Regolamento Regionale 6 dicembre 2011, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011

 

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 11.

Regolamento di attuazione dell'art. 67 della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 04/08/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1

Lavori da eseguirsi con la formula dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario

(artt. 6, 8, 9 L.R. 11/96; art. 67 L.R. 3/07; art. 71 della L. 2359/ 1865 e art. 92 del R.D. n. 215/1933; art. 7, comma 6, della L. 353/2000)

1. Oggetto del presente regolamento sono le opere non configurabili come edilizie in senso stretto indicate nei comma successivi e meglio specificate nella allegata tabella "A" per i quali la Regione e gli Enti delegati possono provvedere con la procedura dell'amministrazione diretta, a mezzo di personale impiegato con contratto di natura privatistica, o del cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania), nel rispetto della disciplina posta dal presente regolamento.

2. Possono essere eseguiti nelle forme previste dal comma 1 i lavori relativi a:

a) piccola manutenzione, rimboschimento e rinsaldamenti, opere strumentali connesse con interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, attività vivaistica e di fruizione ed educazione ambientale;

b) avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi ed altre attività assimilabili.

3. Le opere di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), la legge 25 luglio 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), il regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007 e ogni altra disposizione normativa, statale e regionale, vigente in materia.

 

Art. 2

Disposizioni generali sulla esecuzione dei lavori

(artt. 3, 8 L.R. 11/96)

1. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di cui all'articolo 1 ci si avvale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale in forza alle singole strutture dei settori tecnici amministrativi provinciali forestali (STAPF), degli Enti delegati e degli altri organismi consortili per le attività previste dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), mediante la redazione di appositi progetti. Detto personale è impiegato in conformità ai contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria, provvedendo alla provvista di beni, servizi e noli con le modalità appresso specificate.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

REALIZZATI NELLA FORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA, FORNITURE E SERVIZI

 

Art. 3

Termini per la presentazione del piano annuale

(artt. 3, 4, 5, 8 L.R. 11/96; art. 14 L.R. 3/07)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Enti delegati alle attività di forestazione e bonifica montana e gli STAPF adottano, rispettivamente, i piani annuali forestali e le perizie tecniche coerenti con le misure d'intervento previste dal piano forestale generale (PFG) e relativi alla annualità successiva. I riferimenti finanziari sono coerenti con la programmazione triennale di cui al successivo articolo 7.

2. I piani annuali forestali degli Enti delegati, di seguito piani, sono corredati dalla elencazione e dalla individuazione dei progetti da attuare nell'anno di riferimento e dal programma triennale dei lavori di cui all'articolo 7.

3. I piani sono trasmessi al settore piano forestale generale che ne verifica la coerenza con le misure di intervento e con le previsioni anche finanziarie del PFG al fine della successiva approvazione a cura della Giunta regionale sentito il Comitato previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1996, di seguito Comitato. Le perizie tecniche, redatte dagli STAPF, sono trasmesse al settore piano forestale generale che di intesa con il settore foreste, caccia e pesca, ne verifica la rispondenza al PFG.

4. Il Comitato provvede a formulare proposte per la redazione dei piani ed esprime parere sui piani medesimi e, in particolare, ai fini della approvazione, esprime parere sulla coerenza finanziaria dei piani con il PFG.

5. La verifica della coerenza dei piani con il PFG prevista dal comma 3 riguarda, in particolare:

a) la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;

b) la manodopera utilizzata per la realizzazione dei progetti;

c) i certificati di regolare esecuzione degli interventi realizzati nell'annualità precedente;

d) la presenza della documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.

6. La verifica della rispondenza delle perizie tecniche redatte dagli STAPF con il PFG riguarda, in particolare:

a) la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;

b) la rendicontazione delle attività realizzate nell'anno precedente;

c) la manodopera utilizzata per la realizzazione;

d) la documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.

7. I piani sono approvati dalla Giunta regionale successivamente alla deliberazione di approvazione del bilancio gestionale regionale.

8. Con le stesse modalità previste dai commi da 1 a 7 sono approvati i piani pluriennali forestali di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1996 e i programmi triennali di cui all'articolo 7.

 

Art. 4

Responsabile del procedimento

(art. 7 DPR 554/99; DPR 207/10; art. 6 L.R. 3/07; artt. 4, 5, 6, 7, 14, 23 Reg. di attuazione 7/2010)

1. Per ogni progetto viene nominato il responsabile unico del procedimento in possesso delle necessarie competenze tecnico – professionali ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 3 del 2007 e suo regolamento di attuazione n. 7 del 2010, cura il monitoraggio della realizzazione di ciascun progetto esecutivo con particolare riguardo alle diverse fasi di attuazione.

3. Prima che si dia inizio ai lavori relativi a ciascun progetto esecutivo, il responsabile del procedimento redige una relazione che attesta la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione o l'affidamento dei lavori nelle forme previste dal presente regolamento.

4. Il RUP, in particolare, svolge le funzioni indicate dagli articoli 10 e 125 comma 2 (affidamenti in economia) del decreto legislativo n. 163 del 2006, dagli articoli da 4 a 7 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 3 del 2007 e dal DPR n. 207 del 2010 articoli 9 e 10.

 

Art. 5

Attività di progettazione e direzione lavori

(art. 130 D.Lgs 163/06; art. 13 L.R. 3/07; art. 3 L.R. 11/96)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite agli STAPF e agli Enti delegati, gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo, sono conferiti al personale degli stessi dipendente nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006, della legge regionale n. 3 del 2007 e suo regolamento di attuazione n. 7 del 2010.

2. Il direttore dei lavori assicura il conseguimento del migliore risultato nella realizzazione dei lavori previsti dai progetti esecutivi mediante l'ottimale impiego degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, parte operai.

3. Il direttore dei Lavori, alla presenza del RUP tiene sul cantiere apposita riunione con i capi operai e tutti gli operai interessati. Nel corso della medesima riunione viene illustrato il lavoro a farsi, i compiti assegnati a ciascuno, le modalità di organizzazione del lavoro e quanto previsto dal documento sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 redatto dal datore di lavoro.

4. Il capo operaio con frequenza mensile consegna alla direzione lavori il rapporto di cantiere con indicazione del lavoro svolto giornalmente, i beni e mezzi impiegati, le condizioni climatiche registrate ed una breve nota sulle necessità del cantiere e sui problemi eventuali che possono interessare la direzione dei lavori (Giornale dei lavori), nonché il registro delle presenze giornaliere di cui al successivo articolo 10 comma 1 lettera d).

 

Art. 6

Sicurezza sui cantieri forestali

(art. 62, 105, 306, allegato X D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 come modificati ed integrati dal D.Lgs 106/2009 e 96/2010)

1. Il presente articolo si applica unicamente alle attività in ambito forestale ed agrario che non comportano lavori edili o di ingegneria civile.

2. Il direttore dei lavori è tenuto all'osservanza di quanto indicato nel piano di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro.

3. Gli STAPF comunicano tempestivamente al datore di lavoro eventuali integrazioni ai citati documenti e le esigenze dei relativi acquisti per l'attuazione dei piani di sicurezza.

4. Al fine di non interrompere le attività lavorative, qualora gli acquisti per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono effettuati in tempo utile, vi provvedono gli STAPF che nel quadro economico della realizzazione della opera individuano la percentuale delle risorse finanziarie da destinare alla attuazione dei medesimi piani.

 

Art.7

Programma triennale

(D.Lgs. 163/06; DPR 554/99 art. 13)

1. In conformità agli interventi previsti dalla legge regionale n. 11 del 1996 e dal piano forestale generale ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dagli enti delegati contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale e, ad esso, è allegato l'elenco dei lavori da avviare nel corso di ciascun anno di riferimento.

2. Il programma indica, per tipologia, e in relazione alle specifiche categorie di intervento, le finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con i piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione degli interventi previsti. Sono realizzati prioritariamente gli interventi programmati assistiti da valutazioni di pubblica utilità.

 

Art. 8

Progettazione annuale

(artt 2, 3, 6, 8, 9, 10 L.R. 11/96; artt. 11, 12 L.R. 3/07; art. 9 Reg. di attuazione 7/2010)

1. I progetti per i lavori disciplinati di cui all'art. 1 dal presente regolamento, ed afferenti ad iniziative contemplate dalla L.R. 11/96 sono predisposti in conformità delle indicazioni e previsioni del piano forestale generale e sue modifiche ed aggiornamenti.

2. La progettazione annuale riguarda in particolare:

a) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

b) prevenzione e lotta fitosanitaria;

c) gestione del patrimonio forestale nelle aree protette;

d) realizzazione di rimboschimenti e piantagioni;

e) interventi volti a favorire la fruizione pubblica del demanio forestale;

f) gestione, indirizzo e controllo della produzione di materiale di propagazione forestale;

g) manutenzione dei rimboschimenti esistenti;

h) produzioni vivaistiche;

i) rinaturalizzazione delle aree abbandonate ai fini della difesa idrogeologica;

j) messa a dimora di piante in attuazione della legge regionale 14 del 1992 "un albero per ogni neonato e/o bambino adottato", della "festa dell'albero" e di altre iniziative;

k) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

l) prevenzione e contenimento del rischio di desertificazione;

m) miglioramento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico;

n) incremento della produzione di biomasse combustibili nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;

o) conservazione e miglioramento della biodiversità forestale, attraverso la raccolta e l'utilizzo di materiale di propagazione proveniente dai "boschi da seme" regionali;

p) gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica;

q) gestione dei pascoli per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio zootecnico e faunistico;

r) gestione orientata dei boschi periurbani e di particolare interesse turistico-ricreativo e storicoculturale e verde pubblico;

s) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale;

t) adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo-pastorale;

u) cantieri dimostrativi di sistemazione idraulico-forestale;

v) sviluppo delle produzioni forestali legnose e certificazione forestale combustibili nel rispetto dei

principi di sostenibilità ambientale;

w) sviluppo delle produzioni forestali non legnose in una prospettiva di filiera combustibili nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;

x) sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico;

y) sviluppo del potenziale umano e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore forestale;

z) attività didattica e dimostrativa nell'ambito del demanio forestale regionale e presso le scuole.

3. I progetti annuali sono corredati da:

a) relazione tecnica, comprendente la descrizione dettagliata dei diversi interventi con l'importo di spesa previsto per ciascuno di essi, che deve contenere:

1) la descrizione dell'intervento da realizzare;

2) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale;

3) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività lavorative;

4) il sistema di esecuzione;

5) il riferimento alle valutazioni dei rischi e piani di sicurezza redatti dal Datore di Lavoro con indicazione della data di invio;

6) una relazione riguardante le fonti di finanziamento per la copertura della spesa.

b) corografia e planimetria con indicazione delle curve di livello in scala leggibile con localizzazione degli interventi previsti;

c) stima analitica della spesa con indicazione delle lavorazioni previste, il numero di giornate necessarie per la loro esecuzione utilizzando, ove possibile, il tempario ovvero le analisi prezzi di cui all'articolo 6 comma 5 legge regionale n. 11 del 1996 ai soli fini della quantificazione delle giornate.

d) un formato riepilogativo recante il numero di operai, il costo orario, il valore degli oneri riflessi e di eventuali ulteriori istituti contrattuali;

e) quadri economici degli interventi che prevedono la seguente articolazione dell'importo complessivo del progetto:

1) Lavori: pari al costo complessivo della mano d'opera comprensivo di oneri riflessi ed oneri accessori;

2) Somme a disposizione dell'amministrazione:

2.1 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza intrinseci ed estrinseci;

2.2 rilievi, accertamenti ed indagini;

2.3 allacciamenti ai pubblici servizi;

2.4 imprevisti (max 5 per cento del costo dei lavori);

2.5 acquisizione di aree, di immobili, e indennizzi;

2.6 compensazione dei costi, minimo un per cento dell'importo dei lavori per adeguamento CCNL e CIRL vigenti;

2.7 aliquota I.V.A;

2.8 spese per il RUP e tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento (organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni, assicurazioni personale dipendente, e simili) e spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, attività specialistiche (geologiche, geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza;

2.9 interne secondo le disposizioni di cui al capo VI del regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della legge regionale n. 3 del 2007;

2.10 esterne nella misura massima del dodici per cento del costo dei lavori nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Art. 9

Attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi

(artt. 2, 3, 5 L.R. 11/96)

1. I progetti relativi alla attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi descrivono, in particolare, l'organizzazione delle strutture e contengono la esatta individuazione, anche cartografica, delle aree di intervento e del contingente di addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale impiegati per la realizzazione delle attività con la specifica individuazione delle rispettive mansioni. La cartografia è trasmessa al sistema informatico territoriale (SIT) per la pubblicazione anche sul portale informatico del SIT.

2. La previsione di spesa individua specificamente gli istituti contrattuali applicati agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale impiegati per la realizzazione dei progetti.

3. Per ogni singolo acquisto è formata una scheda tecnica di specificazione del prezzo di acquisto e dei costi presunti e sopportati per la gestione e la manutenzione dei beni. Detta scheda è tenuta dal responsabile dell'ufficio forestazione e controfirmata dal responsabile dell'ufficio finanziario e dal responsabile unico del procedimento di acquisto.

 

Art. 10

Contabilità dei lavori

Titolo XI DPR 554/99 (artt. 156 - 164); R.D. 827 del 23/05/1924

1. Fanno parte della contabilità dei lavori i seguenti elaborati:

a) Giornale dei lavori, di cui al precedente articolo 5 comma 4, è il documento tenuto da ciascun capo operaio e redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1 al presente regolamento; è siglato dal direttore dei lavori che ne prende visione e annota le eventuali osservazioni. Ciascun foglio è autocalcante di guisa che l'originale è allegato alla lista settimanale e la copia resta al capo operaio;

b) Registro delle forniture di beni e servizi nel quale il direttore dei lavori riporta le forniture acquisite, il cantiere di utilizzo e le relative quantità (Allegato 2);

c) Avanzamento procedurale della spesa è il documento nel quale viene indicato l'avanzamento della spesa rispetto alle somme assegnate (Allegato 3);

d) Registro presenze giornaliere è il documento nel quale vengono riportate, per ciascuna giornata lavorativa, le presenze di ciascun lavoratore (Allegato 4);

e) Lista settimanale è il documento nel quale vengono annotate giornalmente, con cadenza quindicinale, il nominativo dei lavoratori, le ore lavorate per ciascuna giornata, nonché le assenze di ciascun lavoratore (Allegato 5).

2. Ai sensi del DPR n. 554 del 1999, sulla base delle risultanze delle liste settimanali, il direttore dei lavori compila l'avanzamento procedurale della spesa e propone il pagamento agli aventi diritto; successivamente il responsabile dell'ufficio competente per i pagamenti, previa emissione dei certificati di pagamento a cura del Rup, dispone la liquidazione della spesa per il successivo pagamento ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania).

 

Art. 11

Pagamento dei lavori

(artt. 177, 178, 179 DPR 554/1999)

1. Ai sensi del DPR n. 554 del 1999, sulla base delle risultanze della emissione dei certificati di stato di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nonché delle liste delle somministrazioni, è disposto il pagamento di acconti o dei saldi.

2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore, o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Per le liste settimanali le vidimazioni sono poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista è eseguito in diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

3. Per le spese minute il Direttore dei Lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa, per il successivo pagamento.

 

Art. 12

Rendiconto semestrale delle spese dei lavori

(art. 68 L.R. 20/78; art. 50 L.R. 7/02)

1. I rendiconti semestrali degli STAPF, unitamente alle certificazioni e attestazioni del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, sono corredati anche dalle fatture e dalle liste debitamente quietanzate. Qualora sono riferiti a lavori eseguiti in amministrazione diretta contengono, inoltre, le indicazioni delle paghe operaie; qualora sono riferiti a lavori eseguiti a cottimo contengono anche i pagamenti disposti in favore dei cottimisti debitamente quietanzati. Detti pagamenti sono anche essi annotati nella sezione pagamenti del registro di contabilità.

 

Art. 13

Certificato di regolare esecuzione

(art. 141 D.Lgs 163/06; art. 208 DPR 554/99; art. 58 L.R. 3/2007)

1. Il certificato di regolare esecuzione delle acquisizioni in economia nella forma dell'amministrazione diretta è redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi in copia al Settore Foreste, Caccia e Pesca, per l'attività di vigilanza.

 

Art. 14

Attività vivaistica e didattica

(D.Lgs 386/03; L.R. 11/96)

1. Con Deliberazione di Giunta regionale è disciplinata la produzione, la movimentazione e la distribuzione, del materiale vivaistico, prodotto nei vivai forestali regionali, classificato a "fini forestali" ai sensi della legge n. 269 del 1973 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) e del decreto legislativo n. 386 del 2003 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

2. Gli operai in forza nelle strutture vivaistiche degli STAPF effettuano attività connesse:

a) alla produzione, alla cura e alla messa a dimora, delle piante;

b) all'allestimento di campi didattico-dimostrativi che prevedono, tra l'altro, giornate dimostrative sulla attuazione delle diverse tecniche di sistemazione, realizzazione e manutenzione delle aree a verde;

c) alla attuazione di progetti volti allo sviluppo, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di aree a verde nell'ambito dei territori delle unioni dei comuni, delle comunità montane, delle amministrazioni comunali o loro consorzi, delle province e degli enti gestori delle aree regionali protette dei parchi e delle riserve naturali;

d) alla realizzazione di interventi di piantumazione in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e in attuazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14, "Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato o minore adottato. Regolamentazione Regionale";

e) alla realizzazione di interventi di piantumazione per il recupero di aree sensibili (soggette a dissesti idrogeologici, inquinamento, aree marginali o destinate ad attività produttive dismesse quali cave, acquacoltura e similari) e di interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

3. A seguito della richiesta degli enti di cui alla lettera c) comma 2, interessati alla attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal medesimo comma 2, su proposta del dirigente dello STAPF competente per territorio, è sottoscritto uno specifico accordo che disciplina le modalità di attuazione, e i relativi impegni finanziari, dei progetti e degli interventi richiesti. L'accordo è sottoscritto dal dirigente del settore foreste, caccia e pesca, e dagli enti interessati, utilizzando lo schema generale adottato dall'area generale di coordinamento sviluppo settore primario. La definizione dei relativi impegni finanziari avviene sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Commissione regionale tecnico-consultiva istituita con deliberazione di giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti di cui alla lettera c) comma 2 trasmettono le richieste di cui al comma 3 agli STAPF competenti per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento, gli STAPF competenti per territorio, agli esiti della istruttoria delle richieste pervenute e della definizione dei relativi impegni finanziari, propongono al settore foreste, caccia e pesca, la sottoscrizione dell'accordo.

5. Il materiale vivaistico prodotto dai vivai regionali è distribuito gratuitamente agli enti pubblici che possono richiedere anche la cessione temporanea di piante in vaso per manifestazioni, eventi, mostre, pubbliche. Ai privati la cessione del materiale vivaistico è subordinata alla relativa disponibilità presso i vivai e avviene previo pagamento sul conto corrente postale n. 00251801, intestato alla tesoreria regionale, per l'importo previsto dal "Prezzario regionale per la vendita delle piante" fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delegato all'agricoltura, sentita la Commissione regionale tecnico-consultiva istituita con deliberazione di giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 2002.

6. I vivai forestali demaniali sono tenuti a produrre, tra l'altro, piante a "pronto effetto" da destinare agli scopi di cui ai commi 1 e 2. Per piante a "pronto effetto" si intende, ai fini del presente regolamento, una selezione di piante adulte allevate in contenitore o a radice nuda che hanno ricevuto nel corso degli anni cure e trapianti costanti (dai tre - quattro anni minimo a sei – sette anni e oltre) a garanzia della loro qualità e sicurezza di trapianto.

7. Ogni anno il settore foreste, caccia e pesca, in base alle esigenze e alle richieste pervenute, sentiti gli STAPF, elabora un elenco del fabbisogno annuale delle piante a pronto effetto, nel quale vengono indicate, per ciascuna specie, le quantità e le dimensioni delle piante da produrre a cura degli STAPF medesimi.

8. L'approvvigionamento dei materiali di moltiplicazione da destinare a "fini forestali" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, avviene secondo le modalità previste dal regolamento regionale n. 5 del 2010 di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale.

9. Le risorse finanziarie provenienti dalla vendita delle piante e dalle altre attività vivaistiche e forestali sono appostate nel bilancio regionale sul capitolo di entrata vincolata da istituire all'uopo e correlato al relativo capitolo di spesa.

 

Art. 15

Attività Formativa

1. Per migliorare il livello di professionalità, e le capacità operative, degli operai e dei tecnici operanti presso i vivai e le foreste del demanio regionale e presso le strutture degli enti delegati, è promossa la organizzazione di corsi di formazione professionale volti a favorire l'ampliamento e l'aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia forestale.

2. I corsi cureranno l'approfondimento delle tematiche in materia di vivaismo forestale, di innovazioni intervenute nelle tecniche per la raccolta razionale dei semi delle varie essenze forestali, di utilizzo delle macchine forestali, di tecniche di ingegneria naturalistica, di sicurezza sul lavoro, di artigianato forestale finalizzato all'offerta di prodotti in legno utili all'arredo urbano e paesaggistico.

3. I corsi sono effettuati nell'ambito delle attività di aggiornamento professionale previste a carico di specifici programmi elaborati dall'Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività Settore Primario, o di altre Aree Generali di Coordinamento, con costi a carico dei relativi programmi.

 

Art 16

Guardiania e vigilanza

(artt. 3,8 L.R. 11/96)

1. La guardiania e la vigilanza dei complessi demaniali (vivai e foreste) può essere affidata agli addetti idraulico-forestali in forza ai diversi STAPF a cui sono attribuite le relative mansioni senza aggravi di spesa per l'amministrazione regionale.

2. Nel caso di carenza di personale, e nelle ore e giornate di non attività, la guardiania e la vigilanza può essere affidata a soggetti attivi nel settore della vigilanza o assicurate mediante l'ausilio di impianti di video sorveglianza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, statali e regionali, in materia di affidamento dei servizi e di acquisizione di beni.

3. Agli addetti idraulico - forestali è rimessa la custodia e la cura delle dotazioni personali assegnate, e degli attrezzi e delle macchine in uso.

 

Art. 17

Abrogazione

1. Il "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale n. 11/1996 ed altre attività assimilabili" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 2001, n. 1269, convalidato dal regolamento regionale, 25 marzo 2005, n. 3 "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2003, n. 313", è abrogato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                   Caldoro