 10

Istruttoria, valutazione e negoziazione

1. La domanda di accesso, completa della documentazione, è sottoposta ad istruttoria di ammissibilità finalizzata alla verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti.

2. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione di validità e fattibilità del piano di interventi, sulla base dei seguenti profili:

a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;

b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito, società di investimento o società finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, nella forma di apporto di capitale sociale;

c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale, anche mediante ovvero fissate con il PASER;

d) fattibilità tecnica;

e) fattibilità amministrativa;

f) fattibilità economico-finanziaria;

g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;

h) compatibilità ambientale e risparmio energetico;

i) positivo impatto sul sistema socio-economico soprattutto in termini di impatto occupazionale nell'indotto.

3. Sulla base della valutazione di cui al comma 2, la Regione negozia con i proponenti variazioni ed integrazioni al piano progettuale presentato e l'eventuale impegno di altri enti interessati per favorirne l'attuazione.



 

Art. 11

Assistenza tecnica

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l'attività di advising, i riscontri necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere oggetto di affidamento totale o parziale a società in house della regione Campania, ovvero a banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate, ai sensi della vigente normativa, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.



 

Art. 12

Approvazione del piano di interventi

1. L'approvazione del piano di interventi, a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria, è presupposto per la stipula del contratto di cui all'articolo 13 e per la concessione delle agevolazioni.

2. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, decadono dopo un anno.


 


Art. 13

Contenuto del contratto

1. Il contratto di programma regionale, stipulato tra la regione Campania ed il soggetto destinatario, è il documento di riferimento per l'attuazione del piano di interventi, il cui

contenuto minimo è costituito dai seguenti elementi:

a) soggetti contraenti, oggetto, definizione delle reciproche obbligazioni e piano progettuale definitivo;

b) tipologia degli investimenti;

c) spese ammissibili;

d) modalità di esecuzione e tempi di attuazione;

e) tipo ed entità delle agevolazioni finanziarie;

f) capitale proprio ed impegni finanziari dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale, quelli degli istituti finanziari coinvolti e della Regione in relazione alle erogazioni delle agevolazioni;

g) dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;

h) ricadute occupazionali dirette ed indirette del piano nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;

i) correlazione tra la tempistica di esecuzione degli investimenti e gli effetti di questi sui risultati delle imprese;

l) durata del contratto;

m) modalità di esecuzione di verifiche e controlli delle agevolazioni ed oneri;

n) modalità di rinegoziazione dei contenuti del contratto;

o) modalità di monitoraggio in itinere ed ex post, obblighi di rendicontazione parziale, finale e relazione annuale e finale sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

p) casi e modalità di variazioni oggettive e soggettive del piano progettuale;

q) casi di decadenza, revoca parziale o totale dei contributi e risoluzione del contratto;

r) oneri derivanti dalla gestione del contratto;

s) soggetti terzi collaboratori per la gestione del contratto;

t) ogni altro elemento volto a definire compiutamente i rapporti tra le parti.

2. Le eventuali variazioni ai programmi di investimento, conseguenti alle attività di verifica e controllo di cui all'articolo 16, possono determinare rinegoziazioni del contratto di programma stipulato.



 

Art. 14

Erogazioni

1. Le modalità e le procedure di erogazione, nel rispetto del disposto del decreto legislativo n. 123/98 e del disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, sono concordate nel contratto di programma regionale in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

2. Nel caso di beni acquistati in leasing si applicano le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente.



 

Art. 15

Chiusura degli investimenti

1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

a) i beni sono stati consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi sono stati prestati come da apposito contratto di fornitura;

b) l'impresa destinataria degli aiuti ha effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi;

c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa acquirente;

d) i beni acquisiti sono stati positivamente collaudati.

2. Il programma di investimenti è ultimato entro il termine previsto dal contratto, salvo eventuale proroga, adeguatamente motivata, richiesta prima della scadenza del contratto medesimo ed autorizzata dalla Regione.

3. Eventuali proposte di variazioni dei progetti oggetto del contratto di programma sono tempestivamente comunicate alla Regione ai fini della valutazione di congruenza, dell'ammissibilità e delle conseguenti rinegoziazioni del contratto.

4. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione al momento dell'erogazione a saldo, in relazione agli investimenti ammissibili realizzati, fermo restando l'importo massimo stabilito con il provvedimento di concessione.



 

Art. 16

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso, e nei cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, anche ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 8, la regione Campania, o le altre istituzioni competenti, dispongono le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, ed effettuano le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione del contratto ed effettuare la valutazione qualitativa del regime di aiuto.



 

Art. 17

Revoca

1. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

a) per le spese oggetto della domanda di agevolazione o per una parte di esse sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni richieste;

c) non sono stati rispettati i vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione;

d) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, risultano infondati, ovvero hanno subito variazioni rilevanti non autorizzate;

e) gli investimenti realizzati non risultano funzionalmente ed organicamente equivalenti a quelli ammessi al contributo;

f) si rileva la falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;

g) altre cause di revoca previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal contratto stipulato.

2. In caso di revoca, disposta ai sensi del comma 1, si applica, oltre al recupero dell'agevolazione, anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, o disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale purché' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente maggiorato di cinque punti percentuali.



 

Art. 18

Regole di cumulo

1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, se l'impresa destinataria non ne ha ancora beneficiato ed intende rinunciarvi.

2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili nell'ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.



 

Art. 19

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché gli atti e la modulistica relativi all'attivazione del contratto di programma regionale sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

                                                                                                               Bassolino