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Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 3.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 23 maggio 2011
REGOLAMENTO del 13 maggio 2011, n. 3.
"Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS)"
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 55 del 21/02/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto
EMANA
il seguente Regolamento:
Art.1
Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8
1. lI comma 1, dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:
"1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di la voro e formazione, nomina, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto".
2. lI comma 1, dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:
a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;
c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;
d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;
e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;
h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;
i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;
j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;
n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;
o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;
q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;
s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;
t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;
v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato".
Art. 2
Adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione
1. In attuazione dell'attuazione dell'articolo 21 della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della Legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7, l'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) è contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art.3
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
Caldoro
- Testo e allegati come pubblicato sul Bollettino n. 31 del 23 maggio 2011 PDF (Dimensione file: 208,97 Kb)