Regolamento Regionale 22 luglio 2011, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 49 del 1 agosto 2011

 

REGOLAMENTO del 22 luglio 2011, n. 4.

Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 29/04/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

ART. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento reca la disciplina, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, delle modalità e dei criteri per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ente pubblico affidante, l'ente pubblico territoriale che ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

b) impresa di trasporto affidataria, o impresa affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'ente pubblico affidante ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

c) impresa di trasporto sub affidante, o impresa sub affidante, l'impresa di trasporto di cui alla lettera b) che dà in sub affidamento parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

d) impresa di trasporto sub affidataria, o impresa sub affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'impresa sub affidante affida parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

e) servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio principale, il servizio di trasporto affidato dall'ente pubblico affidante all'impresa affidataria;

f) servizio sub affidato di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio sub affidato, il servizio di trasporto, che costituisce parte del servizio principale, oggetto di sub affidamento dall'impresa di cui alla lettera c) all'impresa di cui alla lettera d).

 

ART. 2

(Ambito soggettivo ed oggettivo)

1. L'impresa affidataria diretta del servizio principale può essere autorizzata a sub affidare parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 e dall'articolo 4.

2. L'impresa affidataria del servizio principale a seguito di procedimenti selettivi concorsuali, può essere autorizzata a sub affidare parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 4.

3. L'impresa sub affidataria è scelta, ai sensi dell'articolo 3, fra quelle che, secondo la normativa vigente, sono in possesso degli stessi requisiti richiesti all'impresa di trasporto affidataria sub affidante per lo svolgimento del servizio di trasporto oggetto del sub affidamento.

4. Il sub affidamento è ammesso alle stesse condizioni previste per l'affidamento del servizio principale, salvo che per il valore del corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto oggetto di sub affidamento che deve essere uguale o inferiore al corrispettivo dovuto dall'ente pubblico affidante per i medesimi servizi svolti dall'impresa affidataria. Il sub affidamento può essere autorizzato entro il limite della domanda e comunque non oltre il limite del 30 per cento del servizio principale, misurato in bus/chilometro.

5. Ciascuna linea è sub affidata unitariamente e senza frazionamenti. Il contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio principale può prevedere limiti percentuali inferiori.

 

ART. 3

(Scelta dell'impresa sub affidataria)

1. L'impresa affidataria di cui all'articolo 2, comma 1, sceglie l'impresa sub affidataria a seguito del procedimento selettivo concorsuale previsto ai sensi della normativa vigente.

2. A tal fine, a seguito della domanda di sub affidamento, l'ente pubblico affidante indica il procedimento selettivo concorsuale che l'impresa affidataria deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, iniziare e concludere. L'ente pubblico affidante designa un proprio dipendente, appartenente alla categoria "D", per il controllo collaborativo concomitante sul procedimento. Il controllo collaborativo concomitante si svolge sulla base delle istruzioni impartite dal dirigente. Il dipendente che esercita il controllo collaborativo concomitante ha accesso in ogni momento agli atti ed alle informazioni relativi al procedimento selettivo concorsuale.

3. L'impresa affidataria di cui all'articolo 2, comma 2, sceglie l'impresa sub affidataria direttamente.

 

ART. 4

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Per il sub affidamento dei servizi di trasporto di cui al presente regolamento, l'impresa affidataria ha l'onere di ottenere, da parte dell'ente pubblico affidante, l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Se previsto dal bando di gara per l'affidamento del servizio principale, e se richiesto dall'impresa di trasporto aggiudicataria, il sub affidamento può essere autorizzato in occasione della stipulazione del relativo contratto di servizio.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data in cui l'ente pubblico affidante riceve l'istanza da parte dell'impresa affidataria del servizio. Si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata se:

a) l'impresa sub affidante ha titolo valido ed efficace per l'esercizio del servizio principale;

b) l'impresa sub affidataria ha tutti i requisiti per essere affidataria di servizi di trasporto da parte dell'ente pubblico affidante e per il loro esercizio;

c) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 4;

d) l'impresa sub affidante e l'impresa sub affidataria hanno prodotto una dichiarazione congiunta con cui si impegnano incondizionatamente a inserire nel contratto di sub affidamento gli elementi di cui al comma 5, lettera e);

e) vi è motivata sussistenza dell'interesse pubblico al sub affidamento.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono sussistere al momento della domanda del rilascio dell'autorizzazione e della stipulazione del contratto di sub affidamento. Esse devono persistere per

tutto il tempo in cui è efficace il sub affidamento.

5. L'istanza di cui al comma 2 reca:

a) le generalità dell'impresa affidataria del servizio principale;

b) gli estremi del titolo da cui deriva l'affidamento del servizio principale e degli eventuali aggiornamenti;

c) l'illustrazione dettagliata, descrittiva e planimetrica, dei servizi di trasporto oggetto dell'autorizzazione al sub affidamento;

d) una relazione dettagliata sul rapporto tra i servizi di trasporto oggetto dell'autorizzazione al sub affidamento ed il servizio principale, sulle ragioni tecniche ed economiche alla base della

richiesta autorizzazione e sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4;

e) lo schema di contratto di sub affidamento del servizio, da stipularsi tra l'impresa sub affidante e l'impresa sub affidataria; esso contiene anche le clausole relative agli elementi di seguito elencati, in relazione ai quali aderisce l'ente pubblico affidante:

1. l'impegno dell'impresa sub affidante e dell'impresa sub affidataria a rispondere solidalmente, nei confronti dell'ente pubblico affidante, di tutte le obbligazioni dedotte in contratto per l'erogazione del servizio di trasporto oggetto di sub affidamento e comunque di tutte le obbligazioni alle quali è tenuta l'impresa di trasporto sub affidataria, senza beneficio di preventiva richiesta o di preventiva escussione;

2. la previsione della facoltà di azione diretta da parte dell'ente pubblico affidante nei confronti dell'impresa sub affidataria per l'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima;

3. l'impegno dell'impresa sub affidataria al mantenimento di tutti i requisiti necessari per l'esercizio del servizio di trasporto oggetto del sub affidamento, per tutta la durata del sub affidamento;

4. l'impegno dell'impresa sub affidataria ad applicare nei rapporti di lavoro il contratto nazionale collettivo di categoria;

5. la previsione secondo cui il sub affidamento segue di diritto e senza eccezioni le sorti dell'affidamento del servizio principale in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, decadenza o revoca, senza il riconoscimento di alcun importo a qualunque titolo a carico dell'ente pubblico affidante;

6. la previsione secondo cui, in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa sub affidante all'impresa sub affidataria, si applicano l'articolo 37, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2002;

7. la previsione secondo cui al pagamento del corrispettivo a favore dell'impresa sub affidataria si provvede, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, a mezzo di delegazione di pagamento dall'impresa sub affidante all'ente pubblico affidante, senza assunzione di obbligazione da parte di quest'ultimo, previo storno del corrispettivo dovuto dall'ente pubblico affidante all'impresa affidataria per i servizi sub affidati;

f) le generalità dell'impresa sub affidataria e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3. Se l'istanza proviene da impresa di cui all'articolo 2, comma 1, gli elementi di cui alla presente lettera sono forniti, con nota integrativa, dopo l'aggiudicazione definitiva che conclude il procedimento selettivo concorsuale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

6. Nel caso di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 l'autorizzazione ha ad oggetto il servizio di trasporto da sub affidare e l'inizio del procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria.

Dopo la conclusione del procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria, l'autorizzazione ha ad oggetto l'impresa sub affidataria e la stipulazione del contratto di sub affidamento del servizio. Il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma alla data di ricevimento, da parte dell'ente pubblico affidante, della nota integrativa di cui alla lettera f) del comma 5.

7. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 3 l'autorizzazione ha ad oggetto il servizio di trasporto da sub affidare, l'impresa sub affidataria e la stipulazione del contratto di sub affidamento del servizio.

8. L'autorizzazione ha la validità di tre mesi decorrenti dalla data in cui l'impresa di cui all'articolo 2, comma 2 riceve comunicazione della stessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'autorizzazione decade di diritto se, entro il predetto termine, l'impresa sub affidante non ha trasmesso all'ente pubblico affidante, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, copia autentica del contratto di sub affidamento stipulato con l'impresa di trasporto sub affidataria.

9. L'autorizzazione ha la validità di tre mesi decorrenti dalla data in cui l'impresa affidataria di cui all'articolo 2, comma 1 può stipulare il contratto di sub affidamento. Il contratto di sub affidamento può essere stipulato dopo il decorso di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte delle imprese di trasporto che hanno partecipato al procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria, dell'aggiudicazione definitiva, se non vi è stata impugnazione. Se vi è stata impugnazione, il contratto di sub affidamento può essere stipulato solo dopo la definitiva conclusione della lite in senso favorevole per l'impresa sub affidante, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti cautelari. L'autorizzazione decade di diritto se, entro il termine di cui al primo periodo, l'impresa sub affidante non ha trasmesso all'ente pubblico affidante, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, copia autentica del contratto di sub affidamento stipulato con l'impresa sub affidataria.

10. In caso di dichiarazione di nullità, di annullamento, anche ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, o di revoca dell'autorizzazione, il contratto di sub affidamento perde automaticamente efficacia e l'impresa sub affidante rende direttamente i servizi di trasporto oggetto del sub affidamento.

 

ART. 5

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata dall'ente pubblico affidante se lo stesso ha accertato la mancata persistenza di una o più delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

2. L'ente pubblico affidante ha facoltà, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 241 del 1990, di sospendere in via cautelare, d'ufficio o ad istanza congiunta dell'impresa sub affidante e dell'impresa sub affidataria, l'autorizzazione se, dalle risultanze dell'istruttoria, risulta che la accertata mancata persistenza di una o più delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3 può essere rimossa entro un termine ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione. Per il periodo di sospensione, l'impresa sub affidante rende direttamente i servizi di trasporto oggetto del sub affidamento. Se durante la sospensione l'ente pubblico affidante accerta la rinnovata persistenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, la sospensione stessa è revocata. Se al termine della sospensione l'ente pubblico affidante accerta che non persistono tutte le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, esso procede alla revoca.

3. Resta salva l'applicabilità, nei confronti dell'impresa sub affidataria, dei provvedimenti che l'ente pubblico affidante può adottare, secondo la normativa vigente, nei confronti di un impresa di trasporto alla quale abbia affidato un servizio di trasporto pubblico di persone su strada.

 

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                   Caldoro