Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 23 maggio 2011

 

REGOLAMENTO del 13 maggio 2011, n. 3.

"Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS)"

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 55 del 21/02/2011;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Art.1

Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8

1. lI comma 1, dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di la voro e formazione, nomina, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto".

2. lI comma 1, dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:

a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;

c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;

d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;

e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;

f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;

g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;

h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;

i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;

j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;

k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;

l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;

m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;

n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;

o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;

p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;

q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;

s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;

t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;

u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;

v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato".

 

Art. 2

Adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione

1. In attuazione dell'attuazione dell'articolo 21 della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della Legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7, l'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) è contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

Art.3

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                          Caldoro