Sentenza 22 febbraio - 3 marzo 2006, n. 82.

Materia:

protezione civile sul territorio.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) e terzo comma della Costituzione, nonché dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).  


Ricorrente:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 10/2005).


Oggetto:

articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2004.


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4 della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'interno;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 della medesima legge della Regione Campania n. 8 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g) e terzo comma della Costituzione e in relazione all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).