Regolamento Regionale 17 febbraio 2010, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 22 febbraio 2010


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA N. 36 DEL 17 FEBBRAIO 2010


REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI BOSCHI ISCRITTI NEL LIBRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE DELLA CAMPANIA (CON ALLEGATI).


REGOLAMENTO N° 5/2010


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1765 del 27/11/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 03/12/2009;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento detta norme sulle modalità di raccolta e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM), destinati a fini forestali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, provenienti dai materiali forestali di base iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base (di seguito LRMB) della Campania.


Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio regionale ed alle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003; su proposta della Giunta Regionale possono essere individuate altre specie autoctone e determinati ibridi artificiali alle quali estendere la tutela, dandone informazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli impianti eseguiti per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14 recante "Un albero per ogni neonato e/o bambino adottato", nonché a quelli eseguiti per fini ornamentali in giardini e parchi urbani, alle alberature stradali e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e/o a parti di piante per i quali è provata la non destinazione a fini forestali;

b) alle talee prelevate e reimpiantate in loco, nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;


Art. 3

Definizioni e classificazioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni e le classificazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386;

2. L'organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 386 del 2003 è individuato nella Giunta Regionale – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca, il quale si avvale della collaborazione dei Settori forestali periferici e di altri Enti o Istituzioni specializzati in materia.


Art. 4

Compiti dell'Organismo ufficiale

L'Organismo ufficiale provvede:

a) all'individuazione e alla selezione nel territorio della regione Campania dei materiali di base e all'ammissione nel Libro regionale dei materiali di base (di seguito LRMB), già istituito presso il Settore foreste, caccia e pesca, se soddisfano, a seconda dei casi, i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V del decreto legislativo n. 386 del 2003. Per tali materiali di base è elaborato un disciplinare o piano di gestione allo scopo di consentire la loro tutela e miglioramento;

b) a che solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali;

c) alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti previsti;

d) alla verifica dei requisiti di ammissione dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle seguenti categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati".


Art. 5

Iscrizione nel Libro regionale dei materiali di base (LRMB)

L'iscrizione nel Libro regionale dei materiali di base è effettuata secondo quanto riportato nella delibera di Giunta regionale n. 938 del 14 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 21 agosto 2006 concernente approvazione "Modalità per l'iscrizione al Libro Regionale dei Materiali di Base".


Art. 6

Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione

1. La produzione, conservazione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di materiali forestali di moltiplicazione per "fini forestali" delle specie di cui all'allegato I del decreto legislativo 386 del 2003, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Giunta regionale, AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Forestale decentrato competente per territorio. I criteri e le modalità tecniche per la presentazione delle istanze volte al rilascio della licenza sono riportate nell'Atto di indirizzo e coordinamento per la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento" ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, di cui al decreto n. 5/325 del 7 dicembre 2001 del dirigente del Settore foreste, caccia e pesca e nella deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 2 maggio 2005.

2. Gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione ed i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentazione, previa comunicazione all'Organismo ufficiale delle finalità della ricerca e dei modi e tempi previsti, sono esenti dal possesso della licenza e dagli obblighi connessi.


Art. 7

Raccolta di Materiale Forestale di Moltiplicazione (MFM)

1. Solo ai titolari, o incaricati dagli stessi, della licenza di cui al precedente articolo 6 è consentita la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione

(MFM) nei popolamenti o piante parentali iscritti nel Libro regionale dei materiali di base e in aree particolari individuate dall'Organismo ufficiale;

2. Sono, inoltre, autorizzati alla raccolta il personale dei vivai forestali regionali appartenenti ai Settori forestali periferici dell'AGC sviluppo attività settore primario, i proprietari dei boschi nel rispetto delle modalità e tempi di raccolta, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, questi ultimi tre soggetti previa comunicazione all'Organismo ufficiale;

3. Le sementi e gli altri MFM concernenti Materiali di base iscritti, devono essere raccolti osservando le seguenti prescrizioni:

a) il soggetto autorizzato alla raccolta comunica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bosco e al dirigente del Settore tecnico amministrativo provinciale forestale (di seguito STAPF) competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni:

- la località e la denominazione del bosco iscritto nel LRMB;

- la quantità presunta delle sementi e/o degli altri MFM che intende raccogliere;

- la destinazione degli stessi (vendita diretta dei MFM, produzione piantine etc.);

- il giorno e l'orario prestabilito per la raccolta;

b) il dirigente dello STAPF competente per territorio, a seguito di istruttoria, rilascia entro dieci giorni dalla data stabilita per la raccolta, l'autorizzazione alla raccolta, confermando o modificando la data prestabilita ed impartendo eventuali prescrizioni tecniche;

c) nel giorno prestabilito, alla presenza eventuale del proprietario del bosco, un rappresentante dello STAPF segue le operazioni di raccolta, le quali devono essere effettuate, per ciascuna specie, nel periodo più idoneo alla specie stessa. Al termine delle operazioni, il rappresentante dello STAPF redige e rilascia al soggetto autorizzato alla raccolta una copia del documento di accompagnamento il cui schema è riportato nell'Allegato A del presente regolamento;

d) il dirigente dello STAPF, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta raccolta, rilascia al titolare della licenza il "Certificato di provenienza" o di "Identità clonale" il cui modello, conforme all'Allegato B del presente regolamento, è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002. Il suddetto certificato, che accompagnerà i materiali di moltiplicazione durante tutte le fasi successive alla raccolta, deve essere inviato in copia al Settore foreste, caccia e pesca;

e) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70% della produzione;

f) nei popolamenti iscritti nel Libro regionale dei materiali di base, qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gestione di cui all'articolo 4, lettera a).


Art. 8

Movimentazione, identificazione e distribuzione dei Materiali forestali di moltiplicazione

Le modalità di movimentazione, identificazione e distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione durante tutte le fasi di produzione, ai fini del presente regolamento, sono quelle previste agli articoli 5, 6 e 7 dell'Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania, approvato con delibera di Giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 4 febbraio 2003.

17 febbraio 2010                                                                                  Bassolino