Regolamento Regionale 9 aprile 2010, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 28 del 12 aprile 2010

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI

NEL MERCATO INTERNO

 

REGOLAMENTO N. 11/2010

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 18 del 22 /01/2010, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 02/02/2010;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

E M A N A

 

il seguente:

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

 

 Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 "Legge comunitaria regionale", attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

 

Art. 2

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività economiche, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale.

 

Art. 3

(Compiti della Giunta regionale)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale individua, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone, in conformità ai principi di semplificazione recati dalla direttiva servizi, la modulistica unificata per le amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva2006/123/CE.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che si esprime nei termini di cui alla legge regionale 18 ottobre 2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo".

 

Art. 4

(Accesso ad attività di servizi)

1. L'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato ai seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

 

Art. 5

(Regimi autorizzatori)

1. I regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

2. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

3. Nei casi di cui al comma 2 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

4. Per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

 

Art. 6

(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. Il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;

f) i requisiti, ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari.

2. Sono, altresì, incompatibili le disposizioni normative regionali che prevedono la partecipazione diretta o indiretta al rilascio del titolo abilitativo di operatori concorrenti.

 

Art. 7

(Sportello Unico)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'art 38 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede affinché le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento possano essere espletate in via telematica, attraverso gli Sportelli Unici competenti per territorio e mediante l'utilizzo della modulistica di cui all'articolo 3 comma 2.

 

Art.8

(Misurazione oneri amministrativi)

1. La Giunta regionale realizza, d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) come prevista dall'articolo 25 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 al fine di pervenire entro il 31 dicembre 2012 alla riduzione del 25 per cento degli oneri informativi ricadenti sulle imprese.

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale nella sessione comunitaria regionale di cui all'articolo 5 della l.r. n. 18/2008, verifica lo stato di avanzamento degli interventi adottati nella materia oggetto del presente regolamento ed i risultati conseguiti.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto degli effetti prodotti dall'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.

                                                                                                                                              Bassolino