Regolamento Regionale 5 luglio 2007, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 23 luglio 2007

NB: il regolamento tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n.44 del 6 agosto 2007

 

REGOLAMENTO N. 2 DEL 5 LUGLIO 2007


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 6 giugno 2007


E M A N A


Il seguente regolamento


"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE MEDIANTE L'IMPIEGO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE"


 

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie, di seguito  denominate GAV, in attuazione della Legge Regionale del 23 Febbraio 2005, n. 10, articolo 5, comma 2, indicata di seguito "Legge", con il fine di uniformarne lo svolgimento sul territorio regionale.


 

Art. 2

Linee fondamentali dei programmi di attività

1. La provincia predispone il programma di attività sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge, in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti alla vigilanza ambientale operanti sul territorio.

2. In attesa della definizione dell'albo regionale della Campania, di cui alla lettera d) dell'art. 2 della Legge, i soggetti rientranti nella stessa  lettera, sono individuati tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349 e della legge 11 agosto 1991, n° 266 e tra quelli che già hanno svolto attività protezionistica ambientale, la cui richiesta di inserimento tra le onlus previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale n. 10/01 è stata accolta.

3. Il programma di attività ha un ambito temporale definito ed è finalizzato ad assicurare alle GAV il pieno svolgimento dei compiti e doveri loro attribuiti dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 7 della Legge. In particolare il programma di attività prevede che:

a) le GAV per motivi di sicurezza e di controllo, svolgono il servizio di vigilanza di norma in coppia, fatta salva la possibilità per il responsabile del servizio di autorizzare per eccezionali e motivate esigenze le GAV ad operare singolarmente;

b) le GAV possono operare individualmente nell'ambito delle attività di carattere educativo ed informativo;

c) le GAV operano di norma in località vicine al comune di residenza coincidenti con la zona operativa di assegnazione.

4. Le attività sono programmate individuando i compiti e le azioni prioritarie che le GAV devono svolgere nell'ambito del territorio di pertinenza, con riferimento alle specificità derivanti:

a) dalle diverse caratteristiche ambientali;

b) dalla diversa situazione presente dal punto di vista territoriale e operativo;

c) dalle conseguenti diverse esigenze e urgenze presenti.

5. Nella programmazione delle attività deve comunque essere assicurata prioritariamente la vigilanza ambientale nei parchi e nelle aree protette regionali.

6. Il programma di attività è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.


 

Art. 3

Relazione sull'attività svolta dalle GAV

1. Entro il trenta settembre di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale:

a) un dettagliato rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalle GAV;

b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali a disposizione;

c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno successivo con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e delle dotazioni strumentali;

d) i dati relativi alla consistenza numerica ed i nominativi delle GAV effettivamente in servizio.

2. La Giunta regionale dispone il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le amministrazioni provinciali sulla base del piano di organizzazione del servizio.


 

Art. 4

Organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione

1. Le province organizzano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento e corsi di riqualificazione per le GAV quando è ritenuto utile e, comunque, almeno ogni tre anni.

2. I corsi di formazione professionale sono rivolti ai cittadini che aspirano alla nomina di guardia volontaria ambientale.

3. I corsi di aggiornamento sono rivolti alle guardie ambientali volontarie già in servizio.

4. I corsi di riqualificazione sono rivolti ai soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra regione e sono mirati alla conoscenza dell'ambiente e della normativa della regione Campania.

5. Le province autorizzano, previa stipula di apposita convenzione, corsi di formazione professionale e di aggiornamento per le GAV, proposti dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge.

6. Le province valutano i contenuti dei corsi proposti sulla base della loro rispondenza alle finalità previste dalla Legge ed alle linee di indirizzo del presente Regolamento, tenendo conto anche della qualifica e della formazione posseduta dai candidati interessati.


 

Art. 5

Presentazione domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale.

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento delle attività e funzioni di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge, possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione professionale per la nomina a guardia ambientale volontaria.

2. Le domande di partecipazione ai corsi di formazione professionale sono corredate dall'indicazione dei titoli e dei requisiti posseduti, nonché della formazione professionale già acquisita.


 

Art. 6

Programma dei corsi

1. Il programma dei corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione è articolato in moduli differenziati, selezionando i gruppi di argomenti in relazione al titolo di studio, qualifica, requisiti e formazione professionale posseduti dai candidati.


 

Art. 7

Esami per l'acquisizione della nomina a GAV

1. Al termine dei corsi di formazione professionale i candidati sostengono un esame teorico-pratico consistente in un colloquio sulle materie di cui all'articolo 8 e su quanto trattato nel corso al fine di verificarne il grado di apprendimento.

2. La commissione d'esame nominata dalla provincia è composta da:

a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;

b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;

c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;

d) un funzionario regionale del settore tutela dell'ambiente.

3. La commissione d'esame può essere integrata da un ufficiale della polizia provinciale e da un funzionario del corpo forestale dello Stato.


 

Art. 8

Materie dei corsi di formazione professionali e degli esami

1. Le materie dei corsi di formazione professionale e degli esami sono le seguenti:

a) Elementi di ecologia generale:

1. L'ambiente come ecosistema;

2. Il rapporto uomo – ambiente;

3. Lo sviluppo sostenibile (Agenda XXI; Convenzioni di Rio e Kyoto; Contabilità ambientale);

4. Approfondimenti sui tipi di ecosistema presenti nel territorio.

b) Gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni culturali:

1. Tutela della qualità dell'aria;

2. Conservazione della risorsa acqua;

3. Tutela della risorsa suolo;

4. Conservazione della flora e della vegetazione;

5. Tutela della fauna selvatica;

6. Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso;

7. La gestione delle aree protette;

8. Gestione dei rifiuti.

c) Normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa, con particolare riferimento alla vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi compreso le acque marine e dolci;

d) Normativa ambientale:

1. Normativa ambientale di carattere generale (Agenzia Nazionale Protezione  Ambiente, Valutazione Impatto Ambientale,Valutazione Ambientale Strategica);

2. Normativa per le aree protette e la conservazione delle biodiversità;

3. Normativa relativa alla tutela del paesaggio e dei beni culturali;

4. Normativa relativa ai rifiuti;

5. La direttiva Severo;

6. Normativa relativa agli interventi di protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.

e) Caratteristiche del territorio di competenza:

1. Caratteristiche del territorio relative agli argomenti elencati alla lettera a), punto 2.

f) Rilevamento ambientale:

1. Il metodo cartografico e l'orientamento sul terreno;

2. Metodi di rilevamento delle caratteristiche del territorio e dei parametri ambientali intesi anche come indicatori di situazioni di rischio ambientale rilevanti ai fini della protezione civile;

3. Riconoscimento di specie protette.

g) Educazione ambientale:

1. Finalità e contenuti dell'informazione ambientale;

2. Tecniche di informazione, di comunicazione e didattiche in educazione ambientale.

h) Nozioni di primo soccorso.



 

Art. 9

Corsi di aggiornamento obbligatori

1. Le province organizzano corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV se intervengono modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale e quando è ritenuto utile e comunque almeno ogni tre anni.

2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 6, se il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consente, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.


 

Art. 10

Graduatoria GAV

1. A conclusione dei corsi, con il superamento dell'esame, è rilasciato un attestato di frequenza ed è redatta dalle singole province una graduatoria in base al punteggio ottenuto.

2. La posizione nella graduatoria di cui al comma 1 costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina a GAV.

3. La Giunta regionale determina ogni tre anni, d'intesa con le province, il numero delle GAV per ogni singola provincia sulla base delle esigenze di tutela ambientale e delle caratteristiche territoriali.


 

Art. 11

Linee di indirizzo e direttive alle province per la formulazione del regolamento di servizio

1. Le province adottano, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'articolo 2 della Legge, il regolamento di servizio delle GAV che prevede,  per esigenze organizzative, la suddivisione del territorio provinciale in zone operative.

Le GAV svolgono la propria attività nella zona operativa di assegnazione individuata dalla provincia.

2. È fatta comunque salva la possibilità per le GAV di richiedere, motivandolo, il trasferimento, definitivo o temporaneo, ad altra zona operativa.

3. Il regolamento provinciale prevede l'organizzazione del servizio sulla base di programmi mensili di attività contenenti i turni con indicazione del giorno, degli orari e delle località ove le GAV operano.


 

Art. 12

Schemi generali e linee di indirizzo per la stipula di convenzioni tra le province e gli enti ed associazioni protezionistiche per l'espletamento del servizio.

1. Per l'espletamento coordinato del servizio sul territorio le province possono stipulare con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2 della Legge apposite convenzioni, sulla base dello schema generale di cui all'allegato A, che ne costituisce il contenuto minimo.


 

Art. 13

Distintivo GAV

1. Le GAV sono dotate di apposito distintivo di riconoscimento recante lo stemma della regione Campania, la scritta "Guardie Ambientali Volontarie" e il numero identificativo dell'agente.


 

Art. 14

Tesserino GAV

1. Le GAV sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento recante lo stemma della regione Campania, la scritta "Regione Campania - GAV", le generalità, la fotografia, le competenze specifiche e la qualifica di pubblico ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dalla Legge del 24 novembre 1981, n. 689, articolo 13.

2. L'acquisizione dello status di GAV comporta l'osservanza dei compiti e doveri previsti dall' articolo 7 della Legge, dal presente regolamento e dalle disposizioni generali impartite dall'amministrazione provinciale.


 

Art. 15

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

5 luglio 2007

Bassolino