Regolamento Regionale 21 febbraio 2011, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2011

 

REGOLAMENTO del 21 febbraio 2011, n. 2

Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 715 del 25/10/2010;

vista l'approvazione del Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2010;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 14/02/2011;

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Modifiche al Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania

1. Dopo l'articolo 18 del Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania è aggiunto il seguente:

"Art. 19 Disposizioni transitorie

1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

3. Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.

5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3.".

 

Art. 2

Norma transitoria

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica", per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, il Settore provinciale del Genio Civile ha facoltà di determinarsi in autotutela in conformità della disciplina recata dall'articolo 19 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, così come aggiunto dall'articolo 1.

 

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                         Caldoro