Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 16 giugno  2015, n. 3 e 17 febbraio 2022, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente del REGOLAMENTO 22 febbraio 2013, n. 2.

 

"Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare, il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto;

vista la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

visto il Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

vista la Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328" così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;

visto in particolare, l'articolo 16 bis "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e l'articolo 16 ter ""Le aziende pubbliche di servizi alla persona" della citata Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

visto altresì, il comma 1 bis dell'articolo 60 "Abrogazioni", della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

visto il Decreto Presidenziale n. 23/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

vista la Delibera della Giunta regionale n. 33 del 8 febbraio 2013;

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Titolo I

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca le norme che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza istituite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, e l'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dagli articoli 16bis e 16ter della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. Ai fini del riordino, il presente regolamento disciplina la trasformazione delle istituzioni, a seconda della tipologia e del carattere, in aziende e in associazioni o fondazioni di diritto privato, di seguito denominate associazioni o fondazioni.

 

 

Art. 2

Disposizioni comuni

1. Il riordino delle istituzioni avviene nel rispetto della volontà dei fondatori e degli scopi statutari.

2. La trasformazione è deliberata dall'organo di amministrazione, oppure dal commissario incaricato della temporanea reggenza dell'amministrazione dell'istituzione, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di trasformazione, all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza del carattere e dei requisiti che consentono la trasformazione e alla verifica della conformità degli statuti delle istituzioni trasformate alle disposizioni del presente regolamento.

3. La deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione dell'istituzione contiene:

a) lo statuto del nuovo soggetto giuridico;

b) l'inventario dei beni mobili recante la espressa indicazione dei mobili aventi particolare pregio artistico;

c) l'inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, recante la l'indicazione dei beni espressamente destinati dallo statuto alla realizzazione degli scopi istituzionali e la evidenziazione degli immobili di valore storico e monumentale;

d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi.

4. La deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione dell'istituzione non ha effetto costitutivo dell'azienda e dell'associazione o fondazione.

5. Sono escluse dalla trasformazione in azienda e in associazione o fondazione le istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie.

6. Le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle istituzioni dalle quali derivano.

7. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino e il trattamento economico in godimento. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

8. Fino alla emissione dei provvedimenti regionali di trasformazione, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione, salvo quanto necessario per l'attuazione del piano di risanamento previsto dall'articolo 3.

 

 

Art. 3

Piano di risanamento

1. Entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le istituzioni inattive in campo socio-assistenziale da meno di due anni e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i requisiti patrimoniali previsti per la trasformazione possono comunicare alla Direzione generale della Giunta regionale un piano di risanamento tale da consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione.

2. Il piano di risanamento è deliberato dagli organi di amministrazione, ancorchè straordinari, delle istituzioni e acquista efficacia ad avvenuta approvazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione, da parte della Direzione generale della Giunta regionale, all'esito della verifica della fattibilità delle soluzioni prospettate.

3. Il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

4. Se i chiarimenti forniti dall'amministrazione dell'istituzione non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 3, la Direzione generale rigetta il piano.

5. Il piano di risanamento approvato dalla Direzione generale della Giunta regionale è attuato dagli organi di amministrazione delle istituzioni entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione.

6. All'esito dell'attuazione del piano gli organi di amministrazione delle istituzioni deliberano la trasformazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

7. Se il piano viene rigettato, oppure se non viene attuato nel termine previsto dal comma 5 o non consegue gli esiti previsti, gli organi di amministrazione deliberano la proposta di estinzione dell'istituzione ai sensi dell'articolo 11.

 

 

Art. 4

Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali o di attuare il piano di risanamento previsto dall'articolo 3, le istituzioni possono fondersi tra loro. Lo statuto dell'istituzione derivante dalla fusione prevede la continuità degli scopi statutari delle istituzioni originarie.

2. La fusione è promossa dall'organo di amministrazione delle singole istituzioni con apposite deliberazioni entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 4. (1)

3. Le deliberazioni con le quali gli organi di amministrazione promuovono la fusione contengono:

a) lo statuto del nuovo soggetto giuridico;

b) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola istituzione con relativa perizia asseverata;

c) l'elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;

e) l'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole istituzioni presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazioni di cui al comma 2;

b) l'inventario dei beni mobili del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza e dei mobili di pregio artistico;

c) l'inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale;

d) l'elenco nominativo del personale del nuovo soggetto giuridico recante la indicazione dell'istituzione di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

e) l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede il nuovo soggetto giuridico.

5. La costituzione del nuovo soggetto giuridico avviene con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale. Il nuovo soggetto giuridico succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle singole istituzioni.

6. Il termine di novanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di fusione può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

7. Se i chiarimenti forniti dalle amministrazioni delle istituzioni interessate non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 6, la Direzione generale rigetta l'istanza.

8. Se l'istanza viene rigettata gli organi di amministrazione delle singole istituzioni interessate, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, assumono le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), regolamento regionale 17 febbraio 2022, n. 1.

 

 

Capo II

Trasformazione delle istituzioni

 

 

Art. 5

Istituzioni tenute a trasformarsi in azienda

1. Le istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate e le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali anche mediante la erogazione di prestazioni economiche a persone in difficoltà il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a euro 500.000/00 si trasformano in azienda con le modalità e le procedure definite dal presente regolamento.

2. Oltre alle istituzioni indicate nell'articolo 2, comma 5, sono esclusi dalla trasformazione in azienda gli enti equiparati dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni:

a) nei confronti delle quali è alternativamente accertato il carattere o l'ispirazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale);

b) che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;

c) che operano prevalentemente nel settore scolastico;

d) che svolgono prevalentemente attività di culto;

e) che svolgono prevalentemente attività di gestione di edicole e cappelle funerarie;

f) che gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi;

g) che svolgono indirettamente attività socio-assistenziali i cui statuti non prevedono anche la erogazione diretta dei servizi;

h) per le quali ricorrono le altre ipotesi previste dal presente regolamento.


 

 

Art. 6

Procedura per la trasformazione in azienda

1. La trasformazione in azienda delle istituzioni indicate nell'articolo 5, comma 1, avviene a termini dell'articolo 2, comma 2.

2. Ai fini del riordino, il rappresentante legale dell'istituzione, entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione di trasformazione, presenta apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale.

3. L'istanza di trasformazione è sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione di trasformazione assunta dall'organo di amministrazione contenente la documentazione indicata nell'articolo 2, comma 3;

b) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

c) ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti che consentono la trasformazione;

d) relazione in ordine alle attività svolte dall'istituzione sottoscritta dal legale rappresentante;

e) relazione illustrativa delle attività che la nascente azienda intende svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di trasformazione dell'istituzione può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

5. Se i chiarimenti forniti dall'amministrazione dell'istituzione non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 4, la Direzione generale rigetta l'istanza.

6. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata, l'organo di amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12.

7. Con il provvedimento di trasformazione dell'istituzione la Direzione generale della Giunta regionale approva lo statuto dell'azienda.

 

 

Art. 7

Istituzioni tenute a trasformarsi in associazione o fondazione

1. Le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto nell'articolo 3 ai fini della trasformazione in azienda o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, gli enti equiparati dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni indicate nell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) si trasformano, a seconda del proprio carattere e della propria organizzazione, in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

2. Sono in ogni caso escluse dalla trasformazione in associazione o fondazione le istituzioni già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza o in questi concentrate.

3. Le associazioni o fondazioni sono dotate di autonomia statutaria e gestionale e sono assoggettate al controllo e alla vigilanza della Direzione generale della Giunta regionale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619 (Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), di seguito denominato regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

4. Lo statuto delle singole associazioni o fondazioni indica i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e prevede maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento degli scopi, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Lo statuto può disciplinare, inoltre, le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

5. Il patrimonio delle associazioni o fondazioni è costituito da tutti i beni mobili e immobili delle istituzioni trasformate e dalle successive implementazioni.

6. I beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali restano destinati alle finalità stabilite dalle volontà dei fondatori, fatto

salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi previste nel comma 4.

7. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni delle associazioni o fondazioni originariamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Direzione generale della Giunta regionale che, se ritiene tali atti in contrasto con l'atto costitutivo o con lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

8. Le associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione che operano nel settore socioassistenziale partecipano, quali soggetti del terzo settore, alla programmazione e alla attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 13 L.R. n. 11 del 2007.

 

 

Art. 8

Trasformazione delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali prive del requisito patrimoniale previsto dall'articolo 5, comma 1, e delle istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b)

1. La trasformazione in associazione o fondazione delle istituzioni indicate nell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), e delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto dall'articolo 3 ai fini della trasformazione in azienda o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, ad eccezione di quelle già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate, è promossa dall'organo di amministrazione a termini dell'articolo 2, comma 2, e avviene secondo la disciplina recata dal regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

2. Ai fini dell'acquisto della persona giuridica di diritto privato l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, dell'istituzione assume la deliberazione di trasformazione nella forma di atto pubblico contenente la documentazione indicata nell'articolo 2, comma 3.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla registrazione dell'atto pubblico di trasformazione di cui al comma 2, il legale rappresentante dell'istituzione presenta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale, debitamente sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445 del 2000, corredata dall'atto pubblico di trasformazione e dalla documentazione indicata nell'articolo 6 del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica privata avviene con la iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private previsto nell'articolo 3 del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private.

5. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata l'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento ai fini dell'attuazione del riordino, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12.

 

 

Art. 9

Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f)

1. Gli enti equiparati dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 e le istituzioni indicate nell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), si trasformano in associazione o fondazione a prescindere dalla loro natura originaria e dalla sussistenza del requisito patrimoniale previsto dal regolamento regionale in materia di persone giuridiche private. L'acquisto della persona giuridica privata è subordinato esclusivamente all'accertamento da parte della Direzione generale della Giunta regionale della sussistenza del carattere che importa la trasformazione ai sensi del presente articolo.

2. Entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, l'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, delle istituzioni interessate assume la deliberazione di trasformazione nella forma di atto pubblico contenente la documentazione indicata nell'articolo 2, comma 3.

3. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo, il legale rappresentante dell'istituzione, entro il termine di dieci giorni dalla registrazione, invia l'atto pubblico di trasformazione alla Direzione generale della Giunta regionale, corredato dalla seguente documentazione:

a) atti idonei a comprovare la sussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo;

b) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;

c) relazione illustrativa delle attività svolte dall'istituzione sottoscritta dal legale rappresentante;

d) relazione illustrativa delle attività che la nascente associazione o fondazione intende svolgere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di trasformazione dell'istituzione può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

5. La trasformazione avviene all'esito positivo della istruttoria del procedimento di accertamento, da parte della Direzione generale della Giunta regionale, della sussistenza del carattere che importa la trasformazione ai sensi del presente articolo.

6. Se la Direzione generale della Giunta regionale rileva la insussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo oppure se i chiarimenti non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, la Direzione generale rigetta l'istanza.

7. Se l'istanza di trasformazione viene rigettata, l'organo di amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, assume le determinazioni di competenza ai fini dell'attuazione del riordino in conformità alle disposizioni del presente regolamento, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12.

8. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale in materia di persone giuridiche private, le istituzioni trasformate ai sensi del presente articolo sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche private.

 

 

Art. 10

Trasformazione delle istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale

1. Le istituzioni che, per disposizione statutaria, svolgono indirettamente attività in campo socioassistenziale mediante l'erogazione, a enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali ed il cui valore patrimoniale non è inferiore a euro 500.000/00, si trasformano, a loro scelta, in azienda o in associazione o fondazione secondo la disciplina recata dagli articoli 6 e 8.

2. Le istituzioni che svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali prive del requisito patrimoniale di euro 500.000/00 prescritto per la trasformazione in azienda e le istituzioni che svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta dei servizi deliberano la trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 8.

 

 

Art. 11

Estinzione

1. Le istituzioni indicate nell'articolo 2, comma 5, e quelle per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione, comprese le istituzioni già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza o in questi concentrate prive del requisito patrimoniale previsto per la trasformazione in azienda che non presentano il piano di risanamento previsto dall'articolo 3 o il cui piano sia stato rigettato dalla Direzione generale della Giunta regionale o non abbia avuto attuazione, sono estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle istituzioni.

2. L'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, dell'istituzione delibera la proposta di estinzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento oppure entro trenta giorni dalla restituzione del piano di risanamento previsto dall'articolo 3 o dalla cessazione del termine previsto per la sua attuazione.

3. Ai fini della estinzione, il legale rappresentante dell'istituzione, entro dieci giorni dalla adozione, invia la deliberazione di cui al comma 2 alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione;

b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

c) processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

d) copia delle tavole di fondazione con evidenziazione delle disposizioni specifiche di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento;

e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato.

4. Se l'istituzione è priva, per qualsiasi motivo, dell'organo di amministrazione previsto dallo statuto o in caso di inottemperanza, anche parziale, nei termini stabiliti, dell'organo di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi 2, 3 e 7 che dura in carica sino alla consegna dei beni dell'istituzione estinta al soggetto destinatario.

5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali dell'istituzione estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione. Fermo il rispetto dei predetti parametri, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole di fondazione, il personale e l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'istituzione, previo assenso del comune destinatario. In caso di mancato assenso da parte del comune destinatario, la Giunta regionale individua il soggetto cui trasferire il personale e i beni patrimoniali dell'istituzione tra i comuni dell'ambito sociale territoriale di riferimento o, in via graduata, tra le istituzioni o tra le aziende del territorio assenzienti. In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali. (1)

6. La deliberazione di estinzione è comunicata al legale rappresentante dell'istituzione estinta e all'ente destinatario dei beni e del personale.

7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di estinzione, mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'istituzione e del legale rappresentante o suo delegato dell'ente destinatario.

8. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese dell'ente destinatario.

9. Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali.

10. L'ente destinatario del personale e dei beni patrimoniali subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento di estinzione.

11. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. È fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'istituzione di provenienza.

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 3.

 

 

Art. 12

Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano, nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento, agli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

2. La Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine non inferiore a trenta giorni entro cui adempiere, decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario per la reggenza dell'amministrazione dell'istituzione e l'adozione, in via sostitutiva, entro centoventi giorni dalla emissione del decreto di nomina, degli atti funzionali alla trasformazione dell'istituzione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3. Se l'istituzione è priva dell'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

4. Il commissario incaricato dura in carica sino alla data di emissione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto dell'istituzione trasformata e comunque non oltre un anno dal conferimento dell'incarico.

5. Se l'istituzione non può essere trasformata, il commissario delibera la proposta di estinzione ai sensi dell'articolo 11. In tal caso il commissario incaricato dura in carica sino alla consegna dei beni dell'istituzione estinta all'ente destinatario.

6. Gli incarichi commissariali possono essere rinnovati al medesimo commissario una sola volta.

7. Ai commissari comunque incaricati spetta un compenso mensile lordo pari a un decimo dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

8. Ai commissari che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'istituzione spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie.

9. Ai commissari che, in ragione del mandato conferito, si recano fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'istituzione è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura determinata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze per gli amministratori comunali ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

10. L'onere del compenso e dei rimborsi ai commissari grava sui bilanci delle istituzioni commissariate oppure sui bilanci degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo alle istituzioni.

 

 

Titolo II

Aziende pubbliche di servizi alla persona

 

 

Capo I

Ordinamento

 

 

Art. 13

Autonomia

1. Le aziende sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro, destinati alla erogazione di servizi alla persona, connotati da autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle disposizioni delle leggi della finanza pubblica.

2. Le aziende operano con criteri imprenditoriali e informano le attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Le aziende garantiscono la continuità degli scopi statutari delle istituzioni dalle quali derivano e pianificano l'offerta dei servizi alla persona in coerenza con la programmazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolgono le attività. A tal fine possono caratterizzarsi come aziende multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento e nel rispetto delle loro finalità statutarie.

4. Le aziende partecipano alla concertazione prodromica della adozione del piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolgono le attività e concorrono all'attuazione del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali previsto dalla L.R. n. 11 del 2007, nel rispetto delle loro finalità statutarie.

5. Le aziende si conformano al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di governo dai poteri di gestione attribuiti al direttore.

6. Le aziende godono, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 7, e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 207 del 2001, dei benefici derivanti dalla estensione della disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dall'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

7. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia, pongono in essere gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi statutari e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione sociale a livello locale.

8. Le aziende adottano gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Le aziende istituiscono presso la sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendo accessibilità e facilità di lettura.

10. Alle aziende si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

 

Art. 14

Statuto

1. Lo statuto è deliberato dall'organo di amministrazione con la deliberazione di trasformazione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dalla Direzione generale della Giunta regionale con il provvedimento di trasformazione dell'istituzione.

2. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'azienda. In particolare:

a) indica la denominazione e la sede legale dell'azienda;

b) specifica gli scopi istituzionali;

c) definisce i limiti territoriali entro cui l'azienda svolge l'attività;

d) definisce l'assetto funzionale e organizzativo dell'azienda;

e) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque compreso il presidente e i membri di diritto previsti dallo statuto dell'istituzione trasformata e indica i titolari del potere di nomina dei membri elettivi;

f) definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;

g) disciplina le modalità di nomina del presidente;

h) stabilisce le attribuzioni e la durata del mandato del consiglio di amministrazione in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

i) disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e stabilisce la periodicità delle sedute ordinarie e le modalità di convocazione degli organi amministrativi;

l) stabilisce i criteri, definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore e determina le relative attribuzioni;

m) garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;

n) indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda;

o) contiene le disposizioni contabili;

p) prevede l'istituzione degli organi di controllo interno;

q) prevede l'istituzione dell'organo di revisione contabile e ne disciplina la struttura in misura non superiore a tre membri, le modalità di nomina e la durata in carica;

r) prevede l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


 

 

Art. 15

Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione di apposita istanza sottoscritta dal presidente dell'azienda nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione: (1)

a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie, munita degli estremi di pubblicazione all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi;

b) copia delle osservazioni presentate o attestazione della mancata presentazione di osservazioni nel termine di pubblicazione della deliberazione all'albo;

c) controdeduzioni dell'organo di amministrazione alle osservazioni presentate;

d) parere previsto dal comma 5 oppure attestazione dell'inutile decorso del termine per la formazione del silenzio assenso.

2. La Direzione generale della Giunta regionale può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni in ordine ai contenuti dell'atto. La richiesta di chiarimenti o di modificazione della proposta sospende il termine per la conclusione del procedimento di approvazione che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle modificazioni richieste.

3. I chiarimenti e le modificazioni pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati in sede di esame della proposta oppure nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni previsto nel primo periodo, la Direzione generale della Giunta regionale restituisce la deliberazione all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

4. Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione.

5. Le modifiche statutarie che dispongono la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse, a cura del legale rappresentante dell'azienda, alle forme associative dei comuni associati ai sensi della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività ai fini dell'acquisizione del competente parere. Le forme associative dei comuni rendono il parere entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, si applica la disciplina recata dall'articolo 16, commi 2, 4 e 5, della legge n. 241 del 1990.

6. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

 

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 17 febbraio 2022, n. 1.

 

 

Art. 16

Regolamento di organizzazione

1. Entro centoventi giorni dall'insediamento il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di organizzazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente dell'azienda comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42.

2. Il regolamento di organizzazione acquista efficacia e produce effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in conformità allo statuto, l'ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative. In particolare:

a) definisce l'articolazione della struttura organizzativa per l'esercizio delle funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) determina i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;

c) definisce le competenze e determina il compenso del direttore;

d) disciplina il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico;

e) prevede la istituzione e disciplina la tenuta del registro dei verbali delle adunanze dell'assemblea se prevista dallo statuto e del consiglio di amministrazione, del registro delle deliberazioni, del registro delle determine assunte dal direttore, del registro inventario dei beni mobili e immobili suddivisi tra beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e beni facenti parte del patrimonio disponibile, del registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito, del registro del personale dipendente, del registro di raccolta dei bilanci previsionali e consuntivi, del registro di protocollo della corrispondenza.


 

 

Art. 17

Registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. È istituito il registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominato "registro".

2. Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente della Direzione generale della Giunta regionale. Nel registro sono annotati:

a) la denominazione e la sede legale dell'azienda;

b) gli estremi del provvedimento di iscrizione;

c) la descrizione sintetica delle finalità istituzionali;

d) gli estremi del provvedimento di cancellazione.

3. All'atto dell'iscrizione è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione dell'azienda.

 

 

Capo II

Organi di amministrazione

 

 

Art. 18

Organi

1. Sono organi dell'azienda:

a) l'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto dell'istituzione trasformata;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.


 

 

Art. 19

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta a termini dello statuto.

2. L'assemblea dei soci approva lo statuto e le modificazioni statutarie, i bilanci previsionali e consuntivi ed esercita le funzioni di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali.

Esercita le competenze ad essa riferite dallo statuto e, in particolare, definisce gli obiettivi, le priorità, i programmi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

 

 

Art. 20

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione compie gli atti che non ricadono nella competenza dell'assemblea dei soci, del presidente e del direttore ed esercita le attribuzioni riservate dallo statuto.

2. Nelle aziende prive dell'assemblea dei soci il consiglio di amministrazione svolge i compiti e le funzioni indicate nell'articolo 19, comma 2.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri stabilito dallo statuto in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque, compresi il presidente e i membri di diritto previsti dallo statuto.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie che disciplinano la struttura dell'organo e individuano i soggetti titolari del potere di nomina dei singoli componenti.

4 bis In ogni caso nei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si applica il comma 6 dell'articolo 15. (1)

5. I titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere assumono gli atti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo in carica e li trasmettono tempestivamente alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini della emissione del provvedimento di costituzione dell'organo.

6. Ai consigli di amministrazione si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi).

7. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione della medesima azienda i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, sino al secondo grado.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 3.

 

 

Art. 21

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

2. Il presidente sovrintende al regolare funzionamento dell'azienda ed esercita le funzioni allo stesso riservate dallo statuto.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

4. Se richiesto da un consigliere, il presidente riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

5. In caso di mancata nomina, di assenza, di impedimento, di dimissioni, di revoca, di decadenza o decesso del presidente le funzioni allo stesso riservate sono esercitate dal vice presidente se previsto dallo statuto oppure dal consigliere più anziano di età.

 

 

Art. 22

La prima seduta del consiglio di amministrazione

1. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente, se individuato nell'atto costitutivo dell'organo, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo sull'organo di amministrazione.

3. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

4. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, delibera la convalida dei propri membri all'esito dell'accertamento della insussistenza delle cause impeditive previste dal presente regolamento e dallo statuto.

5. La deliberazione di convalida dei componenti del consiglio di amministrazione è inviata alla Direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dalla adozione, unitamente alla deliberazione concernente la elezione, se prevista dallo statuto, del presidente e del vice presidente.

 

 

Art. 23

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente assunte in presenza del quorum strutturale per la validità delle adunanze previsto dallo statuto e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni indicate nel comma 2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

2. Le deliberazioni di modifica dello statuto, di approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità, quelle che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, le deliberazioni che dispongono l'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione.

3. Tutte le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione recano il parere del direttore in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le deliberazioni che importano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'azienda recano anche il parere del direttore in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l'organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta.

5. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Dell'avvenuto allontanamento dalla sala dell'adunanza è fatta menzione nel verbale.

6. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi in modo da garantire la visione integrale del contenuto e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo specifiche disposizioni del presente regolamento.

7. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

 

 

Art. 24

Status degli amministratori

1. I membri degli organi di amministrazione informano il proprio comportamento ai principi di buona amministrazione e imparzialità, nel rispetto del principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di amministrazione dai poteri di gestione propri del direttore e dei dirigenti.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione e di ottenere dagli uffici dell'azienda tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio delle funzioni proprie.

3. Le cariche di presidente e di consigliere sono onorifiche.

4. Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate.

5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell'azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6. Agli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

 

Art. 25

Dimissioni degli amministratori

1. Le dimissioni dalla carica di presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al consiglio di amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della Giunta regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni contestuali di tutti i componenti elettivi del consiglio di amministrazione determinano la decadenza dell'organo amministrativo. Ai fini della ricostituzione del consiglio di amministrazione i titolari, per disposizione statutaria, del potere di nomina dei singoli amministratori provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla ricezione delle dimissioni e le comunicano immediatamente all'azienda e alla Direzione generale della Giunta regionale. In tal caso, i provvedimenti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione assunti dai titolari della competenza sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di formale costituzione del collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il consiglio amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Nel caso di inadempienza da parte dei titolari del potere di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda che dura in carica fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di quarantacinque giorni previsto dalla legge n. 444 del 1994.

4. Al commissario spetta il compenso previsto dall'articolo 42, comma 9, e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei commi 10 e 11 del medesimo articolo.

5. I titolari del potere di nomina degli amministratori inadempienti sono responsabili dei danni derivati all'azienda dalla loro condotta omissiva.

 

 

Art. 26

Revoca degli amministratori

1. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'autorità che ha disposto la nomina.

2. Il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all'interessato, all'azienda e alla Direzione generale della Giunta regionale.

 

 

Art. 27

Surroga degli amministratori

1. Il componente del consiglio di amministrazione deceduto, decaduto, revocato, dimissionario o altrimenti cessato dalla carica è surrogato dal soggetto titolare, per disposizione statutaria, del relativo potere di nomina entro cinque giorni dalla comunicazione dell'evento.

2. Ai fini della surrogazione, il giorno successivo alle dimissioni, alla decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il presidente dell'azienda comunica all'autorità cui compete la nomina e, per conoscenza, alla Direzione generale della Giunta regionale, l'intervenuta cessazione e chiede la surroga dell'amministratore cessato dalla carica.

3. Il provvedimento di surrogazione del singolo componente del consiglio di amministrazione acquista efficacia a decorrere dalla emissione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di ripristino della integrità strutturale dell'organo amministrativo all'esito dell'accertamento del rispetto delle disposizioni statutarie che disciplinano la struttura del collegio e individuano i soggetti titolari del potere di nomina.

4. I componenti del consiglio di amministrazione nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del consiglio di amministrazione.

 

 

Capo III

Gestione amministrativa e contabile

 

 

Art. 28

Il direttore

1. La gestione finanziaria e tecnica, compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici, compete a un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è determinato dal regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 16.

3. Più aziende possono avvalersi di un unico direttore sulla base di apposita convenzione.

4. Il direttore attua gli indirizzi ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente, entro il 20 gennaio, dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

5. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'azienda ed è responsabile della istruttoria e dell'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali cui presta assistenza e della tenuta dei registri previsti dall'articolo 16, comma 3, lettera e). Il direttore rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea e al consiglio di amministrazione, nonchè il visto attestante la copertura finanziaria.

6. Entro il 10 gennaio di ogni anno il direttore relaziona al consiglio di amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell'anno precedente.

7. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati o di risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa oppure di gravi irregolarità gestionali, il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione previsti dall'articolo 40, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di lavoro.

8. Alla cessazione dell'incarico il direttore presenta al consiglio di amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni patrimoniali, al personale, allo stato dell'archivio e alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 16, comma 3, lettera e).

9. La carica di direttore è incompatibile con quella di:

a) presidente della Regione, assessore o consigliere regionale;

b) presidente, sindaco, assessore o consigliere degli enti locali previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

c) componente degli organi amministrativi delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

d) dirigente o dipendente della Regione e dirigente o dipendente degli enti locali nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

e) dirigente o dipendente delle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

f) amministratore o dirigente di enti e organismi che hanno rapporti economici con l'azienda.

10. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'accettazione dell'incarico importa, per i lavoratori dipendenti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'azienda o delle aziende convenzionate gli oneri relativi ai contributi previdenziali.

11. Non può essere nominato direttore:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2, del codice penale;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

e) il coniuge e il parente in linea retta, ascendente o discendente, del presidente o di uno dei consiglieri dell'azienda.

12. L'accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, dichiara decaduto il direttore previo contestazione della causa di decadenza.

 

 

Art. 29

Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'azienda si avvale, di norma, di proprio personale cui si applica il contratto collettivo di lavoro di riferimento.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda.

3. Fino alla istituzione del comparto autonomo di contrattazione di cui al comma 2, il rapporto di lavoro del personale è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'istituzione trasformata.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro.

5. La dotazione organica è determinata, su proposta del direttore, dal consiglio di amministrazione con atto di programmazione triennale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

6. Le assunzioni sono programmate secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) assicurando idonee procedure selettive adeguatamente pubblicizzate.

7. Il personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali accede ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento professionale previste nei piani elaborati dalla Regione e dalle province ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g) e dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della L.R. n. 11 del 2007.

 

 

Art. 30

Contabilità

1. L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice civile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. L'azione amministrativa garantisce il costante equilibrio finanziario tra ricavi e costi e persegue la efficienza, la produttività e la economicità della gestione nel rispetto del pareggio di bilancio.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'azienda adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale corredato dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il bilancio consuntivo annuale corredato dal bilancio sociale.

5. L'azienda tiene una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

6. L'azienda ha l'obbligo di rendere pubblici annualmente i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.

7. Entro centoventi giorni dall'insediamento il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di contabilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in osservanza dei principi contabili previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni dello statuto e del presente regolamento. Il presidente dell'azienda comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42.

8. Il regolamento di contabilità disciplina, in particolare:

a) gli adempimenti per la predisposizione degli schemi dei bilanci previsionali e consuntivi;

b) i termini per la presentazione da parte dell'organo di revisione contabile della relazione sullo schema del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e sullo schema del bilancio consuntivo;

c) le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere economico e contabile, in armonia con le disposizioni previste dall'ordinamento;

d) le procedure di affidamento dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici e in osservanza dei principi desumibili dal diritto comunitario;

e) le procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria e le modalità di svolgimento del servizio, comprese le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite e le procedure per i prelievi e per le restituzioni;

f) la eventuale istituzione del servizio economato;

g) il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile e di controllo strategico.

9. Il regolamento di contabilità acquista efficacia e produce gli effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

 

 

Art. 31

Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione

1. Lo schema di bilancio preventivo economico annuale è predisposto dal direttore unitamente allo schema di bilancio pluriennale di previsione e alla documentazione indicata nel comma 4, lettere b), c), d), ed è presentato al consiglio di amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, in coerenza con la programmazione delle attività istituzionali.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio complessivo ed include lo stato del patrimonio e il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del codice civile, in conformità ai modelli allegati A e B al presente regolamento. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

a) dal bilancio preventivo economico pluriennale;

b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio;

c) dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

d) dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal direttore che illustra i programmi e le singole voci del bilancio;

e) dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile.

5. Eventuali variazioni al bilancio preventivo economico annuale sono deliberate non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6. Il bilancio preventivo economico pluriennale ha durata triennale.

7. Il bilancio preventivo economico pluriennale è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale ed espone separatamente:

a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate;

b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi;

c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate;

d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle operazioni di natura straordinaria programmate.

8. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio preventivo economico pluriennale sono assoggettati al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 41.

 

 

Art. 32

Bilancio consuntivo annuale

1. Il bilancio consuntivo annuale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione.

2. Lo schema di bilancio consuntivo è predisposto dal direttore unitamente al bilancio sociale e alla relazione di cui al comma 4, lettera a), ed è presentato all'organo di amministrazione entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo annuale è deliberato dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario ed è corredato, oltre che dal bilancio sociale, dalla seguente documentazione:

a) dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore che contiene le variazioni da apportare al registro dell'inventario, illustra la situazione dell'azienda ed esplicita l'andamento della gestione nel suo complesso e nei diversi settori di intervento con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;

b) dalla relazione e dal parere dell'organo di revisione contabile.

5. In caso di perdite di esercizio sono indicate le cause che le hanno determinate e le modalità e i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42.

6. L'eventuale risultato positivo dell'esercizio finanziario è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti oppure accantonato a riserva e destinato al potenziamento delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione del patrimonio. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni avvengono secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento.

7. Il bilancio consuntivo è assoggettato al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 41.

 

 

Art. 33

Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale dà conto del complesso delle attività e risponde alle esigenze conoscitive degli interlocutori, pubblici e privati, dell'azienda interessati alla sua azione. In particolare, il bilancio sociale riferisce le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi dall'azienda e illustra i risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti.

2. Il bilancio sociale contiene:

a) informazioni in ordine agli obiettivi e agli indirizzi che l'azienda ha inteso perseguire e alle priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera;

b) informazioni circa le politiche e i servizi resi;

c) informazioni circa le risorse di cui l'azienda ha potuto disporre per svolgere la propria attività, le azioni poste in essere e i risultati conseguiti;

d) la rendicontazione dei proventi e dei costi riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale e analitica;

e) la rendicontazione del patrimonio e le informazioni relative alla gestione dei beni mobili e immobili, alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti;

f) la rendicontazione del personale e dell'organizzazione;

g) la descrizione dell'assetto istituzionale dell'azienda e della sua struttura organizzativa;

h) informazioni in merito agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle infrastrutture.

3. Per ciascuna area di intervento il bilancio sociale rendiconta:

a) gli obiettivi perseguiti;

b) le azioni intraprese;

c) le risorse impiegate e le modalità della loro gestione;

d) i risultati conseguiti.

4. Il bilancio sociale è messo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'azienda anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, la distribuzione presso gli sportelli dell'azienda, l'invio diretto.

 

 

Art. 34

Organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione contabile previsto dallo statuto assicura la collaborazione agli organi di amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio;

b) assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, ed economico-finanziaria della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità;

c) relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio consuntivo;

d) attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione;

e) effettua la verifica della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.

Le relazioni sulle proposte di bilancio sono redatte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 76/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. I revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

3. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Non sono revocabili salvo quando ricorra una giusta causa o nei casi di inadempienza e, in particolare, in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta dei bilanci previsionali e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Non possono essere nominati revisori:

a) i componenti degli organi e il direttore dell'azienda:

b) coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, consigliere o direttore dell'azienda nel triennio precedente alla nomina;

c) i dirigenti e i dipendenti dell'azienda;

d) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

e) i dirigenti e i dipendenti degli enti locali nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

f) i dirigenti e i dipendenti delle forme associative dei Comuni associati ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'azienda ha la sede legale o svolge le attività;

g) i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, del presidente, di uno dei consiglieri o del direttore dell'azienda.

5. I revisori dei conti hanno accesso ai documenti contabili e amministrativi e sono tenuti a partecipare alle sedute degli organi se la loro presenza è formalmente richiesta dal presidente dell'azienda.

 

 

Art. 35

Tesoreria

1. L'azienda affida il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere le attività previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in base a criteri comparativi di scelta del contraente che rispettino i principi della concorrenza e con le procedure stabilite nel regolamento di contabilità. Il rapporto è regolato da una convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni attinenti alla gestione finanziaria dell'azienda e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'azienda e dalla convenzione prevista dal comma 1.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'azienda e viene gestito dal tesoriere. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

 

 

Art. 36

Patrimonio

1. Il patrimonio delle aziende è costituito da tutti i beni mobili e immobili provenienti dalle istituzioni trasformate e dai beni a qualunque titolo acquisiti nell'esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità.

2. La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite da destinare al finanziamento delle attività istituzionali ed è attuata secondo criteri di economicità e di efficienza.

3. Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di alienazione dei beni e i contratti di locazione degli immobili che non sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali sono

aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato.

4. In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel corso del quale è avvenuta l'alienazione o l'acquisto.

5. I beni mobili e immobili destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo della indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

6. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili sono trasmessi alla Regione la quale può chiedere chiarimenti -limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi- entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Se la Regione chiede chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia se la Regione vi si oppone in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda. In tal caso la Regione adotta apposito provvedimento motivato entro il termine predetto.

7. Ai trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi si applicano le esenzioni previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2001, a condizione che i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.


 

 

Art. 37

Carta dei servizi

1. Il consiglio di amministrazione adotta, entro novanta giorni dall'insediamento, la carta dei servizi redatta in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera q), della L.R. n. 11 del 2007.

2. La carta dei servizi è trasmessa, a cura del presidente dell'azienda, entro dieci giorni dall'adozione, alla forma associativa dei comuni associati ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività.

3. L'adozione della carta dei servizi è condizione necessaria ai fini della erogazione dei servizi alla persona e della partecipazione alla gestione dei servizi sociali del sistema integrato locale previsto dalla L.R. n. 11 del 2007.

 

 

Art. 38

Fusione

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali, le aziende possono fondersi tra loro nel rispetto delle finalità previste dai rispettivi statuti.

2. La fusione è promossa dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione delle singole aziende mediante apposita deliberazione ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di fusionedi cui al comma 4. (1) Il nuovo soggetto giuridico succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle singole istituzioni.

3. Le deliberazioni con le quali gli organi delle aziende promuovono la fusione contengono:

a) lo statuto della costituenda azienda;

b) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola azienda con relativa perizia asseverata;

c) l'elenco nominativo del personale della singola azienda recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

d) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola azienda;

e) l'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole aziende presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazioni previste nel comma 2;

b) inventario del patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, della nascente azienda, con relativa perizia asseverata, recante la espressa indicazione dell'azienda di provenienza, dei mobili aventi particolare pregio artistico, dei beni immobili di valore storico e monumentale e dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;

c) elenco nominativo del personale della nascente azienda recante l'indicazione dell'azienda di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

d) l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede la costituenda azienda.

5. Il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 per la conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

6. Se i chiarimenti forniti dalle amministrazioni delle aziende interessate non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale oppure se non pervengono entro il termine di sessanta giorni previsto nel comma 5, la Direzione generale rigetta l'istanza.

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 17 febbraio 2022, n. 1.

 

 

Art. 39

Estinzione

1. Le aziende che esauriscono o che non sono in grado di conseguire gli scopi statutari, quelle i cui fini statutari non sono più conseguibili o non corrispondono più ad un interesse nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che non deliberano l'adeguamento degli scopi, le aziende inattive nel campo socio-assistenziale e quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività istituzionali sono dichiarate estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle aziende.

2. L'organo di amministrazione dell'azienda delibera la proposta di estinzione entro il termine di centottanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Ai fini dell'attività istruttoria funzionale alla dichiarazione di estinzione, il legale rappresentante, entro dieci giorni dalla adozione, invia la deliberazione prevista nel comma 2 alla Direzione generale della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda con relativa perizia asseverata;

b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

c) elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi;

d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. Se l'azienda è priva dell'organo di amministrazione previsto dallo statuto o in caso di inottemperanza, anche parziale, dell'amministrazione dell'azienda, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi 2, 3 e 7 che dura in carica sino alla consegna dei beni dell'azienda estinta agli enti destinatari.

5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale. Fermo il rispetto dei predetti parametri, il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale e ai comuni nel cui territorio si trovano i beni, previo assenso dei comuni destinatari. In caso di mancato assenso da parte dei comuni, la Giunta regionale individua il soggetto destinatario del personale e dei beni patrimoniali tra le aziende e gli enti pubblici o privati assenzienti che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale. In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali. (1)

6. La deliberazione della Giunta regionale di estinzione è comunicata all'azienda estinta e agli enti destinatari dei beni patrimoniali e del personale.

7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione della Giunta regionale di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'azienda estinta e dei legali rappresentanti degli enti destinatari o loro delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese degli enti destinatari.

8. Il patrimonio dell'azienda estinta è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali.

9. Gli enti destinatari dei beni patrimoniali e del personale subentrano nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'azienda estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione della deliberazione di estinzione.

10. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. È fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'azienda di provenienza.

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 16 giugno 2015, n. 3.

 

 

Capo IV

Controlli

 

 

Art. 40

Controlli interni

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La verifica dell'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, nonché del conseguimento degli obiettivi prefissati è effettuata con cadenza almeno trimestrale.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

 

Art. 41

Controlli esterni

1. L'azienda è assoggettata al controllo della Regione e alla vigilanza e al controllo delle forme associative dei comuni associati negli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007, nel cui territorio l'azienda svolge le attività.

2. La Regione esercita il controllo attraverso la Direzione generale della Giunta regionale sugli organi di amministrazione e, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, sullo statuto, sul bilancio economico previsionale annuale, sul bilancio economico previsionale pluriennale, sul bilancio consuntivo, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili.

3. Il controllo esercitato dalla Regione sugli atti indicati nel comma 2 è finalizzato a verificarne la conformità alle disposizioni legislative, normative e statutarie vigenti con la esclusione di qualsiasi valutazione di merito.

4. Il controllo sullo statuto e sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili avviene a termini rispettivamente degli articoli 15 e 36.

5. Il controllo sui bilanci previsionali annuali e pluriennali e sul bilancio consuntivo è volto a verificare che gli stessi sono redatti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che l'entità delle risorse stanziate è tale da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento degli scopi statutari.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, entro dieci giorni dalla adozione il legale rappresentante dell'azienda invia le deliberazioni contenenti i bilanci alla Direzione generale della Giunta regionale.

7. La Direzione generale della Giunta regionale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, per una sola volta, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della

deliberazione contenente i documenti contabili, decorso inutilmente il quale l'atto acquista efficacia.

8. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'esercizio del controllo che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e delle modificazioni richieste.

9. I chiarimenti e le modificazioni devono pervenire alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilevi formulati in sede di esame oppure nel caso di decorso del termine di trenta giorni previsto nel primo periodo in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti o modificazioni, la Direzione generale restituisce la deliberazione di approvazione dei bilanci all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

10. Ai fini della costituzione dei consigli di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 444 del 1994, la Direzione generale della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, di proroga e decadenza degli organi amministrativi.

11. Le forme associative dei comuni associati negli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11 del 2007 esercitano la vigilanza e il controllo sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda, sulla carta dei servizi e sul rispetto degli obblighi previsti dalla carta.

12. L'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda è volto a verificare, in termini di efficacia, di efficienza e di economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, la congruità delle risorse finanziarie destinate, i risultati raggiunti, i livelli di soddisfazione dei cittadini, la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine, le forme associative dei comuni:

a) effettuano verifiche periodiche, almeno annuali, delle prestazioni erogate dalle aziende che svolgono le attività nel proprio ambito territoriale;

b) effettuano verifiche annuali della regolare tenuta della documentazione amministrativa prevista dal presente regolamento;

c) effettuano verifiche annuali della regolarità della documentazione comprovante l'acquisizione delle certificazioni del possesso dei requisiti in materia di sicurezza strutturale;

d) segnalano all'azienda violazioni di norme, disservizi e carenze nella erogazione delle prestazioni.

13. Le forme associative dei comuni segnalano alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

14. La vigilanza esercitata dalle forme associative dei comuni sulla carta dei servizi è volta all'accertamento della conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera q), della L.R. n. 11 del 2007 e del rispetto dei contenuti della carta. In caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi le forme associative dei comuni provvedono alla contestazione delle violazioni accertate e alla irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. n. 11 del 2007.

 

 

Art. 42

Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti delle aziende:

a) in caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento;

b) in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;

c) in caso di mancata approvazione del bilancio economico annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio consuntivo entro i termini previsti negli articoli 31 e 32 o di restituzione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 41, comma 9;

d) in caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi;

e) in caso di mancata approvazione del regolamento di organizzazione entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1;

f) in caso di mancata approvazione del regolamento di contabilità entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 7;

g) in caso di inadempimento, anche parziale, alle prescrizioni dell'articolo 39;

h) in caso di costituzione del consiglio di amministrazione in difformità del disposto statutario o di accertata impossibilità di costituire l'organo amministrativo secondo le disposizioni statutarie;

i) in caso di accertata impossibilità di costituire l'organo di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 444 del 1994.

2. Nei casi previsti nel comma 1, lettere a), b), c), e), f) la Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine, di norma non inferiore a trenta giorni, entro cui adempiere decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e la nomina di un

commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.

3. Nei casi previsti nel comma 1, lettere a) e b) resta salva la facoltà della Regione di adottare, anche prima della diffida, provvedimenti cautelari.

4. In caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi il Presidente della Giunta regionale dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e la nomina di un commissario cui conferisce l'incarico di riportare in pareggio il bilancio o di provvedere, in via residuale, agli adempimenti funzionali alla fusione con altre aziende ai sensi dell'articolo 38 o alla estinzione ai sensi dell'articolo 39.

5. Nei casi previsti nel comma 1, lettera g) la Direzione generale della Giunta regionale, constatata la inottemperanza, assegna un termine, di norma non inferiore a trenta giorni, entro cui adempiere decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, accertata la mancata giustificazione del ritardo, nomina un commissario ad acta per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dall'articolo 39, commi 2, 3 e 7.

6. Nei casi previsti nel comma 1, lettere h) e i) il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.

7. I commissari durano in carica non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo proroga per non più di quarantacinque giorni secondo la disciplina recata dalla legge n. 444 del 1994.

8. Gli incarichi commissariali possono essere rinnovati al medesimo commissario una sola volta. Se alla scadenza del rinnovo permangono i motivi che hanno determinato il commissariamento o la impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario.

9. Ai commissari spetta un compenso mensile lordo pari a un quinto dell'importo dell'indennità di funzione mensile minima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a mille abitanti determinato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. Ai commissari che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie.

11. Ai commissari che, in ragione del mandato conferito, si recano fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura determinata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze per gli amministratori comunali ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

12. L'onere del compenso e dei rimborsi ai commissari grava sul bilancio dell'azienda oppure è a carico del bilancio degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'azienda.

 

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

 

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro