Regolamento Regionale 24 novembre 2011, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dal regolamento regionale 8 agosto 2016, n. 5.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente del REGOLAMENTO 24 novembre 2011, n. 8.

Regolamento "Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, comma 58, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)"

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 457 del 08/09/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dei commi da 50 a 74 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (legge finanziaria regionale 2011) e definisce le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dagli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania.

 

Art. 2

Ripartizione dei seggi e convocazione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del CAL, individuati dall'articolo 1, comma 51, lettere a), b) e c) della l.r. 4 del 2011, sono convocate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 55, della medesima legge e si svolgono:

a) per i due rappresentanti delle province, presso i consigli provinciali, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito; (1)

b) per i rappresentanti dei comuni, presso i consigli comunali di tutti i comuni della Regione, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito.

2. Con il decreto di convocazione delle elezioni il Presidente della Giunta regionale provvede alla ripartizione dei seggi tra collegi provinciali e classi demografiche di appartenenza dei comuni di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) e c) della l.r. 4 del 2011.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 22, comma 3, dello Statuto regionale e di quanto disposto dall'articolo 1, commi 51, 52 e 53, della l.r. n. 4 del 2011, è assegnato di diritto un seggio a ciascun collegio provinciale di entrambe le classi di ampiezza demografica dei comuni. Per la ripartizione dei restanti seggi si divide il numero complessivo dei residenti in ciascuna provincia per il numero dei comuni della provincia medesima e lo si moltiplica, a seconda della classe di ampiezza demografica, per il numero dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ovvero per il numero dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Il dato ponderato così ottenuto, per ciascuna classe di ampiezza demografica, è diviso a sua volta per numeri positivi interi a partire da uno e successivamente in progressione aritmetica in ragione di uno sino alla concorrenza dei restanti seggi da ripartire. Tra i quozienti così ottenuti sono individuati quelli più alti, disposti in una graduatoria decrescente pari al numero dei seggi da assegnare. Ciascun collegio provinciale ottiene tanti seggi quanti sono i suoi quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al collegio provinciale con più elettori e, a parità di questi, è assegnato per sorteggio.

4. In prima applicazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione dei seggi per classi di ampiezza demografica dei comuni è quella individuata nell'Allegato A. Per le successive elezioni essa potrà variare in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

5. Le elezioni sono convocate, in prima attuazione, dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione e si svolgono entro i novanta giorni successivi dalla pubblicazione del decreto medesimo.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 8 agosto 2016, n. 5.


 

Art. 3

Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL

1. Con lo stesso decreto di cui all'articolo 2, è costituito, presso la Giunta regionale, l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato Ufficio per le elezioni.

2. L'Ufficio per le elezioni è composto da tre dirigenti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio per le elezioni si avvale delle strutture amministrative della Giunta regionale, individuate nel decreto di cui al comma 1.

 

Art. 4

Presentazione delle candidature e relativi adempimenti

1. Le candidature dei consiglieri provinciali e le liste di candidati di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011, sono presentate all'Ufficio per le elezioni, che ne rilascia ricevuta, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore sedici del ventottesimo giorno antecedenti la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

2. Nei giorni di presentazione delle candidature l'Ufficio per le elezioni assicura l'apertura ininterrotta dalle ore otto alle ore sedici di ciascun giorno.

3. Le candidature dei consiglieri provinciali, corredate dall'accettazione della candidatura, sono sottoscritte da almeno dieci Consiglieri provinciali.

4. Le liste di candidati previste dall'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011 sono:

a) composte da candidati di entrambi i generi;

b) sottoscritte da almeno venti elettori del collegio provinciale e della classe demografica di appartenenza;

c) corredate dall'accettazione della candidatura di ogni candidato.

5. Le sottoscrizioni delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sono apposte su moduli predisposti dall'Ufficio per le elezioni e recanti il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori, con l'attestazione, rilasciata dal segretario dell'ente di appartenenza, della carica ricoperta da ciascun candidato e da ciascun sottoscrittore, nonché l'indicazione del Comune o della Provincia di rispettiva appartenenza. L'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei rappresentanti da eleggere.

8. Ciascuna lista elettorale deve riportare i nominativi dei due elettori rappresentanti della lista medesima con i relativi recapiti, anche di posta elettronica, cui effettuare le comunicazioni previste dal presente regolamento.

9. La modulistica di cui al comma 5 è resa disponibile sul sito internet della Regione Campania entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 5

Ammissione delle liste ed eventuali ricorsi

1. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati di cui all'articolo 4, comma 1:

a) verifica se le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale siano state presentate nel termine, siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito e corredate di accettazione della candidatura validamente sottoscritta;

b) verifica se le liste provinciali di candidati siano state presentate nel termine e siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito e corredate di accettazione delle candidature validamente sottoscritte;

c) accerta se vi siano candidati presenti in più liste e, in tal caso, provvede alla esclusione dei medesimi;

d) dopo aver eseguito l'accertamento di cui alla lettera c), verifica se le liste comprendano un numero di candidati inferiore al numero prescritto; dichiara non valide e conseguentemente esclude le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto, secondo l'ordine progressivo della lista, quelle contenenti un numero di candidati superiore;

e) verifica se ciascuna lista comprenda candidati di entrambi i generi.

2. Le decisioni con le quali l'Ufficio per le elezioni esclude le liste o le candidature sono immediatamente comunicate ai rappresentanti di lista o ai candidati, che possono contestarle in forma scritta all'Ufficio per le elezioni entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della contestazione. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva entro il secondo giorno successivo al ricevimento del ricorso.

 

Art. 6

Operazioni dell'Ufficio per le elezioni conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

1. Conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'Ufficio per le elezioni compie le seguenti operazioni:

a) individua le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale;

b) assegna mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna classe demografica, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di iscrizione;

d) comunica le determinazioni adottate, anche per via telematica, ai Consigli provinciali e comunali della Regione e ai rappresentanti di lista;

e) trasmette il modello dei manifesti, delle schede e dei verbali elettorali ai medesimi soggetti di cui alla lettera d).

2. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale o, in mancanza, il soggetto di cui all'articolo 7, comma 7, comunica l'avvenuta indizione delle elezioni a tutti i consiglieri e procede, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, alla stampa dei manifesti elettorali e delle schede elettorali per il rispettivo collegio.

 

Art. 7

Svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale provvede, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti, alla convocazione dell'assemblea consiliare nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle elezioni. L'atto di convocazione, che prevede all'ordine del giorno la costituzione del seggio elettorale e lo svolgimento delle elezioni, è comunicato anche per via telematica, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio per le elezioni.

2. In occasione della seduta di cui al comma 1, nella sede di ciascun Consiglio comunale e provinciale, è insediato il seggio per l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti il Consiglio medesimo.

3. Presso le province, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri provinciali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

4. Presso i Comuni, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

5. Ai manifesti recanti le candidature provinciali o le liste dei candidati è data adeguata diffusione almeno dal quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Gli stessi sono affissi, per l'intero orario di svolgimento delle operazioni elettorali, in luogo ben visibile, nei rispettivi seggi.

6. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità:

a) ciascun elettore dispone di un solo voto;

b) per il collegio unico regionale il voto si esprime scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito spazio;

c) per i collegi provinciali il voto si esprime esclusivamente scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito rigo a fianco della lista di appartenenza; la preferenza così espressa vale anche come voto di lista;

d) non sono ammesse altre indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore;

e) nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.

7. Ove nel Comune manchi il Presidente del Consiglio comunale, le funzioni ad esso attribuite dalla presente deliberazione sono esercitate dal Sindaco, salvo diversa previsione dello Statuto comunale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

8. Alle operazioni di cui al presente articolo partecipano tutti i comuni e le province che, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano retti da gestione commissariale ai sensi degli articoli 141 e 143 del d.lgs 267 del 2000, nonché dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

9. Non sono elettori, né possono essere candidati o sottoscrivere le candidature provinciali o le liste di candidati di cui dall'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011 i consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 59 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

10. Sulle modalità di svolgimento delle elezioni, per quanto non disciplinato direttamente dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

Art. 8

Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio

1. In ciascun Consiglio comunale e provinciale lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'esito delle votazioni, registrato in apposito verbale corrispondente al modello di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), è sottoscritto dai componenti del seggio e inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata e sottoscritta dai predetti soggetti, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta ne sono inserite altre due, di minori dimensioni, anch'esse sigillate e sottoscritte dai componenti del seggio, contenenti rispettivamente le schede utilizzate e quelle non utilizzate.

2. Il verbale deve dare menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, del numero degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, di quello dei voti validi, del numero di schede a disposizione del seggio, di quello delle schede bianche e nulle, e del numero delle schede sostituite ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).

3. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui al comma 1, procede alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra individuale di ciascun candidato nell'ambito del collegio unico regionale di cui all'articolo 1, comma 53, della l.r. 4 del 2011;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale per la classe demografica di appartenenza dei comuni, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella rispettiva circoscrizione provinciale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, data dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione provinciale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione provinciale per il numero dei seggi assegnati alla stessa. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

f) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista provinciale;

g) nell'eventualità che non sia stato possibile assegnare tutti i seggi per il mancato raggiungimento del quoziente elettorale, attribuisce i seggi residuati a quelle liste che, in ordine decrescente, abbiano conseguito i maggiori resti; a parità di questi ultimi, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; nel caso di ulteriore parità procede al sorteggio 4. Di tutte le operazioni condotte dall'Ufficio per le elezioni è redatto, in duplice copia, il processo verbale. Una copia, con tutti i documenti annessi, è inviata dal Presidente dell'Ufficio per le elezioni al Presidente della Giunta regionale, l'altra è depositata agli atti.

 

Art. 9

Proclamazione degli eletti e nomina dei componenti del CAL

1. L'Ufficio per le elezioni sulla scorta delle risultanze contenute nel processo verbale di cui al precedente articolo 8:

a) proclama eletti componenti del CAL i due candidati del collegio unico regionale che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 61, della l.r. 4 del 2011; (1)

b) proclama eletti i candidati delle liste elettorali provinciali che, per ciascuna classe demografica, hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero dei componenti elettivi.

A parità di voti, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 61 della l.r. 4 del 2011;

c) nel caso in cui in una o più circoscrizioni elettorali non siano state presentate o ammesse liste o i candidati risultino inferiori al numero dei rappresentanti da eleggere, i seggi sono assegnati ai primi non eletti delle altre circoscrizioni della medesima classe demografica che abbiano riportato la più alta cifra individuale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti eletti del CAL.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede anche alla nomina dei componenti di diritto del CAL di cui all'articolo 1, comma 51, della l.r. n. 4 del 2011.

4. Copia del decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul BURC ed è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che, con proprio decreto, convoca la seduta di insediamento.

5. Nella seduta di insediamento, fino all'elezione del Presidente del CAL, presiede l'assemblea il componente più anziano di età.

6. Fino all'adozione del regolamento interno di funzionamento e organizzazione del CAL si applica, in quanto compatibile, il regolamento interno del Consiglio regionale.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 8 agosto 2016, n. 5.


 

Art. 10

Durata in carica e surroga dei componenti del CAL

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

2. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Se si tratta di componente elettivo di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) o c), della l.r. 4 del 2011, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Se si tratta di componente elettivo di cui all'articolo 1, comma 51, lettera a), della l.r. 4 del 2011, è indetta un'elezione suppletiva che si svolge secondo le medesime modalità definite nel presente regolamento.

 

Art. 11

Organismi del Sistema delle Autonomie Locali della Campania

1. Per garantire un raccordo permanente tra tutti gli enti locali regionali, anche non direttamente rappresentati in seno al CAL, i presidenti o loro delegati dell'Unione regionale delle province campane (UPI Campania), dell'Associazione regionale dei comuni della Campania (ANCI Campania), della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM Campania), della Lega delle Autonomie Locali della Campania, della federazione regionale dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE Campania), del comitato regionale dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM Campania) e dell'Associazione regionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI Campania) partecipano senza diritto di voto alle sedute del CAL. Le modalità di partecipazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 70, della l.r. n. 4 del 2011.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                                        Caldoro