Regolamento Regionale 24 luglio 2007, n. 3.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dalla legge regionale 12 novembre 2012, n. 13.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti regolamentari qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.





Testo vigente del REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 


Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 13 giugno 2007

 

E M A N A

 

Il seguente regolamento

 

"DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI"


 

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, di seguito denominata legge regionale.


 


Art. 2

Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle Province di competenza, delle tartufaie controllate e coltivate

1. Le tartufaie controllate e coltivate, di cui all'articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.

2. I soggetti che ne hanno titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza alla Provincia competente per territorio. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;

2) planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento;

3) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;

4) relazione tecnica che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;

5) piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia di cui all'articolo 3;

6) certificazione di micorrizazione delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;

7) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;

2) planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla tartufaia da realizzare;

3) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;

4) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 4;

5) piano colturale di coltivazione della tartufaia di cui all'articolo 4;

6) certificazione di micorrizazione delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;

7) dichiarazione dalla quale risulta se ha beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;

8) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2 sono redatti e firmati da professionista abilitato.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dalla Provincia a seguito del parere favorevole della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale.

5. La Provincia effettua l'istruttoria dell'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta la Provincia comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, la Provincia autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, la Provincia entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.

7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di cinque anni ed è rinnovabile, a cura della stessa Provincia, previo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale. Le Province effettuano controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate e coltivate, ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento delle stesse se vengono a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito, ovvero se non sono rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

8. Le Province, sulla base dei riconoscimenti effettuati, provvedono ad istituire gli albi provinciali delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni dell'articolo 13 della legge regionale.

9. Le Province, di norma ogni tre anni, possono stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione complessivo per la realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate ed il limite di autorizzazioni concedibili.

10. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 4 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 ed all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge regionale.

11. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, la Provincia può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti settori tecnico-amministrativi provinciali delle Foreste e dell'Agricoltura della Giunta regionale.


 


Art. 3

Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.

2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento", che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;

b) "l'incremento arboreo" della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.

3. Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni colturali:

a) decespugliamento;

b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

c) trasformazione in alto fusto del bosco, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti (con progetto di conversione obbligatorio, da allegare al piano colturale);

d) eliminazione della vegetazione infestante;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie (se eccessivi);

f) drenaggio e governo delle acque superficiali;

g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante (solo per quelle novelle);

h) sarchiatura annuale superficiale del terreno (da escludere nei pressi delle piante e nei terreni acclivi);

i) potatura delle piante simbionti;

l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo (solo per le superfici interessate da nuove piante);

m) messa in opera terreni declivi di gravicciate trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante per evitare erosioni superficiali del terreno.

4. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

5. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di un congruo numero di idonee piante tartufigene. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbionte e la specie di tartufo micorrizato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

6. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufaia è effettuata dal richiedente all'interno del piano colturale di cui all'articolo 2, comma 2, fatte salve eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti uffici provinciali.


 


Art. 4

Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufaie

1. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di idonee piante tartufigene preventivamente micorrizate.

2. Le tartufaie coltivate sono impiantate solo in terreni collinari o montani a vocazione boschiva o comunque idonei all'arboricoltura, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartuficole.

3. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.

4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, riporta:

a) la descrizione dell'ambiente, intendendo per esso informazioni puntuali sulla localizzazione del nuovo impianto (quali fondovalle, pendice acclive, pianeggiante) sul clima, sulla vegetazione circostante, sull'eventuale presenza nei siti circostanti di tartufi (di cui va indicata la specie di appartenenza), sulla presumibile profondità della falda, sul substrato geologico;

b) la descrizione del terreno oggetto di impianto specificandone: caratteristiche fisico-chimiche del suolo, profondità dello strato arato, pietrosità, giacitura, altitudine, sistemazione agronomica, destinazione agronomica attuale;

c) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. È fondamentale che la scelta delle specie, quella tartuficola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedo-climatiche del sito prescelto, così come descritte e riportate nella relazione tecnica. Tale indicazione, costituisce elemento basilare, in sede di istruttoria, per il riconoscimento della tartufaia.

5. Il piano colturale per le tartufaie coltivate contiene in dettaglio anche le tecniche colturali che sono adottate per l'impianto e la conduzione della tartufaia stessa. Il piano colturale indica gli interventi agronomici e le cure colturali ed è redatto riportando le singole operazioni con la seguente ripartizione:

a) preparazione del terreno, tra cui: decespugliamento, recinzione, aratura, opere di drenaggio, sistemazione terreno, lavori superficiali complementari, apertura delle buche, concimazione pre-impianto, squadratura;

b) piantagione;

c) lavori post-trapianto, tra cui: lavorazioni terreno, potatura, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze;

d) cure colturali anni successivi, tra cui: lavorazioni del terreno, scerbature, potature, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze, diradamenti, raccolta.

6. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufaia coltivata, effettua il collaudo per accertare che esso è conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, può diventarlo con idonee modifiche, l'ufficio provinciale competente assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.


 


Art. 5

Piante tartufigene

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufaia naturale (tartufaia controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica fornitrice, che attesta in particolare l'idonea ed avvenuta micorrizazione, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.

2. La Provincia può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'avvenuto riconoscimento della tartufaia, controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizazione, servendosi degli organismi di certificazione individuati all'articolo 2 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 o di altri soggetti all'uopo titolati a norma di legge. L'attività di controllo sulle piante tartufigene può essere disposta anche in sede istruttoria e di verifica, in caso di dubbio o contestazione.

3. I vivai forestali regionali e l'azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali e sulla base del fabbisogno espresso in tal senso dalle singole Province o dalle Comunità montane. Resta inteso che anche tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui all'articolo 2 della legge n. 752/85.


 


Art. 6

Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute

1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse, al fine di esercitare il diritto di raccolta di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752/85, le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.


 


Art. 7

Ambiti di raccolta dei tartufi

1. In sede di prima applicazione della regge regionale le zone geografiche di raccolta dei tartufi, di cui all'allegata carta della Campania, sono coincidenti con i limiti amministrativi delle seguenti Comunità montane della Campania: Monte Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Titerno, Alto Tammaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di Lauro e Baianese, Terminio-Cervialto, Serinese-Solofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco, Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano, Gelbison-Cervati, Valle dell'Irno e Monti-Lattari. Ai Comuni ricadenti in tali Comunità montane sono aggiunti i comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Castelvolturno, Capua, Castelmorrone, Caserta, Maddaloni e Valle di Maddaloni in provincia di Caserta, i comuni di Arpaise, Apollosa, Ceppaloni, S. Leucio del Sannio nonché i comuni di Sant'Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi in provincia di Benevento, il comune di Pontecagnano in provincia di Salerno.

2. Le zone geografiche di raccolta dei tartufi possono essere modificate dalla Giunta regionale sulla base di indagini particolareggiate da realizzare sul territorio regionale, sentiti gli enti ed organismi di cui all'articolo 5 della legge regionale.

3. L'individuazione dei siti di raccolta dei tartufi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale ed il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, sono effettuati all'interno degli ambiti geografici di cui al comma 1.


 


Art. 8

Calendario di raccolta

1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è il seguente:

a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;

b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;

d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;

e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;

f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;

g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;

h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1° gennaio al 15 marzo;

i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1novembre al 15 marzo.


 


Articolo 8 bis

Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo.

2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono:

a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

c) il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

d) cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;

e) i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;

f) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione;

g) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura.

3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno.

4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della normativa regionale e creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i soggetti privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con le associazioni dei raccoglitori riconosciute.

5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte, se richiesti, alle amministrazioni competenti nelle materie trattate dal regolamento e dalla legge regionale.

6. Il tavolo si avvale della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del tavolo può essere estesa ad altri soggetti pubblici e privati, nonché ad istituti universitari ed ad enti di ricerca.

7. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.

8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni del tavolo sono assicurate dalla direzione regionale delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie regionali già previste a legislazione vigente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.


 


Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.

2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla provincia nel cui territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo. (1)

3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, la provincia ne comunica l'esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l'interessato fa pervenire al Comune la seguente documentazione:

a) numero due foto recenti formato tessera,

b) la fotocopia di valido documento di identità,

c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell'articolo 17 della legge regionale. (2)

4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17  legge regionale n. 13/2006 – Cod. n. 1147".

5. In materia di obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale e degli effetti del suo mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni e di responsabilità del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto a tassa di concessione regionale.

6. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale, accertano il mancato pagamento della tassa di concessione regionale, lo riportano nel verbale di contestazione. Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a cura delle competenti Province, alla Regione Campania – Settore Finanze e Tributi 80143 Napoli, Centro direzionale Isola C5 – per l'istruttoria e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3/84 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72, come sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997.

7. L'importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 185,92.

8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce. (3)

9. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a: "Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale "Vidimazione annuale tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17 legge regionale n. 13/2006 – Cod. n. 1148".

10. L'importo per la vidimazione annuale del tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 92,96.

11. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

12. La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all'atto della vidimazione. (4)

13. I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non campana, possono chiedere al comune di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede ad informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario. (5)

13 bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l'avvenuto rilascio e la documentazione utile all'aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati. (6)

14. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati alla Regione Campania – Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive – Settore Foreste, Caccia e Pesca.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 13.


 


Art. 10

Associazioni locali dei raccoglitori

1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali di raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 10 della legge regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti in Campania.

2. Le associazioni di raccoglitori sono costituite con atto pubblico e non hanno scopo di lucro.

3. Possono far parte delle associazioni di cui al comma 1:

a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi;

b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti;

c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute.

Almeno il cinquanta per cento dei soci, per ogni singola associazione, deve essere residente nelle aree geografiche di cui all'articolo 5 della legge regionale.

4. Le associazioni locali di raccoglitori sono soggetti abilitati all'attuazione delle iniziative finanziate dalla Giunta regionale e da altri enti pubblici per la promozione e la tutela del tartufo ed in generale per la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza stessa delle tartufaie.

5. Il riconoscimento delle associazioni locali di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale a cura del dirigente competente.

6. Per ottenere il riconoscimento regionale le associazioni locali di raccoglitori di tartufi presentano istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione, all'assessorato regionale per l'agricoltura e le attività produttive – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca. Alla domanda sono allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione nominativa delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda;

c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere con riferimento anche ai territori interessati;

d) ogni altra documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'associazione.

7. La Regione, in sede istruttoria, valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo ed alle caratteristiche complessive dell'associazione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera e con particolare riferimento allo scopo ed ai requisiti di cui al presente articolo.

8. Le Province, le Comunità montane e i Comuni, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi di manutenzione e forme di tutela delle tartufaie naturali e di quelle riconosciute, anche avvalendosi, mediante convenzione, delle associazioni locali dei raccoglitori.


 


Art. 11

Iniziative finanziabili dalla Giunta regionale

1. Le iniziative previste dall'articolo 11 della legge regionale sono promosse e realizzate direttamente dalle strutture regionali preposte ovvero a cura di altri soggetti pubblici (Province, Comunità montane, istituzioni scientifiche competenti, Parchi e Comuni -comprese le Pro-loco su delega delle rispettive Amministrazioni comunali) e privati (associazioni dei raccoglitori di cui all'articolo 10 e consorzi volontari per la difesa del tartufo) con il contributo della Giunta regionale.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, consistenti in contributi in conto capitale, i soggetti interessati presentano istanza, corredata da progetto esecutivo delle attività proposte, alla Giunta regionale – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) – Napoli, Centro direzionale Isola A6.

3. Compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Giunta regionale annualmente, con propria deliberazione, detta gli indirizzi per la concessione di contributi tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi: validità del progetto e sua capacità di sviluppare trasferimento tecnologico agli operatori della filiera, ricaduta sul territorio oggetto di intervento anche in termini occupazionali, promozione commerciale del tartufo nero di Bagnoli Irpino (tartufo tipico campano), valorizzazione della produzione tartuficola campana.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, il SeSIRCA, con propri decreti dirigenziali, emana il bando, determina l'ammontare dei relativi contributi regionali e nomina una commissione di valutazione. Detta commissione è composta da 2 dirigenti e funzionari tecnici del Settore, e un funzionario tecnico appartenente al Settore Foreste, Caccia e Pesca. La commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

5. Il SeSIRCA approva la proposta di graduatoria formulata dalla commissione di cui al comma 4 ed assolve alle funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento, erogazione delle somme spettanti ai beneficiari e a quelle di controllo.

6. L'ammontare del contributo per gli enti pubblici, comprese le strutture di ricerca, è stabilito nell'ottanta per cento della spesa ammessa del progetto approvato, mentre per i soggetti privati tale limite è fissato nel cinquanta per cento della spesa assentita. In ogni caso si terrà conto della normativa comunitaria ed in particolare del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").

7. I soggetti privati che presentano un progetto ai sensi della legge regionale producono, contestualmente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta il possesso e la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota del costo dell'intervento a proprio carico.

8. Il contributo è liquidato, dopo l'accertamento tecnico-amministrativo di regolare esecuzione delle attività previste nel progetto approvato, attraverso presentazione del rendiconto finanziario finale e di una dettagliata relazione tecnica sugli interventi svolti.

9. Il beneficiario può chiedere anticipazioni sul contributo concesso con le seguenti modalità:

a) il trenta per cento all'atto dell'approvazione del progetto, previa esplicita richiesta scritta nonché, per i soggetti giuridici privati, presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del dieci per cento;

b) un ulteriore quaranta per cento nel corso dell'attuazione del progetto, previa presentazione di relazione concernente gli interventi già realizzati e quelli in corso nonché documentazione contabile necessaria a comprovare l'avvenuta spesa di un importo pari almeno all'anticipazione già ricevuta. Per i soggetti giuridici privati è richiesta la presentazione di ulteriore garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del dieci per cento.

10. Al SeSIRCA è attribuito anche il compito di definire il sistema di tracciabilità e certificazione del tartufo ai fini della messa a punto di forme di tutela giuridica del prodotto campano.


 


Art. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

24 luglio 2007

Bassolino