Regolamento Regionale 12 ottobre 2011, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011

 

REGOLAMENTO del 12 ottobre 2011, n. 6.

 

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i.

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 21/06/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 29 settembre 2011

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

Definizione

1. Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico; per la riqualificazione del patrimonio e sistente; per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco DOP pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2005, n. 45.


Art. 2

Vincoli

1. Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuità nell'attività zootecnica di allevamento animale è comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (allegato C).


Deroga distanze

1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2009 è necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli e sistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).


Art. 4

Requisiti tecnici descrittivi

1. Le strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11, comma 1 legge regionale 19/2009 e le strutture di ricovero per bovini allevati allo stato brado sono, rispettivamente, adeguate e realizzate, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel presente regolamento, alle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.533 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli) e ai criteri previsti dalla direttiva 18 dicembre 2008, n. 2008/119/CE e dalla direttiva 20 luglio 1998, n. 98/58/CE, nonché alle vigenti norme igienico sanitarie e alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) in materia di trattamento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 19/2009 e quelle dei ricoveri per bovini allevati allo stato brado, e la tipologia dei materiali da utilizzare per gli interventi consentiti, si conformano alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e a quanto previsto nell'allegato A, per l'adeguamento delle strutture di allevamento animale, e nell'allegato B, per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.


Art. 5

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Caldoro