Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della  Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 21 febbraio 2011, n. 2, 9 marzo 2012, n. 2 e 27 luglio 2020, n. 9.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  



 

Testo vigente del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4.


"Regolamento per l'espletamento delle attività di denuncia dei lavori e di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania" (1)

 

(1) Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.


 

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1701 del 13/11/2009;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 19 gennaio 2010;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 28/01/2010 


 

Capo I

Norme attuative per l'espletamento delle attività di autorizzazione, deposito e controllo dei progetti.

 

 

Art. 1 

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e in materia edilizia), in attuazione della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), disciplina:

a) i procedimenti tecnico-amministrativi, di Denuncia dei lavori, di competenza degli Uffici del Genio civile della Regione Campania finalizzati al rilascio dell'"Autorizzazione sismica", dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", dell'attestazione di "Deposito sismico" nonché alla "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità";

b) le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto delle Denunce dei lavori di cui alla lettera a);

c) lo schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

2. Ai sensi della legge regionale n. 9/1983, per "Ufficio competente" si intendono gli Uffici regionali del Genio Civile e i Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983.

3. Le istanze, le denunce dei lavori di cui al presente regolamento e le eventuali comunicazioni, vanno presentate all'Ufficio competente.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 2

Denuncia dei lavori

1. La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore.

1 bis. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo. (1)

2. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo; (2)

[b) il richiedente la DIA;] (3)

c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;

d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d bis) i comproprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto dei lavori, previo assenso e/o delega di tutti i restanti proprietari e/o delibera condominiale. (4)

3. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare Denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e/o di spesa. (5)

4. Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al competente settore provinciale del Genio civile e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, anche al fine di ottenere un provvedimento di "Autorizzazione sismica", di' "Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", nonché l'attestazione di "Deposito sismico". Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori, ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, i predetti provvedimenti sono rilasciati in sanatoria, se nulla osta. (6)

6. L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, dell'indirizzo di p.e.c. valido, ove obbligatorio per legge, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera, se previsto,  e del costruttore. (7)

7. Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile, consiste in: (8)

a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario) ovvero al provvedimento di approvazione (in caso di committenza pubblica);

b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, conforme alla normativa vigente, nei contenuti e negli elaborati, fermo restando ulteriori ed eventuali prescrizioni stabilite da provvedimenti del Dirigente dell'Ufficio preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. (9)

8. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;

b) dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile; (10)

c) asseverazioni del progettista strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore relative alla categoria di cui all'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001 nonché alle attività di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/1983; (11)

d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla legge regionale n. 9/1983.

9. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente Ufficio del Genio civile, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia di cui al comma 4. (12)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Lettera soppressa dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(6) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(7) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(8) Alinea modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera f), punto 1) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9

(9) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera f), punto 2) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(10) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera g), punto 1) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(11) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera g), punto 2) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(12) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 2 bis (1)

(Autorizzazione sismica)

1. L'"Autorizzazione sismica" è obbligatoria per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.

2. Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio.

3. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se l'Ufficio non ha emesso il provvedimento di "Autorizzazione sismica" il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 bis della L.R. 9/83.

4. L'Ufficio competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la presenza della documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrandole a mezzo delle liste di controllo di cui al successivo articolo 16.

5. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane interrotto fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

6. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "Autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la Denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 2 ter (1)

("Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori")

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo. 

2. I lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, sono soggetti al procedimento finalizzato al rilascio dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

3. La valutazione in merito alle nuove costruzioni di cui al presente articolo, relativa alla tipologia e alla complessità strutturale, è supportata anche dal Progettista strutturale, dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore mediante apposita asseverazione da allegare alla Denuncia dei lavori.

4. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, avvalendosi della specifica asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983 e verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati e della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018 nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.

5. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, da concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione del procedimento.

6. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di presentazione del progetto, al committente o suo delegato.

7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" e relativi allegati da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 2  quater (1)

(Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la "Denuncia dei lavori" da inoltrare all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 con le medesime modalità previste all'articolo 2 del presente regolamento. Il competente Ufficio, contestualmente, restituisce all'atto stesso della presentazione un esemplare della Denuncia dei lavori munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della Denuncia da parte dello stesso Ufficio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro della Denuncia dei lavori con relativi allegati munita di protocollo, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

2. Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori".

3. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 3  (1)

(Deposito sismico)

1. Il "Deposito sismico", ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9/1983 da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1983.

2. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati, della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018, nonché della copia del versamento come previsto all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l'attestazione di "Deposito sismico".

3. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione degli effetti dell'attestazione di "Deposito sismico".

4. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l'Ufficio comunica il motivato annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico", al committente o suo delegato.

5. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto rilascio dell'attestazione di Deposito sismico" e relativi allegati, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983.

6. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 3 bis  (1)

(Varianti non sostanziali)

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.

2. Le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili.

3. Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nel certificato di regolare esecuzione.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 4

Controllo sulla progettazione

1. Il competente Ufficio svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali  ha rilasciato l'attestazione di "Deposito sismico" e l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori. (1)

2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle attestazioni di "Deposito sismico" e delle attestazioni di presentazione del progetto equivalente al provvedimento di "Autorizzazione sismica con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ovvero per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità", emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale. (2)

3. L'Ufficio competente, entro dieci giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori", al collaudatore in corso d'opera e al Comune, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione. (2)

4. L'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.

6. Il Dirigente competente, ove necessario, entro il termine di 60 giorni dalla data di estrazione, richiede le opportune integrazioni al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori" da produrre entro quindici giorni, nelle more, il procedimento resta interrotto. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera e al Comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza. (3)

7. Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio, trasmette le integrazioni di cui al comma 6 e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9/1983. Il Dirigente del competente Ufficio, nel termine di quindici giorni, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, conferma il rilascio dell'attestazione e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d'opera e al comune interessato, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione. (4)

8. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori, precedentemente rilasciate e, conseguentemente: (5)

a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;

b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli ordini e collegi professionali;

c) nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

9. Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante, soggette ad attestazione di "Deposito sismico" o ad Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", sono sottoposte agli stessi procedimenti di controllo di cui al presente articolo, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 3 bis.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Periodo modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Alinea modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(6) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

[Art. 5] (1)

[Autorizzazione sismica]

[1. La "autorizzazione sismica" è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9/1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità (zona 3) per i seguenti casi:

a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

d) sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.

2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio civile avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni.

3. Il settore provinciale del Genio civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo: 

a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

5. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12, del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica", fatta eccezione per le varianti non sostanziali.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 6

Controllo sulla realizzazione

1. Il Comune e l'Ufficio del Genio civile competenti per territorio svolgono, ai sensi della legge regionale n. 9/1983, attività di controllo sulla realizzazione, finalizzate ad accertare che i lavori procedono in conformità alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica. (1)

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sulla realizzazione sono effettuati  esclusivamente da tecnici dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso di lavori relativi a: (2)

a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Fuori dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del Comune competente per territorio.

3. I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", ovvero copia del progetto munito di attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" con tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante; (3)

b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;

c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico" o di presentazione del progetto per gli interventi poco rilevanti per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" ed i lavori realizzati. (4)

4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di variazioni esecutive. Al fine di uniformare le procedure di controllo su tutto il territorio regionale, è adottata modulistica predisposta dal dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile, da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione Campania. (5)

5. In presenza di variazioni esecutive, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, o del Comune delegato ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9/1983, nei casi dei lavori di cui al comma 2, lettera c), richiede al collaudatore, se questi non ha già provveduto in tal senso, di relazionare per iscritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale relazione, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato, il dirigente procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; in ogni caso procede, ai sensi dei menzionati articoli, decorso inutilmente il termine assegnato al collaudatore per la presentazione della relazione. (6)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Alinea modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(6) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 7

Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dagli Uffici del Genio civile (1)

1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno. (2)

2. Il sorteggio del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

3. L'Ufficio del Genio civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera e al comune competente per territorio, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. (3) 

4. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. (4)

5. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, congiuntamente o con l'assistenza dei vigili urbani ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 8

Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Comuni

1. Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza urbanistico-edilizia i Comuni effettuano il controllo sulla realizzazione, nei casi fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), mediante propri tecnici. (1)

2. Il verbale di sopralluogo da redigersi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è depositato agli atti del Comune e, in caso di variazioni esecutive, copia dello stesso è trasmessa immediatamente all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, per gli adempimenti di competenza. (2)

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia all'Ufficio del Genio civile competente per territorio un resoconto delle attività di controllo sulla realizzazione svolte nel corso del precedente anno. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 9

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali. In caso di estrazione ai sensi dell'articolo 7, il direttore dei lavori è tenuto ad effettuare la comunicazione prevista all'articolo 7, comma 4.

2. Il direttore dei lavori deve:

a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

c) curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

d) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, in uno con la "autorizzazione sismica" o con l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o con l'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure con la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti i relativi allegati. (1)

3. In caso di variante strutturale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il provvedimento di "autorizzazione sismica" o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", con tutti gli allegati. (2)

4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la relazione a strutture ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione, con l'allegato giornale dei lavori, è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, all'Ufficio competente per territorio. Con la presentazione della relazione a Struttura Ultimata, il competente Ufficio, contestualmente, rilascia l'attestazione di avvenuta presentazione che equivale al provvedimento dell'attestazione di "avvenuto Deposito" e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. (3)

[5. Il settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2;

d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione della relazione, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.] (4)

[6. Il dirigente può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.] (4)

[7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente attesta l'avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il dirigente comunica il diniego di attestazione.] (4)

8. In caso di dimissioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio. In tal caso, ovvero in caso di revoca dall'incarico, il direttore dei lavori: (5)

a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente e al collaudatore;

b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, la Denuncia dei lavori con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera. (6) 

9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, deve:

a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla Denuncia dei lavori"; (7)

b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrarne, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.

11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10.

12. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende gli stessi fino alla nomina del tecnico subentrante.

13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante il provvedimento di "Autorizzazione sismica" o l'attestazione di avvenuto "Deposito sismico" o l' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori" oppure la "Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, gli allegati e gli elaborati progettuali, ai fini della sottoscrizione. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. (8)

13 bis. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori, oltre alla relazione a strutture ultimate, redige il certificato di regolare esecuzione. (9)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Alinea modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(6) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(7) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(8) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 10

Collaudo

1. Il collaudatore, se previsto indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2, svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza della legge regionale n. 9/1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e della legge n. 1086/1971. (1)

2. Il collaudatore è tenuto a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione all'Ufficio competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983. Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", compila e sottoscrive l'apposito modello di asseverazione di cui al comma 4 dell' articolo 4, da allegare alla predetta denuncia dei lavori. (2)

3. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività è redatto, di volta in volta, verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. 

4. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della fine lavori da parte del Direttore dei Lavori; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 3. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate, nel caso in cui il direttore dei lavori non adempia a quanto prescritto all'articolo 9, comma 4. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "relazione a strutture ultimate", agli atti di collaudo è allegato il giornale dei lavori di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

5. Il collaudatore è tenuto, d'intesa con il direttore dei lavori, a programmare e a far eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. L'esecuzione delle prove di carico è comunque obbligatoria per quelle tipologie di costruzioni individuate con provvedimento del dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.

6. Gli atti di collaudo sono redatti in tre originali e trasmessi, all'Ufficio competente il quale provvede a protocollare e restituire due copie dello stesso con l'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, di norma, entro il termine di quindici giorni. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del DPR n. 380/2001 ed il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001. (4)

[7. Ove sussistano motivi ostativi all'attestazione, il dirigente ne comunica al collaudatore le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni od osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. La sospensione può verificarsi una sola volta.] (5)

8. L'Ufficio competente svolge attività di controllo con metodo a campione e con le stesse modalità previste per la progettazione, di cui  all'articolo 4, finalizzata a verificare: (6)

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;

d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.

9. In caso di esito negativo del controllo, il Dirigente dell'Ufficio competente, emette il provvedimento di annullamento dell'attestazione di avvenuto Deposito con relativa comunicazione al committente ed al Comune. (7)

[10. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.] (8)

11. In caso di revoca o di dimissioni dall'incarico, il collaudatore in corso d'opera redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, per la parte di lavori o di opere realizzate. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio. (9)

12. Il collaudatore subentrante deve:

a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico";

b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;

c) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

d) esaminare la relazione del precedente collaudatore.

13. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 12.

13 bis. Nei casi in cui non è prevista la nomina del collaudatore in corso d'opera, il collaudo è sostituito dal "certificato di regolare esecuzione", redatto dal direttore dei lavori e soggetto allo stesso procedimento di cui al presente articolo. (10)

13 ter. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, anche se riguardanti la medesima denuncia dei lavori. (11)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(6) Alinea sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(7) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(8) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(9) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 11

Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se: 

a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;

b) l'uso deve essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); (1)

c) è necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983. (2)

2. Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il proprietario valutano la necessità di informare gli enti competenti.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in duplice esemplare al Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983 nonché dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2009, 1° capoverso. (3)

4. In caso di proprietà privata dell'immobile, alla presentazione della valutazione della sicurezza è tenuto il proprietario medesimo, ovvero i soggetti legittimati a presentare la denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, la costruzione è priva di agibilità, ovvero inutilizzabile; successivamente, essa può essere utilizzata, nel rispetto delle prescrizioni d'uso contenute nella stessa valutazione e di quanto eventualmente disposto dal Comune. Nei casi particolari di cambi di destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è da ritenersi sospesa, ai sensi della legge regionale n. 9/1983. (4)

5 bis. Se le costruzioni sono state realizzate (ovvero sottoposte a lavori di rilevanza strutturale) in periodi in cui le norme tecniche vigenti prescrivevano l'obbligo del collaudo, la mancanza degli atti di collaudo relativi a ciascun lavoro strutturale non può essere sostituita dalla valutazione della sicurezza. (5)

5 ter. La valutazione della sicurezza non è sostitutiva, in alcun caso, della Denuncia dei lavori in sanatoria, né di altri provvedimenti/attestazioni e denunce dei lavori. (5)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), punto 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), punto 2 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 12  (1)

(Certificato di idoneità statica e sismica)

1. Il certificato di idoneità statica di cui al D.M.LL.PP. del 15/05/1985 così come modificato ai sensi del D.M.LL.PP. del 20/09/1985, in attuazione dell'articolo 35 della legge 47/1985 e delle successive leggi n. 74/1994 e n.326/2003 ed ai sensi e per gli effetti dall'articolo 1 del D.M. 20/09/1985, deve essere redatto per le opere di volume complessivo superiore a 450 metri cubi e trasmesso, in duplice copia nonché in allegato alla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria, unicamente al Comune interessato.

 

(1) Articolo sotituito dall'articolo 15, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 13

Modulistica

1. Con proprio decreto il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile predispone:

a) i modelli dell'istanza di Denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 2;

b) le liste di controllo dei provvedimenti;

c) tutto quant'altro necessario ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento. (1)

2. Il decreto di cui al comma 1 indica l'indirizzo web su cui è reperibile e resa disponibile la modulistica.

2 bis. Con proprio decreto, il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile definisce i tempi per l'effettuazione delle attività relative alla legge regionale n. 9/1983 e al presente regolamento. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 13 bis (1)

(Conferenza di servizi)

1. La partecipazione alle conferenze di servizi degli Uffici competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per l'acquisizione dei provvedimenti sismici, può essere richiesta solo se il progetto è esecutivo e definisce compiutamente e in ogni particolare i lavori strutturali, come prescritto ai sensi della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento. Non è prevista l'espressione di pareri per le finalità di cui al titolo I della legge regionale n. 9/1983 relativi a progetti di livello definitivo.

2. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, concordano con il Dirigente dell'Ufficio competente il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano i provvedimenti sismici comunque denominati di competenza dello stesso Ufficio.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 13 ter (1)

(Sanzioni amministrative)

1. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, non pagate in misura ridotta, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, trasmette la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n.13/1983 al Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile.

2. Al predetto Dirigente spettano tutti i compiti attribuiti dalla legge regionale n. 13/1983 in capo al Presidente della Giunta Regionale.

3. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge è determinata dal Dirigente nella seguente misura:

a) 50% del massimo della sanzione prevista, in caso di prima violazione;

b) 75% del massimo della sanzione prevista, in caso di seconda violazione;

c) 100% del massimo della sanzione prevista, in caso di terza o ulteriore violazione.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono inseriti nello schedario di cui all'articolo 9 della legge regionale n.13/1983 anche i trasgressori che hanno pagato sanzioni in misura ridotta.

5. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, i Comuni destinatari dei trasferimenti di cui all'art.4-bis della stessa legge, applicano i criteri di cui al comma 3 fino all'eventuale ridefinizione degli stessi, a mezzo di regolamento comunale.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.


 

 

Art. 13 quater 

(Contributi per le denunce di lavori)

1. I contributi dovuti per le denunce dei lavori di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983, sono finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di cui alla stessa legge e sono definiti con delibera di Giunta regionale.

2. I contributi incassati dalla Regione sono utilizzati, in via prioritaria, per garantire:

a) lo svolgimento delle attività, anche in outsourcing, finalizzate al rilascio dei provvedimenti sismici;

b) l'aggiornamento professionale dei dipendenti addetti alle attività di cui alla legge regionale n. 9/1983;

c) l'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali allo svolgimento delle predette attività e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

3. Nel rispetto dei predetti criteri, la Giunta Regionale delibera annualmente la programmazione delle risorse disponibili.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Capo II

Disposizioni attuative per l'elaborazione e la predisposizione del fascicolo del fabbricato


 

Art. 14

Incremento volumetrico e adempimenti del committente

1. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) senza eseguire lavori che interessano strutture portanti ovvero eseguendo lavori strutturali che non presentano continuità strutturale con le opere preesistenti è tenuto a:

a) far redigere da un tecnico abilitato la valutazione della sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), da presentare all'Ufficio competente. In caso di lavori strutturali, alla predetta valutazione della sicurezza deve accompagnarsi la denuncia dei lavori; (1)

b) far redigere dal tecnico incaricato il fascicolo del fabbricato, includendovi la valutazione della sicurezza munita dell'attestazione di avvenuta presentazione all'Ufficio competente. (2)

2. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, eseguendo lavori in continuità strutturale con le opere preesistenti, è tenuto a:

a) presentare, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983, la Denuncia dei lavori; la valutazione della sicurezza del fabbricato preesistente è insita, in tal caso, nel progetto; (3)

b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato.

3. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 5 della legge regionale 19/2009 è tenuto a:

a) presentare, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983, la Denuncia dei lavori; (4)

b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato, che in tal caso si compone, inizialmente, della sola relazione geologica e geotecnica di cui all'articolo 15, comma 3.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 7, e per le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di cui alla legge regionale 19/2009 il committente opera, a seconda dei casi che si possono presentare, come previsto ai commi 1, 2, 3.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 15

Composizione del fascicolo del fabbricato

1. Il fascicolo del fabbricato è documento obbligatorio in tutti i casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 19/2009. Esso consta di:

a) informazioni relative all'identificazione del fabbricato;

b) documentazione sulla sicurezza statica;

c) documentazione sulla sicurezza impiantistica;

d) scheda di accertamento e valutazione della sicurezza complessiva del fabbricato.

2. I dati di cui alla lettera a) del comma 1 devono consentire l'esatta identificazione del fabbricato e contenere informazioni generali, riferite a dati urbanistici, catastali ed ogni ulteriore informazione utile a qualificare il fabbricato e le relative pertinenze.

3. La documentazione di cui alla lettera b) del comma 1 consiste nei grafici di rilievo che consentono l'individuazione dell'organismo strutturale, nella relazione geologica e geotecnica inerente la porzione di terreno interessata significativamente dagli scarichi di fondazione e nei certificati di collaudo statico, relativi ai lavori strutturali che hanno interessato il fabbricato, nonché nella valutazione della sicurezza, da redigere nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008.

4. La documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 consiste nei grafici schematici di rilievo degli impianti rilevanti per la sicurezza del fabbricato, nelle attestazioni di rispondenza di detti impianti alla configurazione originaria e nelle certificazioni di cui al decreto ministeriale Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). 

5. La scheda di cui alla lettera d) del comma 1 è la sintesi degli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma e contiene la valutazione che il tecnico incaricato, se del caso, opportunamente supportato da specialisti dei settori coinvolti, effettua sulle condizioni di sicurezza del fabbricato.

6. Nella scheda di valutazione devono essere dettagliati gli interventi eventualmente prescritti dal tecnico incaricato ed effettuati ai fini del raggiungimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato.

7. Con successivo provvedimento del dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile sono emanate le linee-guida per la redazione del fascicolo del fabbricato. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 16

Redazione del fascicolo del fabbricato

1. In sede di verifica il tecnico incaricato accerta la completezza della documentazione esistente in possesso del proprietario ed individua gli accertamenti necessari. Qualora, nel corso della valutazione, emerga la necessità di prevedere interventi per la messa in sicurezza di una qualsiasi parte del fabbricato, in relazione alla sicurezza statica o impiantistica, il tecnico prescrive al proprietario gli interventi da effettuare. Solo all'esito di detti interventi il tecnico completa la compilazione del fascicolo del fabbricato.

2. Il tecnico incaricato deve possedere i requisiti di iscrizione ad Ordini e Collegi Professionali. (1)

3. Con la redazione del fascicolo del fabbricato, il tecnico incaricato certifica la corrispondenza tra lo stato di fatto e quanto risulta dalla documentazione di cui si compone il fascicolo medesimo, annotando, altresì, gli eventuali interventi da lui prescritti e successivamente realizzati per il raggiungimento dei livelli di sicurezza statica ed impiantistica.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

Art. 17

Obbligo di comunicazione e consegna

1. Il committente dei lavori a farsi, ovvero il proprietario dell'immobile di cui si intende effettuare il cambio di destinazione d'uso, comunica al Comune competente per territorio, a pena di inefficacia del titolo abilitativo edilizio, l'avvenuta redazione del fascicolo. Nel caso di lavori, il fascicolo è conservato in cantiere a cura del direttore dei lavori ed è esibito a richiesta degli organi competenti.

2. Al completamento dei lavori, il committente consegna il collaudo, ove previsto, e le certificazioni degli impianti realizzati al tecnico incaricato, il quale completa la redazione del fascicolo del fabbricato aggiungendovi tale documentazione. Il committente o il proprietario, prima dell'utilizzo del fabbricato, ovvero contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, consegna copia del fascicolo al Comune competente per territorio, che ne cura la conservazione.

3. In applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009, in assenza del fascicolo del fabbricato, il titolo abilitativo edilizio è inefficace e, per i lavori eventualmente eseguiti, si applicano le disposizioni previste alla parte I, titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.



 

Capo III

Disposizioni finali


 

Art. 18

Disposizioni finali

1. I Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9/1983 sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione e delle direttive emanate dalla Giunta regionale e dal Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio Civile. (1)

2. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore del direttore dei lavori e del collaudatore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. Il competente Ufficio effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento o un'attestazione provvisoria con il quale subordina il rilascio di quello definitivo alla comunicazione del nominativo del direttore dei lavori, del collaudatore e del costruttore, e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta. (2)

3. Qualora il responsabile non ha effettuato la denuncia di cui all'articolo 2 prima dell'inizio dei lavori, deve provvedervi, in sanatoria, richiedendo la "autorizzazione sismica" per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare. Per la tutela della pubblica incolumità, i provvedimenti di "autorizzazione sismica" in sanatoria sono emessi anche in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente, al quale è comunque inviata comunicazione dell'avvenuta presentazione della denuncia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. (3)

4. Al fine di operare un confronto tecnico sulle problematiche conseguenti all'applicazione della legge regionale n. 9/1983 e formulare indirizzi utili per lo svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo, il dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile costituisce, disciplinandone il funzionamento, e senza oneri per l'amministrazione, un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante degli ordini degli ingegneri, uno degli ordini degli architetti, uno dell'ordine dei geologi, uno degli ordini degli agronomi, uno dei collegi dei geometri, uno dei collegi dei periti industriali e uno dei collegi dei periti agrari della Campania e dai dirigenti degli Uffici del Genio civile e del settore geologico regionale, o loro delegati. (4)

5. I rappresentanti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi ordini e collegi presenti sul territorio regionale, secondo modalità dagli stessi definite. In caso di inerzia, provvede il dirigente scegliendo un iscritto di comprovata esperienza nelle materie di cui al presente regolamento.

[6. Ai procedimenti conseguenti a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quest'ultimo non si applica.] (5)

[7. I procedimenti di controllo relativi a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, non ancora avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2009, possono essere archiviati con provvedimento espresso del competente dirigente del settore provinciale del Genio civile, qualora sia emesso il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo", di cui all'articolo 10 comma 9, relativo ai lavori denunciati.] (5)

8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 marzo 2003, n. 195.

9. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(3) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(4) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.

(5) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9.



 

[Art.19] (1)

[Disposizioni transitorie]

[1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2012, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i  successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2. (2)

2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

3. Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.

5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1 del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. In precedenza il presente articolo era stato aggiunto dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2011, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 1, primo comma del regolamento regionale 9 marzo 2012, n. 2


11 febbraio 2010

Bassolino