Sentenza 15 - 29 ottobre 2003, n. 324.

Materia:

comunicazione ed emittenza radiotelevisiva.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione nonchè della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo).


Ricorrente:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 55/2002).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge della Regione Campania 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni -CO.RE.COM).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge della Regione Campania n. 9 del 2002.