Regolamento Regionale 6 dicembre 2011, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011

 

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 9

 

Modifica all'articolo 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003"

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 01/07/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

(modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9 del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il primo capoverso del comma 5 è sostituito come segue: "5. I cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. L'ammissione di altri cacciatori, fino a concorrenza del numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";

b) al comma 5 la lettera a), è sostituita come segue: "a) cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto;";

c) il primo capoverso del comma 7 è sostituito come segue: "7. Per la concessione del secondo ambito, i cacciatori residenti nelle isole o in parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica, per l'ammissione di altri cacciatori, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:";

d) al comma 7 la lettera a) è sostituita come segue: "a) cacciatori con residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto e residenza venatoria in A.T.C. confinante;"

 

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      Caldoro