Sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 235.

Materia:

concessioni demaniali idriche, stabilimenti balneari e accesso alla battigia.


Giudizio:

questione di legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

articoli 9, 70 e 117, commi primo, secondo, lettere e), m), l) e s), e terzo, della Costituzione. 


Ricorrente:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 2/2011).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11.