Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 29 novembre 2013, n. 7, 7 maggio 2018, n. 4 e 18 settembre 2018, n. 7.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente del REGOLAMENTO N. 9/2010

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 89 DEL 2 APRILE 2010

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA L.R. N.14 DEL 18 NOVEMBRE 2009 ART. 54, COMMA 1, LETT. B) - DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1849 del 18/12/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 04/01/2009;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

E M A N A

 

il seguente regolamento:

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE"

 

INDICE

 

CAPO I

Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Repertorio regionale delle qualifiche

Art. 4 Professioni regolamentate

Art. 5 Criteri metodologici per la de finizione delle qualifiche professionali

 

CAPO II

Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi

Art. 6 Obiettivi

Art. 7 Definizioni

Art. 8 Criteri per la progettazione dei percorsi formativi

Art. 9 Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi

Art. 10 Criteri per la predisposizione de i Piani provinciali dell'offerta formativa

 

CAPO III

Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite

Art. 11 Definizioni

Art. 12 Sistema regionale di certificazione delle competenze

Art. 13 Trasparenza delle certificazioni

 

CAPO IV

Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato

dell'istruzione, formazione ed orientamento

Art. 14 Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione

Art. 15 Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

 

CAPO V

Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.

Art. 16 Obiettivi

Art. 17 Criteri per l'accreditamento

Art. 18 Destinatari dell'accreditamento

Art. 19 Esclusioni

Art. 20 Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

Art. 21 Verifica e monitoraggio dei requisiti

 

CAPO VI

Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Art. 22

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

Art. 23 Azioni di sostegno alla formazione

Art. 24 Libretto formativo personale

Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

 

CAPO VII

Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento

Art. 25 Soggetto promotore

Art. 25-bis Soggetto ospitante

Art. 25-ter Tirocinante

Art. 26 Numero massimo di tirocini

Art. 26-bis Durata del tirocinio

Art. 26-ter Indennità di partecipazione

Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini

Art. 27 Tutorato

 

Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno

Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo

Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

 

CAPO VIII:

Misure a sostegno della formazione continua

Art. 30. Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

 

CAPO IX:

Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Art. 31. Formazione nei periodi di non lavoro

Art. 32. Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

 

 

CAPO I

DISCIPLINA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE.

 

Art. 1

Obiettivi

1. La definizione degli standard professionali e del sistema regionale delle qualifiche costituisce un presupposto necessario per adeguare il sistema regionale agli obiettivi comunitari e al sistema nazionale delle qualifiche.

2. Per favorire la formazione lungo l'intero arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite e maggiori opportunità di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento è necessario costruire un sistema regionale di qualifiche specificate e differenziate in profili professionali.

3. Nella definizione del sistema delle qualifiche professionali la Regione opera secondo un approccio progressivo in relazione ai fabbisogni professionali e formativi che sono individuati periodicamente riconoscendo:

a) qualifiche e profili standard definiti negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti e nei percorsi formativi;

b) qualifiche e profili standard validati all'interno dei rapporti interistituzionali e con le parti sociali;

c) qualifiche e profili sperimentali realizzati all'interno di percorsi formativi attuati ma non ancora giunti ad un approfondito vaglio tecnico.

4. In relazione al mutamento del contesto normativo e territoriale di riferimento la Regione può introdurre nuove qualifiche e profili professionali individuando i relativi percorsi formativi ed attivando i processi di valutazione e validazione.

5. La definizione di standard professionali avviene nella prospettiva del rafforzamento della qualificazione della forza lavoro come elemento in grado di incidere sui processi del mercato del lavoro. In tal senso gli standard professionali costituiscono il riferimento per:

a) la progettazione dell'offerta formativa in termini di competenze a garanzia della coerenza dei contenuti professionali sviluppati e le richieste del mondo del lavoro;

b) la definizione dei contenuti della certificazione indipendentemente dai contesti di acquisizione a garanzia della riconoscibilità e della trasferibilità delle competenze;

c) le azioni ed i servizi di orientamento e di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro a garanzia dell'univocità dei parametri.

 

Art. 2 (1)

Definizioni

1. Per "standard professionale" è da intendersi la descrizione delle competenze che caratterizzano un profilo professionale in relazione all'esercizio delle attività attese da quest'ultimo. Lo standard professionale è articolato in Unità di Competenza (UC) autoconsistenti, che costituiscono l'unità minima certificabile.

2. La "qualifica" è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, come il risultato formale e certificato di un processo di valutazione e convalida delle competenze.

3. Per "competenza" si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, così come declinati all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. Per "conoscenze" si intendono i saperi di riferimento dell'attività professionale e possono essere di tipo teorico, metodologico o contestuale, secondo la declinazione fornita dall'Allegato 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

5. Per "abilità" si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprime le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza.

6. Il "profilo professionale" rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle attività che la figura deve saper svolgere.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.




Art. 3

Repertorio regionale delle qualifiche

1. La Regione adotta, con apposito atto deliberativo di Giunta, nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto della Regione Campania approvato il 20 febbraio 2009, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, in raccordo con i codici ISTAT ed ATECO, al fine di superare la frammentarietà dei riferimenti definendo un linguaggio comune tra mondo del lavoro e della formazione. Per consentire i passaggi tra i diversi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro il Repertorio viene progettato sulla base di una struttura descrittiva omogenea dei profili professionali, dei requisiti di accesso, delle competenze e delle attività diversificate nei contenuti in relazione alle aree e famiglie professionali ed articolate per livelli formativi.

2. La definizione del Repertorio regionale avviene in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione.

 

Art. 4

Professioni regolamentate

1. La Regione predispone una specifica disciplina, nell'ambito della propria competenza concorrente, per le professioni regolamentate ed i relativi percorsi formativi nel rispetto della normativa europea e nazionale che regola i requisiti e le modalità per accedere ad una professione ovvero per esercitare determinate attività professionali.

2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, ed istituisce un'apposita sezione del Repertorio regionale di cui al precedente articolo 3, specificamente dedicata a profili professionali e attività regolamentate, elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento. (1)


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.

 

Art. 5 (1)

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta:

a) le linee di indirizzo per la standardizzazione delle Qualificazioni Professionali regionali, garantendone:

1) la coerenza con le "specifiche tecniche" di cui all'Allegato 2 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015;

2) laddove applicabile, la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nonché al quadro europeo delle qualificazioni (EQF), attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF;

b) le procedure per lo svolgimento degli esami finali volti al conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale, sia in esito a percorsi formali che a seguito di erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali.

2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili:

a) istituisce il "Gruppo Tecnico Regionale" (GTR), coordinato dal Responsabile della suddetta struttura amministrativa, e composto da almeno due referenti della stessa, con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità dei Settori Economico Professionali (SEP) da trattare, da referenti delle strutture amministrative regionali preposte ratione materiae, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale e delle Associazioni degli operatori accreditati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;

b) adotta gli atti amministrativi di approvazione delle Qualificazioni Professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR) e tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto sopra indicato.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.



 

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI

 

Art. 6

Obiettivi

1. Nell'ambito della ridefinizione di modalità coerenti di progettazione di percorsi formativi, nel rispetto degli orientamenti comunitari e dei principi fissati a livello nazionale e negli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la Regione adotta standard formativi comuni, declinati in termini di competenze, sulla cui base i soggetti attuatori dovranno compiere le proprie scelte in ordine all'individuazione delle strategie didattiche più adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi.

2. In coerenza con le strategie europee relative alla mobilità dei cittadini e nel rispetto del principio di trasparenza delle certificazioni, la definizione di un quadro regionale di standard formativi è necessaria ai fini della spendibilità, a livello nazionale, delle competenze comunque acquisite all'esito dei percorsi formativi, di istruzione e di lavoro, formali e non formali, nell'ottica del primato dell'apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui si produce. La definizione degli standard formativi costituisce il riferimento metodologico per sviluppare flessibilità ed adattabilità delle professionalità attraverso la capitalizzazione dell'esperienza formativa, la sua riconoscibilità e spendibilità.

3. Gli standard formativi definiscono i requisiti da rispettare nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica. Gli standard sono definiti in relazione alle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi e alle caratteristiche delle competenze proprie delle qualifiche di riferimento.

4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione allo standard formativo di riferimento. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle UC in "Unità Formative" (UF), come definite dal successivo articolo 7, comma 2, in grado di assicurare anche, laddove possibile, il collegamento con il sistema di istruzione e con quello del riconoscimento dei crediti formativi. (1)


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

Art. 7 (1)

Definizioni

1. Per "standard formativo" si intende l'insieme degli elementi e delle regole che attengono alla progettazione ed erogazione dei percorsi di formazione professionale: articolazione dei percorsi in UF e Moduli, modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime necessarie nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi, altri eventuali elementi che si ritiene di dover indicare al fine di garantire la trasparenza e la qualità dei percorsi. Lo standard formativo va imprescindibilmente rapportato agli standard professionali di cui al capo I del presente Regolamento.

2. L'"Unità Formativa" (UF) è la "porzione" di percorso formativo che consente l'acquisizione delle UC ricomprese nello standard professionale di riferimento. Le UF rappresentano l'interfaccia tra il sistema della progettazione/erogazione della formazione e il sistema della certificazione delle competenze acquisite. I "moduli" sono invece relativi a contenuti e attività del percorso formativo che non hanno uno specifico corrispettivo nello standard professionale certificabile.

3. Per "percorso formativo" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento delle competenze di cui allo standard professionale di riferimento.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.



 

Art. 8

Criteri per la progettazione dei percorsi formativi

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando la funzione di progettazione dei percorsi formativi secondo una logica dinamica che corrisponda adattivamente alla continua trasformazione del mercato del lavoro.

2. Gli standard regionali, nel rispetto dell'autonomia nelle strategie didattiche e di insegnamento, definiscono, per gruppi professionali omogenei, linee guida per la progettazione dei percorsi formativi. Ogni progetto formativo deve essere coerente con gli standard professionali, con il sistema regionale dei profili professionali e con il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.

3. La Giunta regionale delibera, periodicamente, gli standard di progettazione dell'offerta formativa per tipologie professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi.

 

Art. 9

Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi

1. La definizione degli standard formativi regionali deve essere periodicamente aggiornata in relazione alla trasformazione del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento e all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, garantendo la continuità e la leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle competenze già acquisite dalle persone.

2. Il processo di aggiornamento degli standard formativi deve tener conto delle analisi dei fabbisogni formativi, anche di quelle effettuate dagli Enti bilaterali, e delle esigenze dei diversi settori professionali sulla base delle quali si potrà procedere alla ridefinizione delle aree e delle famiglie professionali.

3. L'attività regionale di aggiornamento degli standard formativi deve essere svolta in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati.

 

[Art. 10] (1)

[Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa]

[1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 38 della legge n. 14/2009, predispongono un Piano annuale e un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi stabiliti dalla Regione.

2. I Piani provinciali dell'offerta formativa contengono l'articolazione dei percorsi formativi attivabili ed individuano i soggetti attuatori che siano in possesso dell'accreditamento regionale nonché la tipologia e il numero massimo dei percorsi formativi attivabile da ciascun soggetto attuatore che ne abbia fatto richiesta.

3. I Piani provinciali dell'offerta formativa vengono validati dall'Assessore competente in materia di formazione professionale attraverso proprie strutture tecniche.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale svolge, nel rispetto delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa attribuite alle Province ai sensi dell'art. 38 della legge n. 14/2009, un'attività di controllo per la verifica del rispetto degli standard formativi e del principio di unitarietà del sistema di monitoraggio e valutazione su tutto il territorio regionale.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

 

[Art. 11] (1)

[Definizioni]

[1. Per "certificazione" si intende l'atto formale attraverso il quale la Regione attesta ad una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito ad un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnico-professionali che compongono i profili professionali.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

Art. 12 (1)

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, non formali e informali, al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.

2. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 13/2013 e al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi.

3. Con successivi atti dirigenziali la Regione definisce le linee di indirizzo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Lgs n. 13/2013 e dagli articoli 5 e 6 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e relativi Allegati 5, 7 e 8, al fine di garantire gli standard minimi di processo e attestazione ivi previsti.

4. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard ricompresi nel Repertorio Regionale di cui al precedente articolo 3 di questo Regolamento.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

Art. 13

Trasparenza delle certificazioni

1. Nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e dei principi di cui all'art. 41 della legge n. 14/2009 la Regione favorisce, nella definizione del sistema di certificazione, l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro finalizzata a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento per l'intero arco della vita, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi grazie alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti e al riconoscimento di crediti formativi.

2. La trasparenza delle certificazioni implica la leggibilità e l'omogeneità dei modelli in uso, l'utilizzo di repertori e l'aggiornamento delle descrizioni dei profili professionali in relazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nell'ambito del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con appositi atti, provvede alla descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione delle singole competenze articolate per livelli collegati alle prove di valutazione e l'omogeneizzazione del linguaggio per famiglie e aree professionali.

 

CAPO IV

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI

DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

 

[Art. 14] (1)

[Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione]

[1. La Regione istituisce l'Elenco regionale dei formatori articolato in Sezioni riguardanti rispettivamente i direttori amministrativi degli Enti accreditati per erogare servizi di formazione, i docenti ed i tutor.

2. L'Elenco costituisce uno strumento finalizzato a:

a) assicurare la trasparenza delle professionalità che operano nell'ambito del sistema formativo regionale;

b) fornire un quadro informativo relativamente alle professionalità operanti e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;

c) fornire una base di rilevazione dei fabbisogni di sviluppo e di aggiornamento delle competenze degli operatori della formazione;

d) realizzare un sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione.

4. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione per operare nell'ambito del sistema formativo regionale.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori della formazione è affidata all'ARLAS nell'ambito delle proprie funzioni.

6. I requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori che intendono svolgere la propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale sono definiti ed approvati con apposito atto di Giunta.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

[Art. 15]

[Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento]

[1. La Regione istituisce la qualifica di tecnico dell'orientamento e a tal fine definisce con apposito atto i contenuti e le modalità di inserimento nel Repertorio regionale delle qualifiche. La qualifica viene rilasciata, all'esito delle operazioni di verifica, ai partecipanti ai corsi attivati dalla Scuola dei Professionisti dell'Orientamento – SPO Campania anche nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge 18 novembre 2009 n. 14.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera j), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

CAPO V

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA

DEGLI ORGANISMI CHE EROGANO FORMAZIONE E SERVIZI DI ORIENTAMENTO

 

Art. 16

Obiettivi

1. L'accreditamento è un atto con cui la Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività di formazione ed orientamento.

2. Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattica in presenza e/o a distanza.

3. Per attività di orientamento si intendono le attività di natura informativa, formativa e consulenziale dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale e i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

4. L'accreditamento delle strutture formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione nell'osservanza di quanto definito nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

5. Costituendo l'accreditamento una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, con il presente regolamento si dettano le linee d'indirizzo per la costruzione dei processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli attori dovranno attenersi nella fase di entrata e di permanenza nel sistema regionale di accreditamento. I criteri di qualità individuati possono essere progressivamente elevati in relazione ai mutamenti del contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta formativa locale.

[6. Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza del sistema di accreditamento ai recenti obiettivi comunitari enunciati nelle linee di programmazione 2007-2013 volti a realizzare un sistema di formazione permanente in sinergia con le politiche attive per il lavoro, la Regione terrà conto di quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in merito alla riorganizzazione e al superamento delle macrotipologie formative originariamente previste dal D.M. n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 recependo il principio generale di lifelong learning.] (1)


(1) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera k), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

 Art. 17

Criteri per l'accreditamento

1. La Regione definisce, nel rispetto dei principi-guida di cui all'Intesa Stato-Regione del 20 marzo 2008, gli standard minimi di riferimento in materia di accreditamento e fissa i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in particolare in termini di:

a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività formativo/orientative;

b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari e rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;

c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione dell'attività formativa e predisporre analisi accurate di fabbisogni territoriali;

d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come capacità di cooperare con altri soggetti che operano nel sistema dell'educazione, della formazione e dell'orientamento e che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, al disagio, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro;

e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo formativo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.

2. Con apposito atto di Giunta la Regione definisce tutti gli aspetti relativi ai predetti requisiti, alle modalità di accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell'accreditamento stesso.

3. In attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007, la Regione definisce con apposito atto di Giunta i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale volti a favorire la formazione dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica.

 

Art. 18

Destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano erogare attività e servizi di formazione e di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate ovvero che intendano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.

2. Gli organismi autonomi, pubblici e privati, con sede legale situata al di fuori del territorio regionale che intendano erogare attività e servizi formativi devono possedere una sede operativa sul territorio della Regione Campania. La Regione definisce con apposito atto di Giunta modalità e tempi per l'accesso al sistema di accreditamento.

 

Art. 19

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale e le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocini.

 

2. Non sono soggetti ad accreditamento le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti, gli organismi universitari con autonomia giuridica ed economica per tutte le attività di formazione ed orientamento, i Centri di formazione professionale regionali, i Centri per l'Impiego per le attività di orientamento. (1)

3. Anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di accreditamento sono fatte salve le verifiche di idoneità e di possesso dei requisiti minimi specifici da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. l), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

Art. 20 (1)

Elenco regionale degli Operatori pubblici e privati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale

1. L'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'articolo 42, comma 6, della L.R. n. 14/2009, è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

a) Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione;

b) Offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale;

c) Servizi per il lavoro.

2. L'Elenco Regionale è affiancato da un sistema di rating e premialità dei servizi di formazione riservato ai soggetti accreditati per valutarne l'affidabilità e la qualità dei servizi; il sistema consente sia l'assegnazione di finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni, sia l'informazione e l'orientamento della libera scelta degli utenti sui percorsi formativi da frequentare.

3. Con apposito atto di Giunta e decreti di attuazione, la Regione adotta gli indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e autofinanziati, le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. m), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

Art. 21

Verifica e monitoraggio dei requisiti

1. La Regione è titolare delle procedure di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento e predispone un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema. (1)

2. La Regione utilizza, inoltre, il sistema telematico per il monitoraggio dell'esito delle attività formative erogate nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.

3. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli la Regione può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli organismi da accreditare e del principio di trasparenza.

4. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi ivi compresi quelli previsti per la gestione del Fondo Sociali Europeo (FSE).


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. n), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


 

CAPO VI

SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

 

Art. 22

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009 devono essere predisposti in sede di Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e nell'ambito del Documento di programmazione triennale per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;

b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;

c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;

d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;

g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;

h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove: (1)

a) l'offerta di percorsi formativi integrati;

b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;

c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;

d) lo sviluppo dei sistemi informativi;

e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;

f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.

3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:

a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;

b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;

c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;

d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.


(1) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. o), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.



 

Art. 23

Azioni di sostegno alla formazione

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative regionali di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009, la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:

a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;

b) la concessione di borse di formazione;

c) forme di sostegno economico e di emolumenti ad integrazione del reddito, anche di natura diversa da quelli previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1975, n.164, per i soggetti che svolgono attività di formazione e/o di tirocinio formativo;

d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;

e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;

f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;

g) la concessione di borse di partecipazione alle attività corsuali.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impedite. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

 

Art. 24

Fascicolo elettronico del lavoratore (1)

[1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto sono registrati, secondo le procedure predisposte dalla Giunta regionale, anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.] (2)

2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili definisce con atti dirigenziali le caratteristiche del fascicolo elettronico del lavoratore, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta, in conformità all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 15, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (3)


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera p), punto 1) del regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.
(2) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera p), punto 2) del regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.
(3) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera p), punto 3) del regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.

 

Art. 24-bis (1)

Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

3. L'attivazione di un tirocinio disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante.

4. La tipologia di tirocinio oggetto del presente regolamento è rappresentata dai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), i cui destinatari sono:

a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e integrazioni;

b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;

c) i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;

d) le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;

e) le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);

f) le persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:

a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, previsti nei percorsi scolastici, universitari, dei centri di formazione abilitati ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione;

b) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

c) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale per i quali si rimanda alla delibera della Giunta regionale del 9 marzo 2015 n. 77 recante "Recepimento delle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero in conformità all'accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014";

d) i tirocini nei periodi di pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche.

6. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all' Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.

7. Per l'attivazione dei tirocini in mobilità interregionale sono abilitati a promuovere i tirocini al di fuori del territorio regionale i soggetti di cui al successivo articolo 25. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o provincia Autonoma in cui ha sede, operativa e/o legale, il soggetto ospitante. Il computo di cui all'articolo 26 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito sostituito dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI

ORIENTAMENTO.

 

Art. 25 (1)

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, autorizzato da norma nazionale e/o accreditato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini extra curriculari, di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati.

2. Rientrano tra i soggetti promotori:

a) i Centri per l'impiego;

b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

d) le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

e) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;

f) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali;

g) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

h) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015 o autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14/2009;

i) l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

4. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Campania sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo. I tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti aventi sede operativa o legale in Campania sono disciplinati dal presente Regolamento.

5. Il soggetto promotore è tenuto a:

a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

c) nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;

d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.

e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29. 


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito sostituito dall'articolo 2, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 25-bis (1)

Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.

2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.

3. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

b) licenziamenti collettivi;

c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

d) licenziamento per fine appalto;

e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

4. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

5. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

6. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

8. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito dall'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 25-ter (1)

Tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;

f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati, dei soggetti disabili e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 24-bis comma 4 lett. b), e) e f), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 26 (1)

Limiti numerici e premialità

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto esclusi gli apprendisti. In considerazione di ciò è possibile accogliere:

a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sei e dieci, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

c) non più di tre tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra undici e quindici, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

d) non più di quattro tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sedici e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

e) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 20 per cento di cui al comma 1, lett. e), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50 per cento delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 3.

3. I soggetti ospitanti di cui al comma 2 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:

a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

d) quattro tirocini se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

4. I tirocini attivati ai sensi del comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

5. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

6. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'articolo 25-bis, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1. In tali casi la percentuale di cui al comma 1 lett. e) non può superare il 30 per cento.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4. In precedenza già sostituito dall'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7.


 

Art. 26-bis (1)

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può eccedere:

a) dodici mesi per i tirocini di cui all'articolo 24-bis comma 4;

b) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie protette.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese e del tirocinio rivolto a studenti promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo per il quale la durata è compresa tra 14 giorni e 45 giorni.

3. Per tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre.

4. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale. È consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.

5. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti e per differenti profili professionali.

6. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.

8. È consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutor designato dal soggetto promotore;

b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito così sostituito dall'articolo 6, comma 1del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 26-ter (1)

Indennità di partecipazione

1. Con eccezione dei casi previsti nei successivi commi 5 e 6 del presente articolo, il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 500,00.

2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

3. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

4. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 del precedente articolo 26-bis non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari all'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo, l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta ad integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al medesimo primo comma.

6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.

7. Se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

8. La Regione può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per garantire l'inclusione.

9. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

10. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 8, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito così sostituito dall'articolo 7, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 26-quater (1)

Limiti nell'utilizzo dei tirocini

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo.

2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 n seguito così sostituito dall'articolo 8, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 27 (1)

Tutorato

1. Il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;

b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;

c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

d) provvedere alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;

e) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il tutor del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutor può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.

4. Ogni tutor del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:

a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;

c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;

d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

e) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

5. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

6. Insieme al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutor del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito così sostituito dall'articolo 9, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 27-bis (1)

Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.

2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.

3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:

a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;

c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);

d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;

e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;

f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;

h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

3 bis. Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore consegna la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI) debitamente firmato dallo stesso promotore e dal soggetto ospitante, al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione. (2)

4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 11, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 28 (1)

Misure di promozione, agevolazione e sostegno

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi e all'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema nazionale.

2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.

3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.

4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto

 di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.

5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.

6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.

7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito il comma 1 è stato così sostituito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 29 (1)

Misure di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.

4. Il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e nel Repertorio regionale così come previsto dalla Delibera della Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 223 recante "Approvazione degli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

6. Al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio svolta, secondo il format predefinito dalla Regione.

7. La struttura amministrativa regionale competente in materia attraverso la propria attività di coordinamento, promuove e realizza la piena uniformità interpretativa ed applicativa dello strumento del tirocinio da parte di tutti i soggetti coinvolti.

8. La Regione, attraverso il nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato. Nell'attività di monitoraggio particolare attenzione verrà posta nella rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto, quali ad esempio: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

9. La Regione Campania redige annualmente e trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferire, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27-bis.

10. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

11. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia presieduta dall'Assessore delegato in materia con la partecipazione delle Parti Sociali.

12. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 13, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito sostituito dall'articolo 12, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

Art. 29-bis (1)

Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro mille e un massimo di euro seimila.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.

4. Si reputano violazioni non sanabili quelle in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento rispettivamente ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dei tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo. Nei suddetti casi si darà luogo all'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e all'interdizione per dodici mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

5. Si reputano violazioni sanabili quelle in cui si verificano casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti e/o ai rispettivi tutor, o di violazioni della convenzione e/o del piano formativo, quando la durata residua consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Nei suddetti casi sarà notificato un invito alla regolarizzazione da parte degli organi competenti, il cui adempimento escluderà la comminazione di qualsiasi sanzione. In mancanza di adempimento sarà viceversa prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

6. Nel caso di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, la durata della nuova interdizione sarà di diciotto mesi. In tutti i casi di ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di ventiquattro mesi.

7. Nelle ipotesi di reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente l'interdizione si applica per la durata prevista per l'ultima delle violazioni commesse (diciotto o ventiquattro mesi), in aggiunta al periodo di interdizione già decorso relativamente alle violazioni precedenti.

8. Nei confronti del soggetto ospitante l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

9. La Regione Campania si impegna a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

10. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 14, comma 1 del regolamento regionale 29 novembre 2013, n. 7 in seguito così sostituito dall'articolo 13, comma 1 del regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.


 

CAPO VIII

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

 

Art. 30

Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 51 della legge n. 14/2009 è adottata su proposta della Conferenza regionale la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:

a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;

b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;

c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;

d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;

e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali.

2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.

[3. Le Province, nell'ambito della Conferenza regionale, partecipano alla programmazione delle politiche formative anche mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi del proprio territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.] (1)

4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari.

5. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.


(1) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lett. q), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.

 

CAPO IX

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO

E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE.

 

Art. 31

Formazione nei periodi di non lavoro

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un voucher formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del voucher, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego, Agenzie formative e Agenzie per il lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad "Alta Qualità del lavoro" anche mediante la collaborazione di enti ed organismi bilaterali.

 

Art. 32

Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita occupazionale nella Regione Campania. (1)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. r), regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7.


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

                                                                                                          Bassolino