Regolamento del 27 luglio 2012, n. 8

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 48 del 6 agosto 2012


Regolamento per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"


LA GIUNTA REGIONALE


ha deliberato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010;

vista la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4;

vista la proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" adottato con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 200 del 27/04/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e definisce l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al Comune sede di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.

2. Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell'assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonché della quantità e qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate come risultanti dalle ultime rilevazioni ufficiali dell'Istat, ed è volto a compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.


 Art. 2 - Ambito soggettivo

1. I soggetti affidatari del servizio integrato di cui alla legge regionale n. 4 del 2007 sono tenuti a versare il contributo di ristoro ambientale ai Comuni beneficiari, definiti ai sensi del comma 4, nell'ammontare e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 e dagli allegati da A a E al presente regolamento.

2. Fuori dai casi di gestione in economia mediante amministrazione diretta di una o più fasi del ciclo del trattamento dei rifiuti, gli enti aggiudicatori, nel disciplinare i rapporti con i soggetti affidatari pongono a loro carico l'ammontare del contributo dovuto ai Comuni a titolo di ristoro per gli impianti da essi affidatari utilizzati.

3. Nell'ambito della disciplina dei rapporti fra gli enti aggiudicatori e i soggetti affidatari la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1 costituisce grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'affidamento e causa di risoluzione del relativo contratto.

4. Sono beneficiari del contributo di ristoro ambientale i Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti urbani e i Comuni limitrofi il cui territorio, o parte di esso, ricade entro il limite massimo di millecinquecento metri dal centro dell'impianto.


 Art. 3 - contributo ambientale

1. Il contributo si applica ai rifiuti classificati come urbani ai sensi dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo, ed ai rifiuti risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani classificati come speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Il contributo dovuto è determinato nella misura massima di Euro 5,20 per tonnellata di rifiuto in ingresso presso gli impianti di trattamento, accertata sulla base delle annotazioni riscontrabili nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Se l'impianto è dotato di una certificazione resa ai sensi del regolamento Eco – Management and Audit Scheme (Emas) n. 1221 del 2009 l'ammontare del contributo dovuto per tonnellata di rifiuto urbano in ingresso è ridotto dell'1 per cento.

4. Il contributo previsto dal comma 2 è ripartito fra il Comune sede di impianto e i Comuni limitrofi definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 4, rispettivamente, nella misura del settanta e del trenta per cento.

5. Se sussistono più Comuni limitrofi al Comune sede dell'impianto l'ammontare del contributo è ripartito fra gli stessi in misura proporzionale al valore nominale del numero di abitanti determinato dal prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i millecinquecento metri dal centro dell'impianto e ragguagliato, su base percentuale, sino alla concorrenza del contributo complessivamente dovuto secondo la formula riportata dall'allegato E.

6. Se un impianto ricade in più comuni il contributo è determinato a favore di ciascuno di essi in misura proporzionale alle aree di sedime e pertinenza che interessano i rispettivi territori comunali.

7. Se un impianto effettua due o più operazioni di recupero e smaltimento riferibili a più categorie di classificazione degli impianti di cui all'allegato A, il contributo è determinato in ragione dell'operazione afferente la categoria prevalente.

8. Il contributo non si applica ai rifiuti urbani conferiti ai centri di raccolta previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006.


 Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo dovuto

1. Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani sono classificati ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo di ristoro ambientale nelle categorie indicate dall'allegato A sulla base delle operazioni di smaltimento o di recupero effettuate.

2. Ad ogni categoria di impianti, come classificati ai sensi del comma 1, è assegnato un valore sulla base delle operazioni ivi effettuate, come indicato dall'allegato B.

3. Ad ogni Comune sede di impianto è assegnato un parametro commisurato alla dimensione demografica del Comune medesimo come indicato dall'allegato C.

4. Il contributo dovuto per tonnellata di rifiuto è calcolato moltiplicando il valore associato alla categoria di appartenenza dell'impianto, previsto dall'allegato B, per il valore commisurato alla classe dimensionale del comune se l'impianto è ubicato, previsto dall'allegato C, per i quantitativi di rifiuti urbani trattati in ingresso riscontrabili dalle annotazioni nei registri tenuti dai diversi impianti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la formula riportata dall'allegato D.


 Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il contributo è versato dai soggetti affidatari del servizio integrato entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno.

2. I soggetti gestori degli impianti di trattamento, se diversi dai soggetti affidatari del servizio integrato, e i soggetti affidatari medesimi, comunicano agli enti aggiudicatori, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani in ingresso di cui all'art. 3 comma 1, raggruppati per codici CER, riscontrabili dalle annotazioni sui registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta comunicazione reca, inoltre, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e amministrativa, del codice fiscale o partita IVA del soggetto gestore e dei quantitativi dei rifiuti in ingresso per singole date contraddistinti dai rispettivi codici CER.

3. I Comuni beneficiari comunicano agli enti aggiudicatori, entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ammontare del contributo ricevuto e il suo utilizzo.


 Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di cessazione dello Stato di emergenza prevista dall'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dall'art. 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2009 n. 3783 e dalle ordinanze ivi modificate e dai provvedimenti dalle stesse richiamati.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono aggiornate le categorie di impianto, previste dall'allegato A e i valori a esse associati, previsti dall'allegato B, a seguito della innovazione dei processi di trattamento dei rifiuti urbani e delle caratteristiche degli impianti medesimi.

3. Con la deliberazione prevista al comma 2, da adottarsi con cadenza almeno biennale, si provvede all'adeguamento del contributo agli indici di rivalutazione monetaria.


 Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                                              Caldoro