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Sentenza 15 - 29 ottobre 2003, n. 324.
Materia:
comunicazione ed emittenza radiotelevisiva.
Giudizio:
legittimità costituzionale in via principale.
Limiti violati:
violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione nonchè della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo).
Ricorrente:
Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 55/2002).
Oggetto:
giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge della Regione Campania 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni -CO.RE.COM).
Esito:
- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge della Regione Campania n. 9 del 2002.
- Sentenza della Corte Costituzionale 15 - 29 ottobre 2003, n. 324 PDF (Dimensione file: 24,45 Kb)