Regolamento Regionale - D.P.G.R. 28 dicembre 2009, n. 18.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 18 DEL 28 DICEMBRE 2009


 

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

6 NOVEMBRE 2008, N. 15 (DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO)".


 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1230 del 10/07/2009;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 21 ottobre 2009;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1793 del 04/12/2009


E M A N A


Il seguente regolamento:

 

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l' attività agrituristica in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).


 

Art. 2

Connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque prevalente. La connessione si realizza quando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all'estensione, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.

2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo-lavoro per l'attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l'attività agrituristica. Per il calcolo del rapporto tempo-lavoro convenzionale si fa riferimento alle tabelle riportate nell'allegato A. La Giunta regionale con propria deliberazione aggiorna ogni tre anni o in seguito a modifiche legislative le suddette tabelle.

3. Se le attività agrituristiche sono esercitate in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro è determinato dalla sommatoria del tempo-lavoro di ciascuna azienda associata anche se l'attività agrituristica è concentrata in una unica sede.

4. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano nel loro insieme un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole.

5. Al fine di garantire il rispetto dei criteri di uniformità sul territorio, la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola, è corredata dai documenti indicati nell'articolo 7 della legge regionale n. 15/2008.

6. La relazione di cui al comma 5 riporta le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l'ordinaria gestione dell'azienda;

b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell'offerta dei prodotti aziendali;

c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività agrituristica; per l'attività agrituristica devono essere specificate l'altezza minima e massima dei locali e le superfici illuminanti;

d) connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola;

e) presenza dei prodotti aziendali nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico.



 

Art. 3

Impiego di prodotti aziendali nella somministrazione di pasti e bevande

1. La varietà ed il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire per oltre il 60 per cento dalla propria azienda ovvero da aziende agricole e agroalimentari presenti nello stesso Sistema Territoriale di Sviluppo – ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, recante Piano Territoriale Regionale, del PSR 2007/2013 Regione Campania – allegato 2 percorso metodologico per la classificazione territoriale Tab. n. 1 ed elenco dei comuni campani suddivisi per STS del PTR e per macro aree, pubblicato nel bollettino ufficiale Regione Campania numero speciale del 29 settembre 2008 – o in Sistemi Territoriali di Sviluppo confinanti. Nel caso delle isole sono da considerare Sistemi territoriali di sviluppo confinanti Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Amalfi in virtù dei più frequenti collegamenti marittimi.

2. Il ricorso a prodotti extra regionali non deve eccedere il limite del 15 per cento ed è consentito esclusivamente in assenza di prodotti  similari di origine regionale. La restante parte è comunque assicurata da prodotti tipici e tradizionali del terrtorio regionale, con preferenza per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, ove presenti. Nel calcolo sono comprese le bevande alcoliche, superacoliche e l'olio.

3. La provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte.

4. La verifica relativa alla percentuale dei prodotti aziendali da destinare alla somministrazione dei pasti e delle bevande è effettuata nella fase di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività sulla base della documentazione prodotta. In corso di esercizio dell'attività agrituristica la verifica è effettuata dai soggetti preposti alla verifica sulla base degli indirizzi colturali in atto.


 

Art. 4

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero – Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici, interventi pertinenziali e degli impianti sportivo-ricreativi

1. Le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari, i nuovi volumi tecnici e gli adeguamenti per l'accesso ai soggetti non normodotati sono realizzate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/2008, alle seguenti condizioni:

a) l'impossibilità di utilizzare strutture esistenti per comprovati motivi strutturali, funzionali e di sicurezza;

b) i nuovi volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;

c) la tipicità degli elementi architettonici e dei materiali utilizzati rispetto all'edilizia rurale del luogo.

2. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a condizione che siano funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.


 

Art. 5

Requisiti igienico-sanitari

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 15/2008, se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.

2. Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti superiore a dieci, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.


 

Art. 6

Requisiti dei locali per la somministrazione

1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,5 metri quadrati per posto/tavola.

2. I locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.

4. Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile;

b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;

c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;

d) w.c. con impianto di scarico dell'acqua a doppia erogazione;

e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e di asciugamani elettrico o monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione dell'acqua non manuale;

f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.



 

Art. 7

Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti

1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine/laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati devono avere i seguenti requisiti:

a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;

b) superficie minima di 10 metri quadrati oltre i dieci pasti, con un incremento di 0,20 metri quadrati per ogni pasto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);

c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;

d) pavimento ben connesso la vabile e disinfettabile;

e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;

f) zona di lavaggio e di preparazione degli alimenti dotata di lavello;

g) zona di cottura;

h) zona di lavaggio delle stoviglie attrezzata con lavello e lavastoviglie;

i) lavamani o, in alternativa, il lavello della zona di lavaggio delle stoviglie deve essere dotato di comando di erogazione dell'acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso;

l) contenitore per rifiuti con comando a pedale;

m) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;

n) tavoli da lavoro con superficie lavabile;

o) armadietti per riporre le stoviglie;

p) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;

q) lavastoviglie, anche di tipo non industriale , se siano previsti non più di venti pasti;

r) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima temperatura;

s) spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;

t) servizi igienici per gli operatori alimentari.

2. I servizi igienici per gli operatori devono avere i seguenti requisiti:

a) non essere direttamente comunicanti con il locale per la preparazione dei pasti;

b) presenza di uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;

c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione non manuale, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

3.  Se il locale per la preparazione dei pasti è all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione  è  ammesso  l'utilizzo dei locali  dell'abitazione,  come  spogliatoi e servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.


 

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione.

1. La macellazione degli animali allevati in azienda è effettuata in un apposito locale posto all'interno dell'azienda agricola.

2. Il limite massimo di capi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina che possono essere macellati annualmente in azienda e ceduti direttamente al consumatore finale, è pari a cinquecento unità, ai sensi della delibera di Giunta regionale 16 giugno 2006 n. 796, relativa alle linee guida applicative del regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853.

3.La macellazione nel rispetto del limite di cui al comma 2 è svolta anche nei locali della cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, riferito anche alle modalità di lavaggio e di disinfezione ad ultimazione di tali operazioni e per il monitoraggio dell'efficacia delle stesse operazioni.

4. I requisiti minimi per la macellazione per autoconsumo sono quelli previsti dal regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852, in particolare per quanto riguarda i locali strutturati con pavimenti e pareti facili da lavare e disinfettare, con la disponibilità di acqua calda e fredda e con l'utilizzo di attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili.


 

Art. 9

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità -Requisiti delle camere e delle unità abitative

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/2008 i locali, per conservare la caratteristica di ruralità, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi deve consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.

b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.

c) un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Se vi è una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri il rapporto può essere ridotto ad 1/20, purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.

2. Per immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne sono consentite ulteriori deroghe, a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili con una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero con un'adeguata illuminazione di impianti autonomi e con un'adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Le deroghe previste nel presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.

4. La ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata computando per ciascun posto/letto una superficie non inferiore a 15 metri quadrati, comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per ogni camera, con un massimo di quattro posti/letto e calcolando 2 metri quadrati per ogni letto in più oltre il primo.


 

Art. 10

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. Gli spazi aperti sono organizzati in piazzole non inferiori a 60 metri quadrati e le stesse piazzole sono sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti che garantiscano la permeabilità.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti sono rispettati i seguenti requisiti:

a) sono localizzati in prossimità delle piazzole:

1) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

2) l'impianto di prevenzione incendi, realizzato nel rispetto delle norme vigenti;

3) l'impianto elettrico a colonnine, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con punti di luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;

4) l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;

5) un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici, in caso di ospitalità di caravan e autocaravan;

b) i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto;

c) le attrezzature per il lavaggio delle stoviglie sono installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio della biancheria.



 

Art. 11

Disposizioni per la conduzione delle piscine

1. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, in applicazione della vigente legislazione regionale e dell'accordo Ministro della Salute-Regioni del 16 gennaio 2003 per gli aspetti igienico-sanitari nella costruzione, nella manutenzione e nella vigilanza delle piscine a uso natatorio.

2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti appositamente incaricati.


 

Art. 12

Controlli nella conduzione delle piscine

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'Azienda sanitaria locale.

2. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, degli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina.

3. I controlli interni sono eseguiti dall'imprenditore o dal personale appositamente incaricato e riguardano la qualità dell'acqua, in ragione degli accessi alla piscina. Il soggetto preposto che esegue i controlli deve essere a conoscenza della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell'acqua.

4. Se, in seguito all'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontra valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla immediata soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

5. La conduzione della piscina prevede controlli periodici o forme di assistenza programmate.

6. L'uso della piscina è disciplinato in un apposito regolamento recante gli orari di ingresso, le modalità di accesso ai minori e le norme comportamentali ed è consegnato agli ospiti.


 

Art. 13

Formazione degli operatori agrituristici

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2008, organizza corsi di formazionee di aggiornamento degli operatori, in collaborazione con le Province.

2. La formazione e l'aggiornamento riguardano le seguenti materie:

a) nozioni di legislazione alimentare;

b) applicazione dei principi del sistema di Analisi del rischio e controllo dei punti critici (Haccp);

c) principi e norme di igiene alimentare;

d) regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità.



 

Art. 14

Classificazione

1. La Giunta regionale recepisce con delibera le classificazioni previste dalla normativa nazionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


 

Art. 15

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

28 dicembre 2009

Bassolino