Regolamento Regionale 6 dicembre 2011, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011

 

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 10.

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 21/06/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo;

b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattività a scopo di allevamento o a scopo amatoriale;

c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8";

d) zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

i) allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

j) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

k) aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

l) aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8;

m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali;

n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali;

o) veterinario di riferimento: il Medico Veterinario libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate alle precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).

 

Art. 2

Competenze

1. Gli enti e le persone giuridiche responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 provvedono, ove possibile direttamente o tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all'invio alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno degli animali selvatici ritrovati morti nell'area di competenza.

 

Art. 3

Anagrafe sanitaria

1. I responsabili legali delle strutture indicate alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j), k), l), già titolari delle autorizzazioni previste dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8, ove non già registrate presso i Servizi Veterinari, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURC del presente Regolamento, allegando copia dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8.

2. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, ricevuta l'istanza di registrazione, verifica che i dati anagrafici del richiedente corrispondano a quelli riportati sull'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8.

3. Per le strutture di allevamento indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche.

Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Veterinario della ASL assegna un codice aziendale ai sensi del Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) e registra l'allevamento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute (BDN).

Gli allevamenti di cui alla lettera h) saranno indicati come "Da autoconsumo" con i limiti massimi di capi previsti dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8. Gli allevamenti di cui alle lettere i), e), j) saranno indicati come "Ingrasso da macello"; gli allevamenti di cui alla lettera g) saranno indicati come "Da riproduzione".

4. Per le strutture indicate alle lettere e), f), k), l), il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, invia l'istanza al Settore Veterinario Regionale – Napoli.

5. Il Settore Veterinario Regionale – Napoli, ricevuta l'istanza, provvede ad attribuire un codice identificativo alfa numerico alle strutture indicate alle lettere e), f), k), l).

6. Il Settore Veterinario Regionale provvede a riportare i dati identificativi della struttura in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: codice assegnato, nome e cognome del responsabile legale della struttura, codice fiscale, ubicazione della struttura, coordinate geografiche, n. autorizzazione Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8, specie allevate. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico. L'elenco delle strutture indicate alle lettere e), f), k), l) anagrafate è comunicato annualmente all'Assessore Delegato all'Agricoltura e ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.

7. A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC, i responsabili legali di nuove strutture fra quelle menzionate al precedente comma 1, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario competente per territorio entro quindici giorni dalla notifica dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8. Ricevuta l'istanza, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. attuano le procedure previste nei precedenti commi 2, 3 e 4.

 

Art. 4

Veterinario di riferimento e programma di profilassi

1. Per la gestione sanitaria delle strutture indicate alle lettere c), d), e), f), g), k), l), di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, i responsabili si avvalgono di un Veterinario di riferimento la cui competenza verte in particolare su:

a) definizione del programma di profilassi;

b) definizione del programma di contenimento dell'ibridazione con suini (per le strutture di cui alle lettere c), d), e), f), k), l) dell'articolo 1);

c) diagnostica;

d) certificazione scortante tutti gli esemplari ceduti.

2. Il programma di profilassi, nelle strutture indicate alle lettere g), i), dell'articolo 1 tiene conto anche dei seguenti elementi:

a) le rotazioni nell'ambito dei recinti;

b) il vuoto sanitario nelle strutture di allevamento;

c) un programma di periodiche pulizie e disinfezioni;

d) l'isolamento per quarantena degli eventuali esemplari introdotti;

e) l'isolamento degli esemplari malati e di quelli aggressivi;

f) la disponibilità di strutture di isolamento, sufficienti per almeno il 3% della produttività prevista;

g) l'efficienza delle recinzioni e di tutte le strutture di contenimento e stabulazione;

h) il rispetto delle altezze minime delle recinzioni, con previsione dei necessari adeguamenti nel caso in cui le recinzioni medesime siano collocate in punti declivi;

i) l'interramento almeno delle recinzioni periferiche (o la costruzione di cordoli in cemento o in altro materiale solido);

j) il rispetto dei carichi massimi indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.);

k) la separazione funzionale degli esemplari allevati, in particolare dei riproduttori e dei disetanei;

l) la disponibilità di sufficienti scorte idriche;

m) la potabilità dell'acqua distribuita in abbeveratoi singoli;

n) la frequente pulizia degli abbeveratoi;

o) la prevenzione della dispersione dell'acqua e dei mangimi;

p) l'igienicità dei depositi per mangimi;

q) la derattizzazione e la disinfestazione; la prevenzione dei contatti con animali domestici e selvatici a vita libera;

r) la scelta di luoghi tranquilli per la realizzazione degli allevamenti;

s) la scelta di luoghi protetti dal vento (in alternativa è necessario disporre di efficienti frangivento);

t) la presenza di dispositivi di ventilazione (naturale o forzata) nelle strutture chiuse (capannoni, box ecc.);

u) l'ombreggiamento delle strutture esposte, soprattutto se destinate ad ospitare esemplari giovani;

v) la verifica quotidiana dello stato di salute generale degli animali da parte dell'allevatore;

w) la pronta rimozione degli esemplari eventualmente deceduti;

x) il corretto smaltimento delle carcasse e delle deiezioni;

y) l'impiego di adeguati mezzi di cattura, di contenzione e trasporto;

z) l'effettuazione dei trasferimenti notturni nei viaggi di lunga durata e nei periodi caldi (soprattutto per gli esemplari giovani).

 

Art. 5

Anagrafe sanitaria chiusini e gabbie di cattura mobili

1. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che deve realizzare idonei chiusini per la cattura dei cinghiali, sentito il parere del Veterinario di riferimento di cui all'articolo 4, presenta istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario, entro quindici giorni lavorativi, attribuisce un codice identificativo alfa numerico al chiusino, previo sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche.

3. Il suddetto codice identificativo è così costituito: il codice Istat del comune "XXX", la sigla della Provincia "XX", la dicitura "Chiusino n." seguita da un numero progressivo di tre cifre "XXX".

4. Il Servizio Veterinario riporta i dati identificativi del chiusino in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: Nome e Cognome del rappresentante legale, o suo delegato, di una delle strutture di cui all'articolo 1, dove sono stati impiantati i chiusini per la cattura dei cinghiali;

ubicazione della struttura; coordinate geografiche; codice assegnato al chiusino; codice assegnato alla struttura di cui all'articolo 3. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico.

5. In caso di utilizzo di gabbie di cattura mobili si applicano le stesse procedure indicate per i chiusini con in più, l'obbligo del responsabile della struttura di comunicare formalmente con almeno quindici giorni di anticipo data e luogo di ogni spostamento al Servizio Veterinario che provvederà eventualmente a rilevare e registrare le nuove coordinate.

 

Art. 6

Adempimenti sanitari per i cinghiali abbattuti

1. L'abbattimento dei cinghiali in aree di caccia, gli abbattimenti selettivi in aree protette, o, quando necessario, nei chiusini o nelle gabbie di cattura mobili, può essere effettuato con le armi e dai soggetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale sulla caccia.

2. Considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella spp., è necessario ed opportuno stabilire le seguenti norme obbligatorie per i cinghiali abbattuti di cui al precedente punto:

a) Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), di seguito denominato "Regolamento (CE) n.853/2004", la cessione dei cinghiali abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella SEZIONE IV:

CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1. CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

b) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e), del Regolamento (CE) n. 853/2004, visto anche l'Accordo Stato Regioni n. 253/CSR del 17/12/2009, i cacciatori che forniscono direttamente al consumatore finale, ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, ai laboratori annessi agli esercizi di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, un solo cinghiale/cacciatore/anno abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo o carne del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004. Dalla carcassa del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, il cacciatore preleva almeno 150 gr. di tessuto muscolare striato (diaframma, arto anteriore e/o lingua), esente il più possibile da tessuto connettivo e grasso, per la ricerca della Trichinella spp. I campioni, accompagnati dalla Scheda Conferimento Campioni Allegato A, sono consegnati ad una sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno direttamente o tramite un Servizio Veterinario ASL. Il cacciatore comunica in forma scritta al consumatore finale, all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione, la zona o il codice del chiusino di provenienza degli animali cacciati e consegna loro una copia della Scheda Conferimento Campioni Allegato A debitamente timbrata per l'accettazione dall'IZS o dal Servizio Veterinario ASL. Al riguardo si ricorda che l'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione ha sempre l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti ceduti direttamente dal cacciatore, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) relative alla rintracciabilità.

c) È necessario prelevare sistematicamente un campione di muscolo striato anche dalle carcasse di cinghiali di cui al punto 1) destinati al consumo domestico privato, secondo le stesse procedure di cui al precedente punto b) del presente articolo.

 

Art. 7

Cattura dei cinghiali vivi

1. La cattura dei cinghiali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Regolamento avviene mediante i chiusini o le gabbie di cattura mobili registrati ai sensi dell'articolo 5.

2. Sono fatte salve altre modalità di cattura dei cinghiali nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla caccia.

3. I lattonzoli, le femmine in allattamento e quelle gravide devono essere rimessi in libertà.

4. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'art.1 del presente Regolamento, entro quindici gg. dall'utilizzo del chiusino o del posizionamento della gabbia mobile di cattura, comunica al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio il giorno di inizio e quello di fine cattura.

 

Art. 8

Trasporto dei cinghiali catturati vivi

1. Ogni qualvolta il chiusino o la gabbia di cattura mobile vengono utilizzati, il Veterinario di riferimento comunica al Servizio Veterinario della ASL il numero di soggetti catturati e l'eventuale controllo sanitario effettuato sugli stessi come da Allegato C al presente Regolamento.

2. I cinghiali catturati sono trasportati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97) di seguito denominato "Regolamento (CE) 1/2005".

3. L'idoneità al trasporto è stabilita e certificata dal Veterinario di riferimento per quanto riguarda il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 con apposita documentazione come da Allegato E al presente Regolamento.

4. Tale dichiarazione è allegata al Modello di trasporto per cinghiali (Allegato D), compilato dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, responsabile delle operazioni di cattura o dal Veterinario di riferimento e dall'esercente il trasporto animale. Due copie dell'Allegato D di trasporto per cinghiali sono trattenute dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, le altre due copie scortano gli animali fino alla struttura di destinazione.

5. Gli automezzi che trasportano gli animali sono lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci presso i macelli o presso stazioni di lavaggio o di disinfezione sotto il controllo dell'ASL.

 

Art. 9

Destino dei cinghiali catturati vivi

1. È vietato l'uso dei cinghiali catturati vivi per ripopolamenti nella Regione Campania.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico di cui all'articolo 9 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8, può disporre di derogare per un anno al comma 1. Il periodo di deroga è rinnovabile annualmente.

 

Art. 10

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati al macello o agli allevamenti

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati in stabilimenti di macellazione riconosciuti o in strutture di allevamento; gli esemplari visibilmente ibridati con suini possono essere destinati esclusivamente a stabilimenti di macellazione.

2. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 e, qualora inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle precedenti lettere h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono ivi allevati solo per ingrasso a scopo alimentare o amatoriale. I cinghiali inviati alle strutture di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono allevati solo per ripopolamento ma non possono essere venduti o rilasciati in regione Campania. In ogni singolo impianto di allevamento è interdetta la detenzione di esemplari della medesima specie per fini diversi.

3. Le strutture di allevamento devono garantire il possesso dei requisiti indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ex Istituto Nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).

4. I proprietari/detentori degli allevamenti indicati alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento si adeguano alla normativa prevista per l'Anagrafe dei suini di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

5. I cinghiali possono lasciare le strutture di allevamento di cui alle lettere h), i), j) dell'articolo 1 solo se destinati ad un macello riconosciuto. I Modelli IV (c.d. Modello Rosa) di invio al macello riporteranno, a firma del medico veterinario della ASL competente per territorio, la seguente dicitura: "Animali provenienti da una struttura che ha rispettato gli adempimenti sanitari previsti all'articolo 10 del Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in regione Campania".

6. Per le macellazioni ad uso privato in allevamento, per un massimo di cinque capi, si applicano le norme regionali previste per i suini.

7. Nelle strutture destinate all'allevamento di cui alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 è vietata l'ibridazione dei cinghiali.

 

Art. 11

Adempimenti sanitari per i cinghiali introdotti in allevamento

1. I cinghiali di nuova introduzione in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono posti in isolamento sanitario dagli altri capi in allevamento fino all'esito favorevole dei controlli previsti nel comma seguente.

2. Sui cinghiali introdotti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, è necessario eseguire:

a) un prelievo di feci, direttamente sul camion, all'atto dell'arrivo, per la ricerca del virus della Malattia Vescicolare (MVS);

b) un prelievo di sangue suddiviso in due aliquote per la ricerca sierologica di anticorpi antivirus della Malattia Vescicolare (MVS), della pseudorabbia, della Peste suina classica (PSC) e anti-Brucella.

I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio accompagnati dal verbale di campionamento dedicato (all. B) correttamente compilato in ogni sua parte.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sui cinghiali già presenti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, viene eseguito un controllo virologico sulle feci e un prelievo ematico secondo quanto indicato alla lettera b) del presente articolo.

4. Le positività sierologiche e virologiche per MVS sono trattate secondo le norme vigenti in materia, riferite rispettivamente agli allevamenti da autoconsumo e da ingrasso.

5. Il Settore Veterinario Regionale, in base agli esiti degli esami di laboratorio e alle risultanze dell'indagine epidemiologica, valuta le azioni da intraprendere caso per caso.

6. L'arrivo di capi visibilmente ibridati con suini è immediatamente segnalato dal veterinario di riferimento all'ASL competente per territorio che ne dispone la macellazione ovvero prescrive all'allevatore le misure necessarie ad impedirne la riproduzione.

 

Art. 12

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati alle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento per essere cacciati secondo le previsioni della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8.

2. All'atto dell'introduzione e del rilascio, il responsabile dell'azienda di cui alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento, riceve copia dell'Allegato D di trasporto per cinghiali e registra il numero di cinghiali introdotti in un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario.

3. Lo scarico dei cinghiali è registrato in base al numero di animali cacciati.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                            Caldoro