Regolamento Regionale 24 marzo 2010, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 29 marzo 2010


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 60 DEL 24 MARZO 2010


REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2006 N. 22 - Norme in materia di tutela, salvaguardia, e valorizzazione della architettura rurale


REGOLAMENTO N. 6/2010


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n.1844 del 18/12/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 22/12/2009;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto;

vista la nota n. 292/SP del 08/03/2010 a firma dell'Assessore proponente


E M A N A


il seguente


REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2006 N. 22 Norme in materia di tutela, salvaguardia, e valorizzazione dell'architettura rurale


INDICE

CAPO I: Tipologie di architettura rurale tradizionale.

Articolo 1: Norma generale

Articolo 2: Tipologie di architettura rurale tradizionale

CAPO II: conservazione e valorizzazione.

Articolo 3: Categorie di opere finanziabili

Articolo 4: Misura dei contributi e soggetti beneficiari

Articolo 5: Modalità e termini di presentazione delle domande

Articolo 6: Priorità

Articolo 7: Criteri di valutazione delle istanza di contributo

Articolo 8: Procedure di finanziamento e di attuazione

Articolo 9: Rapporti regione e beneficiario

Articolo 10: Controllo e monitoraggio

Articolo 11: Revoca dei contributi

Articolo 12: Erogazione del contributo

Articolo 13: Termini per la realizzazione degli interventi

Articolo 14: Varianti

CAPO III: Riuso del patrimonio rurale tradizionale

Articolo 15: Forme di riuso

CAPO IV: Promozione del patrimonio rurale tradizionale

Articolo 16: Attività di promozione del patrimonio rurale tradizionale

Articolo 17: Modalità e termini di presentazione delle domande

Articolo 18: Soggetti beneficiari

Articolo 19: Modalità e criteri di valutazione

Articolo 20: Norma Finale


CAPO I

TIPOLOGIE DI ARCHITETTURA RURALE TRADIZIONALE


Articolo 1

Norme generali

1. Il presente Regolamento, in attuazione all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 22, di seguito definita "la legge", individua le tipologie di architettura rurale tradizionale e definisce:

a) le azioni atte a promuovere la conoscenza del patrimonio rurale;

b) le azioni e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del patrimonio rurale tradizionale;

c) le forme di riuso dei manufatti tradizionali.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di risanamento conservativo, restauro e recupero

funzionale dei manufatti rurali, nonché per le attività di censimento e catalogazione del patrimonio rurale tradizionale, per studi, ricerche e altre forme di divulgazione.


Articolo 2

Tipologie di architettura rurale tradizionale

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge sono individuate le seguenti tipologie di architettura rurale:

a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale (padronale, colonica e bracciantile) o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), realizzati entro il XIX secolo, che abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l'attivitàagricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;

b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti) ovvero le opere di accertato valore storico-culturale (sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti e simili);

c) elementi di religiosità locale: manufatti tipici della tradizione religiosa delle comunità rurali (Cappelle, edicole votive, Viae Crucis e percorsi votivi).


CAPO II

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE


Articolo 3

Categorie di opere finanziabili

1. I contributi sono concessi per gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:

a) interventi di restauro e risanamento conservativo, intesi come prevenzione, manutenzione e restauro ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

b) interventi parziali di consolidamento, restauro e risanamento conservativo riferiti a singole componenti strutturali degli edifici, sempreché detti interventi siano riconosciuti essenziali per la conservazione dell'intero edificio, quali il rifacimento delle coperture, il consolidamento di parti strutturali in pericolo di crollo, il consolidamento del terreno di fondazione o di appoggio che presenti rischi di cedimento;

c) interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico-sanitari, nonché locali per impianti tecnologici o di servizio alle attività agro-silvo-pastorali, da realizzarsi all'interno dell'edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente e tipologicamente compatibile, senza produrre stravolgimenti dell'impianto originario perché venga garantita la composizione tipologica dell'edificio secondo le finalità del restauro e del risanamento conservativo e sempre che non lo vietino norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti;

d) consolidamento delle strutture in elevazione di fabbricati o manufatti rurali di particolare rilevanza storica e/o architettonica che si siano anche in parte mantenute, al fine di conservarne lo stato di rudere.

2. La fase di intervento è preceduta, con riferimento al contesto in cui si inserisce il manufatto interessato, da un accurato esame dei caratteri storico-architettonici e costruttivi dell'immobile oggetto della richiesta di contributo mediante adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante dei progetti di intervento.

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche tecniche previste dall'art. 3 del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 06 ottobre 2005 e precisamente:

a) materiali: gli interventi sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale;

b) murature: la conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali;

c) solai, volte, coperture: le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni: coerenza con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo; non modificabilità dei volumi; non realizzazione di sopraelevazioni; non trasformazione dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati e senza le modifiche dimensionali delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio;

d) facciate e superfici esterne: la conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata.

e) infissi e serramenti: il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità' tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali;

f) pavimentazioni esterne e recinzioni: le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;

g) servizi e impianti tecnologici: è ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico antropologici di riferimento.


Articolo 4

Misura dei contributi e soggetti beneficiari

1. La Regione concede contributi in conto capitale, nella misura del 45% delle spese effettivamente sostenute, a soggetti, pubblici o privati, proprietari aventi titolo sui manufatti interessati dalla legge. Il contributo regionale non potrà eccedere, comunque, il limite di € 250.000,00 per ciascun intervento ammesso.

2. Ciascun soggetto potrà formulare richiesta di contributo per un solo intervento rientrante nelle categorie di cui all'articolo 3.


Articolo 5

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La Regione, successivamente all'approvazione del Bilancio Gestionale di ciascun anno finanziario, con apposito Bando Pubblico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale (BURC), stabilisce i termini entro i quali debbono essere presentate le istanze di contributo e definisce la documentazione da allegare alla domanda e le modalità della sua presentazione.


Articolo 6

Priorità

1. A parità di punteggio, l'ordine di priorità sarà dato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge, agli interventi ricadenti in programmi di valorizzazione del paesaggio rurale e in aree agricole urbane. Nel caso di ulteriore parità sarà data priorità agli interventi localizzati in comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Per aree agricole urbane si intendono quelle ricadenti nei parchi urbani come definiti della legge regionale del 7 ottobre 2003, n. 17.


Articolo 7

Criteri di valutazione delle istanze di contributo

1. Le domande di contributo pervenute sono sottoposte ad istruttoria a cura del Settore Beni Culturali che, avvalendosi di un'apposita Commissione, formula una graduatoria sulla base di un punteggio, alla cui formazione concorrono i parametri di valutazione di seguito specificati, il cui peso è determinato nel Bando di cui all'art. 5:

a) conservazione dell'impianto edilizio originario;

b) carattere di priorità o di urgenza dell'intervento proposto per la qualità dell'attività da svolgere;

c) presenza dei principali caratteri tipologici e/o architettonici e decorativi del manufatto: tipi edilizi inalterati, elementi di ornamento e di decoro, materiali e colori tradizionali, portali, davanzali e simili;

d) assenza di situazioni edilizie estranee, quali di trasformazioni derivanti da ristrutturazioni e inserimento di nuove opere;

e) manufatto ricadente in Parco Nazionale o Regionale;

f) intervento strategico ai fini della valorizzazione, promozione e tutela del manufatto;

g) qualità del progetto con riferimento alla Carta Italiana del Restauro del 1972 e alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000;

h) intervento che privilegia il ricorso a materiali della tradizione locale e che è realizzato nel rispetto dell'identità storico-culturale dei luoghi;

i) eliminazione degli elementi di disturbo architettonico.

2. In caso di intervento non conforme a quanto approvato o in ogni altro caso di inosservanza a quanto prescritto in sede regionale, il dirigente del Settore Beni Culturali accerta l'inadempienza e con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina la revoca del contributo.


Articolo 8

Procedure di finanziamento e di attuazione

1. In caso di rinuncia, da parte del titolare dell'iniziativa ammessa a finanziamento, o di revoca, da parte dell'Amministrazione, oppure per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altre iniziative, mediante scorrimento della graduatoria.

2. Ai beneficiari ammessi alle agevolazioni sarà data comunicazione mediante raccomandata A.R., che riporterà l'intervento o l'azione e le spese ammesse a contributo, l'ammontare del contributo, il termine entro cui realizzare l'iniziativa e le particolari condizioni a cui è sottoposta la concessione del contributo, ovvero i vincoli di cui alla convenzione prevista al successivo articolo 10.

3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione nei termini previsti il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai progetti che seguono immediatamente in graduatoria.


Articolo 9

Rapporti tra Regione e beneficiario

1. La concessione dei contributi è subordinata all'avvenuto rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione delle opere ed alla stipula di una convenzione tra la Regione e il soggetto beneficiario, da trascriversi presso le competenti Agenzie del territorio (servizio pubblicità immobiliari), nella quale sono previsti:

a) l'oggetto e la finalità del rapporto con il beneficiario;

b) l'importo dell'iniziativa ammessa a finanziamento e l'entità del contributo pubblico;

c) le cause di revoca del contributo;

d) i tempi di attuazione dell'intervento;

e) l'impegno da parte del proprietario o di chi ha titolo sul bene a:

1) sostenere il 55% del costo complessivo dell'intervento;

2) garantire una puntuale e completa esecuzione dell'intervento, conformemente al progetto approvato;

3) assicurare la conclusione dell'intervento entro i termini di cui all'art. 15;

4) assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in ordine all'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori;

5) non modificare la destinazione d'uso del manufatto per almeno dieci anni e non trasferirne la proprietà nei cinque anni successivi all'emissione del

certificato di agibilità con l'obbligo di darne comunicazione alla Regione;

6) consentire l'accesso al pubblico in almeno un giorno al mese e nella ricorrenza di iniziative tese alla valorizzazione dei contesti rurali.

2. La convenzione, in quanto atto conseguente alla legge è stipulata, entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, in forma privata.


Articolo 10

Controllo e monitoraggio

1. La Regione effettua il controllo e monitoraggio delle iniziative finanziate ed in qualsiasi momento può disporre controlli, verifiche ispettive e chiedere la presentazione di documenti o dichiarazioni ai soggetti beneficiari dei contributi.

2. La documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo è conservata, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di  cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo stesso.


Articolo 11

Revoca dei contributi

1. Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.123.

2. Costituiscono in ogni caso motivo di revoca dell'intero contributo:

a) la mancata ultimazione del programma entro il termine (comprensiva di eventuale proroga) di cui all'articolo 13;

b) la riduzione dell'investimento complessivo in misura superiore al 40%, ovvero anche in misura minore, qualora non risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'opera realizzata;

c) le false attestazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di cui all'articolo 12, nelle perizie giurate, e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotte agli Uffici Regionali;

d) ogni grave violazione delle norme regionali, statali e comunitarie.


Articolo 12

Erogazione del contributo

1. Se il beneficiario del contributo è un Ente Pubblico, il contributo concesso può essere erogato al massimo in tre quote, e precisamente:

a) 1° rateo, nella misura del 30% del contributo assentito, ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% del costo totale dell'intervento, previa presentazione di apposita richiesta corredata da copia dell'atto amministrativo con il quale il competente organo dell'Ente pubblico richiedente approva la documentazione contabile e fiscale, attestante le spese effettuate per importo almeno pari alla percentuale su riportata e ne liquida le relative somme;

b) 2° rateo, pari all'ulteriore 30% del contributo assegnato, ad avvenuta realizzazione di almeno il 60% della spesa complessiva, previa presentazione di apposita richiesta corredata da copia dell'atto amministrativo con il quale il competente organo dell'Ente pubblico richiedente approva la documentazione contabile e fiscale, attestante le spese effettuate per importo almeno pari al 60% del costo totale dell'intervento e ne liquida le relative somme;

c) rateo di saldo, pari al restante 40% del contributo assegnato ed eventualmente ridefinito in riferimento alla spesa effettivamente sostenuta, previa presentazione di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

1) copia dell'atto amministrativo con il quale il competente organo dell'Ente pubblico richiedente approva il certificato di regolare esecuzione, in uno con la documentazione contabile e fiscale, attestante l'avvenuta spesa del 100% del costo complessivo dell'intervento, l'importo pari ad almeno il 60% deve riguardare le spese quietanzate;

2) rendicontazione totale delle spese, debitamente approvata dall'Ente beneficiario;

3) certificato di collaudo statico (ove previsto);

4) documentazione attestante la trascrizione dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 6 della legge.

2. Se il beneficiario del contributo è un soggetto privato, il contributo concesso può essere erogato al massimo in tre quote, e precisamente:

a) 1° SAL, nella misura massima del 30% del contributo assentito, ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% del costo totale dell'intervento approvato, previa presentazione di apposita richiesta corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, a firma del proprietario/avente titolo attestante che le opere sono state effettivamente eseguite presso l'unità locale oggetto dell'intervento e che esse sono pari o superiori al 30% del costo totale dell'intervento;

2) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere stesse al titolo autorizzatorio;

3) stato di avanzamento dei lavori e relazione tecnica, con allegata documentazione fotografica delle opere realizzate, compilati dal direttore dei lavori;

4) copie conformi delle fatture;

b) 2° rateo, nella misura massima dell'ulteriore 30% del contributo assentito, ad avvenuta realizzazione di almeno il 60% del costo totale dell'intervento, previa presentazione di apposita richiesta corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, a firma del proprietario/avente titolo attestante che le opere sono state effettivamente eseguite presso l'unità locale oggetto dell'intervento che esse sono pari o superiori al 60% del costo totale dell'intervento;

2) perizia giurata del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere stesse al titolo autorizzatorio edilizio;

3) stato di avanzamento dei lavori e relazione tecnica, con allegata documentazione fotografica delle opere realizzate, compilati dal direttore dei lavori;

4) fatture in copia conforme all'originale;

c) rateo di saldo, pari al restante 40% del contributo assegnato ed eventualmente ridefinito in riferimento alla spesa effettivamente sostenuta, previa presentazione di apposita richiesta corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del proprietario/avente titolo attestante che le opere sono state effettivamente eseguite presso l'unità locale oggetto dell'intervento che esse sono pari al 100% del costo totale dell'intervento;

2) perizia giurata del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere stesse al titolo autorizzatario edilizio;

3) stato finale dei lavori e relazione tecnica, con allegata documentazione fotografica delle opere realizzate, compilati dal direttore dei lavori;

4) copie conformi delle fatture;

5) rendicontazione totale delle spese;

6) certificato di collaudo statico (ove previsto);

7) documentazione attestante la trascrizione dei vincoli di cui all' articolo 3, comma 6 della legge.


Articolo 13

Termini per la realizzazione degli interventi

1. Il termine di realizzazione del progetto scade il diciottesimo mese dalla data di concessione del contributo.

2. È possibile concedere, per una sola volta, una proroga, di non più di 90 giorni, in presenza di validi e giustificati motivi che impediscano il completamento del progetto nel termine di cui al comma 1.


Articolo 14

Varianti

1. L'intervento deve essere realizzato in conformità ai tempi ed alle caratteristiche evidenziate con la domanda alla Regione, e successivamente da questa approvato.

2. Eventuali varianti dovranno essere non sostanziali, rispettare la finalità dell'intervento e non modificarne le caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 10. Esse dovranno essere preventivamente sottoposte all'Amministrazione Regionale, accompagnate da una relazione giustificativa, e autorizzate dalla medesima Regione.

3. La richiesta di variante non incide sul termine di realizzazione di cui all'articolo 13, né comporta un aumento del contributo assegnato.

4. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare invece inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, la Regione procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

5. La mancata autorizzazione alla variante determina l'impossibilità, per il beneficiario, di procedere alla variazione, pena la revoca del contributo.


CAPO III

RIUSO DEL PATRIMONIO RURALE TRADIZIONALE


Articolo 15

Forme di riuso

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio rurale tradizionale, previa dimostrazione documentale che non sussistono le condizioni per la conservazione dell'originaria destinazione d'uso, sono ammesse nuove destinazioni purché non compromettano la struttura storica e l'immagine architettonica del manufatto e siano rispettate le seguenti limitazioni:

a) Interventi su beni di proprietà di enti ed organismi pubblici: la destinazione d'uso dovrà essere ad esclusivo uso pubblico, ovvero i manufatti dovranno essere destinati ad attività sociali, di informazione e di promozione del territorio (centri di animazione, di ritrovo e di socializzazione;

musei della civiltà contadina, musei naturalistici, ecomusei; centri di informazione per il turismo-rurale);

b) Interventi su beni di proprietà privata: i manufatti dovranno essere destinati a finalità culturali e/o alla promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio rurale.

2. Per le nuove destinazioni dovranno essere acquisiti tutti i permessi, pareri e autorizzazioni previsti e dovrà essere osservato quanto disposto dall' articolo 3, comma 6, lettera c). della legge.


CAPO IV

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO RURALE TRADIZIONALE


Articolo 16

Attività di promozione del patrimonio rurale tradizionale

1. La promozione del patrimonio rurale avviene attraverso le seguenti azioni:

- censimento e catalogazione dei manufatti appartenenti al patrimonio rurale tradizionale con specifico riferimento alle tipologie dei beni di cui all' art. 2 lettere a), b) e c);

- studi e ricerche sul paesaggio rurale, sul patrimonio rurale tradizionale, sulle tipologie di architettura rurale e sulle tecniche costruttive;

- mostre e convegni sull'architettura rurale tradizionale che ne evidenzino, in particolare, le caratteristiche storico-antropologiche, architettoniche, paesaggistico-ambientali, sociali ed economiche;

- eventi, manifestazioni e messaggi pubblicitari e pubblicazioni per la divulgazione del patrimonio e delle tradizioni rurali.


Articolo 17

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. La Regione, con il Bando Pubblico di cui all'art. 5, individua le modalità e i termini di attuazione delle attività di cui all'art. 16.

2. Gli incentivi finanziari sono concessi, in via prioritaria, per l'attività di censimento e catalogazione del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio dei comuni campani.


Articolo 18

Soggetti beneficiari

1. Per le azioni di cui all'art. 16, possono beneficiare dei relativi finanziamenti gli Enti Pubblici territoriali, le Università, gli Istituti pubblici.

2. La Regione potrà, altresì, far proprie le iniziative proposte dagli Enti di cui al comma 1, e costituenti con gli stessi comune obiettivo, che assumono rilevanza regionale ai fini della promozione del patrimonio rurale tradizionale.


Articolo 19

Modalità e criteri di valutazione

1. La graduatoria delle istanze pervenute al settore Beni Culturali da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 è formulata sulla base di un punteggio alla cui formazione concorrono i seguenti indicatori:

a) rilevanza delle attività svolte, analoghe a quelle di cui al presente Regolamento;

b) metodologia e tecniche utilizzate;

c) profilo professionale del gruppo di lavoro;

d) completezza e articolazione del progetto;

e) quota di compartecipazione a carico del beneficiario.


Articolo 20

Norma Finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                    Bassolino