Regolamento Regionale 23 dicembre 2015, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dal regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 10.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6.   

 

"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)".



La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 569 del 24 novembre 2015 (L.R. n. 13/2015 Approvazione regolamento di attuazione di cui all'art. 5 comma 1, "Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro");

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 2015;

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'art. n. 5 comma 1, della legge regionale 13/2015 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) il presente regolamento disciplina e definisce i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere, l'erogazione del contributo per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro.


 

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i figli di genitore deceduto per incidenti mortali sul lavoro, verificatesi anche in itinere come previsto dall'art. 12 del DLgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o anche nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in possesso dei seguenti requisiti:

a. Status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;

b. Età non superiore a ventotto anni;

bbis. età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario; (1)

c. Genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Campania;

d. Iscrizione ad un servizio socio-educativo per l'infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania;

e. Reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.


(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 2019.



 

Art. 3

Contributo di solidarietà (1)

1. Le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2015 sono destinate al rimborso delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, alle Università e ai corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e relative a:

a. tasse di iscrizione;

b. rette di frequenza;

c. acquisto dei libri di testo;

d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e. servizio mensa;

f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico. (2)


(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 2, lettera a) regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 2019.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera b) regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 2019.

 

Art. 4

Modalità operative

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ufficio competente pubblica un avviso per la raccolta delle richieste di contributo dei soggetti beneficiari all'art. 2 del presente regolamento per l'anno scolastico o accademico in corso.

2. Il valore massimo del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE (ordinario) ed al percorso formativo frequentato (ALLEGATO A).

3. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno i valori massimi dell'ISEE di riferimento.

4. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse destinate al fondo si procede alla redazione di una graduatoria dei beneficiari con riferimento ai valori ISEE, partendo dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con i valori ISEE più bassi.

5. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni:

a. Acconto pari al 60 per cento del finanziamento assegnato. L'acconto può essere richiesto a seguito della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento, previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 13/2015;

b. Saldo finale, di importo pari alla differenza tra il contributo riconosciuto in fase di ammissibilità e l'importo erogato a titolo di acconto, previa presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la diligente frequenza scolastica o formativa e l'ultimazione dei cicli scolastici o formativi annuali. (1)


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3) del regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 2019.


 

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                 De Luca